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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza dell'11 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2737/2023
tra
, cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SOLIDORO SIRIO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, cod. fisc. rappresentato e difeso dal P.IVA_1
funzionario delegato , giusta procura in atti;
Controparte_2
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Con la proposizione del ricorso, ha chiesto l'accertamento del proprio Parte_1
diritto all'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di II fascia della
Provincia di Siracusa nella classe di concorso A027, previa disapplicazione dell'O.M.
n. 112/2022, con conseguente condanna del Controparte_1
all'attribuzione del punteggio e della posizione spettanti.
A fondamento della domanda, ha premesso di avere conseguito la laurea in ingegneria per l'ambiente ed il territorio durante l'anno accademico 2016/17 presso l'Università
degli Studi di Catania;
di avere da ultimo prestato servizio presso l'Istituto Superiore
“Pier Luigi Nervi-Alaimo” di Lentini;
di avere conseguito i crediti necessari all'inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento della matematica nella classe di concorso A026 (matematica alle scuole superiori) e della fisica nella classe di concorso A020 (fisica alle scuole superiori), mentre gli sarebbe stato precluso in maniera del tutto illogica e irrazionale l'inserimento nelle GPS di seconda fascia per l'insegnamento di matematica e fisica nella classe di concorso A027 (matematica a
fisica alle scuole superiori).
Ha rappresentato, inoltre, che il Tar Lazio, con plurime sentenze del 2022, aveva annullato con efficacia erga omnes la tabella A del D.P.R. n. 19/2016 (c.d.
Regolamento di riordino delle classi di concorso) nella parte in cui escludeva i laureati in ingegneria dall'inserimento nelle suddette graduatorie per la classe di concorso
A027.
Ha concluso, pertanto, per l'accertamento del proprio diritto all'insegnamento nella classe di concorso A027 (matematica a fisica alle scuole superiori), previa
II disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022, quale atto immediatamente escludente fondato sul D.P.R. n. 19/2016, già annullato in parte qua dal Tar Lazio.
Costituendosi in giudizio, il ha eccepito, in Controparte_1
primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non essendo in contestazione un provvedimento espulsivo o di diniego dell'amministrazione, bensì il contenuto di un atto generale privo di efficacia immediatamente lesiva, di talché la ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente gravare l'O.M. n. 112/2022, in quanto viziata dal D.P.R. n. 19/2016; che il ricorso, in ogni caso, era stato inammissibile, non avendo la docente presentato domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS
di Siracusa per la classe di concorso A027, nella finestra temporale prevista per la proposizione dell'istanza.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va riconosciuta la giurisdizione ordinaria sulla domanda proposta da
. Al riguardo, occorre evidenziare che il presente giudizio si colloca a Parte_1
valle dell'annullamento della Tabella A del DPR n. 19/2016, già disposto dal TAR
Lazio prima dell'instaurazione del giudizio e che la ricorrente non ha inteso contestare direttamente la legittimità dell'atto amministrativo, del resto già annullato con efficacia erga omnes, ma ha agito rivendicando – se del caso, previa disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 – l'accertamento del proprio diritto soggettivo all'inserimento negli elenchi formati per la classe di concorso A027 (matematica e
fisica nelle scuole superiori), con attribuzione del relativo punteggio, deducendo di essere in possesso dei requisiti necessari all'insegnamento di entrambe le materie.
Sul punto, la Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che “le procedure relative alla
formazione e all'aggiornamento delle graduatorie … del personale docente non si
III configurano come procedure concorsuali e, quindi, non appartengono alla
giurisdizione del giudice amministrativo ma a quella del giudice ordinario, in quanto
vengono in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la
capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs.
n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi” (SS.UU. n.
25044/2021; SS.UU. ord. n. 10538/2023).
Ciò posto, si osserva che le graduatorie provinciali di supplenza sono state istituite a decorrere dall'anno scolastico 2020/21, dall'art. 4, comma 6-bis e 6-ter, della legge 3
maggio 1999 n. 124, come modificata dal D.L 8 aprile 2020 n. 22, al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento che risultano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per l'intero anno scolastico;
hanno validità biennale e sono costituite da una prima fascia di personale abilitato ed una seconda fascia di personale non abilitato. In particolare, l'art. 4 comma
6-bis e ter, prevede “Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di
insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche
graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica
graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza,
è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. I soggetti
inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della
costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee
di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale
hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso
cui abbiano titolo”. La normativa istitutiva delle GPS onera il docente iscritto nelle
GAE a presentare un'apposita domanda entro il termine previsto con ordinanza ministeriale per l'inserimento in graduatoria. Per quanto concerne, in particolare,
IV l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto relative al biennio 2022/23 e 2023/24,
l'O.M. n. 112/2022 ha previsto l'onere degli aspiranti di presentare la relativa istanza,
per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate,
secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.
Al riguardo, l'eccezione di difetto originario di interesse a ricorrere, sollevata dal in ragione della mancata presentazione della domanda di inserimento nelle CP_1
GPS di II fascia di Siracusa per la classe di concorso A027 nel biennio 2022/2024
entro la finestra temporale prevista dall'O.M. n. 112/2022 deve essere disattesa.
Sebbene, infatti, la ricorrente non ha dimostrato di avere depositato la relativa istanza,
tuttavia, va osservato che nella vigenza dell'O.M. n. 112/2022, la laurea in ingegneria civile non era considerata valido titolo di accesso all'insegnamento sulla classe di concorso A027, ma solo sulle classi di concorso di fisica (A020) e di matematica
(A026), per le quali, invece, la ricorrente ha correttamente fatto domanda, ottenendo finanche i relativi incarichi di supplenza.
Invero, non è contestato che era lo stesso atto amministrativo generale a precludere l'accesso all'elenco ai laureati in ingegneria civile, di talché l'istanza di inserimento,
anche ove materialmente possibile, si sarebbe rivelata inutile: essa, pertanto, non costituisce un comportamento doveroso né esigibile, in quanto, già nella prospettiva ex
ante, appariva inevitabilmente destinata al provvedimento di esclusione.
Di contro, la contestuale presentazione della domanda per le classi di insegnamento
A020 e A026, per le quali la ricorrente aveva anche formalmente titolo, conferma che l'omissione è stata determinata esclusivamente dall'assenza della laurea in ingegneria civile dai titoli idonei all'insegnamento nella classe di concorso A027. Anche per tale
V ragione, quindi, nessuna “autoesclusione” può essere rimproverata a Parte_1
né invocata a sostegno dell'originario difetto di interesse.
Venendo, dunque, al merito della domanda, deve essere affermato il diritto soggettivo della ricorrente ad essere inserita negli elenchi rivendicati sin dal biennio 2022/2024,
nel corso del quale il ricorso è stato depositato.
Al riguardo, invero, deve rilevarsi che, in relazione al corrente biennio 2024/2026, il diritto dei laureati in Ingegneria all'inserimento nelle GPS di II fascia anche per la classe di concorso A027 (Matematica e Fisica alle scuole superiori) è stato espressamente riconosciuto dallo stesso con Controparte_1
l'emanazione del D.M. n. 255/2023 del 22 dicembre 2023 e della successiva O.M. n.
88/2024, modificata dall'O.M. n. 114/2024, in adeguamento alle pronunce di annullamento emesse in sede amministrativa.
Cionondimeno, permane l'effettivo e attuale interesse al riconoscimento del diritto sin dal biennio 2022/2024, in quanto ciò consentirebbe alla docente di conseguire un maggior punteggio spettante sulla classe di concorso A027, oltre a potere rilevare nelle future procedure concorsuali.
Date tali premesse, la pretesa è meritevole di accoglimento, avendo la giurisprudenza
– sia di merito che amministrativa – ripetutamente affermato l'irragionevolezza dell'O.M. n. 112/2022 nella parte in cui ha escluso i laureati in ingegneria – che fossero in possesso dei crediti necessari all'insegnamento sia sulla classe di concorso
A26 (matematica) che sulla classe di concorso A020 (fisica) - dall'insegnamento sulla classe di concorso A027 (matematica e fisica), senza che vi fosse alcuna differenza sostanziale, sotto il profilo delle competenze richieste, in grado di giustificare tale disparità di trattamento, rimossa solo dal D.M. 255/2023.
VI Particolarmente apprezzabile, sul punto, deve ritenersi la motivazione espressa dal
TAR Lazio – sez. III-bis (cfr. sentenza 10850/2022), laddove ha opportunamente osservato che “sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l'attuale D.P.R. n. 19/2016,
quest'ultimo parzialmente modificato e integrato dal D.M. n. 259/2017, prevedono che
i laureati in ingegneria possano, alle sopra rammentate condizioni, accedere agli
insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo
separatamente (…), precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio
possa invece essere ritenuto valido anche per l'accesso alla classe di concorso A027
(ex 49/A) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi. Tale ultima
previsione si rivela quindi incomprensibile in punto di ragionevolezza (…)
considerando anche che non pare alieno dagli studi di ingegneria il menzionato
“approccio interdisciplinare”. Il collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per
impedire l'accesso all'insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in
ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i
requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti
dal medesimo D.P.R. n. 19/2016, modificato dal D.M. n. 259/2017” (in tal senso, cfr.
anche Trib. Milano n. 3507/2024 e Trib. Roma, n. 6461/2024, prodotta dalla ricorrente).
Nel caso di specie, poi, il possesso dei requisiti per l'insegnamento di entrambe le materie emerge chiaramente dalla documentazione prodotta e giustifica l'inserimento della docente nella classe A027 per il biennio 2022/23 e 2023/24.
Per tali ragioni, deve essere accertato e dichiarato il diritto di ad Parte_1
essere inserita nelle GPS di II fascia di Siracusa per la classe di concorso A027, sin dagli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente condanna del
[...]
a collocare la ricorrente nelle GPS di II fascia di Siracusa Controparte_1
VII per la classe di concorso A027 con il punteggio e posizione maturati per effetto di tale accertamento.
La sostanziale novità della questione – tenuto anche conto della sopravvenienza del
D.M. n. 255/2023 – giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2,
con condanna del convenuto soccombente a rifondere alla ricorrente la CP_1
restante metà, liquidata in dispositivo, già in tale misura, tenuto conto del valore della controversia e della sua natura documentale.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2737/23, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Accerta e dichiara il diritto di all'inserimento nelle GPS di II Fascia di Parte_1
Siracusa per la classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori) a decorrere dal biennio 2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto, ordina al
[...]
a riconoscere alla ricorrente il punteggio e la posizione alla Controparte_1
medesima spettante per effetto di tale accertamento
Compensa le spese per ½, condanna il convenuto alla rifusione della CP_1
restante metà, che liquida, già in tale misura, in € 1.500,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre contributo unificato se dovuto e pagato.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
VIII