Sentenza 4 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2018, n. 19378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19378 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ES LI nato il [...] avverso la sentenza del 22/09/2016 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Giuseppe Corasaniti, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza, emessa in data 22 settembre 2016, il Tribunale di Patti, in parziale riforma della sentenza, emessa dal Giudice di Pace locale in data 4 febbraio 2016, assolveva De SC CA dal reato di cui all'art. 594, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e rideterminava, per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., la pena in C 300,00 di multa, per aver il prevenuto rivolto frasi minatorie a LL NI (fatto commesso in Oliveri, il 3 settembre 2009).
2. L'imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, con cui lamenta profili di illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Il giudice del merito avrebbe adottato espressioni categoriche e apodittiche, mentre, secondo i principi giurisprudenziali, avrebbe dovuto sottoporre le affermazioni della parte lesa a riscontri rigorosi di attendibilità, invero non rinvenibili nelle dichiarazioni, rese dai testi OV e MA. Dalle deposizioni, comprovanti la presenza continua dei testimoni al momento della discussione polemica, emergerebbero contraddizioni, rispetto alle dichiarazioni rese dalla parte lesa e, in particolare, il mancato riferimento a frasi minacciose. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare in merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è palesemente infondato. Ed invero, il Tribunale ha dato atto, nella sentenza impugnata, del fatto che le dichiarazioni, rese dalla persona offesa, sono provviste di attendibilità intrinseca, stante il riscontro di un narrato fluido e logico nei suoi passaggi principali. Il Tribunale ha dato atto, altresì, della puntuale conferma del resoconto dei fatti di causa, reso dalla parte lesa, costituita dalle deposizioni rese dai testi OV e MA. Al riguardo, ha osservato il giudice del merito, sussiste convergenza fra le dichiarazioni, rese dai due testi, pur non sempre presenti a tutte le fasi degli accadimenti oggetti di giudizio, circa il nucleo fondamentale dei fatti, così come raccontati dallo LL, costituente la base, per l'appunto, della contestazione del reato di minaccia. Ne consegue il riscontro della logicità e coerenza delle argomentazioni svolte dal Tribunale. A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, il sindacato della Cassazione è limitato ad una valutazione di sola legittimità, esulando dallo stesso una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali. (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007 - dep. 14/06/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 23689301) 2. Alla luce delle considerazioni esposte va dichiarata l'inammissibilità del ricorsoi, con contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, che si reputa equo stimare in C 2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/02/2018 Il Consigliere Estensore Il Presidente Caterina Mazzitell