Articolo 35 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 27Articolo 36
Versione
31 dicembre 2019
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Versione
1 settembre 2021
Art. 35. Morte del debitore 1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione ((controllata o giudiziale)) , questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
2. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.
Entrata in vigore il 1 settembre 2021
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