Sentenza breve 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 05/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06539/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6539 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di genitori del minore, rappresentati e difesi dagli avvocati Immacolata Russo e Fabio Nappi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Circolo Didattico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
1) del Piano Educativo Individualizzato (PEI) anno scolastico 2025/2026 del 29/10/2025, nella parte in cui ha assegnato all'alunno (…) un numero di sole 18 ore di sostegno, inferiori e insufficienti rispetto a quelle necessarie e dovute, in considerazione dell’orario scolastico e della frequenza di 30 ore ed in palese violazione della patologia risultante dalle certificazioni mediche nonché per le ragioni di cui al presente ricorso che qui si intendano per trascritte;
2) del verbale di GLO del 29/10/2025 (prot n. -OMISSIS-), nella parte in cui sono state assegnate contraddittoriamente e genericamente n. 18 ore di sostegno al minore;
3) del decreto prot n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del 30/9/25 e, comunque, di ogni ulteriore provvedimento, di cui si ignorano estremi e contenuto, con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-- -OMISSIS-” di -OMISSIS- ha assegnato al minore, -OMISSIS- di -OMISSIS-, l’insufficiente numero di 18 ore di sostegno e di tutto quanto in esso rilevato, ivi incluso il parere del Collegio dei docenti, se e solo qualora lesivo, nonché il Verbale di GLI n. -OMISSIS- del 30/9/25, nella parte in cui sono state assegnate contraddittoriamente n. 18 ore sostegno al minore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e del Circolo Didattico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa GE Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il minore è affetto da disabilità grave ex art 3 comma 3 della legge 104/1992 (“disturbo dello spettro autistico in trattamento abilitativo continuo ”; cfr. verbale della Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap dell’INPS di -OMISSIS- del 6 settembre 2021)
-il PEI 2025/2026 del 23 ottobre 2025 è stato impugnato nella parte in cui quantifica la misura dell’insegnamento di sostegno a favore del minore in 18 settimanali, rispetto ad una frequenza scolastica di 30 ore settimanali, pur ribadendo, nella parte descrittiva, che l’alunno “ necessita dell’intervento dell’insegnante di sostegno per cui riscontra maggiori difficoltà nelle ore in cui questa figura non è presente ”, (pag. 4, punto 4, lett d), e che “ necessita di guida e di supporto continuo per svolgere le attività in modo corretto ”;
- con verbale del 29 ottobre 2025, il GLO ha indicato come necessarie 18 ore settimanali, anche esso senza alcuna precisa motivazione, pur emergendo dalla verifica finale del PEI 2024/2025 la necessità del sostegno per 30 ore settimanali, per l’anno scolastico in corso;
- il Ministero si è costituito senza produrre alcun atto del procedimento, né una memoria difensiva;
Osservato che la situazione specifica dell’alunno è già stata portata a conoscenza della Sezione, con un precedente analogo ricorso RG -OMISSIS-, conclusosi con la sentenza del -OMISSIS-, nella quale si dà atto delle reiterate ordinanze istruttorie, non ottemperate dall’Amministrazione resistente, della successiva integrazione delle ore di sostegno effettuata in pendenza di giudizio (nonostante l’iniziale assegnazione di 18 ore settimanali) e si condanna alle spese la medesima Amministrazione soccombente;
Ritenuto che il ricorso sia fondato, emergendo il vizio di motivazione e la contraddittorietà interna al PEI impugnato che, da un lato, ribadisce la necessità di una copertura maggiore (già proposta in sede di verifica finale durante l’anno scolastico antecedente); dall’altro, indica in 18 ore l’insegnamento di sostegno assegnato al minore;
Osservato che la disciplina di settore in materia di sostegno scolastico è stata puntualmente chiarita dalla Corte costituzionale (specie con la fondamentale sentenza n. 80/2010), dal Consiglio di Stato cfr. la più volte citata Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341), nonché dalla giurisprudenza ripetuta e recente anche di questo Tribunale (cfr., tra le più recenti T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV , 12 dicembre 2025, n. 8064; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV , 10 dicembre 2025, n. 7861; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 5 dicembre 2025, n. 8064; per analoghe controversia riferite all’anno scolastico 2024/2025, tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369) e che l’Amministrazione scolastica, odierna resistente, è stata parte soccombente nei predetti giudizi, i quali si sono conclusi senza che alcuna delle relative decisioni sia stata appellata;
Osservato che la “ normativa vigente ” è stata invero analiticamente ricostruita, da ultimo, anche nella sentenza T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449, secondo cui “ è opportuno ribadire, ancora una volta che la centralità del ruolo del dirigente scolastico è innegabile e – salvo prova contraria – a tale figura va principalmente imputata la responsabilità della mancata tempestiva copertura delle ore di sostegno per alunni la cui invalidità sia certificata, a maggior ragione se presenti nella scuola dagli anni precedenti. L’esistenza di una normativa nazionale e a livello di Amministrazioni scolastiche periferiche (Uffici scolastici regionali e provinciali) che consente la richiesta di posti in deroga e anzi la impone nei casi in cui le esigenze didattiche e personali dell’alunno con disabilità possono essere tutelate e garantite solo con la copertura integrale, impone la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati tutte le volte in cui all’alunno con disabilità non sia stato attribuito un numero di ore di sostegno adeguato alla sua personale condizione e alle sue esigenze, a maggior ragione se il dirigente scolastico non abbia chiesto all’USR i posti “in deroga”. Pertanto, salvo l’Amministrazione riesca a dimostrare il contrario (ossia, che la richiesta è stata fatta e che è l’USR a non averla soddisfatta mediante la selezione di un adeguato numero di insegnati in deroga, con contratto fino al 30 giugno di ciascun ano scolastico), la mancata richiesta dei posti in deroga costituisce una illegittimità in re ipsa laddove il sistema PEI/GLO stabiliscano che all’alunno con disabilità spetta la copertura integrale delle ore di scuola mediante l’assegnazione insegnanti di sostegno (cd. rapporto 1:1) ”;
Considerato che:
- con il presente giudizio, viene pertanto perseverata l’illecita prassi che trasferisce, di fatto, la sede ordinaria di definizione dell’interesse legittimo e del diritto fondamentale all’inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità, dal procedimento amministrativo al giudizio amministrativo, come già rilevato nei copiosi precedenti della Sezione che hanno disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza;
- tale prassi comporta l’effetto di alimentare il contenzioso giudiziale e genera un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del servizio giustizia e alle condanne dell’Amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie, poiché “ nei fatti (…) solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possono ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi ” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; anche tale “ulteriore criticità” del sistema è stata sottolineata dalla citata sentenza T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449 che ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti);
Rilevato che, nel caso in esame, la sopra riferita prassi è stata reiterata nei riguardi del minore e dei suoi familiari, poiché la sua situazione di bisogno, quanto alla misura dell’insegnamento di sostegno, è già stata oggetto di cognizione della Sezione, con il giudizio sopra citato;
Ritenuto, in conclusione, che gli atti impugnati siano viziati per difetto di motivazione e contraddittorietà e che debbano essere annullato, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere, tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno, come accertato nel GLO, riformulando la determinazione contenuta nel PEI 2025/2026, circa le ore di assegnazione dell’insegnante di sostegno, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
Ritenuto doveroso trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il PEI 2025/2026 e l’atto di assegnazione dirigenziale, nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Manda la Segreteria della Sezione per la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza (campania.procura@corteconticert.it).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
GE Lo IO, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| GE Lo IO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.