Art. 1.
La lettera a) dell'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , modificato dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594 , e' sostituita con la seguente:
"a) la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione".
La lettera a) dell'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , modificato dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594 , e' sostituita con la seguente:
"a) la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione".