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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/10/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 28/10/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 2183/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Elvira Terranova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Elvira Terranova in data 28 ottobre 2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza di pari data, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
controversia civile iscritta al n. 2183 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
e vertente
TRA
La ditta (C.F. Parte_1
IVA ]) con sede in Teramo (TE) in via Costantini CodiceFiscale_1 P.IVA_1
n. 6, in persona del suo titolare e legale rappresentante protempore sig.ra Parte_1
elettivamente domiciliata in Teramo, alla Piazza Martiri della Libertà n. 21,
[...] presso e nello studio dell'Avv. Rossella Capriotti [ – CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende come da procura in Email_1 atti
OPPONENTE
E
– in persona dell'Amministratore Unico p.t. Controparte_1 [...]
– avente sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE) alla C.da Rovano, snc, (C.f. CP_2
e P.Iva ), elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi, Via Nazionale P.IVA_2
243, presso e nello studio dell'Avv. Gabriella Recchiuti (c.f. ) che la C.F._3 rappresenta e difende in forza di procura in atti.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Pag. 2 di 8 Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
28 ottobre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ditta proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 574/2023, Parte_1 emesso dal Tribunale di Teramo il 15/06/2023, su ricorso della per la Controparte_1 somma di euro 23.468,34 in linea capitale, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per le forniture indicate nelle fatture allegate all'atto monitorio. A sostegno dell'opposizione deduceva: 1) la mancanza, nel ricorso per decreto ingiuntivo, delle ragioni della domanda, per cui lo stesso sarebbe stato privo di uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 125 c.p.c., con ciò derivandone la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dello stesso con conseguente nullità e/o invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
2)
l'improcedibilità della domanda per il mancato invito da parte dell'opposta alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, obbligatoria ai sensi del D.l n. 132/14 conv in l n.
162/2014; 3) l'inidoneità della documentazione posta a corredo della domanda a comprovare il rapporto obbligatorio;
3) l'errore nella determinazione dell'effettivo quantum debeatur. Difatti, contrariamente a quanto affermato da parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'opponente avrebbe comunque versato parte della somma pretesa con l'ingiuzione, (esattamente € 13.300,00), da sottrarre all'importo ingiunto.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di Teramo di: in via preliminare 1) accertare e dichiarare per tutte le motivazioni espresse in narrativa improcedibile l'azione di recupero credito azionata dalla società non avendo essa assolto all'obbligo previsto dall' art. 3 del decreto-legge Controparte_1
12 settembre 2014, n. 132 di procedere all'invito di stipula di negoziazione assistita;
nel merito 2) accertare e dichiarare per tutte le motivazioni esposte in narrativa: a) la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo: b) dichiarare l'inesistenza e/o l'infondatezza del credito azionato dalla CP_3
c ) dichiarare che nulla è dovuto alla Controparte_1 Controparte_1
d) revocare e dichiarare nullo, privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
3) con vittoria di spese,
[...] diritti ed onorari del presente giudizio”. In subordine 4) accertare e dichiarare per tutte le motivazioni esposte in narrativa: a) che il quantum debeatur indicato nel ricorso per decreto ingiutivo e nel pedissequo provvedimento di ingiuzione è arrato in ragione della produzione documentale depositata in atti
Pag. 3 di 8 dall'opponente e , per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
b) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva l'opposta, resistendo in fatto e diritto e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, la piena conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
All'udienza dell'8 maggio 2024, lette le richieste delle parti, il Giudicante si riservava. A scioglimento della riserva, in data 21 agosto 2024, concessa la provvisoria esecuzione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 15 ottobre
2025. Mutato il Giudice, giusto provvedimento presidenziale, la causa veniva rinviata direttamente per i medesimi incombenti all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte, con decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione relativa al mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, formulata da parte opponente, la quale è per legge esclusa, ai fini della procedibilità della domanda, nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione
(v. art 3, comma 3 lett. a., D.L. n. 132/2014 conv. con mod. in L. n. 162/2014).
La presente controversia, difatti, non rientra tra quelle per cui, per materia, è previsto l'obbligatorio preventivo esperimento della mediazione, nè tra quelle per cui la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda, atteso che tale istituto non si applica nel caso di procedimenti monitori, compresa la fase di opposizione.
Quanto alla eccepita “nullità” del ricorso per decreto ingiuntivo, si rileva come, a mente dell'art. 638 cpc, che individua la forma della domanda del decreto ingiuntivo, venga disposto che il predetto atto debba contenere i requisiti di cui all'art. 125 cpc. Tra di essi anche le ragioni della domanda. Ebbene, l'opponente sostiene che il ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe privo di qualsiasi elemento idoneo a determinare le circostanze che hanno prodotto il presunto credito ingiunto dalla opposta Secondo Controparte_1 la infatti, parte opposta si sarebbe limitata ad una elencazione delle Parte_1 fatture, su cui fondare la pretesa, senza, però, indicare in dettaglio e specificare, come avrebbe dovuto, la fonte del rapporto di credito. E senza rappresentare le attività svolte per la ditta opponente. Da ciò sarebbe conseguita, tra l'altro, vista proprio l'assenza nel ricorso della descrizione delle attività svolte dall'opposta per l'emissione delle fatture, l'impossibilità di una difesa adeguata, diventando impossibile qualsivoglia contestazione nel merito.
Pag. 4 di 8 Neppure tale doglianza può essere accolta.
E, difatti, il dettaglio di quanto svolto dalla per la , Controparte_1 CP_4 generante il credito per il quale è giudizio, è chiaramente esplicitato nel corpo delle fatture allegate al procedimento monitorio, base probatoria della domanda della creditrice. Nelle fatture allegate al fascicolo di parte ricorrentesono riportati i singoli interventi e i veicoli sui quali gli stessi sono stati effettuati. I mezzi sono identificati per targa e/o telaio e le operazioni di riparazione sono descritte in maniera particolareggiata, con tanto di data della esecuzione e componenti meccaniche sostituite e/o riparate. Pertanto, le ragioni della domanda sono chiaramente conoscibili ed effettivamente conosciute dalla
[...] che ha difatti anche eccepito di aver pagato parte delle fatture. Parte_1
Ciò posto, nel merito giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariato il loro ruolo sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815;
Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n.
17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n.
8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997,
n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio fornito al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio
2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la
Pag. 5 di 8 sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo).
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre
2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II,
31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria di parte opposta trova riscontro nella documentazione posta a corredo della domanda monitoria, il cui valore probatorio senz'altro non risulta smentito dal generico tenore delle contestazioni avanzate dall'opponente.
Con riguardo al rilievo da quest'ultimo esposto circa l'inidoneità della documentazione allegata dal creditore, si osserva che all'esito dell'introduzione del sistema di fatturazione elettronica i soggetti obbligati ad emettere in via esclusiva fatture elettroniche, trasmesse come quelle odierne mediante lo SdI, sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri contabili di cui agli art. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. (l'art. 1, comma 3-ter, D.Lgs.
127/2015 ).
Sul punto si annovera un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le fatture elettroniche in formato “xlm” devono ritenersi equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634 co. 2 c.p.c e art. 2710 c.c.
Mette conto, d'altronde, ribadire che nel giudizio di opposizione il giudice è tenuto a valutare tutte le prove offerte dal creditore ingiungente, che veste la parte sostanziale di attore, a sostegno della propria pretesa e che l'opponente, convenuto in senso sostanziale, è gravato dall'onere di una specifica contestazione dei fatti e delle prove dedotte
Pag. 6 di 8 dall'opposto, poiché una contestazione meramente generica non è idonea ad impedire l'effetto della relevatio ab onere probandi ex art. 115 c.p.c.
Invero, nel caso di specie, il debitore ha contestato solo vagamente l'inesistenza del rapporto contrattuale, esonerando controparte da ogni prova circa la relativa esistenza.
D'altronde, pur in mancanza del contratto da cui trarrebbe origine la pretesa creditoria dell'opposta, si osserva come la stessa opponente abbia dato atto di aver effettuato dei pagamenti in favore della producendo all'uopo assegni e ricevute di Controparte_1 bonifico. Con ciò evidentemente confermando la sussistenza di rapporti di lavoro tra le due società
Quanto poi alla dimostrazione dell'adempimento l'opponente, attraverso la visione delle fatture, avrebbe potuto concretamente eccepire quali delle forniture ivi indicate non avrebbe dovuto ritersi adempiuta. In concreto, invece, si è limitata a Parte_1 contestare il mero valore probatorio della documentazione posta a corredo della domanda monitoria senza fornire alcuna deduzione di merito, idonea effettivamente a negare l'esecuzione delle prestazioni.
Peraltro, corrobora il convincimento circa l'esecuzione delle attività di fornitura, per cui è causa, la circostanza che la lettera di diffida e messa in mora, inviata prima dell'inizio della lite, risulti priva di riscontro, laddove la prima contestazione del credito da parte opponente
è solo successiva alla notifica del decreto ingiuntivo, proprio con l'odierna opposizione.
Cioè, non c'è mai stata contestazione delle fatture da parte della ditta pur Parte_1 avendole ricevuto tramite sistema di interscambio non le ha mai respinte, nè appunto negate. Né sono stati allegati in giudizio documenti di contestazione delle prestazioni per cui è causa precedenti al giudizio.
Quanto all'ammontare del credito vantato dalla opposta, deve rilevarsi come dalla
[...] non sia stata fornita alcuna dimostrazione dell'effettivo avvenuto incasso degli Parte_1 assegni allegati.
Rispetto ai bonifici, poi, non è possibile verificarne la riconducibilità alle fatture che hanno giustificato l'azione monitoria. Ciò in quanto nella descrizione causale delle operazioni di pagamento dei bonifici è inserita la sola generica dicitura “acconto fattura”. Ed, inoltre, la controparte ha depositato i mastrini con i quali ha comunque giustificato, senza contestazione sul punto dell'opponente, l'imputazione dei due bonifici ad altri crediti
Pag. 7 di 8 arretrati vantati dalla Diesel nei confronti della La prova dell'imputabilità Parte_1 dei presunti pagamenti già effettuati alle poste creditorie dedotte in lite incombeva, in ogni caso, sull'opponente e non è mai stata fornita.
D'altronde, nel corso del processo e pure dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, l'opponente non ha in alcun modo integrato le proprie difese, né specificato nel merito le contestazioni poste alla base della proposta opposizione, che si sono quindi mantenute a livello della generica negazione del valore probatorio della documentazione, posta a corredo della domanda monitoria.
Alla luce delle osservazioni che precedono si impone quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il governo delle spese di lite deve seguire la soccombenza dell'opponente. La liquidazione è operata in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della causa, della semplicità delle questioni controverse e dell'effettiva attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dalla ditta e dichiara definitivamente Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n°574/2023 emesso dal Tribunale di Teramo in data 15 06 2023;
2) condanna al Parte_1 pagamento, in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in € 3.397,00 per compensi di avvocato, oltre Iva e Cpa, di legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), come per legge.
Teramo, 28/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Terranova
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 28/10/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 2183/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Elvira Terranova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Elvira Terranova in data 28 ottobre 2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza di pari data, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
controversia civile iscritta al n. 2183 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
e vertente
TRA
La ditta (C.F. Parte_1
IVA ]) con sede in Teramo (TE) in via Costantini CodiceFiscale_1 P.IVA_1
n. 6, in persona del suo titolare e legale rappresentante protempore sig.ra Parte_1
elettivamente domiciliata in Teramo, alla Piazza Martiri della Libertà n. 21,
[...] presso e nello studio dell'Avv. Rossella Capriotti [ – CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende come da procura in Email_1 atti
OPPONENTE
E
– in persona dell'Amministratore Unico p.t. Controparte_1 [...]
– avente sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE) alla C.da Rovano, snc, (C.f. CP_2
e P.Iva ), elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi, Via Nazionale P.IVA_2
243, presso e nello studio dell'Avv. Gabriella Recchiuti (c.f. ) che la C.F._3 rappresenta e difende in forza di procura in atti.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Pag. 2 di 8 Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
28 ottobre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ditta proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 574/2023, Parte_1 emesso dal Tribunale di Teramo il 15/06/2023, su ricorso della per la Controparte_1 somma di euro 23.468,34 in linea capitale, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per le forniture indicate nelle fatture allegate all'atto monitorio. A sostegno dell'opposizione deduceva: 1) la mancanza, nel ricorso per decreto ingiuntivo, delle ragioni della domanda, per cui lo stesso sarebbe stato privo di uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 125 c.p.c., con ciò derivandone la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dello stesso con conseguente nullità e/o invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
2)
l'improcedibilità della domanda per il mancato invito da parte dell'opposta alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, obbligatoria ai sensi del D.l n. 132/14 conv in l n.
162/2014; 3) l'inidoneità della documentazione posta a corredo della domanda a comprovare il rapporto obbligatorio;
3) l'errore nella determinazione dell'effettivo quantum debeatur. Difatti, contrariamente a quanto affermato da parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'opponente avrebbe comunque versato parte della somma pretesa con l'ingiuzione, (esattamente € 13.300,00), da sottrarre all'importo ingiunto.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di Teramo di: in via preliminare 1) accertare e dichiarare per tutte le motivazioni espresse in narrativa improcedibile l'azione di recupero credito azionata dalla società non avendo essa assolto all'obbligo previsto dall' art. 3 del decreto-legge Controparte_1
12 settembre 2014, n. 132 di procedere all'invito di stipula di negoziazione assistita;
nel merito 2) accertare e dichiarare per tutte le motivazioni esposte in narrativa: a) la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo: b) dichiarare l'inesistenza e/o l'infondatezza del credito azionato dalla CP_3
c ) dichiarare che nulla è dovuto alla Controparte_1 Controparte_1
d) revocare e dichiarare nullo, privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
3) con vittoria di spese,
[...] diritti ed onorari del presente giudizio”. In subordine 4) accertare e dichiarare per tutte le motivazioni esposte in narrativa: a) che il quantum debeatur indicato nel ricorso per decreto ingiutivo e nel pedissequo provvedimento di ingiuzione è arrato in ragione della produzione documentale depositata in atti
Pag. 3 di 8 dall'opponente e , per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
b) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva l'opposta, resistendo in fatto e diritto e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, la piena conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
All'udienza dell'8 maggio 2024, lette le richieste delle parti, il Giudicante si riservava. A scioglimento della riserva, in data 21 agosto 2024, concessa la provvisoria esecuzione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 15 ottobre
2025. Mutato il Giudice, giusto provvedimento presidenziale, la causa veniva rinviata direttamente per i medesimi incombenti all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte, con decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione relativa al mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, formulata da parte opponente, la quale è per legge esclusa, ai fini della procedibilità della domanda, nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione
(v. art 3, comma 3 lett. a., D.L. n. 132/2014 conv. con mod. in L. n. 162/2014).
La presente controversia, difatti, non rientra tra quelle per cui, per materia, è previsto l'obbligatorio preventivo esperimento della mediazione, nè tra quelle per cui la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda, atteso che tale istituto non si applica nel caso di procedimenti monitori, compresa la fase di opposizione.
Quanto alla eccepita “nullità” del ricorso per decreto ingiuntivo, si rileva come, a mente dell'art. 638 cpc, che individua la forma della domanda del decreto ingiuntivo, venga disposto che il predetto atto debba contenere i requisiti di cui all'art. 125 cpc. Tra di essi anche le ragioni della domanda. Ebbene, l'opponente sostiene che il ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe privo di qualsiasi elemento idoneo a determinare le circostanze che hanno prodotto il presunto credito ingiunto dalla opposta Secondo Controparte_1 la infatti, parte opposta si sarebbe limitata ad una elencazione delle Parte_1 fatture, su cui fondare la pretesa, senza, però, indicare in dettaglio e specificare, come avrebbe dovuto, la fonte del rapporto di credito. E senza rappresentare le attività svolte per la ditta opponente. Da ciò sarebbe conseguita, tra l'altro, vista proprio l'assenza nel ricorso della descrizione delle attività svolte dall'opposta per l'emissione delle fatture, l'impossibilità di una difesa adeguata, diventando impossibile qualsivoglia contestazione nel merito.
Pag. 4 di 8 Neppure tale doglianza può essere accolta.
E, difatti, il dettaglio di quanto svolto dalla per la , Controparte_1 CP_4 generante il credito per il quale è giudizio, è chiaramente esplicitato nel corpo delle fatture allegate al procedimento monitorio, base probatoria della domanda della creditrice. Nelle fatture allegate al fascicolo di parte ricorrentesono riportati i singoli interventi e i veicoli sui quali gli stessi sono stati effettuati. I mezzi sono identificati per targa e/o telaio e le operazioni di riparazione sono descritte in maniera particolareggiata, con tanto di data della esecuzione e componenti meccaniche sostituite e/o riparate. Pertanto, le ragioni della domanda sono chiaramente conoscibili ed effettivamente conosciute dalla
[...] che ha difatti anche eccepito di aver pagato parte delle fatture. Parte_1
Ciò posto, nel merito giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariato il loro ruolo sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815;
Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n.
17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n.
8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997,
n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio fornito al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio
2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la
Pag. 5 di 8 sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo).
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre
2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II,
31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria di parte opposta trova riscontro nella documentazione posta a corredo della domanda monitoria, il cui valore probatorio senz'altro non risulta smentito dal generico tenore delle contestazioni avanzate dall'opponente.
Con riguardo al rilievo da quest'ultimo esposto circa l'inidoneità della documentazione allegata dal creditore, si osserva che all'esito dell'introduzione del sistema di fatturazione elettronica i soggetti obbligati ad emettere in via esclusiva fatture elettroniche, trasmesse come quelle odierne mediante lo SdI, sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri contabili di cui agli art. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. (l'art. 1, comma 3-ter, D.Lgs.
127/2015 ).
Sul punto si annovera un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le fatture elettroniche in formato “xlm” devono ritenersi equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634 co. 2 c.p.c e art. 2710 c.c.
Mette conto, d'altronde, ribadire che nel giudizio di opposizione il giudice è tenuto a valutare tutte le prove offerte dal creditore ingiungente, che veste la parte sostanziale di attore, a sostegno della propria pretesa e che l'opponente, convenuto in senso sostanziale, è gravato dall'onere di una specifica contestazione dei fatti e delle prove dedotte
Pag. 6 di 8 dall'opposto, poiché una contestazione meramente generica non è idonea ad impedire l'effetto della relevatio ab onere probandi ex art. 115 c.p.c.
Invero, nel caso di specie, il debitore ha contestato solo vagamente l'inesistenza del rapporto contrattuale, esonerando controparte da ogni prova circa la relativa esistenza.
D'altronde, pur in mancanza del contratto da cui trarrebbe origine la pretesa creditoria dell'opposta, si osserva come la stessa opponente abbia dato atto di aver effettuato dei pagamenti in favore della producendo all'uopo assegni e ricevute di Controparte_1 bonifico. Con ciò evidentemente confermando la sussistenza di rapporti di lavoro tra le due società
Quanto poi alla dimostrazione dell'adempimento l'opponente, attraverso la visione delle fatture, avrebbe potuto concretamente eccepire quali delle forniture ivi indicate non avrebbe dovuto ritersi adempiuta. In concreto, invece, si è limitata a Parte_1 contestare il mero valore probatorio della documentazione posta a corredo della domanda monitoria senza fornire alcuna deduzione di merito, idonea effettivamente a negare l'esecuzione delle prestazioni.
Peraltro, corrobora il convincimento circa l'esecuzione delle attività di fornitura, per cui è causa, la circostanza che la lettera di diffida e messa in mora, inviata prima dell'inizio della lite, risulti priva di riscontro, laddove la prima contestazione del credito da parte opponente
è solo successiva alla notifica del decreto ingiuntivo, proprio con l'odierna opposizione.
Cioè, non c'è mai stata contestazione delle fatture da parte della ditta pur Parte_1 avendole ricevuto tramite sistema di interscambio non le ha mai respinte, nè appunto negate. Né sono stati allegati in giudizio documenti di contestazione delle prestazioni per cui è causa precedenti al giudizio.
Quanto all'ammontare del credito vantato dalla opposta, deve rilevarsi come dalla
[...] non sia stata fornita alcuna dimostrazione dell'effettivo avvenuto incasso degli Parte_1 assegni allegati.
Rispetto ai bonifici, poi, non è possibile verificarne la riconducibilità alle fatture che hanno giustificato l'azione monitoria. Ciò in quanto nella descrizione causale delle operazioni di pagamento dei bonifici è inserita la sola generica dicitura “acconto fattura”. Ed, inoltre, la controparte ha depositato i mastrini con i quali ha comunque giustificato, senza contestazione sul punto dell'opponente, l'imputazione dei due bonifici ad altri crediti
Pag. 7 di 8 arretrati vantati dalla Diesel nei confronti della La prova dell'imputabilità Parte_1 dei presunti pagamenti già effettuati alle poste creditorie dedotte in lite incombeva, in ogni caso, sull'opponente e non è mai stata fornita.
D'altronde, nel corso del processo e pure dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, l'opponente non ha in alcun modo integrato le proprie difese, né specificato nel merito le contestazioni poste alla base della proposta opposizione, che si sono quindi mantenute a livello della generica negazione del valore probatorio della documentazione, posta a corredo della domanda monitoria.
Alla luce delle osservazioni che precedono si impone quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il governo delle spese di lite deve seguire la soccombenza dell'opponente. La liquidazione è operata in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della causa, della semplicità delle questioni controverse e dell'effettiva attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dalla ditta e dichiara definitivamente Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n°574/2023 emesso dal Tribunale di Teramo in data 15 06 2023;
2) condanna al Parte_1 pagamento, in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in € 3.397,00 per compensi di avvocato, oltre Iva e Cpa, di legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), come per legge.
Teramo, 28/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Terranova
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