Rigetto
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/04/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03120/2025REG.PROV.COLL.
N. 09921/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9921 del 2023, proposto da
Fondazione RE UT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Carlo Poma e Paolo Vercesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocata Annalisa Santagostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Ambivere, Comune di Gandosso, Comune di Vilminore di Scalve, Comunità Montana “Valli del Lario e del Ceresio”, Comune di Castelveccana, Unione dei Comuni degli Antichi Borghi di Vallecamonica, Comune di Gussago, Comune di Sulzano, Comune di Breno, Comune di Cerveno, Comune di Losine, Strada del Vino Franciacorta, Riserva Naturale Torbiere del Sebino, Comune di San Benedetto Po, Comunità Montana di Vallecamonica, Comune di Pisogne, Pro Loco Erbusco, Comune di Cabiate, Comune di Ono San Pietro, Comune di Paisco Loveno, Comune di Borgo Virgilio, Comune di San Colombano al Lambro, Comune di Monte Isola, Comune di Garzeno, Comune di Vercana, Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori Ets, Comune di Incudine, Comune di Edolo, Comune di Belgioioso, Comune di Marmentino, Fondazione Maddalena di Canossa, Comune di Paspardo, Comune di Mandello del Lario, Comune di Gravedona ed Uniti, Comune di Lodrino, Comune di Malonno, Comune di Vigevano, Comune di Cedegolo, Strade del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca, Comune di Barzio, Comune di Bellano, Comune di Sueglio, Comune di Borno, Comune di Crotta D'Adda, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 1039 del 2 maggio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025, il Cons. Roberto Caponigro e udito, per la Regione Lombardia, l’avvocato Stefano Gattamelata in sostituzione dell'avvocata Annalisa Santagostino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Regione Lombardia, con decreto n. 14624 del 29 ottobre 2021, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande anno 2021 a valere sull’operazione 7.5.01 “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia.
Il Dirigente della Struttura Aiuti di Stato e Interventi per lo Sviluppo Locale della detta Regione, con d.d.s. n. 9129 del 2022, ha approvato gli esiti istruttori a seguito della valutazione del Gruppo Tecnico e, all’allegato B, tra le domande con esito istruttorio negativo, ha indicato quelle presentate dalla Fondazione RE UT (di seguito anche solo Fondazione), esponendo le relative motivazioni.
Di talché, la Fondazione ha impugnato tale atto e gli atti allo stesso presupposti dinanzi al Tar per la Lombardia che, con la sentenza della Sezione Quarta n. 1039 del 2 maggio 2023, ha respinto il ricorso.
La soccombente, avverso detta sentenza, ha interposto il presente appello, articolato nei seguenti motivi:
1) Error in iudicando con riferimento alla dichiarata assenza di titoli autorizzativi a costruire al momento della presentazione delle domande, assenza peraltro imputabile alla condotta della Regione Lombardia, sulla quale la ricorrente aveva fatto legittimo affidamento (punto 2.1 della sentenza) .
Il T.A.R. avrebbe operato un’inversione logica nel momento in cui ha trattato la questione relativa all’errore, assolutamente scusabile, in quanto indotto dalla Regione Lombardia.
E’ vero che, al momento della presentazione delle domande, l’appellante aveva chiesto l’archiviazione delle due s.c.i.a. presentate in data 11/02/2022, ma è altrettanto vero che tale archiviazione sarebbe stata indotta dalla Regione Lombardia.
L’errore in cui è incorsa l’odierna appellante, causalmente determinato dalle indicazioni della Regione Lombardia, sarebbe stato messo dal T.A.R. in secondo piano, quando invece sarebbe palese che, soltanto a causa delle medesime indicazioni, l’odierna appellante ha presentato le domande previa richiesta di archiviazione delle s.c.i.a. già presentate al Comune di Valganna.
Il T.A.R. darebbe atto che le indicazioni della Regione Lombardia sono da considerare illegittime e prive di qualsivoglia efficacia rispetto alla lex specialis costituita dal bando, ma non giunge poi alle naturali conseguenze in ordine agli effetti che tali illegittime indicazioni avrebbero provocato con riguardo sia alla condotta dell’odierna appellante, sia alla sorte che è toccata alle relative domande.
Contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., laddove l’errore in cui è incorso il soggetto che partecipa alla procedura amministrativa sia imputabile ad una condotta a sua volta erronea, o comunque fuorviante, proveniente dalla pubblica amministrazione, al medesimo soggetto non potrebbe essere mosso alcun addebito, essendo dirimente la tutela del principio dell’affidamento.
L’errore in cui è incorsa l’odierna appellante sarebbe direttamente riconducibile ad una condotta, erronea e fuorviante, della pubblica amministrazione: la quale la avrebbe indotta a rimuovere i titoli autorizzativi, che essa già aveva presentato nel mese di febbraio 2022, a supporto delle domande di finanziamento che poi ha inoltrato nel successivo mese di marzo 2022.
2) Omessa pronuncia con riferimento al motivo n° 3 del ricorso di prime cure proposto come segue: “3) Violazione od errata interpretazione della legge di cui all’art. 23 comma 1 del DPR 2001 n. 380 e comunque delle norme di riferimento sulla Scia in ordine agli effetti correlati alla presentazione della Scia nonché violazione o errata interpretazione della “lex specialis” dell’op. 7.5.01 di cui al D.ds 29/10/2021 n. 14624 (disposizioni attuative del bando) con riferimento al punto 15.2 (istruttoria tecnico amministrativa), anche con riferimento al connaturato vizio degli atti impugnati per eccesso di potere laddove la Regione Lombardia ha assunto gli atti impugnati in aperta violazione e/o errata applicazione e/o in contrasto con le regole procedimentali sopra richiamate e che la stessa Regione Lombardia ha deliberato ai fini dell’istruttoria e dei requisiti per la partecipazione al procedimento anche sotto il profilo del difetto di ricorso all’integrazione istruttoria come previsto dal punto 15.2 del D.ds richiamato sopra ed anche con riferimento ai punti 4 e 7 delle disposizioni attuative del bando, motivo da intendersi riferito agli atti impugnati di cui ai punti a), b) e c).” Mancata decisione sulle censure proposte in primo grado nel motivo indicato, qui da intendersi integralmente riproposto, richiamato ed integralmente ritrascritto.
Il soccorso istruttorio delineato dal bando al punto 15.2 avrebbe dovuto essere ragionevolmente applicato, nel caso di specie, tanto più se si considera che l’operato dell’odierna appellante altro non sarebbe stato se non il portato dell’affidamento che la stessa appellante aveva riposto nelle istruzioni fornitele dalla Regione Lombardia.
Se il T.A.R. avesse considerato adeguatamente la censura alla luce ed in applicazione del principio di affidamento a tutela dell’odierna appellante, avrebbe potuto, fondatamente, emettere una sentenza di accoglimento del ricorso soltanto sulla base dell’omessa applicazione del disposto dell’art 15. 2 del bando in tema di c.d. soccorso istruttorio.
3) Error in iudicando con riferimento all’efficacia retroattiva dell’intervenuto annullamento delle richieste di archiviazione delle s.c.i.a. a far tempo, senza soluzione di continuità, dal 11/02/2022 (con riferimento al punto 2.1 della sentenza).
L’appellante, a seguito dell’iter procedimentale, ha provveduto a fare annullare la menzionata archiviazione ed a fare rivivere le s.c.i.a. e ciò avrebbe determinato la validità di queste ultime, senza soluzione di continuità, a partire dalla data della loro presentazione, ossia dall’11 febbraio 2022.
Le conclusioni del T.A.R. non sarebbero condivisibili perché, leggendo la motivazione rilasciata dalla Regione Lombardia per giustificare la non ammissibilità delle domande in sede istruttoria, viene richiamata proprio la circostanza che le s.c.i.a. avrebbero avuto validità a far data dal giorno (11/02/2022) della loro presentazione, senza soluzione di continuità.
Secondo la motivazione della Regione Lombardia, quindi, l’intervenuto annullamento dell’archiviazione costituisce un motivo di rigetto delle domande, dal momento che le s.c.i.a. sarebbero state valide senza soluzione di continuità dall’11/02/2022 e, secondo l’erronea impostazione della Regione Lombardia, non sarebbero ammissibili le domande i cui interventi edilizi, al momento della loro presentazione, risulterebbero già avviati (infatti secondo la Regione Lombardia l’esistenza delle s.c.i.a. equivarrebbe all’inizio dei lavori e, di conseguenza, costituirebbe un elemento ostativo all’ammissibilità delle domande di finanziamento).
L’impostazione dell’Amministrazione regionale sarebbe erronea perché la ricorrente aveva sì presentato le s.c.i.a., ma non aveva affatto avviato i lavori.
Nel caso di specie non si tratterebbe di fatti sopravvenuti che andrebbero ad incidere sulle norme procedimentali e/o sui loro effetti, bensì si tratterebbe dell’applicazione di norme di legge che prevedono la retroattività dell’atto amministrativo e sarebbe pacifico, in dottrina ed in giurisprudenza, che l’intervenuto annullamento, quale atto di secondo grado, di un precedente atto amministrativo comporti, con effetto retroattivo, il dispiegarsi degli effetti propri del suo annullamento.
L’annullamento della richiesta di archiviazione delle s.c.i.a., domandato dall’odierna appellante e disposto dal Comune di Valganna, comporterebbe, ad ogni effetto di legge che le s.c.i.a. presentate in data 11/02/2022 siano da considerare, a decorrere dalla stessa data, come sempre esistite o, il che è lo stesso, come mai archiviate.
Nel caso di specie, non ricorrerebbe l’ipotesi della rimessione in termini, posto che l’odierna appellante già aveva, ben prima di inoltrare le domande, presentato le due s.c.i.a.
Il T.A.R., quindi, del tutto erroneamente avrebbe ritenuto che le s.c.i.a. non esistessero al momento della presentazione delle domande.
4) Error in iudicando - Travisamento dei fatti processuali risultanti dalla documentazione prodotta con riferimento alla allegata decadenza delle s.c.i.a. entro un anno dal rilascio.
Contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., il quale avrebbe evidentemente travisato il contenuto e la portata degli atti acquisiti al procedimento, i titoli autorizzativi non erano affatto decaduti al momento della presentazione delle domande dell’odierna appellante.
Anche il T.A.R., sia pure giungendo a conclusioni (quelle sull’asserita maturata decadenza) totalmente erronee e smentite per tabulas, ammetterebbe che il decorso del termine di decadenza sia principiato dalla data di presentazione delle s.c.i.a., ovvero dall’11/02/2022.
5) Error in iudicando - L’allegata mancata presentazione delle s.c.i.a. entro 30 giorni dalla protocollazione delle domande come da impegno assunto dall’odierna appellante.
Il Tar, a pagina 12 della sentenza impugnata, ha statuito che: “In aggiunta, va ribadito che la parte ricorrente, nei trenta giorni successivi alla presentazione delle domande di finanziamento, non ha presentato alcuna richiesta di rilascio di titolo edilizio (o di s.c.i.a.) al Comune di Valganna, in violazione dell’impegno che la medesima aveva assunto in sede di partecipazione alla procedura. (cfr. autocertificazioni allegate alla domanda di partecipazione: all. 9 e 9 bis al ricorso)”.
Una simile precisazione sarebbe priva di rilievo.
In primo luogo, perché l’impegno alla presentazione successiva delle s.c.i.a. deriva dall’errore in cui l’odierna appellante è incorsa a causa delle indicazioni, fuorvianti, che la Regione Lombardia le aveva espressamente fornito, errore che ora non può comportare conseguenze negative per l’odierna appellante medesima.
In secondo luogo, perché, anche a voler attribuire importanza all’omessa presentazione delle s.c.i.a. nei 30 giorni successivi alla protocollazione delle domande, tale attività non è affatto prevista dalle norme procedurali contenute nel bando (e la stessa sentenza qui impugnata evidenzia come le indicazioni endoprocedimentali provenienti dalla Regione Lombardia siano da ritenersi illegittime e, come tali, non in grado di derogare alle menzionate norme del bando, operanti quali lex specialis).
In terzo luogo, perché la presentazione successiva delle s.c.i.a., a ben guardare, sarebbe stata del tutto inutile, atteso che le due s.c.i.a. già esistevano da prima, ossia dal dall’11/02/2022: e, una volta rimossa la loro archiviazione, erano rimaste non soltanto esistenti, ma altresì valide ed efficaci, senza soluzione di continuità.
Vista da altra angolazione, ed a tutto voler concedere, perché la sussistenza (già in data 11/02/2022) delle due s.c.i.a. in questione (o, il che è lo stesso, la loro reviviscenza, conseguita all’annullamento della loro archiviazione) porta a ritenere comunque giuridicamente soddisfatta (appunto perché già esistenti) la loro presentazione, anche nel termine dei 30 giorni successivi alla
protocollazione delle domande.
6) Error in iudicando - Sulla ritenuta non contraddittorietà della motivazione degli atti istruttori della Regione Lombardia oggetto di impugnazione e sulla pretesa sufficienza di alcune delle parti della motivazione rispetto al suo insieme.
La Regione Lombardia avrebbe adottato una motivazione unica, anche se palesemente incompatibile nelle sue parti, attraverso la quale giunge ad escludere le domande dell’odierna appellante.
La contraddittorietà consisterebbe nel fatto che non si potrebbero dichiarare inesistenti i titoli autorizzativi (per legittimare l’assunto secondo il quale le domande dell’odierna appellante sarebbero state presentate prive, appunto, dei medesimi titoli, in violazione di quanto richiesto dal punto 4 dell’allegato A al Decreto dirigenziale 29/10/2021 n. 14624) e, nello stesso tempo, dichiarare invece esistenti, per di più dall’11/02/2022, gli stessi titoli autorizzativi (ma per legittimare l’assunto secondo il quale i medesimi titoli attesterebbero l’avvenuto, contemporaneo, avvio dei lavori, in violazione di quanto richiesto dal punto 6 del citato allegato A al menzionato Decreto dirigenziale).
La motivazione sarebbe unica e tenderebbe, sempre e comunque, ma in modo contradittorio, a legittimare l’atto amministrativo che ha escluso l’odierna appellante (rectius: le relative domande) dalla graduatoria.
L’appellante, inoltre, in via istruttoria, ha chiesto che sia ordinata l’acquisizione integrale presso il Comune di Valganna dei procedimenti afferenti le scia dalla stessa presentati nonché, ove ritenuto opportuno, che sia disposta idonea CTU rivolta a determinare la congruità del punteggio attribuito alle opere afferenti alle domande presentate dalla Fondazione RE UT.
La Regione Lombardia ha analiticamente controdedotto concludendo per il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica del 27 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
3. Le doglianze proposte possono essere esaminate congiuntamente in quanto, volte tutte a sindacare la legittimità della non ammissibilità delle domande ai finanziamenti, presentano vari profili connessione che ne richiedono una trattazione sostanzialmente unitaria.
4. L’esisto negativo dell’istruttoria, con riferimento ad entrambe le domande, è dovuto alla “mancanza di titolo a costruire (paragrafo 4 del bando)”.
L’Amministrazione, per quanto attiene alle istanze di riesame, ha fatto inoltre presente che: “il paragrafo 6 delle disposizioni attuative del bando impone la non ammissibilità a finanziamento degli interventi già avviati alla data di presentazione della domanda, per tale motivo il richiedente avrebbe dovuto presentare la SCIA alternativa al permesso di costruire nei 30 giorni successivi alla protocollazione dell’istanza di contributo, come da impegno dichiarato nell’allegato alla domanda iniziale (i.e. dal 12/03/2022 al 10/04/2022 compresi). Tale impegno non risulta tuttavia ottemperato dai dati forniti. Al contrario, le circostanze per le quali il richiedente abbia dapprima ritirato la SCIA presentata in data anteriore alla domanda di contributo, per poi richiedere al Comune l’annullamento dell’istanza di archiviazione a seguito dell’esito istruttorio negativo, non possono che prospettare l’inammissibilità degli interventi in presenza di una SCIA valida, senza soluzione di continuità, a partire dalla data di prima presentazione (11/02/2022)”.
5. Il paragrafo 4 del bando, tra le condizioni per la presentazione della domanda richiede di “essere in possesso delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio dell’impianto al momento della domanda di aiuto”.
Il successivo paragrafo 6 stabilisce che “non sono inoltre ammissibili a finanziamento gli interventi già avviati alla data di presentazione della domanda”.
Ne consegue che, a fronte della chiarezza delle disposizioni contenute nella lex specialis del bando, risulta del tutto irrilevante l’interlocuzione che l’interessata ha avuto con l’Amministrazione tramite mail, dalla quale, peraltro, non è dato evincere in che modo la Fondazione possa essere stata indotta in errore e possa, in tal modo, essere divenuta titolare di un legittimo affidamento da tutelare.
Infatti, dalla documentazione in atti, risulta che, in risposta a richieste di chiarimenti, l’Amministrazione regionale, in data 26 gennaio 2022, ha semplicemente confermato che le regole seguono quelle dell’operazione 4.1.01, mentre, in data 25 febbraio 2022, ha confermato che “in fase di presentazione della domanda, analogamente a quanto previsto dall’operazione 4.1.01, il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’intervento richiesto sia realizzabile mediante SCIA, indicandone il riferimento normativo e l’Ente territoriale competente. Successivamente alla chiusura e validazione della domanda in SISCO sarà possibile, entro i trenta giorni consentiti, presentare la richiesta di SCIA al Comune di competenza senza precisare la data di inizio lavori, sarà considerata come data di inizio lavori esclusivamente quella di presentazione della SCIA all’amministrazione competente”.
6. Sulla base della motivazione indicata nel provvedimento, occorre evidenziare che, al contrario di quanto prospettato dall’appellante, la conclusione di concludere negativamente l’istruttoria è stata basata su due ragioni autonome, ciascuna delle quali di per sé sufficiente a legittimare il provvedimento impugnato.
La prima è costituita dalla mancanza del titolo a costruire, condizione richiesta dal paragrafo 4 del bando.
La seconda, che si percepisce meno nitidamente della prima, ma è comunque evincibile dal testo, è costituita dall’avvio dell’intervento alla data di presentazione della domanda.
7. Le doglianze proposte avverso la prima ragione di diniego, di per sé sola sufficiente a rendere doverosa l’adozione del provvedimento, sono infondate.
7.1. La circostanza che, alla data di presentazione delle domande di aiuto (11 marzo 2022), la Fondazione non fosse in possesso delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio dell’impianto è un fatto incontroverso, atteso che l’interessata, in data 3 marzo 2022, ha chiesto al Comune di Valganna il ritiro e l’archiviazione delle ss.cc.ii.aa. presentate l’11 febbraio 2022 ed il Comune di Valganna ha conseguentemente annullato tali segnalazioni in data 7 marzo 2022.
Inoltre, in data 9 marzo 2022, la Fondazione, con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ha dichiarato che le opere di cui è prevista la realizzazione nell’ambito della domanda di contributo necessitano di segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire e che avrebbe provveduto nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda ad inviare la segnalazione al Comune di Valganna, il che non è avvenuto.
In sostanza, la violazione della prescrizione di cui al paragrafo 4 del bando si rivela evidente atteso, da un lato, che al momento della presentazione della domanda la richiedente non aveva un titolo a costruire, dall’altro, che è stato disatteso anche l’impegno successivo, assunto in sede di presentazione della domanda di contributo, di produrre le ss.cc.ii.aa. alternative al permesso di costruire entro i trenta giorni successivi.
7.2. Né può assumere rilievo che, successivamente, in data 31 maggio 2022, la Fondazione abbia chiesto ed ottenuto dal Comune di Valganna, l’annullamento della intervenuta archiviazione delle ss.cc.ii.aa. presentate in data 11 febbraio 2022, con conseguente loro reviviscenza.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande (prorogato al 15 marzo 2022, ore 12.00, con d.d.s. del 9 febbraio 2022), alla data del 31 maggio 2022 era ampiamente decorso, per cui, alla data di presentazione delle domande, la detta condizione per la presentazione della domanda e, quindi, per l’ammissione al finanziamento non sussisteva.
In proposito, si rivela del tutto condivisibile quanto statuito dal giudice di primo grado, secondo cui “ ammettere la possibilità di far valere requisiti maturati successivamente, seppure in maniera retroattiva, significherebbe spostare in avanti, per un determinato soggetto, il termine finale di partecipazione alla procedura, in violazione dei principi che si applicano alle selezioni pubbliche; in tal modo si condiziona la validità (e il prosieguo) del procedimento al verificarsi di eventi futuri e incerti sia nell’an che nel quando, peraltro subordinati all’iniziativa della parte interessata cui viene concessa la possibilità di integrare ad libitum la propria posizione. Si valorizzerebbero pertanto sopravvenienze temporali che renderebbero la procedura del tutto incerta nei suoi esiti e certamente foriera di disparità di trattamento tra i partecipanti ”.
Né, per altro verso, come specificato al precedente capo 5 della presente sentenza, poteva dirsi maturato un legittimo affidamento tutelabile in capo alla Fondazione.
7.3. Analogamente, in assenza di una condizione per la presentazione della domanda, ammettere il soccorso istruttorio si porrebbe chiaramente in contrasto con il principio della par condicio.
L’appellante ha invocato l’applicazione del paragrafo 15.2. del bando secondo cui “nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, le Strutture competenti chiedono al richiedente … la trasmissione delle integrazioni, che … devono pervenire entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali la domanda è da considerarsi con esito istruttorio negativo”.
Tuttavia, nel caso di specie, non si tratta di integrare documenti non completi o non esaustivi, ma è del tutto assente una specifica condizione prevista per la presentazione della domanda e, quindi, per la sua ammissibilità.
Pertanto, trova applicazione il principio giurisprudenziale, sviluppato per le gare d’appalto ma relativo ad ogni rapporto con la pubblica amministrazione che vede la partecipazione di più candidati, secondo cui “ Il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui configge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti della gara d'appalto, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, dovendo conseguentemente rilevare che in presenza di una previsione chiara e della sua inosservanza da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio ” (C.d.S, V, 23.11.2022, n. 10325).
Il soccorso istruttorio, insomma, non può trovare applicazione laddove vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti come essenziali dalla lex specialis, atteso che la conseguenza della non ammissibilità della domanda scaturisce automaticamente dalla previsione a monte, senza che si possa ammettere alcuna possibilità di esercizio del potere di soccorso che si tradurrebbe inevitabilmente in un vulnus al principio di parità di trattamento.
8. La violazione del paragrafo 4 del bando integra di per sé una legittima, anzi doverosa, causa di non ammissibilità della domanda e, conseguentemente, dell’accesso al finanziamento, sicché non assume alcun rilievo ai fini della decisione della controversia, la pur condivisibile prospettazione della insussistenza della violazione delle previsioni di cui al paragrafo 6 del bando, in quanto la presentazione della scia consente l’inizio immediato dei lavori, sin dal giorno della sua presentazione, ma non si traduce necessariamente nell’immediato inizio dei lavori, occorrendo a tal fine la dichiarazione di inizio degli stessi.
9. In conclusione, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
10. Va da sé che, in relazione alle molteplici specificazioni e puntualizzazioni delle doglianze contenute nel ricorso in appello e nelle successive memorie, il Collegio ha preso in considerazione, nella motivazione della presente sentenza, solo quelle ritenute astrattamente rilevanti ai fini della definizione del giudizio, per cui i profili eventualmente non menzionati si intendono ritenuti privi di sostanziale interesse.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico dell’appellante ed a favore della Regione Lombardia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 9921 del 2023).
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore della Regione Lombardia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO