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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 188/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 188/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. CASALI LAURA in sost. avv. GIANNATTASIO ANDREA per parte ricorrente Parte_1
Nessuno per parte resistente . Controparte_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice
Dichiara la contumacia di parte resistente e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 5 N. R.G. 188/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 188/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. GIANNATTASIO ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Retribuzione professionale docenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Parte ricorrente allega di aver prestato lavoro in qualità di docente di scuola primaria in forza di plurimi contratti a tempo determinato di supplenza breve e saltuaria nell'a.s. 2020/2021 per complessivi 227 giorni.
Si duole del fatto che giorni l'Amministrazione scolastica resistente non avrebbe erogato la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL
pagina 2 di 5 15/3/2001, emolumento che, rappresentando un compenso legato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, dovrebbe essere riconosciuto, pena un contrasto con il principio di non discriminazione tra prestatori di lavoro a tempo determinato e prestatori a tempo indeterminato, di derivazione comunitaria e immediatamente applicabile nell'ordinamento italiano.
Chiede, dunque, la condanna del resistente al pagamento degli CP_1 importi dovuti a tale titolo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo e spese di lite.
II) Non si costituiva l'Amministrazione convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, rimanendo contumace.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
A) Nel merito della questione, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 di categoria ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio,
è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999».
Dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o
pagina 3 di 5 situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio».
B) Dal tenore letterale delle norme collettive emerge, contrariamente all'assunto di partenza della difesa ministeriale, che detto emolumento abbia natura fissa e continuativa senza essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Corte di
Cassazione n. 20015/2018 e n. 17773/2017).
Ne deriva che lo stesso deve essere fatto rientrare nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
Dunque, se la clausola 4 dell'Accordo citato porta ad escludere in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, avendo, quindi, carattere incondizionato la diversità di trattamento «può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate» (Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11).
C) Una diversa interpretazione, quale quella portata avanti, in cause analoghe, dall'Amministrazione resistente, finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, in quanto, da un lato, la tesi del , CP_1 secondo cui detta retribuzione sarebbe incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese», da un altro lato, la mera allegazione che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, senza necessariamente partecipare alla programmazione dell'anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi pagina 4 di 5 genitori e alle varie attività dell'offerta formativa, risulta generica e indimostrata, soprattutto alla luce del fatto che la contrattazione collettiva non vincola l'emolumento a specifiche attività del docente, ma con l'obiettivo di valorizzarne la sua funzione anche nell'ottica del miglioramento del servizio scolastico.
Non si giustificherebbe, pertanto, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, considerando che il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria deve costituire, in questo caso, il criterio interpretativo di una normativa contrattuale.
Ne deriva che spettano alla ricorrente gli importi richiesti a tale titolo per le giornate lavorate come docente.
D) Per quanto concerne i conteggi non vi sono contestazioni in merito ai criteri individuati dalla parte ricorrente, e, dunque, l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.320,38 lordi oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.:
1) condanna parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente la somma lorda di € 1.320,38 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
2) condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.100,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bologna il 26/03/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 188/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. CASALI LAURA in sost. avv. GIANNATTASIO ANDREA per parte ricorrente Parte_1
Nessuno per parte resistente . Controparte_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice
Dichiara la contumacia di parte resistente e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 5 N. R.G. 188/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 188/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. GIANNATTASIO ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Retribuzione professionale docenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Parte ricorrente allega di aver prestato lavoro in qualità di docente di scuola primaria in forza di plurimi contratti a tempo determinato di supplenza breve e saltuaria nell'a.s. 2020/2021 per complessivi 227 giorni.
Si duole del fatto che giorni l'Amministrazione scolastica resistente non avrebbe erogato la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL
pagina 2 di 5 15/3/2001, emolumento che, rappresentando un compenso legato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, dovrebbe essere riconosciuto, pena un contrasto con il principio di non discriminazione tra prestatori di lavoro a tempo determinato e prestatori a tempo indeterminato, di derivazione comunitaria e immediatamente applicabile nell'ordinamento italiano.
Chiede, dunque, la condanna del resistente al pagamento degli CP_1 importi dovuti a tale titolo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo e spese di lite.
II) Non si costituiva l'Amministrazione convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, rimanendo contumace.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
A) Nel merito della questione, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 di categoria ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio,
è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999».
Dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o
pagina 3 di 5 situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio».
B) Dal tenore letterale delle norme collettive emerge, contrariamente all'assunto di partenza della difesa ministeriale, che detto emolumento abbia natura fissa e continuativa senza essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Corte di
Cassazione n. 20015/2018 e n. 17773/2017).
Ne deriva che lo stesso deve essere fatto rientrare nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
Dunque, se la clausola 4 dell'Accordo citato porta ad escludere in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, avendo, quindi, carattere incondizionato la diversità di trattamento «può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate» (Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11).
C) Una diversa interpretazione, quale quella portata avanti, in cause analoghe, dall'Amministrazione resistente, finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, in quanto, da un lato, la tesi del , CP_1 secondo cui detta retribuzione sarebbe incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese», da un altro lato, la mera allegazione che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, senza necessariamente partecipare alla programmazione dell'anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi pagina 4 di 5 genitori e alle varie attività dell'offerta formativa, risulta generica e indimostrata, soprattutto alla luce del fatto che la contrattazione collettiva non vincola l'emolumento a specifiche attività del docente, ma con l'obiettivo di valorizzarne la sua funzione anche nell'ottica del miglioramento del servizio scolastico.
Non si giustificherebbe, pertanto, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, considerando che il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria deve costituire, in questo caso, il criterio interpretativo di una normativa contrattuale.
Ne deriva che spettano alla ricorrente gli importi richiesti a tale titolo per le giornate lavorate come docente.
D) Per quanto concerne i conteggi non vi sono contestazioni in merito ai criteri individuati dalla parte ricorrente, e, dunque, l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.320,38 lordi oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.:
1) condanna parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente la somma lorda di € 1.320,38 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
2) condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.100,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bologna il 26/03/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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