Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2101/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2101/2025 promosso
Da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.8.1967, con il patrocinio dell'avv. PIAZZA CARLO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Gallarate (VA), Viale Carlo Noè n. 43/A, come da procura in atti;
E:
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
3.12.1965, con il patrocinio dell'avv. PRIVITERA MARIA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese (VA), Via Donizetti n. 11, come da procura in atti;
PARTI RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede (atti vistati senza osservazioni in data 12.6.2025);
OGGETTO: “Procedimento su domanda congiunta a norma dell'art. 473bis. 51 c.p.c. –
Modifica delle condizioni”.
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Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, a parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 840/18 dell'intestato Tribunale, così giudicare, prendendo atto dell'accordo tra gli odierni ricorrenti:
1) dare atto che la IG.ra si obbliga a cedere e vendere alla GL Parte_1
la propria quota pari al 50% dell'immobile già casa familiare Parte_2
sito in AZ CH (VA) facenti parte del complesso immobiliare denominato
“Residenza Il Poeta” sito in via Carducci n.20/C come nelle premesse descritto.
2) Dare atto che la SI.ra rinuncia in maniera espressa e definitiva a: Parte_3
Qualsiasi diritto di usufrutto sull'immobile oggetto di cessione;
Ogni pretesa di risarcimento danni, di qualunque natura, derivante dal passato rapporto matrimoniale o patrimoniale tra le parti, in relazione all'immobile e ad altre eventuali obbligazioni in essere.
Qualsiasi pretesa obbligatoria nei confronti del SI. conseguente CP_1
all'accertamento di responsabilità di cui alle sentenze n. 246/2018, emessa dal
GIP di Varese, e n. 7774/2019 emessa dalla Corte di Appello Sezione Prima
Penale di Milano, rinunciando quindi a richiedere il risarcimento di danni eventualmente subiti a seguito delle condotte per le quali è stata pronunciata sentenza di condanna dando altresì atto dell'avvenuto rimborso delle spese legali in relazione a detti procedimenti.
3) Dare atto che il IG. , a partire dalla data del rogito notarile Controparte_1
cesserà di corrispondere alla SI.ra la somma di euro 800,00 (ottocento) Parte_1
mensili, precedentemente dovuta a titolo di contributo al mantenimento per la GL
giusto provvedimento vigente del Tribunale di Varese. Parte_2
4) Dare atto che a decorrere dal momento in cui la IG.ra lascerà Parte_1
definitivamente l'abitazione, che dovrà avvenire entro un anno dalla data del rogito,
pagina 2 di 5 la stessa si impegna a versare al IG. per il mantenimento della GL CP_1
l'importo mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta) entro il 10 di ogni Parte_2
mese, oltre rivalutazione ISTAT, quale contributo indiretto per il mantenimento della stessa, nonchè il 25% delle spese straordinarie così come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Varese e in ogni caso riguardanti spese mediche, scolastiche e altre spese eccezionali che non rientrano nell'ordinaria gestione, escluse in ogni caso le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile, compreso il mutuo fondiario di cui la GL diventerà proprietaria. La SI.ra verserà la somma Parte_2 Parte_1 di € 250 al mese e contribuirà alle spese straordinarie per sino al Parte_2
raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della GL.
5) Dare atto che fino a quando la SI.ra non avrà lasciato l'abitazione, tutte Parte_1
le spese ordinarie relative alla casa e al condominio, comprese utenze, manutenzione e gestione ordinaria, saranno a carico esclusivo della stessa. Le spese straordinarie, sia relative alla casa che al condominio, saranno invece ripartite al 50% tra le parti sino all'esodo della SI.ra , mentre successivamente rimarranno a completo Parte_1
carico del SI. sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della CP_1
GL . Parte_2
Dare atto che per quanto riguarda le detrazioni delle spese relative ai lavori straordinari condominiali e le spese relative alla sostituzione della caldaia, tali spese già sostenute dalla SI.ra , verranno detratte dalla stessa attraverso la presentazione del Parte_1
modello 730.
6) Dare atto che la SI.ra lascerà all'interno dell'immobile tutto il mobilio, ad Parte_1
eccezione dei propri effetti personali, della macchina da cucire, della scrivania, della cassettiera decorata e della piccola sedia in legno e che per quanto riguarda il contenuto del mobilio, la SI.ra si riserva di concordare con la GL Parte_1
le modalità di suddivisione. Parte_2
7) Dare atto che le parti si impegnano a perfezionare la vendita della quota di proprietà
mediante rogito notarile che sarà preceduto dalla sottoscrizione del preliminare di compravendita e che modalità di pagamento della somma concordata verranno formalizzate al momento del rogito.
pagina 3 di 5 8) Dare atto che per l'effetto di quanto sopra, i IGg.ri e , dichiarano Parte_1 CP_1 di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione anche a tutt'oggi non azionato e/o richiesto/eccepito.
Premesso quanto sopra, gli odierni ricorrenti chiedono l'accoglimento delle su estese condizioni, con spese di lite integralmente compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.5.2025 e hanno adito Parte_1 Controparte_1
congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 840/2018 emessa dal Tribunale di Varese, pubblicata in data 24.10.2018, nell'ambito del procedimento R.G. n. 3850/2017.
Le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale della GL PE
), nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
[...]
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti;
2) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
pagina 4 di 5 Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 19.6.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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