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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/10/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 2129/2023
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21.3.2025, sostituzione dal deposito telematico di note ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2129/2023 R.A.C.L., promossa da
, C.F , nato a [...] il [...], residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Scano n. 59, presso lo studio dell'Avv. Lucia Cannavacciuolo, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata a corredo del ricorso introduttivo del giudizio
Parte Attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, via Sonnino n.96, presso igli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Spiga e Roberto Di Tucci, giusta procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di risposta
Parte Convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.6.2023, – premesso di essere dipendente della Parte_1
" con sede in Pula, nella Loc. Santa Margherita n. 81, con la qualifica di operaio agricolo e Parte_2 mansioni di autista, addetto alle attività di carico e scarico dei prodotti agricoli su autoarticolati - ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo in capitale o rendita, pagina 1 di 4 in dipendenza dell'infortunio occorsogli in data 3.10.2020 a causa del quale ha riportato postumi permanenti consistenti in "esiti di frattura dell'emipiatto tibiale sn: cod. 275 -- D.B: 4% (quattro per cento). Esiti di rottura del LCA ginocchio sn, trattata chirurgicamente, e di lesione distrattiva del
LCM, con discreti segni di lassità legamentosa residui: cod. 279 D.B. 8% Esiti di meniscectomia selettiva mediale sn: cod. 282 D.B. 2%. Mezzi di sintesi in situ: cod.38 – D.B. 2%. Menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile complessivamente nella misura del 16% (sedici per cento)”, oltre che il riconoscimento dell'indennità giornaliera relativa all'arco temporale di inabilità lavorativa temporanea.
L'attore ha precisato che il procedimento amministrativo (pratica di infortunio e malattia professionale n. 517557279), si è concluso con il riconoscimento di una menomazione per “Esiti di frattura piatto tibiale sx;
lieve lassità legamentosa in ginocchio sx;
esiti di meniscectomia mediale in ginocchio sx” valutata complessivamente in misura pari all'8%, e che avverso il provvedimento, datato al 6.11.2021, ha proposto opposizione allegando idonea certificazione medica, al fine di ottenere il riconoscimento di un maggior indennizzo, a cui però non è seguito alcun riscontro.
L'attore ha inoltre dichiarato di aver appreso notizia (tramite accesso agli atti ex art. 24 l. 241/1990) CP_ di un parere medico riferito al suddetto procedimento amministrativo, che sarebbe stato a lui favorevole (doc. n. 8 allegato al ricorso introduttivo).
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito eccependo preliminarmente CP_1
l'improcedibilità della domanda, poiché non sarebbe stata completata la fase amministrativa conseguente all'opposizione ex art. 104 T.U.1124/65, e, nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda.
***
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria la domanda dell'attore è risultata fondata per i seguenti motivi.
Quanto all'eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente, occorre osservare che, come documentato dagli atti allegati al fascicolo digitale, avverso il provvedimento del 6.11.2021parte CP_1 attrice ha proposto opposizione in sede amministrativa in data del 4.2.2022, e successivamente, segnatamente in data 22.6.2023, ossia a distanza di oltre un anno, ha provveduto all'iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero quando il termine di 60 giorni così come previsti dall'art. 104 comma 2 del T.U. D.P.R. 1124/1965 era ampiamente decorso (“Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l' CP_1
pagina 2 di 4 assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.”).
L'eccezione è pertanto infondata.
Il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata in data 1.5.2024, ha accertato che il ricorrente è affetto da:
“ESITI DI TRAUMA CONTUSIVO-DISTORSIVO GINOCCHIO SIN CON FRATTURA PIATTO
TIBIALE, LESIONE DEL LCM E DEL LCA, ROTTURA DEL MENISCO MEDIALE E DEFICIT
FUNZIONALE DEL GINOCCHIO”.
Il consulente ha ritenuto che “attualmente gli esiti del trauma sofferto siano rappresentati da una sindrome algica con limitazione funzionale del ginocchio sin determinata dagli esiti della pregressa frattura del piatto tibiale, dalla presenza di esiti di duplice meniscectomia mediale, dagli esiti di lesione distrattiva del LCM e dagli esiti di ricostruzione del LCA con plastica rotulea e tunnel trnsossei”.
Lo stesso ausiliario del giudice ha ritenuto pertanto che l'attore, a causa dell'infortunio del
3.10.2020, ha subito un danno biologico, inteso come diminuzione dell'integrità psicofisica, valutato nella percentuale del 16%, in quanto “le tabelle vigenti del DM 12/7/2000 alla menomazione 277 lassità articolare del ginocchio per lesioni legamentose che non necessitano di intervento attribuiscono un valore fino al 4%, alla menomazione 276 ( deficit articolare ginocchio... ) un valore fino al 12 %”, rilevando inoltre che nel caso in esame “sono evidenti anche gli esiti di frattura isolata di tibia ( Men
290) con danno fino a 3% , gli esiti di meniscectomia mediale ( Men 282) con danno pari al 2%, gli esiti cicatriziali chirurgici ( men 38) pari al 2% e la presenza di mezzi di sintesi in siti ( men 306) pari almeno a 1%”, e che tutte le suddette menomazioni sono concorrenti.
Ancora, il consulente tecnico d'ufficio ha precisato che, in riferimento al periodo di inabilità, anche tenendo conto della complessità del caso e della difficoltà di effettuare accertamenti clinici e strumentali durante il periodo di pandemia, debba essere ritenuto giustificato il periodo decorrente dal
31/5/21 al 20/7/21 (51 giorni), dal 31/8/21 al 01/02/22 (155 giorni), data quest'ultima del ricovero per l'intervento, e, successivamente a questo, stante il protocollo riabilitativo e relativa prognosi di 180 giorni, fino al 4/8/22.
Dalle conclusioni del consulente non v'è motivo di discostarsi, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione del fatto che non sono neppure pervenute osservazioni critiche dalle parti dopo l'invio della relativa bozza.
Pertanto, sussistono gli elementi costitutivi del diritto all'indennizzo in rendita, da commisurarsi ad un danno biologico nella misura del 16%, con decorrenza di legge.
*** pagina 3 di 4 L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo spettante, e al pagamento dei CP_1 relativi ratei, previa detrazione di quanto eventualmente già corrisposto in relazione all'indennizzo già riconosciuto per le medesime patologie, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, da calcolarsi in ragione di danno biologico del 16%, con decorrenza di legge.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato CP_1 alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori antistatari, come da loro richiesto.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita commisurato ad Parte_1 un danno biologico stimato nella misura complessiva del 16%, con decorrenza di legge e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione della rendita in favore del ricorrente, rapportata ad un danno CP_1 biologico nella misura del 16%, con decorrenza di legge, oltre al pagamento dei ratei scaduti, dedotto quanto già corrisposto in suo favore, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 4.970,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 3.10.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21.3.2025, sostituzione dal deposito telematico di note ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2129/2023 R.A.C.L., promossa da
, C.F , nato a [...] il [...], residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Scano n. 59, presso lo studio dell'Avv. Lucia Cannavacciuolo, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata a corredo del ricorso introduttivo del giudizio
Parte Attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, via Sonnino n.96, presso igli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Spiga e Roberto Di Tucci, giusta procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di risposta
Parte Convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.6.2023, – premesso di essere dipendente della Parte_1
" con sede in Pula, nella Loc. Santa Margherita n. 81, con la qualifica di operaio agricolo e Parte_2 mansioni di autista, addetto alle attività di carico e scarico dei prodotti agricoli su autoarticolati - ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo in capitale o rendita, pagina 1 di 4 in dipendenza dell'infortunio occorsogli in data 3.10.2020 a causa del quale ha riportato postumi permanenti consistenti in "esiti di frattura dell'emipiatto tibiale sn: cod. 275 -- D.B: 4% (quattro per cento). Esiti di rottura del LCA ginocchio sn, trattata chirurgicamente, e di lesione distrattiva del
LCM, con discreti segni di lassità legamentosa residui: cod. 279 D.B. 8% Esiti di meniscectomia selettiva mediale sn: cod. 282 D.B. 2%. Mezzi di sintesi in situ: cod.38 – D.B. 2%. Menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile complessivamente nella misura del 16% (sedici per cento)”, oltre che il riconoscimento dell'indennità giornaliera relativa all'arco temporale di inabilità lavorativa temporanea.
L'attore ha precisato che il procedimento amministrativo (pratica di infortunio e malattia professionale n. 517557279), si è concluso con il riconoscimento di una menomazione per “Esiti di frattura piatto tibiale sx;
lieve lassità legamentosa in ginocchio sx;
esiti di meniscectomia mediale in ginocchio sx” valutata complessivamente in misura pari all'8%, e che avverso il provvedimento, datato al 6.11.2021, ha proposto opposizione allegando idonea certificazione medica, al fine di ottenere il riconoscimento di un maggior indennizzo, a cui però non è seguito alcun riscontro.
L'attore ha inoltre dichiarato di aver appreso notizia (tramite accesso agli atti ex art. 24 l. 241/1990) CP_ di un parere medico riferito al suddetto procedimento amministrativo, che sarebbe stato a lui favorevole (doc. n. 8 allegato al ricorso introduttivo).
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito eccependo preliminarmente CP_1
l'improcedibilità della domanda, poiché non sarebbe stata completata la fase amministrativa conseguente all'opposizione ex art. 104 T.U.1124/65, e, nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda.
***
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria la domanda dell'attore è risultata fondata per i seguenti motivi.
Quanto all'eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente, occorre osservare che, come documentato dagli atti allegati al fascicolo digitale, avverso il provvedimento del 6.11.2021parte CP_1 attrice ha proposto opposizione in sede amministrativa in data del 4.2.2022, e successivamente, segnatamente in data 22.6.2023, ossia a distanza di oltre un anno, ha provveduto all'iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero quando il termine di 60 giorni così come previsti dall'art. 104 comma 2 del T.U. D.P.R. 1124/1965 era ampiamente decorso (“Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l' CP_1
pagina 2 di 4 assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.”).
L'eccezione è pertanto infondata.
Il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata in data 1.5.2024, ha accertato che il ricorrente è affetto da:
“ESITI DI TRAUMA CONTUSIVO-DISTORSIVO GINOCCHIO SIN CON FRATTURA PIATTO
TIBIALE, LESIONE DEL LCM E DEL LCA, ROTTURA DEL MENISCO MEDIALE E DEFICIT
FUNZIONALE DEL GINOCCHIO”.
Il consulente ha ritenuto che “attualmente gli esiti del trauma sofferto siano rappresentati da una sindrome algica con limitazione funzionale del ginocchio sin determinata dagli esiti della pregressa frattura del piatto tibiale, dalla presenza di esiti di duplice meniscectomia mediale, dagli esiti di lesione distrattiva del LCM e dagli esiti di ricostruzione del LCA con plastica rotulea e tunnel trnsossei”.
Lo stesso ausiliario del giudice ha ritenuto pertanto che l'attore, a causa dell'infortunio del
3.10.2020, ha subito un danno biologico, inteso come diminuzione dell'integrità psicofisica, valutato nella percentuale del 16%, in quanto “le tabelle vigenti del DM 12/7/2000 alla menomazione 277 lassità articolare del ginocchio per lesioni legamentose che non necessitano di intervento attribuiscono un valore fino al 4%, alla menomazione 276 ( deficit articolare ginocchio... ) un valore fino al 12 %”, rilevando inoltre che nel caso in esame “sono evidenti anche gli esiti di frattura isolata di tibia ( Men
290) con danno fino a 3% , gli esiti di meniscectomia mediale ( Men 282) con danno pari al 2%, gli esiti cicatriziali chirurgici ( men 38) pari al 2% e la presenza di mezzi di sintesi in siti ( men 306) pari almeno a 1%”, e che tutte le suddette menomazioni sono concorrenti.
Ancora, il consulente tecnico d'ufficio ha precisato che, in riferimento al periodo di inabilità, anche tenendo conto della complessità del caso e della difficoltà di effettuare accertamenti clinici e strumentali durante il periodo di pandemia, debba essere ritenuto giustificato il periodo decorrente dal
31/5/21 al 20/7/21 (51 giorni), dal 31/8/21 al 01/02/22 (155 giorni), data quest'ultima del ricovero per l'intervento, e, successivamente a questo, stante il protocollo riabilitativo e relativa prognosi di 180 giorni, fino al 4/8/22.
Dalle conclusioni del consulente non v'è motivo di discostarsi, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione del fatto che non sono neppure pervenute osservazioni critiche dalle parti dopo l'invio della relativa bozza.
Pertanto, sussistono gli elementi costitutivi del diritto all'indennizzo in rendita, da commisurarsi ad un danno biologico nella misura del 16%, con decorrenza di legge.
*** pagina 3 di 4 L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo spettante, e al pagamento dei CP_1 relativi ratei, previa detrazione di quanto eventualmente già corrisposto in relazione all'indennizzo già riconosciuto per le medesime patologie, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, da calcolarsi in ragione di danno biologico del 16%, con decorrenza di legge.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato CP_1 alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori antistatari, come da loro richiesto.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita commisurato ad Parte_1 un danno biologico stimato nella misura complessiva del 16%, con decorrenza di legge e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione della rendita in favore del ricorrente, rapportata ad un danno CP_1 biologico nella misura del 16%, con decorrenza di legge, oltre al pagamento dei ratei scaduti, dedotto quanto già corrisposto in suo favore, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 4.970,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 3.10.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
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