CASS
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BA OS, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 21874/25 del 09/04/2025 della Corte di cassazione. Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AB AN, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, DI RA in sostituzione dell'Avv. Francesco Santangelo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1580 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso straordinario avanzato dalla difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. debba essere dichiarato inammissibile, perché diretto a prospettare questioni già proposte e adeguatamente esaminate nella decisione impugnata. 2. Il ricorrente denuncia la mancata analisi da parte della Suprema Corte - con la sentenza impugnata n. 21874/25, dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso avanzato dal difensore di OS BA - della censura attinente alla qualificazione giuridica delle originarie imputazioni come delitti di concussione ex art. 317 cod. pen. da parte della Corte d'appello di Bari nella veste di giudice di rinvio. La Corte di legittimità, nella sentenza di annullamento n. 29944 del 6 luglio 2022, aveva infatti avvertito che il giudice di rinvio avrebbe dovuto verificare gli effettivi riscontri probatori circa la sussistenza degli elementi costitutivi di siffatta fattispecie o di altre, meno gravi, nelle numerose condotte criminose ascritte all'imputato nei capi A) e B). Operazione questa che, ad avviso della difesa del ricorrente, non sarebbe stata eseguita correttamente in sede di giudizio di rinvio (conclusosi con la condanna dell'imputato per 19 episodi di concussione contestati nel capo A - essendo stato assolto per un solo episodio - e per sei analoghi episodi di cui al capo B), né rilevata dalla Corte di legittimità. 3. Con successiva memoria, corredata da allegata documentazione, la difesa del ricorrente ha ribadito la tesi già esposta, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Rileva il Collegio, per contro, che la Corte di legittimità con la sentenza impugnata n. 21874/25 ha preso correttamente le mosse dalla testuale enunciazione di principio recata dalla sentenza rescindente n. 29944 del 6 luglio 2022, quanto alla qualificazione giuridica delle condotte contestate nello schema dell'art. 317 e non dell'art. 319-quater cod. pen., pur restando riservato al giudice di rinvio la specifica verifica probatoria per ogni singola condotta degli elementi costitutivi di detto schema generale. E la stessa Corte ha poi dato atto 2 del puntuale ossequio da parte del giudice di rinvio del dictum della sentenza rescindente, avendo questo, sulla base dell'impostazione generale, analizzato per ogni singolo episodio contestato - salvo le questioni di fatto precluse (ruolo e funzioni ospedaliere dell'imputato come pubblico ufficiale, richiesta e percezione di somme di denaro non dovute e non contabilizzate, stato di costrizione delle vittime) - gli specifici e plurimi elementi di prova (videoriprese, intercettazioni, dichiarazioni delle persone offese ecc.) che ne consentivano, o meno, la sussumibilità in concreto nella fattispecie criminosa descritta nell'art. 317 cod. pen. Sicché, alla luce di un'attenta disamina delle valutazioni in fatto e in diritto eseguite dal giudice di rinvio nell'adempiere al mandato ricevuto, il Giudice di legittimità ha concluso che la Corte di merito avesse fatto buon governo dei principi fissati dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente n. 29944/22 in sede di annullamento con rinvio. 5. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/12/2025
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AB AN, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, DI RA in sostituzione dell'Avv. Francesco Santangelo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1580 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso straordinario avanzato dalla difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. debba essere dichiarato inammissibile, perché diretto a prospettare questioni già proposte e adeguatamente esaminate nella decisione impugnata. 2. Il ricorrente denuncia la mancata analisi da parte della Suprema Corte - con la sentenza impugnata n. 21874/25, dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso avanzato dal difensore di OS BA - della censura attinente alla qualificazione giuridica delle originarie imputazioni come delitti di concussione ex art. 317 cod. pen. da parte della Corte d'appello di Bari nella veste di giudice di rinvio. La Corte di legittimità, nella sentenza di annullamento n. 29944 del 6 luglio 2022, aveva infatti avvertito che il giudice di rinvio avrebbe dovuto verificare gli effettivi riscontri probatori circa la sussistenza degli elementi costitutivi di siffatta fattispecie o di altre, meno gravi, nelle numerose condotte criminose ascritte all'imputato nei capi A) e B). Operazione questa che, ad avviso della difesa del ricorrente, non sarebbe stata eseguita correttamente in sede di giudizio di rinvio (conclusosi con la condanna dell'imputato per 19 episodi di concussione contestati nel capo A - essendo stato assolto per un solo episodio - e per sei analoghi episodi di cui al capo B), né rilevata dalla Corte di legittimità. 3. Con successiva memoria, corredata da allegata documentazione, la difesa del ricorrente ha ribadito la tesi già esposta, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Rileva il Collegio, per contro, che la Corte di legittimità con la sentenza impugnata n. 21874/25 ha preso correttamente le mosse dalla testuale enunciazione di principio recata dalla sentenza rescindente n. 29944 del 6 luglio 2022, quanto alla qualificazione giuridica delle condotte contestate nello schema dell'art. 317 e non dell'art. 319-quater cod. pen., pur restando riservato al giudice di rinvio la specifica verifica probatoria per ogni singola condotta degli elementi costitutivi di detto schema generale. E la stessa Corte ha poi dato atto 2 del puntuale ossequio da parte del giudice di rinvio del dictum della sentenza rescindente, avendo questo, sulla base dell'impostazione generale, analizzato per ogni singolo episodio contestato - salvo le questioni di fatto precluse (ruolo e funzioni ospedaliere dell'imputato come pubblico ufficiale, richiesta e percezione di somme di denaro non dovute e non contabilizzate, stato di costrizione delle vittime) - gli specifici e plurimi elementi di prova (videoriprese, intercettazioni, dichiarazioni delle persone offese ecc.) che ne consentivano, o meno, la sussumibilità in concreto nella fattispecie criminosa descritta nell'art. 317 cod. pen. Sicché, alla luce di un'attenta disamina delle valutazioni in fatto e in diritto eseguite dal giudice di rinvio nell'adempiere al mandato ricevuto, il Giudice di legittimità ha concluso che la Corte di merito avesse fatto buon governo dei principi fissati dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente n. 29944/22 in sede di annullamento con rinvio. 5. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/12/2025