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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN MOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione del Giudice del
Lavoro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione, nella causa iscritta al n. 2748/2022 discussa all'udienza del 20.03.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso Parte_1 dall'avv.to Iurlaro Antonietta, Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv.to Rotunno Diana Anna, CP_1
Resistente
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.08.2022, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver svolto attività di intonacatore e imbianchino edile del 2010 al
2018 come dipendente e far data dall'1.03.2018 quale titolare di azienda artigiana, rimanendo esposto a fattori di rischio da sovraccarico biomeccanico alle ginocchia
– chiedeva il riconoscimento della malattia professionale “ginocchio dx da operare
” per meniscopatia mediale e condropatia”.
Rappresentava che l' anche a seguito di ricorso amministrativo, aveva CP_1 negato la natura professionale della malattia denunciata non avendo ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e la patologia da cui risulta affetto.
Ritenuta l'erroneità di tale determinazione, chiedeva che fosse accertato, anche all'esito di CTU, che la malattia indicata avesse determinato un danno biologico pari al 6% o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato gli avversi assunti eccependo la CP_1 natura ad eziologia multifattoriale della malattia e chiedendo il rigetto del ricorso. Istruita la causa con la prova testimoniale e con la consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, l nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico».
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, accertate le mansioni e le modalità di esecuzione delle stesse espletate dal ricorrente attraverso la prova testimoniale (cfr. dichiarazioni testimoniali di e ) è stata disposta la consulenza Parte_2 Testimone_1 tecnica d'ufficio al fine di accertare il nesso eziologico tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e la malattia denunciata in data 28.01.2022 nonché di quantificare gli eventuali postumi conseguenti di invalidità permanente indicandone la decorrenza.
Ebbene, questo giudice osserva che il CTU nominato, Dott. , nella Persona_1 relazione depositata in data 09.06.2024, a seguito della sua indagine medico legale, ha rilevato che il ricorrente risulta affetto da: “esiti lievemente disfunzionali di pregressa condroplastica rotulea destra per condropatia 2°/3°”.
Nelle sue osservazioni medico legali il sanitario argomenta che “Nel caso in specie, trattandosi di lavorazione non tabellata, il nesso eziologico eventualmente sussistente tra la patologia denunciata (danno all'articolazione del ginocchio destro) ed il tipo di attività lavorativa espletata deve essere dimostrato dal ricorrente. Parte attrice, nulla ha prodotto per sostenere la correlazione causale o concausale tra le lavorazioni espletate dal periziando (si evidenzia che dall'Estratto contributivo presente nel fascicolo di causa emerge effettiva attività CP_2 lavorativa quale intonacatore/imbianchino per totali complessivi 8 anni circa, dal giugno 2012 al maggio 2022), le gestualità tipiche di tali mansioni (che non impegnano direttamente le articolazioni delle ginocchia) e la condropatia femororotulea destra, oggetto di denuncia di malattia professionale. Manca la dimostrazione della esposizione del lavoratore a rischio idoneo ed efficiente a produrre il danno (anche perché l'esposizione lavorativa totale da prendere in considerazione ammonta a soli 8 anni circa).
Ad avviso dello scrivente non può pertanto ammettersi che la malattia “condropatia femororotulea destra” possa avere un'origine professionale”.
Orbene, ritiene il giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e supportata dal puntuale esame della documentazione in atti e stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne la valenza.
Alla luce di tanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1 rigetta il ricorso;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate con CP_1 separato decreto;
dichiara irripetibili le spese.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marcella De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 20.03.2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola
IN MOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione del Giudice del
Lavoro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione, nella causa iscritta al n. 2748/2022 discussa all'udienza del 20.03.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso Parte_1 dall'avv.to Iurlaro Antonietta, Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv.to Rotunno Diana Anna, CP_1
Resistente
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.08.2022, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver svolto attività di intonacatore e imbianchino edile del 2010 al
2018 come dipendente e far data dall'1.03.2018 quale titolare di azienda artigiana, rimanendo esposto a fattori di rischio da sovraccarico biomeccanico alle ginocchia
– chiedeva il riconoscimento della malattia professionale “ginocchio dx da operare
” per meniscopatia mediale e condropatia”.
Rappresentava che l' anche a seguito di ricorso amministrativo, aveva CP_1 negato la natura professionale della malattia denunciata non avendo ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e la patologia da cui risulta affetto.
Ritenuta l'erroneità di tale determinazione, chiedeva che fosse accertato, anche all'esito di CTU, che la malattia indicata avesse determinato un danno biologico pari al 6% o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato gli avversi assunti eccependo la CP_1 natura ad eziologia multifattoriale della malattia e chiedendo il rigetto del ricorso. Istruita la causa con la prova testimoniale e con la consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, l nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico».
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, accertate le mansioni e le modalità di esecuzione delle stesse espletate dal ricorrente attraverso la prova testimoniale (cfr. dichiarazioni testimoniali di e ) è stata disposta la consulenza Parte_2 Testimone_1 tecnica d'ufficio al fine di accertare il nesso eziologico tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e la malattia denunciata in data 28.01.2022 nonché di quantificare gli eventuali postumi conseguenti di invalidità permanente indicandone la decorrenza.
Ebbene, questo giudice osserva che il CTU nominato, Dott. , nella Persona_1 relazione depositata in data 09.06.2024, a seguito della sua indagine medico legale, ha rilevato che il ricorrente risulta affetto da: “esiti lievemente disfunzionali di pregressa condroplastica rotulea destra per condropatia 2°/3°”.
Nelle sue osservazioni medico legali il sanitario argomenta che “Nel caso in specie, trattandosi di lavorazione non tabellata, il nesso eziologico eventualmente sussistente tra la patologia denunciata (danno all'articolazione del ginocchio destro) ed il tipo di attività lavorativa espletata deve essere dimostrato dal ricorrente. Parte attrice, nulla ha prodotto per sostenere la correlazione causale o concausale tra le lavorazioni espletate dal periziando (si evidenzia che dall'Estratto contributivo presente nel fascicolo di causa emerge effettiva attività CP_2 lavorativa quale intonacatore/imbianchino per totali complessivi 8 anni circa, dal giugno 2012 al maggio 2022), le gestualità tipiche di tali mansioni (che non impegnano direttamente le articolazioni delle ginocchia) e la condropatia femororotulea destra, oggetto di denuncia di malattia professionale. Manca la dimostrazione della esposizione del lavoratore a rischio idoneo ed efficiente a produrre il danno (anche perché l'esposizione lavorativa totale da prendere in considerazione ammonta a soli 8 anni circa).
Ad avviso dello scrivente non può pertanto ammettersi che la malattia “condropatia femororotulea destra” possa avere un'origine professionale”.
Orbene, ritiene il giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e supportata dal puntuale esame della documentazione in atti e stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne la valenza.
Alla luce di tanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1 rigetta il ricorso;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate con CP_1 separato decreto;
dichiara irripetibili le spese.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marcella De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 20.03.2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola