Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/02/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 1451/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA in persona di Parte_1 Pt_1
, quale lrpt, corrente in Angri alla via dei Goti PIVA, elettivamente domiciliata
[...] in Pompei (NA) alla via Parroco Federico n. 35 presso lo studio dell'avv. Rosario Alfano, CF , dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in C.F._1 atti OPPONENTE E di nazionalità Spagnola, con sede legale in Vera (Almeria), Controparte_1 loc. Cerro Alto s/n, Apartado de Correos 383, iscritta presso il Regolamento delle Imprese di Almeria, volume n. 418, foglio 135, sezione 8, pagina AL-12124, iscrizione 1°, codice fiscale numero , in persona del suo Amministratore Sig. P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti autenticata il 19 Controparte_2
Giugno 2019 (Doc. 20) dal Notaio in Vera Persona_1
(Almeria), anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. SANDRO MAMBELLI (C.F.:
e dall'Avv. ALESSANDRO MAMBELLI (C.F.: C.F._2
) ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente C.F._3 procedimento in Nocera Inferiore, Via G. Matteotti n. 30 presso lo Studio dell'Avv. ADRIANO BELLACOSA OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 23/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1893/2020 del 22/12/2020, depositato il 28/12/2020 con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore de CP_1
N.R.G. 1451/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
Venivano concessi i termini ex Art. 183, VI comma c.p.c. con rinvio alla successiva udienza del 19/5/ 2022. Depositate dalle parti le memorie istruttorie autorizzate e le note di trattazione scritta, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, rinviava il procedimento alla successiva udienza del 21/3/2024, poi differita d'ufficio al 23/10/ 2024. A tale udienza, rassegnate le conclusioni da parte di entrambe le parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex Art. 190 cpc.
2. Sul merito. Nel trasporto internazionale di merci su strada il regime della responsabilità del vettore è quello previsto dalla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (Ginevra 19 maggio 1956) e dal Protocollo di modifica di tale Convenzione (Ginevra 5 luglio 1978). La CMR si applica a tutti i contatti di trasporto a titolo oneroso di merci su strada e si pone come regola speciale prevalente rispetto sia alle pattuizioni delle parti sia alle singole normative generali, invocabili secondo le ordinarie regole di conflitto in materia
N.R.G. 1451/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 di obbligazioni contrattuali, salvo che il diritto nazionale sia richiamato dalla stessa CMR. Con riguardo alla responsabilità del vettore per perdita o avaria merci, il dettato dell'art. 17 della convenzione, prevede che il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna. Il vettore, come nel diritto nazionale richiamato dall'art.1693 c.c., risponde, per il solo fatto del receptum, anche delle perdite o avarie da causa ignota o, meglio, delle perdite o avarie delle quali non sia possibile accertare il fatto generatore del danno e/o le circostanze concrete in cui lo stesso ha tratto origine. Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare. In mancanza di speciali dichiarazioni del mittente, il risarcimento trova applicazione ai sensi dell'art.23, che prevede, in virtù delle disposizioni della presente convenzione, il vettore è tenuto a pagare un'indennità per perdita totale o parziale della merce, tale indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta. Il valore della merce è stabilito in base al corso in borsa o, in mancanza, in base al prezzo corrente sul mercato, o, in mancanza di entrambi, in base al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità. Tuttavia, l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante. Sono inoltre rimborsati il prezzo del trasporto, i diritti di dogana e le altre spese sostenute in occasione del trasporto della merce, interamente in caso di perdita totale e proporzionalmente in caso di perdita parziale;
non è dovuto altro risarcimento di danni. Lo stato della merce al momento della presa in consegna è quello risultante dalla lettera di vettura (artt. 8- 9 CMR) la quale, fino a prova contraria, fa fede delle condizioni del contratto e del ricevimento della merce da parte del vettore. Se la lettera di vettura non contiene riserve motivate del vettore, si presume che, al momento del ricevimento, la merce e il suo imballaggio fossero in buono stato apparente e che il numero dei colli, i loro contrassegni e i loro numeri fossero conformi alle indicazioni della lettera di vettura (art. 9, n. 2 CMR). L'art. 32 prevede che «Le azioni nascenti da trasporti sottoposti alla presente Convenzione si prescrivono nel termine di un anno». A differenza del nostro ordinamento la CMR prevede che «in caso di dolo o di colpa che, secondo la legge del giudice adito, è equiparata a dolo, la prescrizione è di tre anni»: chi intende avvalersi del termine prescrizionale triennale dovrà fornire la prova del comportamento doloso o colposo (equiparato a dolo) del soggetto contro il quale intende proporre azione. I termini prescrizionali previsti dall'art. 32 CMR sono inderogabili, ai sensi dell'art. 41 della CMR. Il loro decorso, pertanto, implica l'impossibilità di proporre l'azione prescritta anche nelle forme della domanda riconvenzionale o della eccezione.
N.R.G. 1451/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 La prescrizione decorre: nel caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo, dal giorno in cui la merce è stata riconsegnata;
nel caso di perdita totale, dal trentesimo giorno dopo la scadenza del termine convenuto o, se non è stato convenuto un termine, dal sessantesimo giorno dal ricevimento della merce da parte del vettore;
in tutti gli altri casi, dalla scadenza di un termine di tre mesi dalla data della conclusione del contratto di trasporto. Il giorno sopraindicato come giorno d'inizio della prescrizione non è computato. Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto e restituisce i documenti ad esso allegati. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che afferma tali fatti. Nel caso di specie, dunque, pur essendovi stata immediata contestazione ai sensi dell'art. 30 della CMR, non risulta inviato alcun reclamo scritto, con conseguente decorso del termine di prescrizione annuale, non essendo configurabile il dolo (o la colpa equiparata al dolo). La merce risulta accettata, pur essendo apposta la contestazione sul documento di trasporto, e non risulta formulato alcun reclamo scritto. Pertanto, l'opposizione va rigettata e va rigettata anche la domanda risarcitoria ai sensi dell'art 32 della CMR.
3.Sulle spese di lite. La peculiarità della questione rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1451/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
Parte_3 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e la domanda riconvenzionale e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1893/2020, che va dichiarato esecutivo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di opposizione.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 04/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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