Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00277/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01906/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1906 del 2021, proposto da
Olon S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Roncelli e Barbara Mazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia;
Istituto Superiore di Sanita', IS - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, 1;
Regione Lombardia, Citta' Metropolitana di Milano, Comune di Pioltello, Comune di Rodano, Ats Milano - Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - Sede di Milano, Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro, Istituto Superiore di Sanità, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del Ministero della Transizione Ecologica Prot. 0074623.09-07-2021 avente oggetto “(ID-18) – SIN Pioltello Rodano – Area Olon – Monitoraggio acque sotterranee – relazione PA – Anni 2018-2019, trasmessa con nota prot. PA_MI.2021.0058760 del 12/04/2021, acquisita al prot. N. 37314/MATTM del 12/04/2021” e trasmessa via PEC il giorno 9.7.2021 (doc. 1);
- di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, conseguenti, successivi o comunque connessi a quelli impugnati, e quindi tra l'altro, per quanto occorrer possa, della relazione PA – Anni 2018-2019, trasmessa al Ministero con nota prot. PA_MI.2021.0058760 del 12/04/2021, allo stato non conosciuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto, il dott. OC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Olon S.p.A. con il gravame in esame esponeva:
- di essere proprietaria di un’area all’interno del Polo Chimico sito nei Comuni di Pioltello e Rodano, sulla quale insiste un complesso industriale ove la ricorrente svolge la sua attività produttiva;
- a partire dal 2012 veniva avviato il Progetto PLUMES (finanziato in attuazione del “Programma Regionale Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”) allo scopo di verificare la esistenza di contaminazione, tra l’altro, nelle acque sotterranee delle aree poste a monte idrogeologico del SIN Pioltello Rodano;
- nell’ambito del procedimento di bonifica la ricorrente avrebbe partecipato attivamente e congiuntamente ad PA Lombardia alle attività di monitoraggio periodico della falda sottostante al sito di proprietà; attività iniziate nel 2014 e perdurate nel tempo con cadenza semestrale.
1.1. Con la nota oggetto di gravame, relativa ad aree rientranti nel perimetro del SIN “Pioltello Rodano”, il Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), sulla base di quanto relazionato da PA Lombardia nella relazione acquisita al protocollo ministeriale al n. 37314 del 14 aprile 2021, chiedeva alla società ricorrente:
“- di avviare misure di prevenzione sia della falda superficiale che di quella profonda, ai sensi dell’Art. 245 del d.lgs 152/2006; - di concordare ed eseguire con PA Lombardia un approfondimento sullo stato di contaminazione della falda profonda; - aggiornamenti in merito alle attività svolte al fine di ottemperare alle richieste di SP ed PA di cui al verbale della riunione tecnica del 25.06.2020 (Prot. in uscita MATTM n. 55605 del 17.07.2020 - punto 2 dell’allora odg - valutazioni al monte valle delle acque di falda nell’area Olon ”.
1.2. A mezzi di gravame la ricorrente deduceva plurimi vizi di violazione di legge e di cesso di potere, sotto diversi profili, in particolare rimarcando:
- (I mezzo) l’acritico recepimento, operato nella nota gravata, delle risultanze compendiate nella relazione Arpa e, in ogni caso, l’insussistenza delle condizioni necessarie per adottare misure di prevenzione, avendo riguardo alle recenti campagne di monitoraggio, dalle quali sarebbe emerso un progressivo miglioramento della qualità della falda superficiale; di qui la inconfigurabilità di una “ minaccia imminente per la salute o per l’ambiente ” o anche solo un rischio di “ aggravamento della situazione di contaminazione ”;
- (II mezzo) la inidoneità, anche nel “merito”, dei rilievi tecnici contenuti nella relazione Arpa a giustificare la adozione di un provvedimento della specie di quello gravato, anche tenendo conto del fatto che in area Olon non sarebbero mai state rinvenute sorgenti di contaminazione, situate, per contro, all’esterno dell’area del SIN di Pioltello Rodano;
- (III mezzo) la genericità delle prescrizioni indirizzate alla ricorrente, tale da non consentire la effettiva individuazione in concreto delle misure da adottare;
- (IV mezzo) la carenza di istruttoria, non avendo il Ministero tenuto conto dei monitoraggi più recenti, condotti dalla ricorrente -cui non sarebbe ascrivibile soggettivamente alcuna contaminazione- unitamente a Arpa, della contaminazione storica del sito e dell’assenza di qualsivoglia “ minaccia imminente ”, dell’impossibilità tecnica di attuare misure di prevenzione nel caso di specie.
1.3. Si costituiva l’intimato Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, instando per la improcedibilità– giusta la adozione della nota ministeriale del 12 settembre 2025 e della correlata relazione Arpa del 7 agosto 2025, idonei ad assorbire il gravato provvedimento- e, comunque, per la reiezione nel merito del gravame.
1.4. La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto.
2. Il ricorso –siccome rilevato dalla resistente Amministrazione- è improcedibile, stante la sopravvenienza “provvedimentale” allegata, e comprovata, dalla difesa erariale.
2.1. E, invero, il primigenio provvedimento quivi gravato, recante la intimazione alla ricorrente di adozione di una serie di misure di prevenzione ex art. 245 d.lgs. 152/06 oltre che di incombenti istruttori:
- non ha in concreto spiegato efficacia veruna, non mai essendo stato portato ad esecuzione dalla società ricorrente, siccome da questa lealmente rappresentato alla pag. 3 della memoria conclusionale, ove è testualmente dato leggere che lo stesso Ministero nulla risulterebbe avere più richiesto (fino alla ridetta nota del 9 settembre 2025) in relazione alla esecuzione del “ provvedimento qui impugnato (neppure a seguito della comunicazione Olon del novembre 2021, in risposta alla nota qui impugnata, in cui si illustrava, anche a mezzo di una nota tecnica, quanto già rilevato nel ricorso introduttivo del presente giudizio) ”;
- è dunque, all’evidenza, inidoneo a spiegare qualsivoglia, residua, attitudine lesiva nei confronti della società ricorrente, siccome peraltro vieppiù comprovato dalla adozione di una rinnovata determinazione da parte del Ministero, in data 9 settembre 2025, all’esito di recenti indagini e risultanze istruttorie compendiate nella relazione Arpa del 7 agosto 2025.
2.2. Ora, l’assetto di interessi, siccome in allora divisato nel primigenio provvedimento, è stato invero superato pel tramite di una nuova manifestazione di volontà provvedimentale dell’Amministrazione;
- corroborata dai giudizi tecnici espressi nella relazione Arpa del 7 agosto 2025, oltre che nei pareri di IS, ATS e Inail, e negli esiti istruttori delle campagne di monitoraggio condotte nelle more del procedimento giurisdizionale, “ in ultima quella eseguita il 2 dicembre 2024 ”;
- fondata giustappunto sull’art. 245 d.lgs. 152/2006, e sull’obbligo gravante in capo alla stessa società ricorrente di “ indicare le eventuali misure di prevenzione adottate/da adottare (…) al fine di garantire l’assenza di rischi per i fruitori delle aree e di impedire la diffusione della contaminazione ”, oltre che su incombenti istruttori afferenti all’aumento di concentrazione di Cromo VI, rilevata nel parere IS e già richiesti con nota “ di febbraio 2024 e ad oggi inevasa ”.
2.3. E, invero, la nuova determinazione della Autorità, fondata su plurimi giudizi tecnici e campagne di monitoraggio, avente valenza “omnicomprensiva” della fattispecie che ne occupa:
- supera e assorbe il primigenio provvedimento del 9 luglio 2021 quivi impugnato, sancendone anche formalmente la cessazione della efficacia e, dunque, di qualsivoglia idoneità lesiva della sfera giuridica del ricorrente, peraltro già de facto ampiamente inferibile dall’inequivocabile, inerte, contegno serbato da ambedue le parti successivamente alla sua adozione;
- depriva, indi, di qualsivoglia utilitas la domanda di annullamento inizialmente esperita, comechè diretta avverso un atto non più efficace e lesivo, facendo venir meno la condizione dell’azione costituita dall’interesse a ricorrere (CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638).
2.4. Si impone, dunque, la declaratoria di improcedibilità del gravame originario a’ sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., essendo stato adottato dall’Amministrazione “ un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 maggio 2013, n. 2511; 26 febbraio 2013, n. 1184; sez. V, 26 settembre 2013, n. 4784) ” (CdS, IV, 28 maggio 2018, n. 3169; TAR Lombardia, II, 9 gennaio 2017, n. 16).
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
OV NI, Presidente
OC PA, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC PA | OV NI |
IL SEGRETARIO