Articolo 34 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206
Articolo 33Articolo 35
Versione
11 gennaio 2024
Art. 34.

Certificazione di qualita' della ristorazione italiana
all'estero

1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all'estero con un' offerta enogastronomica effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e di contrastare l'utilizzo speculativo della pratica dell'italian sounding sia nella preparazione delle vivande sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti, e' istituita la certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all'estero. La certificazione, previa verifica che il titolare dell'attivita', il coniuge, i parenti entro il primo grado e gli eventuali soci non siano incorsi in condanne per alcuno dei reati di cui all' articolo 51, commi 3-bis , 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale , e' rilasciata, su richiesta del ristoratore e con oneri a suo carico, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo, nel rispetto della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonche' di schema di certificazione. Il disciplinare determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualita' e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica nonche' al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attivita' di ristorazione.
2. La certificazione ha la durata di tre anni dalla data del rilascio ed e' rinnovabile su richiesta dell'interessato. La domanda di rinnovo puo' essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione
3. Qualora, nel corso della validita' della certificazione, sia riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilita' di cui al comma 1 o di quelli tecnici stabiliti nel disciplinare adottato ai sensi del medesimo comma 1, la certificazione e' revocata.
4. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono, all'estero, prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane, i commi 1144 , 1145 , 1146 , 1147 e 1148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , sono abrogati.
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024