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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 823/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 823/2025 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Alberto della Fontana del Foro di Pt_1
APPELLANTE contro
e Controparte_1
Co
. Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per “ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento del Parte_1 presente appello ed in riforma della impugnata sentenza di cui in epigrafe, dichiararsi la giurisdizione per la presente controversia del giudice ordinario erroneamente negata dal Tribunale di Modena e per
l'effetto rimettersi la causa avanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 353 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni già spiegate nel giudizio di primo grado: 1) accertarsi e dichiararsi per le ragioni illustrate nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 143 comma 8 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 ratione temporis applicabile nonché dell'art. XX della convenzione stipulata inter partes in data 13 dicembre
2011 rep. n. 20690/10286, la sussistenza dei presupposti per la revisione della convenzione stessa pagina 1 di 8 mediante determinazione delle sue nuove condizioni di equilibrio;
2) dirsi conseguentemente tenuto e condannarsi il a procedere in contraddittorio con l'attrice, ai sensi dell'art. 143 Controparte_1 comma 8 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 ratione temporis applicabile nonché dell'art. XX della convenzione stipulata inter partes in data 13 dicembre 2011 rep. n. 20690/10286, all'accertamento e determinazione delle nuove condizioni di equilibrio economico -finanziario della convenzione e della relativa concessione e gestione ai fini della conseguente sua revisione;
con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
. per il diritto agli studi superiori davanti al Tribunale di Controparte_4 Controparte_3
Modena per ottenere l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per la revisione della convezione con questi stipulata per la concessione di progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di alloggi a canone concordato da destinare a studenti universitari, con consequenziale condanna del a procedere, in contraddittorio con la Concessionaria, alla determinazione delle nuove CP_1 condizioni di equilibrio economico-finanziario.
A fondamento delle proprie domande, l'attrice affermava di aver stipulato con il ed Controparte_1
Co
. per il diritto agli studi superiori, in data 13.12.2011, una convenzione Controparte_3 relativa al contratto di concessione di progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di alloggi per studenti e personale universitario a canone concordato da realizzarsi a Pt_1
In ragione di ciò, aveva quindi ricevuto dal Comune di in concessione per trentatrè anni il Pt_1
Co diritto di superficie su un'area - di proprietà di . per il diritto agli studi Controparte_3 superiori, sita in Strada Vignolese, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di al Pt_1 Pt_1 foglio 181 mappale 310 - sulla quale la stessa Azienda proprietaria aveva costituito a titolo gratuito a favore del Comune il suddetto diritto di superficie per quarantaquattro anni, con facoltà di cederlo a terzi, affinché fossero realizzati, mediante il ricorso alla finanza di progetto di cui agli artt. 153 ss. del
D.lgs. 163/2006, alloggi per studenti universitari e personale docente e non docente di UNIMORE a canone concordato. si era, dunque, obbligata ad eseguire a propria cura e spese i lavori di cui al Parte_1 progetto esecutivo, nonché a gestire funzionalmente ed economicamente gli alloggi, la cui Co assegnazione restava affidata ad . per il diritto agli studi superiori. Veniva Controparte_3 poi riconosciuto alla Concessionaria il diritto di sfruttare economicamente gli alloggi realizzati, per pagina 2 di 8 tutta la durata della concessione, facendo propri i proventi della gestione stessa e sviluppando la propria attività in piena e perfetta ottemperanza al piano di manutenzione, al piano economico finanziario
(PEF) ed al documento denominato “caratteristiche della gestione del servizio”.
Inoltre, per quanto d'interesse ai fini del giudizio, l'attrice evidenziava come proprio nel PEF – da ritenersi quale parte integrante della convenzione ai sensi dell'art. XXXI della stessa – fosse stata prevista l'esenzione della Concessionaria dal pagamento dell'ICI sui terreni e sui fabbricati oggetto di concessione. Ciò malgrado, il aveva successivamente richiesto il pagamento Controparte_1 dell'ICI per il mese di dicembre 2011 e dell'IMU e della TASI a decorrere dall'anno 2012, con conseguente aggravio non preventivato dei costi in capo a Parte_1
L'attrice assumeva, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di revisione della convenzione, come previsto dall'art. XX della convenzione medesima, secondo il quale
“[…] Ai sensi dell'Articolo 143 comma 8 del D.Lgs. 163/06, nel caso di variazioni apportate, su richiesta del Concedente, che modifichino i presupposti e le condizioni di base dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, le parti provvederanno ad una revisione della presente
Convenzione mediante la determinazione di nuove condizioni di equilibrio, anche attraverso una diversa durata della Concessione. […] Solo in relazione a quanto sopra prospettato, in caso di richiesta di revisione proveniente dalla Concessionaria, la questione sarà sottoposta al R.U.P.. Il
Concedente tramite il R.U.P. dovrà, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di attivazione della procedura di revisione, aprire la relativa istruttoria al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della Concessione. La procedura consensuale di revisione dovrà concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione. […]”.
Così, a fronte del mancato riscontro alle missive tramesse in data 16.6.2015, 15.6.2015, 9.12.2015, Co
2.10.2023 e 14.2.2024 al nonché per conoscenza ad . Controparte_1 Controparte_3 per il diritto agli studi superiori, al fine di dare impulso al descritto meccanismo di revisione della convenzione, citava costoro in giudizio davanti al Tribunale di Modena, per Parte_1 sentire accertato il proprio diritto all'avvio della suddetta procedura di revisione. Co Né il né . per il diritto agli studi superiori si Controparte_1 Controparte_3 costituivano nel giudizio di primo grado, con conseguente dichiarazione di contumacia.
La causa veniva istruita con i documenti prodotti dalla parte costituita.
2. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni la causa era trattenuta in decisione e, con sentenza n. 540/2025 del 30.04.2025, il Tribunale di Modena dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulle domande avanzate dalla società verso il Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 8 Co ed . per il diritto agli studi superiori, affermando la giurisdizione del giudice Controparte_3 ammnistrativo.
Nello specifico, il Tribunale declinava la propria giurisdizione individuando nell'art. XX della convenzione oggetto di controversia una clausola di revisione prezzi, connotata dal permanere di una discrezionalità in capo alla parte pubblica, non risultando il meccanismo di revisione puntualmente regolato nè nell'an nè nel quantum. Di conseguenza, residuando una discrezionalità amministrativa del circa l'attivazione del meccanismo di revisione della convenzione ed il suo esito, il Controparte_1 giudice di prime cure ravvisava nella posizione giuridica di non un diritto Parte_1 soggettivo ma un interesse legittimo, la cui tutela andava rimessa necessariamente al giudice amministrativo.
3. Avverso la sentenza n. 540/2025 del Tribunale di Modena ha proposto appello Parte_1
deducendo – quale unico motivo di impugnazione – l'erroneità della sentenza nella parte in cui
[...] aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Co Gli appellati ed . per il diritto agli studi superiori non si Controparte_1 Controparte_3 sono costituiti, con conseguente dichiarazione di contumacia.
All'esito dell'udienza di comparizione del 18.11.2025, a seguito della discussione e contestuale rinuncia ai termini dell'art.352 c.p.c. da parte del difensore dell'appellante, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
4. Con il proprio appello censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale di Parte_1
Modena “erroneamente ritenuto (si veda il paragrafo 7 della sentenza impugnata) che, a fronte delle domande proposte in giudizio dall'attrice, residuasse a favore della P.A. “un margine di discrezionalità amministrativa” e dunque un potere di natura autoritativa in presenza del quale la posizione soggettiva dell'attrice degradava a mero interesse legittimo e non poteva essere qualificata come diritto soggettivo;
sicché, in applicazione del criterio del petitum sostanziale, doveva predicarsi la giurisdizione in materia del giudice ordinario”.
Osserva, altresì, che il giudice di prime cure avrebbe basato la propria decisione sull'errato presupposto della qualificazione dell'art. XX della convenzione come clausola di revisione prezzi, laddove la previsione contrattuale si limitava a riprodurre il meccanismo di riequilibrio economico finanziario della concessione, già contemplato dall'art. 143, co. 8, D.lgs. 163/2006 – norma ivi espressamente richiamata ed applicabile al caso di specie ratione temporis.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, infatti, reputa non condivisibili gli argomenti utilizzati dal Tribunale di Modena per declinare la propria giurisdizione. pagina 4 di 8 Esclude, in particolare, di poter ricondurre alla clausola di revisione prezzi l'art. XX della convenzione Co stipulata tra il ed . per il diritto Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 agli studi superiori. Invero, è la lettera dello stesso art. XX cit. a dimostrare come lo scopo perseguito dalle parti mediante il suo inserimento nel corpo della convenzione non fosse quello di introdurre un meccanismo di mera revisione del corrispettivo spettante al concessionario, quanto piuttosto quello di assicurare il perdurare di una posizione di equilibrio tra le parti della concessione, anche sul piano economico-finanziario. Non a caso, infatti, la previsione de qua non contempla un obbligo di risultato, imponendo alla parte pubblica semplicemente di attivarsi a fronte della richiesta della Concessionaria, avviando un'istruttoria la cui conclusione potrebbe essere tanto una revisione consensuale della convenzione, anche in termini di maggiore sua durata, quanto il mantenimento delle condizioni originariamente pattuite, laddove il soggetto pubblico Concedente ritenga che le stesse continuino ad assicurare un adeguato equilibrio economico-finanziario della gestione.
Ne discende che non può trovare applicazione nella fattispecie in esame l'orientamento giurisprudenziale richiamato erroneamente dal giudice di prime cure ed in forza del quale è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto esso si è formato con riferimento alla clausola di revisione prezzi, in ordine alla quale ha chiarito che, pur essendo la materia ricompresa tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133, commi 3 e 4, D.lgs. 163/2006, ai fini dell'individuazione del giudice competente a decidere della relativa domanda si deve indagare se, in concreto, la previsione controversa riconosca o meno un margine di discrezionalità alla Pubblica amministrazione, radicandosi nel primo caso la giurisdizione amministrativa, nel secondo quella ordinaria.
In materia di giurisdizione sulla revisione del PEF la Suprema Corte ha invece affermato che “la domanda riguardante la revisione del piano economico-finanziario, cui il concessionario assuma di avere diritto per l'esigenza, prevista nel contratto, di perseguire l'equilibrio economico degli investimenti e della connessa gestione, cioè per ragioni inerenti all'esecuzione del rapporto, spetta al giudice ordinario, non vertendosi nelle particolari ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di "revisione del prezzo" e di "provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi", ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 133, commi 3 e 4, visto che art. 133 c.p.a., comma 1, lett. e), n. 2, non fa alcun riferimento alle controversie riguardanti la revisione dell'equilibrio economico-finanziario del soggetto affidatario di una concessione di costruzione e gestione dell'opera pubblica sulla base di specifiche pattuizioni contrattuali” (Cass. civ., Sez. Un., Ord. 30.7.2021, n.
21971 – in motivazione;
conforme Cass. civ., Sez. Un., Ord., 18.12.2018, n. 32728).
pagina 5 di 8 Pertanto, alla luce anche dei principi da ultimo citati, questa Corte non può che affermare la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulle domande proposte da nel presente giudizio, Parte_1 essendo esse dirette a far valere un obbligo contrattuale, ossia l'attivazione del procedimento di revisione della convenzione, che viene in rilievo nella fase di esecuzione della concessione, là dove ricorre un rapporto paritetico tra il soggetto pubblico concedente ed il privato concessionario.
L'appello proposto da deve, dunque, essere accolto. Parte_1
5. In considerazione del nuovo dettato dell'art. 354 c.p.c., come recentemente riformato dal D.lgs.
149/2022 e dalla successiva L. 197/2022, e del carattere documentale della controversia, rispetto alla quale nessuna istanza istruttoria è stata formulata da in appello, questa Corte è Parte_1 ora chiamata a decidere nel merito sulle domande proposte dall'appellante-attrice.
6. Ebbene, al riguardo, emerge per tabulas dal Piano Economico Finanziario prodotto in giudizio da come, al momento della stipulazione della convenzione di concessione, fosse Parte_1 stato espressamente escluso l'obbligo per il concessionario di pagare l'ICI (poi, IMU) sui terreni e fabbricati a suo favore concessi. Invero, nella tabella relativa ai “costi e ricavi di gestione e manutenzione” la tassazione sulla proprietà degli immobili (ICI, poi sostituita dall'IMU) era dichiarata nulla, così come di questa non si faceva menzione alcuna sotto la voce “imposizione fiscale” contenuta nel “quadro riepilogativo”, ove erano richiamate soltanto l'IRES e l'IRAP.
Al contempo, in virtù delle quietanze di pagamento di modello F24 prodotte, risulta provato come già dal 9.1.2013 abbia provveduto a pagare al i tributi locali Parte_1 Controparte_1 sugli immobili oggetto di concessione, anche per il periodo antecedente la data di effettuazione del primo versamento, risultando in quell'occasione saldati tanto il mese di dicembre 2011 quanto l'intera annualità 2012. Analogamente, la ha continuato a pagare le imposte de quibus pure nel CP_5 periodo successivo, sebbene, secondo quanto previsto nel PEF e dunque nella convenzione che lo recepisce, non avesse alcun obbligo al riguardo. Tale imposizione erariale ha evidentemente determinato un aggravio dei costi di gestione, da attribuirsi alla scelta del di assoggettare CP_1 ugualmente alla tassazione sulla proprietà degli immobili oggetto di concessione. Parte_1
Co Né può trascurarsi il silenzio serbato sia dal sia da . per Controparte_1 Controparte_3 il diritto agli studi superiori rispetto alle numerose missive loro trasmesse dalla Concessionaria al fine di addivenire ad una revisione consensuale delle condizioni economico finanziarie della convenzione, in accordo con l'art. XX della stessa, comportamento che ha di fatto protratto ed accentuato il descritto aggravio dei costi di gestione, al punto da indurre ad agire in giudizio per Parte_1 tutelare i propri diritti.
pagina 6 di 8 È, pertanto, indubbio che nel caso di specie si sia verificata quella modifica dei presupposti e delle condizioni base dell'equilibrio economico-finanziario della gestione idonea ad imporre, ai sensi dell'art. XX della convenzione, la revisione consensuale della convenzione stessa, mediante la determinazione di nuove condizioni di equilibrio, anche attraverso la pattuizione di una diversa durata della concessione.
Ne discende l'accoglimento, nel merito, delle domande formulate da Parte_1
Co
7. L'esito complessivo della lite da cui emerge la soccombenza del e di . Controparte_1
[...]
per il diritto agli studi superiori impone, ai sensi dell'art.91 c.p.c., la condanna di Controparte_3 costoro, in solido, al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
Trova, infatti, qui applicazione quella giurisprudenza di legittimità secondo cui “poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”
(Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29.5.2018 – mass. Italgiure; conforme Cass. civ., Sez. III, Ord., 27.2.2023, n.
5813).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, accogliendo l'appello proposto da in riforma della sentenza n. 540/2025 Parte_1 pubblicata dal Tribunale di Modena il 30.04.2025, dichiara sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande formulate da Parte_1
Co nei confronti del e di . per il diritto agli studi
[...] Controparte_1 Controparte_3 superiori;
accerta e dichiara la sussistenza dei presupposti per la revisione, mediante la determinazione di nuove condizioni di equilibrio, della convenzione di concessione stipulata il 13.12.2011 tra Parte_1
Co
il ed . per il diritto agli studi superiori;
[...] Controparte_1 Controparte_3 dichiara il tenuto a procedere, in contraddittorio con Controparte_1 Parte_1 all'accertamento e alla determinazione delle nuove condizioni di equilibrio economico-finanziario della convenzione e della relativa concessione, ai fini della conseguente sua revisione.
Condanna il . per il diritto agli studi superiori, in Controparte_4 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento a favore di delle spese di lite dell'intero giudizio, Parte_1 che liquida, per il primo grado, in euro 518,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi avvocato,
pagina 7 di 8 oltre 15% spese generali, IVA e CPA e, per l'appello, in euro 777,00 per esborsi ed euro 6.946,00 per compensi avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
9.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 823/2025 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Alberto della Fontana del Foro di Pt_1
APPELLANTE contro
e Controparte_1
Co
. Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per “ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento del Parte_1 presente appello ed in riforma della impugnata sentenza di cui in epigrafe, dichiararsi la giurisdizione per la presente controversia del giudice ordinario erroneamente negata dal Tribunale di Modena e per
l'effetto rimettersi la causa avanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 353 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni già spiegate nel giudizio di primo grado: 1) accertarsi e dichiararsi per le ragioni illustrate nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 143 comma 8 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 ratione temporis applicabile nonché dell'art. XX della convenzione stipulata inter partes in data 13 dicembre
2011 rep. n. 20690/10286, la sussistenza dei presupposti per la revisione della convenzione stessa pagina 1 di 8 mediante determinazione delle sue nuove condizioni di equilibrio;
2) dirsi conseguentemente tenuto e condannarsi il a procedere in contraddittorio con l'attrice, ai sensi dell'art. 143 Controparte_1 comma 8 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 ratione temporis applicabile nonché dell'art. XX della convenzione stipulata inter partes in data 13 dicembre 2011 rep. n. 20690/10286, all'accertamento e determinazione delle nuove condizioni di equilibrio economico -finanziario della convenzione e della relativa concessione e gestione ai fini della conseguente sua revisione;
con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
. per il diritto agli studi superiori davanti al Tribunale di Controparte_4 Controparte_3
Modena per ottenere l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per la revisione della convezione con questi stipulata per la concessione di progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di alloggi a canone concordato da destinare a studenti universitari, con consequenziale condanna del a procedere, in contraddittorio con la Concessionaria, alla determinazione delle nuove CP_1 condizioni di equilibrio economico-finanziario.
A fondamento delle proprie domande, l'attrice affermava di aver stipulato con il ed Controparte_1
Co
. per il diritto agli studi superiori, in data 13.12.2011, una convenzione Controparte_3 relativa al contratto di concessione di progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di alloggi per studenti e personale universitario a canone concordato da realizzarsi a Pt_1
In ragione di ciò, aveva quindi ricevuto dal Comune di in concessione per trentatrè anni il Pt_1
Co diritto di superficie su un'area - di proprietà di . per il diritto agli studi Controparte_3 superiori, sita in Strada Vignolese, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di al Pt_1 Pt_1 foglio 181 mappale 310 - sulla quale la stessa Azienda proprietaria aveva costituito a titolo gratuito a favore del Comune il suddetto diritto di superficie per quarantaquattro anni, con facoltà di cederlo a terzi, affinché fossero realizzati, mediante il ricorso alla finanza di progetto di cui agli artt. 153 ss. del
D.lgs. 163/2006, alloggi per studenti universitari e personale docente e non docente di UNIMORE a canone concordato. si era, dunque, obbligata ad eseguire a propria cura e spese i lavori di cui al Parte_1 progetto esecutivo, nonché a gestire funzionalmente ed economicamente gli alloggi, la cui Co assegnazione restava affidata ad . per il diritto agli studi superiori. Veniva Controparte_3 poi riconosciuto alla Concessionaria il diritto di sfruttare economicamente gli alloggi realizzati, per pagina 2 di 8 tutta la durata della concessione, facendo propri i proventi della gestione stessa e sviluppando la propria attività in piena e perfetta ottemperanza al piano di manutenzione, al piano economico finanziario
(PEF) ed al documento denominato “caratteristiche della gestione del servizio”.
Inoltre, per quanto d'interesse ai fini del giudizio, l'attrice evidenziava come proprio nel PEF – da ritenersi quale parte integrante della convenzione ai sensi dell'art. XXXI della stessa – fosse stata prevista l'esenzione della Concessionaria dal pagamento dell'ICI sui terreni e sui fabbricati oggetto di concessione. Ciò malgrado, il aveva successivamente richiesto il pagamento Controparte_1 dell'ICI per il mese di dicembre 2011 e dell'IMU e della TASI a decorrere dall'anno 2012, con conseguente aggravio non preventivato dei costi in capo a Parte_1
L'attrice assumeva, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di revisione della convenzione, come previsto dall'art. XX della convenzione medesima, secondo il quale
“[…] Ai sensi dell'Articolo 143 comma 8 del D.Lgs. 163/06, nel caso di variazioni apportate, su richiesta del Concedente, che modifichino i presupposti e le condizioni di base dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, le parti provvederanno ad una revisione della presente
Convenzione mediante la determinazione di nuove condizioni di equilibrio, anche attraverso una diversa durata della Concessione. […] Solo in relazione a quanto sopra prospettato, in caso di richiesta di revisione proveniente dalla Concessionaria, la questione sarà sottoposta al R.U.P.. Il
Concedente tramite il R.U.P. dovrà, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di attivazione della procedura di revisione, aprire la relativa istruttoria al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della Concessione. La procedura consensuale di revisione dovrà concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione. […]”.
Così, a fronte del mancato riscontro alle missive tramesse in data 16.6.2015, 15.6.2015, 9.12.2015, Co
2.10.2023 e 14.2.2024 al nonché per conoscenza ad . Controparte_1 Controparte_3 per il diritto agli studi superiori, al fine di dare impulso al descritto meccanismo di revisione della convenzione, citava costoro in giudizio davanti al Tribunale di Modena, per Parte_1 sentire accertato il proprio diritto all'avvio della suddetta procedura di revisione. Co Né il né . per il diritto agli studi superiori si Controparte_1 Controparte_3 costituivano nel giudizio di primo grado, con conseguente dichiarazione di contumacia.
La causa veniva istruita con i documenti prodotti dalla parte costituita.
2. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni la causa era trattenuta in decisione e, con sentenza n. 540/2025 del 30.04.2025, il Tribunale di Modena dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulle domande avanzate dalla società verso il Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 8 Co ed . per il diritto agli studi superiori, affermando la giurisdizione del giudice Controparte_3 ammnistrativo.
Nello specifico, il Tribunale declinava la propria giurisdizione individuando nell'art. XX della convenzione oggetto di controversia una clausola di revisione prezzi, connotata dal permanere di una discrezionalità in capo alla parte pubblica, non risultando il meccanismo di revisione puntualmente regolato nè nell'an nè nel quantum. Di conseguenza, residuando una discrezionalità amministrativa del circa l'attivazione del meccanismo di revisione della convenzione ed il suo esito, il Controparte_1 giudice di prime cure ravvisava nella posizione giuridica di non un diritto Parte_1 soggettivo ma un interesse legittimo, la cui tutela andava rimessa necessariamente al giudice amministrativo.
3. Avverso la sentenza n. 540/2025 del Tribunale di Modena ha proposto appello Parte_1
deducendo – quale unico motivo di impugnazione – l'erroneità della sentenza nella parte in cui
[...] aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Co Gli appellati ed . per il diritto agli studi superiori non si Controparte_1 Controparte_3 sono costituiti, con conseguente dichiarazione di contumacia.
All'esito dell'udienza di comparizione del 18.11.2025, a seguito della discussione e contestuale rinuncia ai termini dell'art.352 c.p.c. da parte del difensore dell'appellante, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
4. Con il proprio appello censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale di Parte_1
Modena “erroneamente ritenuto (si veda il paragrafo 7 della sentenza impugnata) che, a fronte delle domande proposte in giudizio dall'attrice, residuasse a favore della P.A. “un margine di discrezionalità amministrativa” e dunque un potere di natura autoritativa in presenza del quale la posizione soggettiva dell'attrice degradava a mero interesse legittimo e non poteva essere qualificata come diritto soggettivo;
sicché, in applicazione del criterio del petitum sostanziale, doveva predicarsi la giurisdizione in materia del giudice ordinario”.
Osserva, altresì, che il giudice di prime cure avrebbe basato la propria decisione sull'errato presupposto della qualificazione dell'art. XX della convenzione come clausola di revisione prezzi, laddove la previsione contrattuale si limitava a riprodurre il meccanismo di riequilibrio economico finanziario della concessione, già contemplato dall'art. 143, co. 8, D.lgs. 163/2006 – norma ivi espressamente richiamata ed applicabile al caso di specie ratione temporis.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, infatti, reputa non condivisibili gli argomenti utilizzati dal Tribunale di Modena per declinare la propria giurisdizione. pagina 4 di 8 Esclude, in particolare, di poter ricondurre alla clausola di revisione prezzi l'art. XX della convenzione Co stipulata tra il ed . per il diritto Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 agli studi superiori. Invero, è la lettera dello stesso art. XX cit. a dimostrare come lo scopo perseguito dalle parti mediante il suo inserimento nel corpo della convenzione non fosse quello di introdurre un meccanismo di mera revisione del corrispettivo spettante al concessionario, quanto piuttosto quello di assicurare il perdurare di una posizione di equilibrio tra le parti della concessione, anche sul piano economico-finanziario. Non a caso, infatti, la previsione de qua non contempla un obbligo di risultato, imponendo alla parte pubblica semplicemente di attivarsi a fronte della richiesta della Concessionaria, avviando un'istruttoria la cui conclusione potrebbe essere tanto una revisione consensuale della convenzione, anche in termini di maggiore sua durata, quanto il mantenimento delle condizioni originariamente pattuite, laddove il soggetto pubblico Concedente ritenga che le stesse continuino ad assicurare un adeguato equilibrio economico-finanziario della gestione.
Ne discende che non può trovare applicazione nella fattispecie in esame l'orientamento giurisprudenziale richiamato erroneamente dal giudice di prime cure ed in forza del quale è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto esso si è formato con riferimento alla clausola di revisione prezzi, in ordine alla quale ha chiarito che, pur essendo la materia ricompresa tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133, commi 3 e 4, D.lgs. 163/2006, ai fini dell'individuazione del giudice competente a decidere della relativa domanda si deve indagare se, in concreto, la previsione controversa riconosca o meno un margine di discrezionalità alla Pubblica amministrazione, radicandosi nel primo caso la giurisdizione amministrativa, nel secondo quella ordinaria.
In materia di giurisdizione sulla revisione del PEF la Suprema Corte ha invece affermato che “la domanda riguardante la revisione del piano economico-finanziario, cui il concessionario assuma di avere diritto per l'esigenza, prevista nel contratto, di perseguire l'equilibrio economico degli investimenti e della connessa gestione, cioè per ragioni inerenti all'esecuzione del rapporto, spetta al giudice ordinario, non vertendosi nelle particolari ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di "revisione del prezzo" e di "provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi", ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 133, commi 3 e 4, visto che art. 133 c.p.a., comma 1, lett. e), n. 2, non fa alcun riferimento alle controversie riguardanti la revisione dell'equilibrio economico-finanziario del soggetto affidatario di una concessione di costruzione e gestione dell'opera pubblica sulla base di specifiche pattuizioni contrattuali” (Cass. civ., Sez. Un., Ord. 30.7.2021, n.
21971 – in motivazione;
conforme Cass. civ., Sez. Un., Ord., 18.12.2018, n. 32728).
pagina 5 di 8 Pertanto, alla luce anche dei principi da ultimo citati, questa Corte non può che affermare la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulle domande proposte da nel presente giudizio, Parte_1 essendo esse dirette a far valere un obbligo contrattuale, ossia l'attivazione del procedimento di revisione della convenzione, che viene in rilievo nella fase di esecuzione della concessione, là dove ricorre un rapporto paritetico tra il soggetto pubblico concedente ed il privato concessionario.
L'appello proposto da deve, dunque, essere accolto. Parte_1
5. In considerazione del nuovo dettato dell'art. 354 c.p.c., come recentemente riformato dal D.lgs.
149/2022 e dalla successiva L. 197/2022, e del carattere documentale della controversia, rispetto alla quale nessuna istanza istruttoria è stata formulata da in appello, questa Corte è Parte_1 ora chiamata a decidere nel merito sulle domande proposte dall'appellante-attrice.
6. Ebbene, al riguardo, emerge per tabulas dal Piano Economico Finanziario prodotto in giudizio da come, al momento della stipulazione della convenzione di concessione, fosse Parte_1 stato espressamente escluso l'obbligo per il concessionario di pagare l'ICI (poi, IMU) sui terreni e fabbricati a suo favore concessi. Invero, nella tabella relativa ai “costi e ricavi di gestione e manutenzione” la tassazione sulla proprietà degli immobili (ICI, poi sostituita dall'IMU) era dichiarata nulla, così come di questa non si faceva menzione alcuna sotto la voce “imposizione fiscale” contenuta nel “quadro riepilogativo”, ove erano richiamate soltanto l'IRES e l'IRAP.
Al contempo, in virtù delle quietanze di pagamento di modello F24 prodotte, risulta provato come già dal 9.1.2013 abbia provveduto a pagare al i tributi locali Parte_1 Controparte_1 sugli immobili oggetto di concessione, anche per il periodo antecedente la data di effettuazione del primo versamento, risultando in quell'occasione saldati tanto il mese di dicembre 2011 quanto l'intera annualità 2012. Analogamente, la ha continuato a pagare le imposte de quibus pure nel CP_5 periodo successivo, sebbene, secondo quanto previsto nel PEF e dunque nella convenzione che lo recepisce, non avesse alcun obbligo al riguardo. Tale imposizione erariale ha evidentemente determinato un aggravio dei costi di gestione, da attribuirsi alla scelta del di assoggettare CP_1 ugualmente alla tassazione sulla proprietà degli immobili oggetto di concessione. Parte_1
Co Né può trascurarsi il silenzio serbato sia dal sia da . per Controparte_1 Controparte_3 il diritto agli studi superiori rispetto alle numerose missive loro trasmesse dalla Concessionaria al fine di addivenire ad una revisione consensuale delle condizioni economico finanziarie della convenzione, in accordo con l'art. XX della stessa, comportamento che ha di fatto protratto ed accentuato il descritto aggravio dei costi di gestione, al punto da indurre ad agire in giudizio per Parte_1 tutelare i propri diritti.
pagina 6 di 8 È, pertanto, indubbio che nel caso di specie si sia verificata quella modifica dei presupposti e delle condizioni base dell'equilibrio economico-finanziario della gestione idonea ad imporre, ai sensi dell'art. XX della convenzione, la revisione consensuale della convenzione stessa, mediante la determinazione di nuove condizioni di equilibrio, anche attraverso la pattuizione di una diversa durata della concessione.
Ne discende l'accoglimento, nel merito, delle domande formulate da Parte_1
Co
7. L'esito complessivo della lite da cui emerge la soccombenza del e di . Controparte_1
[...]
per il diritto agli studi superiori impone, ai sensi dell'art.91 c.p.c., la condanna di Controparte_3 costoro, in solido, al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
Trova, infatti, qui applicazione quella giurisprudenza di legittimità secondo cui “poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”
(Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29.5.2018 – mass. Italgiure; conforme Cass. civ., Sez. III, Ord., 27.2.2023, n.
5813).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, accogliendo l'appello proposto da in riforma della sentenza n. 540/2025 Parte_1 pubblicata dal Tribunale di Modena il 30.04.2025, dichiara sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande formulate da Parte_1
Co nei confronti del e di . per il diritto agli studi
[...] Controparte_1 Controparte_3 superiori;
accerta e dichiara la sussistenza dei presupposti per la revisione, mediante la determinazione di nuove condizioni di equilibrio, della convenzione di concessione stipulata il 13.12.2011 tra Parte_1
Co
il ed . per il diritto agli studi superiori;
[...] Controparte_1 Controparte_3 dichiara il tenuto a procedere, in contraddittorio con Controparte_1 Parte_1 all'accertamento e alla determinazione delle nuove condizioni di equilibrio economico-finanziario della convenzione e della relativa concessione, ai fini della conseguente sua revisione.
Condanna il . per il diritto agli studi superiori, in Controparte_4 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento a favore di delle spese di lite dell'intero giudizio, Parte_1 che liquida, per il primo grado, in euro 518,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi avvocato,
pagina 7 di 8 oltre 15% spese generali, IVA e CPA e, per l'appello, in euro 777,00 per esborsi ed euro 6.946,00 per compensi avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
9.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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