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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 8828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8828 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.12773/2025 R.G..
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DAMASO Parte_1
PATTUMELLI e dall'avv. DANIELE DI BELLA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Roma in via Flaminia n. 334, in virtù di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
RESISTENTE
all'udienza del 12.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in €1.864,00 per compensi, oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 12.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso depositato in data 4.4.2025 e ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio l' davanti al giudice del lavoro di Roma
[...] CP_1 avanzando le seguenti conclusioni: “1) ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 il diritto di alla pensione Parte_1
d'inabilità di cui alla suddetta norma, in misura di legge e a decorrere dal 01-10-2022, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l' a CP_1 corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
2) ACCERTARE E DICHIARARE, sempre e comunque, che la somma di euro 5.058,79, ovvero quella ritenuta equa e di giustizia, non è dovuta da parte di Parte_1 nei confronti dell' conseguentemente ANNULLARE anche il relativo CP_1 provvedimento restitutorio dell' e CONDANNARE quest'ultimo alla restituzione di CP_1 quanto finora eventualmente percepito. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A.” Deduceva al riguardo:
- che era titolare di pensione ex art.12 L.118/1971 a seguito di decreto di omologa del Tribunale di Roma dell'1.9.2021 notificato il 30.9.2021;
- che il pagamento della prestazione era avvenuto solo nel corso del giudizio azionato per il pagamento e definito con sentenza di cessazione della materia del contendere n.4826/2022;
- che il beneficio era stato pagato dal 1.10.2020;
- che con provvedimento del 21.3.2023 l aveva comunicato che la CP_1 citata pensione era stata ricalcolata dal 1.1.2022 e che dal ricalcolo era risultato un indebito di euro 5.058,79 per gli anni 2022 e 2023 risultando che per gli anni 2022 e 2023 il ricorrente non aveva diritto ad alcuna somma;
- che in data 7.4.2023 l' aveva trattenuto la suddetta somma di euro CP_1
5.058,79 dal pagamento della pensione di inabilità
- che dal 1.10.2022 non percepiva più la pensione di inabilità ex art.12 L.118/1971;
- che dal 01-01-2022 era anche titolare della pensione non reversibile ex art. 8, l. n. 66/1962 avendo un residuo visivo non superiore a 1/20;
- che i requisiti reddituali erano i medesimi per la pensione ex art.12 L.11871971 e che lo stesso aveva tali requisiti. Deduceva pertanto l'irripetibilità delle somme oggetto dell'indebito e chiedeva la condanna dell' alla ricostituzione della pensione ex art.12 L.118/1971 . CP_1
Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. Si costituiva l' in data 25.6.2025 chiedendo la cessazione della materia CP_1 del contendere avendo l'Istituto in sede di autotutela annullato l'indebito accertato e ripristinato la prestazione dal 21.7.2025. Alla udienza del 10.7.2025 parte ricorrente chiedeva un rinvio per verificare pagamento da parte di e la causa veniva rinviata alla udienza del CP_1
12.9.2025. Alla udienza del 12.9.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese
CP_1 di lite e l' chiedeva la compensazione delle spese di lite. All'esito della
CP_1 camera di consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO L' ha dedotto l'annullamento in sede amministrativa dell'indebito
CP_1 accertato e la ricostituzione della pensione ex art.12 L.118/1971. La nota dell'ufficio amministrativo allegata alla comparsa di costituzione
CP_1 recita infatti: ““ Si comunica che l' ha provveduto a ripristinare la prestazione
CP_1 dell'assegno di invalidità civile ex art. 12 della legge n. 118 del 1971 con decorrenza 01/2022. Dal ripristino si è determinato un credito fino al mese di giugno 2025 di euro 14263,69 che sarà erogato unitamente alla rata di luglio entro il 21 luglio p.v. (v. allegato). Nel ricalcolo della prestazione è compreso l'importo di euro 5.058,79, che l' aveva
CP_1 già erogato e recuperato successivamente nella liquidazione dell'assegno per i cechi civili ex. art. 8, l. n. 66/1962. Occorre, pertanto, richiedere la cessata materia del contendere. Si precisa che il ricorrente verrà chiamato ad una visita straordinaria di revisione per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ad entrambe le prestazioni di invalidità.” Parte ricorrente ha confermato alla udienza del 12.9.2025 l'avvenuto ripristino della pensione. Deve quindi essere dichiara cessata la materia del contendere. Le spese devono essere poste a carico di per il principio della
CP_1 soccombenza virtuale. Le spese son liquidate in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dalle tabelle tenendo conto altresì dell'intervenuto annullamento dell'indebito operato da in sede di autotutela.
CP_1
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in €1.864,00 per compensi, oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 12.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.12773/2025 R.G..
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DAMASO Parte_1
PATTUMELLI e dall'avv. DANIELE DI BELLA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Roma in via Flaminia n. 334, in virtù di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
RESISTENTE
all'udienza del 12.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in €1.864,00 per compensi, oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 12.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso depositato in data 4.4.2025 e ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio l' davanti al giudice del lavoro di Roma
[...] CP_1 avanzando le seguenti conclusioni: “1) ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 il diritto di alla pensione Parte_1
d'inabilità di cui alla suddetta norma, in misura di legge e a decorrere dal 01-10-2022, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l' a CP_1 corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
2) ACCERTARE E DICHIARARE, sempre e comunque, che la somma di euro 5.058,79, ovvero quella ritenuta equa e di giustizia, non è dovuta da parte di Parte_1 nei confronti dell' conseguentemente ANNULLARE anche il relativo CP_1 provvedimento restitutorio dell' e CONDANNARE quest'ultimo alla restituzione di CP_1 quanto finora eventualmente percepito. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A.” Deduceva al riguardo:
- che era titolare di pensione ex art.12 L.118/1971 a seguito di decreto di omologa del Tribunale di Roma dell'1.9.2021 notificato il 30.9.2021;
- che il pagamento della prestazione era avvenuto solo nel corso del giudizio azionato per il pagamento e definito con sentenza di cessazione della materia del contendere n.4826/2022;
- che il beneficio era stato pagato dal 1.10.2020;
- che con provvedimento del 21.3.2023 l aveva comunicato che la CP_1 citata pensione era stata ricalcolata dal 1.1.2022 e che dal ricalcolo era risultato un indebito di euro 5.058,79 per gli anni 2022 e 2023 risultando che per gli anni 2022 e 2023 il ricorrente non aveva diritto ad alcuna somma;
- che in data 7.4.2023 l' aveva trattenuto la suddetta somma di euro CP_1
5.058,79 dal pagamento della pensione di inabilità
- che dal 1.10.2022 non percepiva più la pensione di inabilità ex art.12 L.118/1971;
- che dal 01-01-2022 era anche titolare della pensione non reversibile ex art. 8, l. n. 66/1962 avendo un residuo visivo non superiore a 1/20;
- che i requisiti reddituali erano i medesimi per la pensione ex art.12 L.11871971 e che lo stesso aveva tali requisiti. Deduceva pertanto l'irripetibilità delle somme oggetto dell'indebito e chiedeva la condanna dell' alla ricostituzione della pensione ex art.12 L.118/1971 . CP_1
Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. Si costituiva l' in data 25.6.2025 chiedendo la cessazione della materia CP_1 del contendere avendo l'Istituto in sede di autotutela annullato l'indebito accertato e ripristinato la prestazione dal 21.7.2025. Alla udienza del 10.7.2025 parte ricorrente chiedeva un rinvio per verificare pagamento da parte di e la causa veniva rinviata alla udienza del CP_1
12.9.2025. Alla udienza del 12.9.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese
CP_1 di lite e l' chiedeva la compensazione delle spese di lite. All'esito della
CP_1 camera di consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO L' ha dedotto l'annullamento in sede amministrativa dell'indebito
CP_1 accertato e la ricostituzione della pensione ex art.12 L.118/1971. La nota dell'ufficio amministrativo allegata alla comparsa di costituzione
CP_1 recita infatti: ““ Si comunica che l' ha provveduto a ripristinare la prestazione
CP_1 dell'assegno di invalidità civile ex art. 12 della legge n. 118 del 1971 con decorrenza 01/2022. Dal ripristino si è determinato un credito fino al mese di giugno 2025 di euro 14263,69 che sarà erogato unitamente alla rata di luglio entro il 21 luglio p.v. (v. allegato). Nel ricalcolo della prestazione è compreso l'importo di euro 5.058,79, che l' aveva
CP_1 già erogato e recuperato successivamente nella liquidazione dell'assegno per i cechi civili ex. art. 8, l. n. 66/1962. Occorre, pertanto, richiedere la cessata materia del contendere. Si precisa che il ricorrente verrà chiamato ad una visita straordinaria di revisione per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ad entrambe le prestazioni di invalidità.” Parte ricorrente ha confermato alla udienza del 12.9.2025 l'avvenuto ripristino della pensione. Deve quindi essere dichiara cessata la materia del contendere. Le spese devono essere poste a carico di per il principio della
CP_1 soccombenza virtuale. Le spese son liquidate in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dalle tabelle tenendo conto altresì dell'intervenuto annullamento dell'indebito operato da in sede di autotutela.
CP_1
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in €1.864,00 per compensi, oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 12.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso