Articolo 1 della Legge 8 agosto 1977, n. 574
Articolo 2
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9 settembre 1977
Art. 1.
La lettera a) dell'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , modificato dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594 , e' sostituita con la seguente:
"a) la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione".
Entrata in vigore il 9 settembre 1977