Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
………………………….
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA NOTIF. SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
………………………….
NOTIF. APPELLO
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., Dott. Giovanni D'Istria, ha pronunciato
…………………………. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18672/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
P. IVA Parte_1
, con sede in Piazzola di Nola (Na), alla Via Costantinopoli n. 134- P.IVA_1
bis, in persona del l.r.p.t., rapp. e dif., giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. DE LIGUORI GIUSEPPE (C.F. e dall'Avv. C.F._1
MOLARO GIUSEPPE (C.F. ed elett.te dom.ta presso lo C.F._2
studio del primo alla VIA SAN GIOVANNI N. 1 in OTTAVIANO. L'Avv. De
IG dichiara altresì, ai sensi degli artt. 133, 134, 176 e 183 c.p.c. di voler ricevere ogni comunicazione al n. di telefax 0815288966 e/o all'indirizzo PEC
Email_1
ATTORE
E
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._3
27/02/1960, residente in [...], rapp.to e dif., giusta procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
FRANCESCO NAPOLITANO (C.F. ed elett.te dom.to C.F._4
presso il suo studio al V.LE AUGUSTO N.162 in NAPOLI. Ai sensi dell'art. 136
e 176 c.p.c. l'Avv. Napolitano dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le
1
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CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione notificato il 09/07/2021, l'attrice la
[...] conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli il Dott. Parte_1
deducendo che: CP_1
L'istante società con atto del 20.06.2006 stipulava con il Dott.
Commercialista un Contratto d'opera professionale “di CP_1
assistenza fiscale e contabile con decorrenza dal 01.01.2007 di durata biennale con proroga automatica per ogni successivo biennio, salvo recesso tempestivamente comunicato”;
l'oggetto del contratto, in base all'art. 1 era la presenza, per almeno un giorno a settimana, presso gli uffici operativi della società attrice nei locali in Piazzolla di Nola, affinché, “a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo”, con esclusione dell'attività previdenziale e laburistica, provvedesse personalmente e/o a mezzo dei suoi ausiliari, alla tenuta, allo svolgimento ed aggiornamento della contabilità mediante riscontro, controllo della fatturazione in entrata ed in uscita con le relative bolle, con successiva indicazione per quelle in entrata all'esito di pagamento e per quelle in uscita l'incasso con le relative annotazioni nei libri contabili e fiscali;
nello svolgimento dell'incarico il professionista aveva sempre provveduto
2 anche alla gestione del magazzino, con registrazione, contabilizzazione e disposizione, previo riscontro delle bolle, dell'ordine di messa in pagamento di tutte le fatture in entrata, oltre che alla contabilizzazione delle fatture in uscita;
in correlazione al progressivo aumentare delle lamentele di un grosso fornitore di parte attrice, circa il mancato pagamento di moltissime fatture, anche in ragione dei rapporti di stretta amicizia tra le parti, il Dott. CP_1
ed i suoi collaboratori venivano resi edotti di tali lamentele;
in merito a ciò, il Dott. affermava che le forniture oggetto dei CP_1
pagamenti richiesti in realtà non erano intervenute e che, di conseguenza, non erano destinate all'annotazione contabile ed all'emissione della disposizione di pagamento e pertanto parte attrice non era tenuta ad alcun pagamento richiesto dal suo fornitore, se non a quello delle fatture effettivamente contabilizzate dallo stesso dott. ; CP_1
il professionista, con i suoi collaboratori, aveva reiterato nel tempo, senza alcun approfondimento della vicenda, tale condotta (mancato riscontro integrale di tutte le fatture in entrata con l'indicazione della disposizione di pagamento alla società secondo gli accordi contrattuali e persistenza nel ritenere immune da negligenza il suo operato), provocando in tal modo l'accumulo di un considerevole e rilevante numero di fatture arretrate ed inevase con riferimento agli esercizi finanziari-contabili 2008-2012;
con il passare del tempo, la società fornitrice, sempre evasa nelle forniture pregresse riscontrate e nelle more evasa anche nel pagamento di quelle successive riscontrate di cui il professionista aveva disposto il pagamento, sia pure verbalmente e per le vie brevi, sollecitava il pagamento di tutte le fatture che alla società istante risultavano “incongruenti”;
il citato fornitore, quindi, non avendo avuto riscontro ed assicurazioni, sollecitata alla parte attrice il pagamento dell'inevaso che nel frattempo raggiungeva la somma di € 350,000,00;
la stessa società fornitrice rappresentava, quindi, all'attrice che, in assenza
3 di risoluzione della vicenda, nonostante l'elevato volume di ordini ricevuti e ricevendi, e quindi di fatturato prodotto, sarebbe stata costretta ad interrompere la fornitura dei numerosi prodotti farmaceutici ed ad avviare un'azione legale;
la era costretta, Parte_1
quindi, per risolvere la vicenda, ad avviare una lunga ed articolata attività di riordino dell'assetto di gestione magazzino, con riorganizzazione aziendale e correlativo riscontro contabile in entrata e soprattutto in uscita, con riferimento alla mancata emissione delle disposizioni di pagamento da parte del professionista per mancata annotazione contabile della fornitura;
dell'avvio di tale operazione di riscontro incrociato veniva informato anche il professionista incaricato, il Dott. ; CP_1
all'esito di una lunga e complessa opera di ricostruzione delle scorte di magazzino correlate alla merce pervenuta ed evasa in pagamento negli anni, nei mesi di maggio-giugno 2019, veniva accertata la fondatezza delle pretese della società fornitrice, la la quale negli anni aveva Parte_2
ricevuto pagamenti per diversi milioni di euro per la fornitura della merce e la quale risultava creditrice per forniture non gestite, non contabilizzate e non evase, negli anni 2008-2012;
per tali forniture il professionista incaricato, il Dott. non aveva CP_1
disposto la messa in pagamento, per un importo complessivo di €
359.469,92, non avendo provveduto alla relativa contabilizzazione della somma;
in particolare, all'esito del sopracitato riordino contabile, effettuato direttamente dai soci della emergeva che il Dott. ed i Pt_1 CP_1
suoi collaboratori avevano omesso la gestione, contabilizzazione e la disposizione di pagamento per quella ditta fornitrice di 1938 fatture in entrata: 302 nel 2008; 370 nel 2019; 272 nel 2010, 396 nel 2011 e 598 nel
2012;
preso atto della negligente condotta colposa del professionista, a cui erano
4 stati rappresentati verbalmente i suoi inadempimenti contrattuali rispetto agli obblighi assunti, per evitare ulteriori danni, tra i quali il blocco delle forniture mediche e i danni di immagine all'attività commerciale di servizio pubblico, la Farmacia avviava con la società creditrice, la quale nelle more aveva notevolmente ridotto e poi arrestato ogni tipo di fornitura farmaceutica ed obbligando la società istante alla ricerca di altre aziende presso cui rifornirsi, il pagamento progressivo a partire dalla fine di luglio
2019, di quanto dovutole per le pregresse forniture ed i cui pagamenti sono tuttora in corso;
in seguito, dinnanzi alla perseverante reticenza del professionista Dott.
e dei suoi ausiliari ed al suo declinare ogni responsabilità, la società CP_1
istante era costretta ad avvalersi della facoltà di recesso, prevista dal contratto stipulato con lo stesso il 20.12.2006, dandogliene comunicazione con la missiva del 06.11.2019, con la quale veniva chiesto ad egli il pagamento in ristoro delle somme dovute alla società fornitrice. Non essendo stato possibile portare a passivo di bilancio le fatture era stata, inoltre, costretta al pagamento di maggiori e più rilevanti oneri fiscali;
il professionista veniva invitato, altresì, in ragione della previsione dell'art. 5 della convenzione negoziale, formalmente ad avviare le trattative per una definizione bonaria della vicenda relativa ai danni provocati in conseguenza del suo inadempimento contrattuale;
venivano reiterate tali richieste di soluzione bonaria della vicenda, con sollecito per il ristoro dei danni dovuti all'inadempimento del professionista, con le missive PEC del 21.02.2020 e del l0.06.2020;
con missiva del 07.09.2020, il Dott. , pur riconoscendo gli obblighi CP_1
contrattuali assunti, negava ogni addebito deducendo, con riferimento al periodo cui si riferivano le irregolarità contestate, un'intervenuta prescrizione quinquennale.
Ciò premesso, versandosi in ipotesi di responsabilità per inadempimento contrattuale e colpa professionale, parte attrice chiedeva di condannare il convenuto
5 al pagamento della somma di € 359.469,92, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora del 06.11.201 e/o in subordine a quello maggiore e/o minore somma che l'adito Tribunale riterrà equo liquidare ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Si costituiva il convenuto, il dott. , chiedendo al Giudice di: in via CP_1 preliminare accertare e dichiarare la prescrizione di qualsivoglia pretesa in capo ad egli e, per l'effetto, pronunciare il rigetto della domanda;
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., co.4, ed in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3, 4 e 5 e 269 cod. proc. civ.; nel merito accertare e dichiarare l'assenza di ogni profilo di responsabilità in capo al convenuto nella produzione dei danni richiesti dalla ditta attrice;
rigettare le domande formulate dalla parte attrice in quanto destituite di ogni fondamento logico e giuridico, nonché del tutto prive di supporto probatorio con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, cpc, disposte ed espletate le prove testimoniali e l'interrogatorio formale di parte convenuta, all'udienza del
18/11/2024, lette le note depositate dalle parti costituite, il Giudice assegnava la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va in primo luogo disattesa perché palesemente infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma III n. 3 e 4 cpc sull'assunta indeterminatezza della cosa oggetto della domanda nonché dell'esposizione di fatti e degli elementi di diritto.
La chiarezza espositiva della causa petendi e del petitum fondato sulla dedotta responsabilità per inadempimento del professionista escludono la fondatezza dell'eccezione, atteso del resto che rispetto alla domanda, il convenuto ha dato piena contezza della sua comprensione estensivamente difendendosi nel merito.
Infondata è poi l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione.
Alla base dell'inadempimento contestato al professionista l'attrice ha posto il contratto d'opera intellettuale che ha avuto inizio nel 2007prorogatosi negli anni sino al recesso del 2019.
6 Il suddetto contratto, va ricondotto alla disciplina di quello a prestazioni corrispettive d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 C.C., che soggiace alla ordinaria prescrizione decennale.
Essendo stato dedotto e provato con gli esiti istruttori, la percezione degli inadempimenti solo nel 2017 in nessun caso può porsi questione di prescrizione rispetto all'azione introdotta con la citazione notificata nel 2021 (Ord. Cassazione
III 13/11/2024 n. 29328; conf. Cass. Ordinanza VI sezione 31/03/2021 n. 8872), fermo restando che anche a voler far decorrere la prescrizione dal 2012 l'azione sarebbe comunque tempestiva.
Con la comparsa di costituzione il convenuto ex art. 2712 e 2719 c.c., disconosceva:
a) l'analisi report delle fatture 2008-2012 quali atti interni privi di valore probatorio;
b) le missive pec del 21.02.2020 e del 20.06.2020 assumendo che per la seconda risultava allegata una ricevuta di consegna ed accettazione da riferire alla precedente del 21.02.2020;
c) tutte le quietanze in copia conforme dei bonifici disposti in favore della
SO. CP_2 CP_3
Al riguardo e con riferimento alle pec contestate solo quanto alla loroc orretta datazione ai fini probatori ad esse ascrivibili, va rilevato che con la memoria istruttoria l'attrice, ha nuovamente depositato le pec relative alle missive del
21.02.2020 e 10.06.2020 da cui si evince l'intervenuta corretta consegna senza che all'esito della loro produzione vi sia stata ulteriore contestazione.
Escluso in ragione del riferimento agli art. 2712 e 2719 del codice civile nonché della difesa rappresentata che il convenuto abbia inteso porre “il diniego di originale” della documentazione prodotta (Cass. Ordinanza n. 26200 del
07/10/2024) è giurisprudenza consolidata che il disconoscimento di conformità che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'accertamento della conformità (all'originale) della copia anche attraverso altri mezzidi prova, comprese le presunzioni (ex pluribus Cass. V Sezione Ord. 06/09/2024 n. 24029; conf. 1302/2019; 14950/2018).
7 E' stato, altresì, ripetutamente affermato che il disconoscimento richiede una contestazione chiara, specifica, circostanziata ed esplicita che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza con la realtà fattuale
(Ord. 23213/2024; 4474/2022).
In questa cornice va ritenuto generico il disconoscimento di conformità di cui alla riferita ipotesi sub a) della comparsa di costituzione (pagina 7). Le contestazioni di cui al punto c) che ineriscono alla carenza di causale nelle quietanze di pagamento in favore della fornitrice hanno invece trovato indiretta conferma probatoria, nei limiti della loro rilevanza, negli esiti della deposizione del legale rappresentante dell'indicata società (Verbale di udienza del 13/05/2024), che confermano l'intervenuta transazione e pagamento.
Va premesso che non risulta sostanzialmente contestata l'esistenza della fonte costitutiva delle obbligazioni del professionista convenuto che quanto al contratto del 20/06/2006 ha assunto di aver sempre improntato il su o contegno ai doveri di diligenza e perizia su di lui gravanti e negato che ne avesse violate il contenuto precettivo.
Al riguardo deve rilevarsi che la scrittura convenzionale costitutiva del rapporto prevedeva (art. 1): “la presenza propria e/o di un ausiliario un giorno a settimana nei locali della farmacia per lo svolgimento dell'attività fiscale (escluso quella previdenziale e laburistica) nonché a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la tenuta, svolgimento ed aggiornamento della contabilità mediante riscontro, controllo della fatturazione in entrata ed in uscita con le relative bolle, con successiva indicazione per quelle in entrata all'esito di pagamento e per quelle in uscita l'incasso con le relative annotazioni contabili e fiscali”.
A fronte del carattere espressamente non esaustivo della pattuizione e del dato pacifico tra le parti che il rapporto si era sviluppato dal 2007 sino alla missiva di recesso del 06/11/2019, stante la fonte costitutiva degli obblighi delle parti era onere del convenuto provare, il suo diverso conformarsi e/o provare l'esatto adempimento anche ex art. 1176 II comma C.C., delle obbligazioni assunte.
In linea di continuità con le Sezioni Unite n. 13533 del 2001, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, i1 creditore che agisce in risoluzione e per
8 il risarcimento dei danni deve provare la fonte costitutiva del suo diritto potendosi limitare ad allegare l'inadempimento e/ol'inesatto adempimento della controparte, mentre spetta a quest'ultima la prova del fatto estintivo e/o dell'esatto adempimento delle sue obbligazioni (ex multis: Cass. III Sez. 20/01/2015 n. 826; conf.
15659/2011).
Gli esiti istruttori indotti dalla difesa del convenuto che in sede di interrogatorio ha anche ammesso il contenuto dei suoi obblighi (ritirare la documentazione, riscontrarla e la gestione di magazzino in entrata) non danno alcuna contezza dei propri assunti atteso che il teste escusso ( dopo aver risposto “è Testimone_1 vero” sul capo2 relativo “ha sempre svolto l'attività richiestagli sulla base della documentazione allo stesso consegnata” è poi caduto in evidente contraddizione quando ha riferito di non conoscere specificatamente il contenuto dell'accordo professionale tra le parti, aggiungendo anche un generico riscontro del primo capo di prova.
I testi indicati da parte attrice, invece, hanno esaustivamente e concordemente narrato le modalità di svolgimento dell'incarico conferito al professionista. Hanno riferito che questi ritirava la documentazione dal contenitore all' uopo predisposto in presenza degli addetti, anche accompagnato;
hanno confermato le omissioni del convenuto quanto ai rapporti con la principale società fornitrice e l'opera di riscontro contabile resasi necessaria ed indi che dalla documentazione consegnata dal era emerso che mancavano molte fatture. CP_1
Dall'istruttoria emerge, tra l'altro, che il comportamento reticente del convenuto, a conoscenza da anni dei rapporti commerciali dell'attrice con i1 fornitore, nel ripetere l'assunto che le forniture non esistevano ha indotto alla verifica contabile con l'impiego di forze esogene ed estranee;
ha indotto al riscontro di una elevata esposizione debitoria, circostanza questa confermata anche dal teste CP_3
Tutto ciò consente di ritenere sussistente un inadempimento grave del professionista e la correttezza del recesso dal rapporto della farmacia anche a seguito del rifiuto all'invito, contrattualmente previsto, alla composizione amichevole della vicenda.
In applicazione delle regole dettate in tema di riparto degli oneri probatori era onere, invece, della farmacia attrice allegare e provare i danni lamentati.
9 Escluso che la domanda possa trovare accoglimento nei termini della corrispondenza di quanto dedotto come dovuto alla società fornitrice, mancando ogni possibile collegamento al pagamento della fornitura commerciale comunque dovuta, anche in ragione della correlata e sviluppata azione ex art. 1226 C.C., la domanda nei limiti e nei termini che saranno precisati può trovare accoglimento.
Giova ricordare che: “Il potere di liquidazione dei danni ex art 1226 c.c. (anche
d'ufficio) costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cpc ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che dà luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale con l'unico limite derivante dall'accertamento dell'intervenuta allegazione ed acquisizione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo, ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo” (Cass. III Sezione 29/04/2022
Ordinanza n. 13515; Conf. 20990/2011). ln quest'ordine concettuale nella gamma delle voci di danno invocate dalla società attrice va certamente ricondotta alla responsabilità del professionista anche sotto il profilo causale per essere conseguenza diretta ed immediata del suo comportamento omissivo - anche in ordine alla proposizione dell'impugnazione - (Cass. III Sezione
14/03/2024 Ordinanza n. 6947), la posta risarcitoria, tempestivamente introdotta in via assertiva con la memoria di precisazione della domanda, relativa agli interessi ed alle sanzioni dovute all'Erario in conseguenza dell'omesso versamento IVA.
In atti del fascicolo telematico di parte attrice risultano versati due avvisi di accertamento del 2018 relativi all'omesso versamento IVA relativamente all'esercizio commerciale 2013, per i quali l'attrice ha erogato in eccedenza per la suddetta negligenza del professionista -avrebbe dovuto anche suggerire la proposizione dell'impugnazione-, interessi e sanzioni per un totale di €. 18.406,37 il cui versamentorateale risulta definitivamente evaso in data 30/11/2022.
Su questo importo, di cui il convenuto è tenuto al ristoro in favore dell'attrice, sono dovuti gli interessi legali a far data dal suo definitivo pagamento del 30/11/2022.
Dalle deposizioni rese dai testi escussi ( ), oltre Testimone_2 Testimone_3 che indirettamente dallo stesso interrogatorio formale del convenuto, è altresì
10 emerso che il convenuto ritirava tutta la documentazione fiscale da contabilizzare in azienda nel cassetto all'uopo deputato nei tempi concordati;
è risultato acclarato che era tenuto al riscontro delle fatture in entrata ed alla conseguente disposizione di pagamento;
in relazione al1'elevato numero di fatture inevase della principale fornitrice della farmacia;
il rapporto commerciale si era poi incrinato per il mancato tempestivo pagamento e per il suo perseverare s ripetere la tesi che l'ingente credito vantato non era dovuto per inesistenza delle forniture e ciò anche quando - per i rapporti fiduciari- era stato sollecitato all'approfondimento dai responsabili della farmacia;
che si era reso infine necessario la loro verifica giudiziale con un contenzioso poi transatto.
Di tanto il professionista è responsabile in ragione della violazione della regola dettata dall'art. 1176 II comma C.C., che incombe su ogni prestatore di opera intellettuale.
Poiché risulta sostanzialmente ammesso l'ammontare della debenza nei confronti della società fornitrice, il ritardato pagamento con la transazione del relativo importo, determina sul piano causale che gli interessi dovuti sulla sorta capitale (€.
359.469,92) nella misura de l8% annuo sono da ascrivere alla responsabilità del professionista.
Sin dall'alto introduttivo l'attrice ha allegato al proprio fascicolo di parte i bonifici di pagamento eseguiti, sulla base della transazione dall'agosto del 2019, in favore della fornitrice sino al suo definitivo saldo intervenuto il 30/04/2021 con l'applicazione di un tasso di interessi aggiuntivo del 8% annuo.
Deve, pertanto, trovare accoglimento la posta richiesta e documentata per tale causale nella misura di € 43.136,39 in quanto corrispondente agli interessi, giacché se fosse stato disposto secondo contratto dal professionista il diligente e tempestivo pagamento, quella spesa aggiuntiva (gli interessi) non sarebbe stata sostenuta da parte attrice.
Al pari di quanto più sopra illustrato (interessi e sanzioni fiscali) su questa somma di cui il convenuto è tenuto al ristoro sono dovuti gli interessi legali a far data dal definitivo pagamento del 30/04/2021.
11 Acclarato l'inadempimento del professionista, la regola causale del “più probabile che non” (preponderanza dall'evidenza) che governa il processo civile, il contestato nesso di causalità non può ritenersi fondato (deve quindi ritenersi sussistere) in relazione alle voci di danno invocate relativamente alla perdita di chance, sviamento clientela con riduzione dell'avviamento commerciale e danni all'immagine dell'impresa ed allo stress subito dai componenti.
Non vi è dubbio invero, per l'operatività della suddetta regola probabilistica che una diligente condotta professionale avrebbe consentito una migliore evoluzione dei rapporti con il mercato di riferimento della farmacia (ex multis: Cass. II Sezione
13/12/2001 n. 15759) e in particolare, una migliore propensione commerciale dell'impresa, il cui carattere non può negarsi stante la natura di società commerciale.
In ragione dell'enunciato principio non si pone alcun problema di accertamento dell'an, ma solo di quantum.
Ciò vale, ma trova riscontro inoltre negli esiti della prova testimoniale anche in relazione all'invocata posta di danno relativa allo sviamento di clientela anche a seguito dell'intervenuto riordino aziendale.
Invero dalle risultanze della prova testimoniale emerge che “la clientela si lamentava dello scarso assortimento della farmacia e dei farmaci da banco;
altri fornitori contattati si sono dichiarati indisponibili a fornire della merce per la scarsa affidabilità" (teste ; “la situazione di normalità è tornata dopo Tes_4 circa un anno e mezzo;
la società fornitrice ha interrotto le forniture e non si potevano soddisfare le richieste dei clienti…omissis….ha perso parte del proprio pacchetto clienti” (teste ). Testimone_5
Tali circostanze in uno alla notoria e presuntiva circostanza che una volta rivoltisi ad altra farmacia per un arco temporale anche abbastanza lungo, quella frangia di clientela ne ha rappresentato (in qualunque misura) direttamente e/o indirettamente un'immagine screditante.
Alla luce della documentazione versata in atti, considerate le voci di danno richieste e la loro valutazione, tenuto conto dell'arco temporale di riferimento, delle presuntive dimensioni dell'azienda (due soci operativi medici ed almeno due o tre
12 dipendenti) nonché dell'ambiente socio-economico operativo (Comune di livello dimensionale medio), appare congruo liquidare la somma complessiva all'attualità di €. 85.000,00.
Sulla suddetta somma, quale debito di valore, devalutata alla data del 01/07/2019
(momento certo dell'avvio dello scompenso), sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione sulla somma via via rivalutata sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, a decorrere dalla quale saranno dovuti i soli interessi legali
(Cassazione Sez. Unite 17/12/1995 n.1712).
Costituisce ius receptum il principio che gli enti collettivi ed ancor più le società commerciali pur se non dotate di personalità giuridica (il caso di specie), sono titolari di una propria immagine che va tutelata. Cont Parte Nella società di persone ( ed tra cui rientra quella attrice (accomandita semplice) tale immagine si lega e si correla indissolubilmente, per la mancanza del requisito della personalità, a quella delle persone che concorrono a formarla e condurla in ispecie quanto al socio accomandatario illimitatamente e solidamente responsabile per i debiti della società.
Dagli esiti della prova testimoniale, è emerso che il socio accomandante Dr.
[...]
si fece carico personalmente del riordino della documentazione e durante CP_5 tutto il periodo, assieme alla titolare era sempre nervoso (v. prova teste…I titolari erano sempre nervosi…..; si era sparsa la voce che la farmacia era poco affidabile ad onorare i propri debiti).
Per gli effetti che ne derivano, per la durata dello stress dei titolari unitariamente considerati quali componente principale della struttura societaria (prevalenza dell'elemento personale su quello capitale) in relazione allo status ed all'ambiente socio economico, omessa ogni altra considerazione in ordine alle conseguenze derivanti da una eventuale segnalazione alla Centrale Rischi, la posta di danno relativa, si stima liquidare all'attualità (comprensiva di interessi e rivalutazione) nella somma di €. 30.000,00.
Su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente sentenza, saranno dovuti gli interessi legali.
13 Residua lo scrutinio dell'invocata posta relativa ai maggiori oneri sostenuti per le acquisizioni farmaceutiche lamentate in citazione, in corso di causa e sviluppata in comparsa conclusionale geneticamente contestata dal convenuto.
L'attrice illustra la richiesta invocando il notorio;
riferisce del fenomeno inflazionistico acceleratosi in epoca COVlD;
indi della difficoltà e conseguente aumento dei costi, del pari notorio, delle acquisizioni di nuove scorte di magazzino man mano che si diffondevano le notizie relative alla sua vicenda commerciale.
Infine e al riguardo invoca il tasso medio di inflazione minimo (aumento dei costi di approvvigionamento) nella misura del 5% annuo dei costi annui medi, nell'arco temporale e la dimensione patrimoniale dell'impresa.
Sul punto questo Tribunale ritiene innanzitutto che sotto il profilo causale la posta risarcitoria, nei limiti e nei termini di seguito precisati, deve essere accolta dovendosi riferire al principio di legittimità secondo cui: "L'accertamento del nesso di causalità improntato al criterio del più probabile che non, impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statico, ma altresì logico, tale per cui nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale su altre in ragione dei riscontri probatori, o della sua coerenza intrinseca idoneità a sorreggere la decisione .” (Cass. III Sezione
Ordinanza 26/09/2024 n. 25805).
Ciò posto la riluttanza delle imprese di settore a rifornire l'attrice è dato risultante dagli esiti probatori;
la coerenza logica e statistica impone di ritenere che l'incedere acceleratorio dell'inflazione da effetto COVID sia anch'esso fatto notorio dovendosi però rimarcare il suo progressivo rientro nei canoni di normalità con lo spirare del periodo relativo (marzo-luglio 2020). La medesima coerenza logica impone il rilievo finale che il tasso medio dell'inflazione è statisticamente rientrato poi nell'area tendenziale del 2-3%, residuando la sola normale variabile speculativa.
Quest'ultima inerisce, ovviamente, al notorio fenomeno commerciale afferente ai vantaggi derivanti sul mercato ad un'impresa in conseguenza dalla situazione di difficoltà economica in cui versa altra impresa del medesimo settore economico.
14 Ciò posto, è rilevabile dalla documentazione prodotta e dall'esito dell'istruttoria orale il livello e volume patrimoniale dell'azienda caratterizzate dal suo evidenziato carattere personale, che ne costituisce il maggior e più incisivo parametro di riferimento per una congrua determinazione.
Alla luce di quanto illustrato, pertanto, tenuto conto delle risultanze istruttorie e delle variabili desumibili in atti (livello di organizzazione e livello personale, settore sanitario pubblico, ed ambiente di riferimento) e, altresì, del verosimile livello patrimoniale dell'azienda, quale desunto dal livello di esposizione debitoria nei confronti della principale fornitrice, può ritenersi l'azienda attrice abbia, in regime di normalità commerciale, quantomeno un volume di costi medi annui pari ad almeno €. 2.000.000,00.
Sulla base di tali evidenze la difficoltà di acquisizione di nuove scorte, ascrivibile alla condotta negligente del professionista nei termini emersi dagli esiti istruttori nell'arco temporale di riferimento (l8 mesi) può equitativamente determinarsi nella complessiva somma all'attualità di €. 100.000,00 (interessi e rivalutazione compresi sino alla pubblicazione della presente).
Il professionista convenuto è pertanto tenuto a ristorare l'attrice anche di tale somma, con interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio ex art. 91 CPC seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto contro del valore della causa, del medio grado di difficoltà del giudizio e dell'attività difensiva svolta (fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) secondo i valori medi della Tariffa vigente (D. M. l47/2022), con attribuzione al procuratore Avv. Giuseppe De IG per richiesta fattane con la memoria di precisazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto
Dott. per le causali indicate al pagamento in favore dell'attrice CP_1
15 , della somma complessiva Parte_1 di € 258.000,00 oltre interessi e rivalutazione sulle singole voci nei modi e nei termini specificati in parte motiva.
- Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese CP_1 processuali di giudizio in favore dell'attrice che liquida nella complessiva somma di € 23.7l6,06, di cui € 1.259,06 per spese ed € 22.457,00 per compensi professionali oltre 15% S.G., CPA ed IVA se dovuta, come per legge con attribuzione al difensore antistatario Avv. Giuseppe De IG.
-Con sentenza provvisoriamente esecutiva
Così deciso in Napoli, 27.03.2025
Il Giudice
Dott. Giovanni D'Istria
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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