Sentenza 24 febbraio 1976
Massime • 4
Non puo formare oggetto di Sindacato in Sede di legittimita la valutazione fatta dai giudici di merito in tema di prove utilizzate per la formazione del loro convincimento. ( Conf 3370/73, mass n 367295; ( Conf 3079/73, mass n 366822).*
L'interpretazione della domanda giudiziale e la qualificazione delle varie richieste delle parti si risolvono in un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito, che, se ispirato a corretti principi di diritto e se sorretto da motivazione adeguata e scevra da errori logici, non puo formare oggetto di Sindacato in Sede di legittimita. ( V 4/66, mass n 320007; ( V 1375/65, mass n 312611).*
Nel caso di sentenza composta di capi distinti ed autonomi, lo appellante, che intenda impugnarla in toto, non puo limitarsi ad indicare specifici motivi del gravame solo in relazione ad uno - od alcuni - di detti capi, ed a formulare, per gli altri, doglianze generiche ed imprecise, dalle quali non sia possibile dedurre quali sarebbero stati gli errori del giudice. ( V 3339/72, mass n 361165; ( V 1770/72, mass n 358728).*
A norma dell'art 950, terzo comma, cod civ, in materia di regolamento dei confini, e consentito ricorrere al sistema di accertamento mediante le mappe catastali soltanto quando sia dimostrata la Mancanza assoluta ed obbiettiva di altri mezzi di prova, ovvero la loro inidoneita, in concreto, alla Determinazione certa del confine. Inoltre, poiche, ai sensi del secondo comma della citata norma, e ammesso, nella stessa materia, ogni mezzo di prova, il giudice non puo prescindere senza altro da eventuali dati contenuti nell'atto di acquisto delle parti e dei loro danti causa, qualora essi, anche se inidonei ad assumere un'efficacia probatoria diretta, possano, pero, dare luogo, in concreto, a presunzioni. ( Conf 2604/68, mass n 335086).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/1976, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1976 |
Testo completo
L'interpretazione della domanda giudiziale e la qualificazione delle varie richieste delle parti si risolvono in un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito, che, se ispirato a corretti principi di diritto e se sorretto da motivazione adeguata e scevra da errori logici, non puo formare oggetto di Sindacato in Sede di legittimita. ( V 4/66, mass n 320007; ( V 1375/65, mass n 312611).*