Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Decreto decisorio 24 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 24/12/2021, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/12/2021
N. 00713/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01198/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2020, proposto da
SS DA OZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Righini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin, Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IE IA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dei verbali nn. 4 e 5 della Commissione giudicatrice nominata nell'ambito della “selezione pubblica n. 2019N73, con eventuale preselezione, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l'Università degli Studi di Padova – Supporto alle attività di manutenzione delle strutture di Ateneo”;
- della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori della selezione predetta, approvate con decreto del Direttore Generale di data 28 agosto 2020, prot. n. 379053, pubblicate il 1° settembre 2020 a mezzo internet e il 2 settembre 2020 nell'Albo Ufficiale di Ateneo;
- del decreto del Direttore Generale di data 23 dicembre 2019, prot. 494220, di nomina della Commissione Giudicatrice della selezione predetta;
- della nota, a firma del Direttore Generale, comunicata a mezzo PEC in data 27 ottobre 2020, di conferma degli atti adottati nella selezione predetta e di conseguente rigetto dell'istanza di annullamento presentata a mezzo del ricorso amministrativo del dott. DA OZ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente a quelli indicati, anche se non noto negli estremi e nei contenuti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, comma 1, lett. c) e 85 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di rinuncia al ricorso, ritualmente depositato il 30 novembre 2021, con il quale il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a spese compensate;
Considerato che la parte costituita, sottoscrivendo in calce all’atto ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 84, ha aderito alla clausola di compensazione delle spese;
Ritenuto quindi di dare atto della rinuncia al ricorso;
Ritenuto altresì che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del ricorso per rinuncia.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 23 dicembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO