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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AL ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 681/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL302B504893-2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, in accoglimento del presente ricorso, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria nonché ove occorrer possa proposizione della questione di legittimità costituzionale dedotta in atti e contrariis reiectis, annullare il provvedimento impugnato, adottando ogni conseguente statuizione.
Con vittoria delle spese di giudizio, anche avuto riguardo al mancato esperimento, da parte dell'Ufficio, del procedimento di accertamento con adesione
Resistente/Appellato: (il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG 681/2025 Ricorrente_3 (C.F. P.IVA_1), con sede in Genova, Indirizzo_1, rappresentata dal socio e legale rappresentante pro tempore Ricorrente_1 (C.F. CF_Rappresentante_1), nato a Genova in [...] anagrafici_1), il quale agisce anche in proprio, unitamente al socio della medesima Società, Ricorrente_2 (C.F. CF_Ricorrente_1) ha impugnato l'(avviso di accertamento n. TL302B504893/2024) con chi ha ritenuto la imponibilità del beneficio fruito dalla società (pari a € 108.981) ex art. 8 D.L. 109/2018. Tale importo è ritenuto oggetto di tassazione come maggior ricavo, aumentando il reddito dichiarato della società. Ne derivava un recupero a tassazione dell'importo agevolato, con imputazione “per trasparenza” ai soci. Secondo l'Ufficio,
l'agevolazione doveva essere indicata nel quadro “Zone Franche Urbane”, e non nel quadro “Aiuti di
Stato”. Per tale ragione viene applicata una sanzione di € 250,00 per “dati incompleti” (art. 8, c. 1, D.Lgs.
471/1997). Da ultimo l'Ufficio afferma che la società avrebbe fruito contemporaneamente delle agevolazioni ex artt. 3 e 8 del D.L. 109/2018, cosa non consentita.
Avverso l'atto impugnato sono stati proposti i seguenti motivi:
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 D.L. 109/2018 — Erronea qualificazione dell'agevolazione
Tesi del ricorrente:
- L'agevolazione prevista dall'art. 8 D.L. 109/2018 non è un credito d'imposta ma un esonero/ esenzione dal pagamento di imposte e contributi;
- L'Ufficio ha travisato la natura giuridica del beneficio, tassando un reddito inesistente;
- La pretesa erariale contraddice: il tenore letterale della norma (“esenzione”, “esonero”), la ratio legis, che mira ad alleviare il carico tributario per le imprese colpite dal crollo del Ponte Morandi. Ragioni a sostegno:
- La legge parla esplicitamente di “esenzione” e “esonero”, mai di credito d'imposta.
- Tassare l'importo esonerato vanifica l'agevolazione stessa.
- L'Ufficio riconosce che la società ha legittimamente fruito del beneficio, non può poi riqualificarlo arbitrariamente.
Violazione art. 8, c. 1, D.Lgs. 471/1997 — Insussistenza della violazione dichiarativa
Tesi del ricorrente:
- Anche assumendo un errore, esso sarebbe meramente formale;
- Ma nella sostanza la dichiarazione è corretta: l'agevolazione è stata esposta e l'Ufficio l'ha compresa;
- Il quadro “Zone Franche Urbane” è inidoneo per rappresentare un esonero da imposte;
il quadro
“Aiuti di Stato” è più coerente.
Ragioni a sostegno:
- Non si tratta di un'esenzione di reddito né di un credito → il quadro ZFU è tecnicamente inadatto;
- La sanzione di € 250,00 è ingiustificata, perché: non c'è danno all'attività accertativa, l'Ufficio ha compreso pienamente la natura dell'agevolazione.
3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 D.L. 109/2018 — Insussistenza di duplicazione di agevolazione.
Tesi del ricorrente:
- L'Ufficio sostiene erroneamente che la società avrebbe fruito di due diverse agevolazioni (artt. 3 e 8
D.L. 109/2018);
- In realtà l'unico beneficio fruito è quello ex art. 8.
Ragioni a sostegno:
- Lo stesso avviso riconosce che l'agevolazione è stata indicata una sola volta, solo collocata in un quadro che l'Ufficio reputa non corretto;
- L'asserita “duplicazione” deriva da interpretazione errata della modulistica da parte dell'Ufficio.
4. Violazione dell'art. 1 Protocollo Addizionale CEDU – Violazione art. 23 Cost. – Questione di legittimità costituzionale
Tesi del ricorrente:
L'interpretazione avversaria comporta un prelievo tributario privo di base legale, arbitrario e imprevedibile. Ciò viola:
- l'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale CEDU (legalità del prelievo patrimoniale);
- l'art. 23 Cost. (riserva di legge);
- l'art. 117 Cost. (obblighi internazionali).
Ragioni a sostegno:
- Il beneficio viene tassato senza alcuna norma che preveda tale imponibilità;
- L'Amministrazione crea una “sorta di credito d'imposta” non contemplato dalla legge;
- Ciò espone il contribuente a un potere arbitrario, vietato dagli standard CEDU.
5. Illegittimità delle sanzioni — Violazione L. 212/2000 e D.Lgs. 472/1997
Tesi del ricorrente:
- Anche se l'accertamento fosse confermato (cosa che si contesta), le sanzioni non potrebbero essere irrogate;
- Sussistono obiettive condizioni di incertezza normativa e di confusione della modulistica.
Ragioni a sostegno:
- La legge e i modelli dichiarativi non consentono al contribuente di individuare con sicurezza il quadro corretto:
- Norme specialistiche e confusive con operatività dell'esimente: art. 10, commi 2 e 3, Statuto del contribuente, art. 6 D.Lgs. 472/1997 (incertezza normativa), art. 8 D.Lgs. 546/1992 (disapplicazione sanzioni).
Si costituiva l'Agenzia Entrate insistendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Così argomentava:
L'art. 8 D.L. 109/2018 prevede: esenzione da IRPEF/IRES, esenzione IRAP, esenzione IMU, esonero contributivo.
L'art. 3 D.L. 109/2018 riguarda invece: detassazione di contributi/indennizzi/risarcimenti, con codice dichiarativo RF55 – 71.
La società: ha materialmente usufruito solo dell'esonero ex art. 8, come risulta dagli F24 Z161; ma ha erroneamente compilato la dichiarazione come se avesse diritto al regime dell'art. 3.
Secondo l'Ufficio non vi è “duplicazione interna” di quadri dichiarativi, ma: una duplice operazione che combinata produce un effetto dichiarativo distorto: primo momento: utilizzo degli F24 Z161, il sistema considera somme non versate;
secondo momento: inserimento del medesimo importo in RF55 codice 71, il software legge un'ulteriore esclusione dal reddito. Ciò avrebbe generato un indebito abbattimento del reddito e la perdita dichiarata.
La formula “sorta di credito d'imposta” non è una qualificazione giuridica, ma: una “spiegazione semplificata” dell'effetto aritmetico prodotto dall'errata dichiarazione.
Il problema non è la spettanza dell'esonero, che viene riconosciuta, bensì la erronea trasposizione in dichiarazione, che avrebbe prodotto un vantaggio ulteriore non previsto dalla legge. La rettifica, quindi, è ritenuta corretta e necessaria.
Quanto al motivo 4. La censura è ritenuta manifestamente infondata. Il ricorrente baserebbe l'eccezione sulla presunta tassazione dell'esonero come “credito d'imposta”. Ma l'Ufficio ribadisce che non ha mai tassato l'agevolazione, avendo solo: eliminato un errore dichiarativo, ripristinato la corretta base imponibile, senza creare alcun nuovo obbligo tributario.
Quanto al motivo 5. La sanzione di € 250 è quella minima, prevista dall'art. 8, c. 1, D.Lgs. 471/1997.
L'errore dichiarativo è: oggettivo, quantificabile, idoneo a modificare il reddito imponibile, quindi pienamente sanzionabile.
L'incertezza normativa: presuppone che non sia individuabile con certezza la norma applicabile;
nel caso di specie, secondo l'Ufficio: la disposizione era chiara, il quadro da compilare era univoco, l'errore è
“tecnico contabile”, non normativo.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative a confutazione della difesa avversaria insistendo nei rispettivi atti e conclusioni
All'udienza del 13.2.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per la seguente assorbente ragione di merito.
Parte ricorrente ha errato nella compilazione del modulo dichiarativo (sul punto non vi è neppure contestazione).
Come correttamente evidenziato dall'amministrazione tale errore ha comportato una duplice operazione con effetto dichiarativo distorto: primo momento: utilizzo degli F24 Z161, il sistema considera somme non versate;
secondo momento: inserimento del medesimo importo in RF55 codice 71, il software legge un'ulteriore esclusione dal reddito. Ciò ha generato un indebito abbattimento del reddito e la perdita dichiarata.
Non si tratta, infatti, di tassazione del reddito esonerato, ma di corretta ricostruzione del reddito tassabile a seguito di dichiarazione corretta con relativa imputazione reddituale.
La sanzione, determinata nella misura minima, consegue ex lege. Il quadro normativo dichiarativo non appare controverso ed oscuro da legittimare l'annullamento delle sanzioni.
Altra e diversa questione attiene al merito del trattamento dell'esonero che non può essere soggetto a tassazione.
Spese compensate.
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AL ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 681/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL302B504893-2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, in accoglimento del presente ricorso, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria nonché ove occorrer possa proposizione della questione di legittimità costituzionale dedotta in atti e contrariis reiectis, annullare il provvedimento impugnato, adottando ogni conseguente statuizione.
Con vittoria delle spese di giudizio, anche avuto riguardo al mancato esperimento, da parte dell'Ufficio, del procedimento di accertamento con adesione
Resistente/Appellato: (il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG 681/2025 Ricorrente_3 (C.F. P.IVA_1), con sede in Genova, Indirizzo_1, rappresentata dal socio e legale rappresentante pro tempore Ricorrente_1 (C.F. CF_Rappresentante_1), nato a Genova in [...] anagrafici_1), il quale agisce anche in proprio, unitamente al socio della medesima Società, Ricorrente_2 (C.F. CF_Ricorrente_1) ha impugnato l'(avviso di accertamento n. TL302B504893/2024) con chi ha ritenuto la imponibilità del beneficio fruito dalla società (pari a € 108.981) ex art. 8 D.L. 109/2018. Tale importo è ritenuto oggetto di tassazione come maggior ricavo, aumentando il reddito dichiarato della società. Ne derivava un recupero a tassazione dell'importo agevolato, con imputazione “per trasparenza” ai soci. Secondo l'Ufficio,
l'agevolazione doveva essere indicata nel quadro “Zone Franche Urbane”, e non nel quadro “Aiuti di
Stato”. Per tale ragione viene applicata una sanzione di € 250,00 per “dati incompleti” (art. 8, c. 1, D.Lgs.
471/1997). Da ultimo l'Ufficio afferma che la società avrebbe fruito contemporaneamente delle agevolazioni ex artt. 3 e 8 del D.L. 109/2018, cosa non consentita.
Avverso l'atto impugnato sono stati proposti i seguenti motivi:
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 D.L. 109/2018 — Erronea qualificazione dell'agevolazione
Tesi del ricorrente:
- L'agevolazione prevista dall'art. 8 D.L. 109/2018 non è un credito d'imposta ma un esonero/ esenzione dal pagamento di imposte e contributi;
- L'Ufficio ha travisato la natura giuridica del beneficio, tassando un reddito inesistente;
- La pretesa erariale contraddice: il tenore letterale della norma (“esenzione”, “esonero”), la ratio legis, che mira ad alleviare il carico tributario per le imprese colpite dal crollo del Ponte Morandi. Ragioni a sostegno:
- La legge parla esplicitamente di “esenzione” e “esonero”, mai di credito d'imposta.
- Tassare l'importo esonerato vanifica l'agevolazione stessa.
- L'Ufficio riconosce che la società ha legittimamente fruito del beneficio, non può poi riqualificarlo arbitrariamente.
Violazione art. 8, c. 1, D.Lgs. 471/1997 — Insussistenza della violazione dichiarativa
Tesi del ricorrente:
- Anche assumendo un errore, esso sarebbe meramente formale;
- Ma nella sostanza la dichiarazione è corretta: l'agevolazione è stata esposta e l'Ufficio l'ha compresa;
- Il quadro “Zone Franche Urbane” è inidoneo per rappresentare un esonero da imposte;
il quadro
“Aiuti di Stato” è più coerente.
Ragioni a sostegno:
- Non si tratta di un'esenzione di reddito né di un credito → il quadro ZFU è tecnicamente inadatto;
- La sanzione di € 250,00 è ingiustificata, perché: non c'è danno all'attività accertativa, l'Ufficio ha compreso pienamente la natura dell'agevolazione.
3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 D.L. 109/2018 — Insussistenza di duplicazione di agevolazione.
Tesi del ricorrente:
- L'Ufficio sostiene erroneamente che la società avrebbe fruito di due diverse agevolazioni (artt. 3 e 8
D.L. 109/2018);
- In realtà l'unico beneficio fruito è quello ex art. 8.
Ragioni a sostegno:
- Lo stesso avviso riconosce che l'agevolazione è stata indicata una sola volta, solo collocata in un quadro che l'Ufficio reputa non corretto;
- L'asserita “duplicazione” deriva da interpretazione errata della modulistica da parte dell'Ufficio.
4. Violazione dell'art. 1 Protocollo Addizionale CEDU – Violazione art. 23 Cost. – Questione di legittimità costituzionale
Tesi del ricorrente:
L'interpretazione avversaria comporta un prelievo tributario privo di base legale, arbitrario e imprevedibile. Ciò viola:
- l'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale CEDU (legalità del prelievo patrimoniale);
- l'art. 23 Cost. (riserva di legge);
- l'art. 117 Cost. (obblighi internazionali).
Ragioni a sostegno:
- Il beneficio viene tassato senza alcuna norma che preveda tale imponibilità;
- L'Amministrazione crea una “sorta di credito d'imposta” non contemplato dalla legge;
- Ciò espone il contribuente a un potere arbitrario, vietato dagli standard CEDU.
5. Illegittimità delle sanzioni — Violazione L. 212/2000 e D.Lgs. 472/1997
Tesi del ricorrente:
- Anche se l'accertamento fosse confermato (cosa che si contesta), le sanzioni non potrebbero essere irrogate;
- Sussistono obiettive condizioni di incertezza normativa e di confusione della modulistica.
Ragioni a sostegno:
- La legge e i modelli dichiarativi non consentono al contribuente di individuare con sicurezza il quadro corretto:
- Norme specialistiche e confusive con operatività dell'esimente: art. 10, commi 2 e 3, Statuto del contribuente, art. 6 D.Lgs. 472/1997 (incertezza normativa), art. 8 D.Lgs. 546/1992 (disapplicazione sanzioni).
Si costituiva l'Agenzia Entrate insistendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Così argomentava:
L'art. 8 D.L. 109/2018 prevede: esenzione da IRPEF/IRES, esenzione IRAP, esenzione IMU, esonero contributivo.
L'art. 3 D.L. 109/2018 riguarda invece: detassazione di contributi/indennizzi/risarcimenti, con codice dichiarativo RF55 – 71.
La società: ha materialmente usufruito solo dell'esonero ex art. 8, come risulta dagli F24 Z161; ma ha erroneamente compilato la dichiarazione come se avesse diritto al regime dell'art. 3.
Secondo l'Ufficio non vi è “duplicazione interna” di quadri dichiarativi, ma: una duplice operazione che combinata produce un effetto dichiarativo distorto: primo momento: utilizzo degli F24 Z161, il sistema considera somme non versate;
secondo momento: inserimento del medesimo importo in RF55 codice 71, il software legge un'ulteriore esclusione dal reddito. Ciò avrebbe generato un indebito abbattimento del reddito e la perdita dichiarata.
La formula “sorta di credito d'imposta” non è una qualificazione giuridica, ma: una “spiegazione semplificata” dell'effetto aritmetico prodotto dall'errata dichiarazione.
Il problema non è la spettanza dell'esonero, che viene riconosciuta, bensì la erronea trasposizione in dichiarazione, che avrebbe prodotto un vantaggio ulteriore non previsto dalla legge. La rettifica, quindi, è ritenuta corretta e necessaria.
Quanto al motivo 4. La censura è ritenuta manifestamente infondata. Il ricorrente baserebbe l'eccezione sulla presunta tassazione dell'esonero come “credito d'imposta”. Ma l'Ufficio ribadisce che non ha mai tassato l'agevolazione, avendo solo: eliminato un errore dichiarativo, ripristinato la corretta base imponibile, senza creare alcun nuovo obbligo tributario.
Quanto al motivo 5. La sanzione di € 250 è quella minima, prevista dall'art. 8, c. 1, D.Lgs. 471/1997.
L'errore dichiarativo è: oggettivo, quantificabile, idoneo a modificare il reddito imponibile, quindi pienamente sanzionabile.
L'incertezza normativa: presuppone che non sia individuabile con certezza la norma applicabile;
nel caso di specie, secondo l'Ufficio: la disposizione era chiara, il quadro da compilare era univoco, l'errore è
“tecnico contabile”, non normativo.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative a confutazione della difesa avversaria insistendo nei rispettivi atti e conclusioni
All'udienza del 13.2.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per la seguente assorbente ragione di merito.
Parte ricorrente ha errato nella compilazione del modulo dichiarativo (sul punto non vi è neppure contestazione).
Come correttamente evidenziato dall'amministrazione tale errore ha comportato una duplice operazione con effetto dichiarativo distorto: primo momento: utilizzo degli F24 Z161, il sistema considera somme non versate;
secondo momento: inserimento del medesimo importo in RF55 codice 71, il software legge un'ulteriore esclusione dal reddito. Ciò ha generato un indebito abbattimento del reddito e la perdita dichiarata.
Non si tratta, infatti, di tassazione del reddito esonerato, ma di corretta ricostruzione del reddito tassabile a seguito di dichiarazione corretta con relativa imputazione reddituale.
La sanzione, determinata nella misura minima, consegue ex lege. Il quadro normativo dichiarativo non appare controverso ed oscuro da legittimare l'annullamento delle sanzioni.
Altra e diversa questione attiene al merito del trattamento dell'esonero che non può essere soggetto a tassazione.
Spese compensate.
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese.