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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/11/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1660/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.10.2025 da
nata il [...] a [...] (C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sora (FR), Via Firenze n. 13, presso lo studio dell'Avv. Federico Lucci che la rappresenta a difende come da procura in atti
e nato il [...] a [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. Uliana Paladini pec:
, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti. Email_1 ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in data 10.06.2018 a Fiano Parte_1 Controparte_1
OM (RM), iscritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 2, Parte II, Serie
A, Anno 2018).
Dal matrimonio sono nati il 07.08.2014, e il 05.05.2021. Persona_1 Persona_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 “1. I due figli minori saranno congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocamento prevalente degli stessi presso la madre alla quale resterà, dunque, assegnata la casa coniugale presso cui resterà di conseguenza fissata la residenza di quest'ultima e della prole.
2. Il padre si trasferirà altrove in altra dimora ove sarà libero di fissare la propria residenza.
3. I genitori s'impegnano reciprocamente a curare la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curare il benessere dei figli ancora minorenni, seguendone le naturali inclinazioni, avendo cura acché gli stessi conservino con ambo i genitori e le rispettive linee parentali un significativo ed equilibrato rapporto.
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente alle esigenze ed impegni dei citati minori, i coniugi convengono che il Sig.
potrà vedere e tenere con sé i figli a week – end alterni dal venerdì pomeriggio Controparte_1 alla domenica sera e due volte nel corso della settimana, preferibilmente il lunedi e il mercoledì con prelievo dal termine dell'attività scolastica, pernotto presso il padre che li accompagnerà
l'indomani a scuola.
5. Il padre potrà altresì, sempre compatibilmente agli impegni ed alle esigenze dei citati minori, vedere e tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, con comunicazione alla madre della località ove eventualmente verranno trascorse le ferie. La madre dal canto suo, potrà a sua volta tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante il citato periodo di vacanze estive, con comunicazione al padre della località ove eventualmente verranno trascorse le ferie. La pianificazione delle predette vacanze estive sarà comunicata reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli, ogni anno, alternativamente con la madre o con il padre come pure i compleanni, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente agli impegni ed esigenze dei ragazzi.
7. I coniugi dichiarano entrambi di essere economicamente autonomi ed autosufficienti con disposizione di redditi propri, quindi rinunciano a qualsiasi forma di reciproco mantenimento.
8. Porre a carico del Sig. un assegno cumulativo di € 500,00 da ripartirsi in Controparte_1 parti uguali, a titolo di mantenimento ordinario dei due figli da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025 a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN : IT 50
M 0347501605CC0012884749.
9. Il Sig. contribuirà altresì al 50% delle spese straordinarie sostenute Controparte_1 nell'interesse dei figli secondo i criteri previsti dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma al quale i coniugi, presa visione e cognizione delle disposizioni ivi previsti, si riportano integralmente.
2 10. Ripartire al 50% tra i coniugi le spese relative al pagamento della rata del mutuo giusta contratto N. 70500129872 del 28.07.2016 in misura di Euro 337,28 cadauno, salvo future variazioni di importo nella rata. (All. 4)
11. Disporre che l'Assegno Unico sarà ripartito al 50% tra entrambi i genitori che, quindi, si impegnano rispettivamente a farne domanda.
12. I coniugi reciprocamente danno atto di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per
l'effetto dichiarano di non avere più null'altro a che da pretendere l'uno dall'altra. 1
3. I coniugi infine, si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé e per
i citati minori.
14. Compensate le spese”.
Con note scritte depositate per l'udienza del 05.11.2025 le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha dato parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse dei figli;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione delle minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3 In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] e Parte_1 [...] nato il [...] che hanno contratto matrimonio in data 10.06.2018 nel Comune CP_1 di Fiano OM (RM), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 2,
Parte II, Serie A, Anno 2018);
-recepisce le condizioni di separazione riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
-prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
-dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiano OM (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 13 novembre 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.10.2025 da
nata il [...] a [...] (C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sora (FR), Via Firenze n. 13, presso lo studio dell'Avv. Federico Lucci che la rappresenta a difende come da procura in atti
e nato il [...] a [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. Uliana Paladini pec:
, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti. Email_1 ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in data 10.06.2018 a Fiano Parte_1 Controparte_1
OM (RM), iscritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 2, Parte II, Serie
A, Anno 2018).
Dal matrimonio sono nati il 07.08.2014, e il 05.05.2021. Persona_1 Persona_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 “1. I due figli minori saranno congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocamento prevalente degli stessi presso la madre alla quale resterà, dunque, assegnata la casa coniugale presso cui resterà di conseguenza fissata la residenza di quest'ultima e della prole.
2. Il padre si trasferirà altrove in altra dimora ove sarà libero di fissare la propria residenza.
3. I genitori s'impegnano reciprocamente a curare la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curare il benessere dei figli ancora minorenni, seguendone le naturali inclinazioni, avendo cura acché gli stessi conservino con ambo i genitori e le rispettive linee parentali un significativo ed equilibrato rapporto.
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente alle esigenze ed impegni dei citati minori, i coniugi convengono che il Sig.
potrà vedere e tenere con sé i figli a week – end alterni dal venerdì pomeriggio Controparte_1 alla domenica sera e due volte nel corso della settimana, preferibilmente il lunedi e il mercoledì con prelievo dal termine dell'attività scolastica, pernotto presso il padre che li accompagnerà
l'indomani a scuola.
5. Il padre potrà altresì, sempre compatibilmente agli impegni ed alle esigenze dei citati minori, vedere e tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, con comunicazione alla madre della località ove eventualmente verranno trascorse le ferie. La madre dal canto suo, potrà a sua volta tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante il citato periodo di vacanze estive, con comunicazione al padre della località ove eventualmente verranno trascorse le ferie. La pianificazione delle predette vacanze estive sarà comunicata reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli, ogni anno, alternativamente con la madre o con il padre come pure i compleanni, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente agli impegni ed esigenze dei ragazzi.
7. I coniugi dichiarano entrambi di essere economicamente autonomi ed autosufficienti con disposizione di redditi propri, quindi rinunciano a qualsiasi forma di reciproco mantenimento.
8. Porre a carico del Sig. un assegno cumulativo di € 500,00 da ripartirsi in Controparte_1 parti uguali, a titolo di mantenimento ordinario dei due figli da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025 a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN : IT 50
M 0347501605CC0012884749.
9. Il Sig. contribuirà altresì al 50% delle spese straordinarie sostenute Controparte_1 nell'interesse dei figli secondo i criteri previsti dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma al quale i coniugi, presa visione e cognizione delle disposizioni ivi previsti, si riportano integralmente.
2 10. Ripartire al 50% tra i coniugi le spese relative al pagamento della rata del mutuo giusta contratto N. 70500129872 del 28.07.2016 in misura di Euro 337,28 cadauno, salvo future variazioni di importo nella rata. (All. 4)
11. Disporre che l'Assegno Unico sarà ripartito al 50% tra entrambi i genitori che, quindi, si impegnano rispettivamente a farne domanda.
12. I coniugi reciprocamente danno atto di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per
l'effetto dichiarano di non avere più null'altro a che da pretendere l'uno dall'altra. 1
3. I coniugi infine, si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé e per
i citati minori.
14. Compensate le spese”.
Con note scritte depositate per l'udienza del 05.11.2025 le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha dato parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse dei figli;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione delle minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3 In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] e Parte_1 [...] nato il [...] che hanno contratto matrimonio in data 10.06.2018 nel Comune CP_1 di Fiano OM (RM), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 2,
Parte II, Serie A, Anno 2018);
-recepisce le condizioni di separazione riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
-prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
-dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiano OM (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 13 novembre 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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