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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/06/2024, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5103/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Sira Sartini ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5103/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAGUATTI VITTORIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SAGUATTI VITTORIO
Ricorrente/opponente contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
Opposta contumace
OGGETTO: ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/8/2022, il ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000045907 emessa in data 6/7/22 dall' , Sede di n. protocollo CP_1 CP_1
.5000.06/07/2022.0230751, e notificata in data 19/7/2022, con la quale si ingiungeva al CP_1 medesimo il pagamento della somma di € 18. 000,00 oltre spese di notifica, per le violazione dell'art. 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 193 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali):
L'opponente assumeva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione sotto plurimi profili, eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale ex art. 28 legge n. 689/1981 del diritto a riscuotere le somme di cui all'atto opposto, lamentando peraltro la mancata notifica degli atti di accertamento ad essa pagina 1 di 3 prodromici ( ex art. 14 L legge n. 689/1981), per violazione del disposto di cui all'art. 2, legge n.
241/1990, nonché il difetto di legittimazione passiva in capo al e l'esosità della somma ingiunta. Pt_1
Con provvedimento reso all'udienza del 15 dicembre 2022, tenuta in modalità cartolare ed alla quale partecipava la sola parte opponente, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'OI opposta. Nessuno si costituiva per parte opposta ed all'udienza del 31/5/2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
Il ricorso va accolto.
In via preliminare occorre delineare la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative ed al relativo riparto dell'onere probatorio;
con l'opposizione a sanzione amministrativa si istaura, infatti, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa rimettendo al giudice la cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa, lasciando pertanto al medesimo di verificare non solo la legittimità formale del provvedimento, ma anche l'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione. (Cassazione civile , sez. II , 11/05/2022 , n.
14861).
CP_ Ciò osservato, dal punto di vista sostanziale, nel caso in esame la convenuta opposta, di , CP_1
assume la qualifica di attrice, sulla quale incombe dunque l'obbligo di fornire prova della fondatezza della sua pretesa, mentre il ricorrente riveste la qualifica di convenuto (ex multis Cass. n. 12231/2007;
Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
Premesso quanto sopra, occorre ancora evidenziare come “In tema di motivazione della sentenza, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, potendosi, al più, contestare le ragioni dell'assorbimento contestando utilmente la decisione ritenuta “assorbente” (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza
12 novembre 2018, n. 28995)” (Cass. Civ. Ord. 9/11/2022 n. 32977).
Avendo riguardo alla sollevata eccezione di decadenza e prescrizione del credito, sulla scorta delle osservazioni poc'anzi effettuate, incombeva sulla convenuta opposta dare prova della esigibilità del credito previdenziale, ovvero dell'effettiva notifica degli atti di accertamento (ai sensi dell'art. 14 L.
689/81) prodromici all'emissione dell'OI opposta, nonché della esigibilità del credito attesa l'eccepita prescrizione quinquennale (ai sensi dell'art. 28 L 689/81). Parte opposta, rimasta contumace, non ha adempiuto all'onere cui era tenuta.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto;
ogni altra questione, come sopra osservato, resta assorbita.
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti dal D.M.
55/2014 come aggiornato, cause previdenziali senza istruttoria, con distrazione in favore del procuratore antistatario
p.q.m.
Il Giudice onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni contraria Parte_1
istanza disattesa e rigettata: accoglie il ricorso l'opposizione ed annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
CP_ condanna al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che, tenuto conto dei disposti normativi vigenti, si liquidano in complessive € 1.865,00, oltre spese di CU, rimborso spese generali ed oltre accessori di legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario
Così deciso in Modena il 31 maggio 2024 il giudice onorario dott.ssa Sira Sartini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Sira Sartini ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5103/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAGUATTI VITTORIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SAGUATTI VITTORIO
Ricorrente/opponente contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
Opposta contumace
OGGETTO: ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/8/2022, il ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000045907 emessa in data 6/7/22 dall' , Sede di n. protocollo CP_1 CP_1
.5000.06/07/2022.0230751, e notificata in data 19/7/2022, con la quale si ingiungeva al CP_1 medesimo il pagamento della somma di € 18. 000,00 oltre spese di notifica, per le violazione dell'art. 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 193 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali):
L'opponente assumeva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione sotto plurimi profili, eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale ex art. 28 legge n. 689/1981 del diritto a riscuotere le somme di cui all'atto opposto, lamentando peraltro la mancata notifica degli atti di accertamento ad essa pagina 1 di 3 prodromici ( ex art. 14 L legge n. 689/1981), per violazione del disposto di cui all'art. 2, legge n.
241/1990, nonché il difetto di legittimazione passiva in capo al e l'esosità della somma ingiunta. Pt_1
Con provvedimento reso all'udienza del 15 dicembre 2022, tenuta in modalità cartolare ed alla quale partecipava la sola parte opponente, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'OI opposta. Nessuno si costituiva per parte opposta ed all'udienza del 31/5/2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
Il ricorso va accolto.
In via preliminare occorre delineare la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative ed al relativo riparto dell'onere probatorio;
con l'opposizione a sanzione amministrativa si istaura, infatti, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa rimettendo al giudice la cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa, lasciando pertanto al medesimo di verificare non solo la legittimità formale del provvedimento, ma anche l'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione. (Cassazione civile , sez. II , 11/05/2022 , n.
14861).
CP_ Ciò osservato, dal punto di vista sostanziale, nel caso in esame la convenuta opposta, di , CP_1
assume la qualifica di attrice, sulla quale incombe dunque l'obbligo di fornire prova della fondatezza della sua pretesa, mentre il ricorrente riveste la qualifica di convenuto (ex multis Cass. n. 12231/2007;
Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
Premesso quanto sopra, occorre ancora evidenziare come “In tema di motivazione della sentenza, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, potendosi, al più, contestare le ragioni dell'assorbimento contestando utilmente la decisione ritenuta “assorbente” (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza
12 novembre 2018, n. 28995)” (Cass. Civ. Ord. 9/11/2022 n. 32977).
Avendo riguardo alla sollevata eccezione di decadenza e prescrizione del credito, sulla scorta delle osservazioni poc'anzi effettuate, incombeva sulla convenuta opposta dare prova della esigibilità del credito previdenziale, ovvero dell'effettiva notifica degli atti di accertamento (ai sensi dell'art. 14 L.
689/81) prodromici all'emissione dell'OI opposta, nonché della esigibilità del credito attesa l'eccepita prescrizione quinquennale (ai sensi dell'art. 28 L 689/81). Parte opposta, rimasta contumace, non ha adempiuto all'onere cui era tenuta.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto;
ogni altra questione, come sopra osservato, resta assorbita.
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti dal D.M.
55/2014 come aggiornato, cause previdenziali senza istruttoria, con distrazione in favore del procuratore antistatario
p.q.m.
Il Giudice onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni contraria Parte_1
istanza disattesa e rigettata: accoglie il ricorso l'opposizione ed annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
CP_ condanna al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che, tenuto conto dei disposti normativi vigenti, si liquidano in complessive € 1.865,00, oltre spese di CU, rimborso spese generali ed oltre accessori di legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario
Così deciso in Modena il 31 maggio 2024 il giudice onorario dott.ssa Sira Sartini
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