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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 19/05/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa M.Tulumello Presidente
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel
Dr. L.Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 108/2024
tra
.F. ), assistito e difeso dall'Avv. PIRAINO Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO elett. Dom FRAZ. N.1/B 38089 STORO Controparte_1
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. MANISCALCO Controparte_2 P.IVA_2
DANIELE SALVATORE elett dom. preso il suo studio in Catania Via Bologna 7 appellato
Avente ad oggetto: appalto opere pubbliche
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 958/23
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 29.4.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere l'appello presentato e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza (Tribunale di Trento n.
958/2023 dd. 10/11/23), confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 829/2019 dd. 30/07/2019 pagina 1 di 16 emesso dal Tribunale di Trento ed oggetto di opposizione, dichiarando infondati i motivi di opposizione del e così accertare e dichiarare che SEA srl in Liquidazione e Controparte_2
Concordato Preventivo è titolare di un credito nei confronti del per l'importo Controparte_2 capitale pari ad € 449.772,90, oltre agli interessi di mora di cui al d. lgs. n. 231/2002, da determinarsi dalla data di scadenza delle singole fatture portate nel ricorso monitorio sino al saldo, quale corrispettivo prezzo della prestazione d'appalto pubblico resa a favore del , siccome Controparte_2 descritta nelle fatture nn. 2016/2/VENPA1; 2016/27/VENPA1; 2016/88/VENPA1;
2016/121/VENPA1; 2016/251/VENPA1; 2016/310/VENPA1; 2016/377/VENPA1;
2016/399/VENPA1; 2016/441/VENPA1; 2016/546/VENPA1; 2016/483/VENPA1;
2016/526/VENPA1; 2017/1/VENPA1; 2017/55/VENPA1; 2018/17/VENPA1 ed accertata in corso di causa;
condannare, di conseguenza, il al pagamento a favore di Controparte_2 [...]
e Concordato Preventivo, dell'importo capitale dovuto, oltre gli interessi mora di cui al d. Parte_1 lgs. n. 231/2002. Per gli effetti rigettarsi integralmente l'opposizione dell'attore–opponente, poiché del tutto infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, da determinarsi secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014.
PARTE APPELLATA:
In via principale:
- rigettare in toto la domanda formulata dalla e Concordato Parte_2
Preventivo nel giudizio di appello e di voler confermare il disposto di cui alla Sentenza impugnata. - rigettare in toto la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.
In via subordinata al mancato accoglimento della domanda formulata in via principale:
Part
- accertare la reale denominazione della società , al fine di verificare quale sia reale il soggetto che ha proposto il giudizio di appello nei confronti del : la società Controparte_2 [...]
e concordato preventivo, oppure la società in liquidazione e concordato Parte_3 Pt_1 preventivo oppure la società e concordato preventivo;
Parte_4
- dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dell'appellante per l'ipotesi in cui si accerti che l'atto di appello sia stato proposto e/o formulato da un soggetto diverso, da quello di cui al primo grado di giudizio.Con vittoria dei compensi del giudizio di appello.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 16 Con atto di citazione dd.
7.10.19 il proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_2
ingiuntivo emesso in data 26.7.19 dal Tribunale di Trento per l'importo di euro 449.772,90 oltre accessori su istanza della in liquidazione e concordato preventivo, che richiedeva il Pt_3
pagamento di tale somma a titolo di corrispettivo per prestazioni consistite nella manutenzione,
gestione e conduzione dell'impianto di depurazione acque reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento, rese in forza di contratto intercorso tra le parti.
Deduceva il che effettivamente la società opposta si era resa aggiudicataria del Controparte_2
servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione acque reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento per il prezzo contrattuale complessivo di euro 405.695,32; che in data 6/7/15 si era provveduto alla consegna dell'impianto di depurazione e in data 24/11/25 era stato stipulato il contratto relativo;
che con determina dirigenziale n. 750 del 5/8/16 era stata disposta la proroga del contratto per 12 mesi fino al 5/7/17; che nel corso della gestione del servizio da parte della società opposta si erano verificati gravi inadempienze contrattuali;
che in data 22.2.17 la società
opposta aveva comunicato al di aver stipulato con la (società ad CP_2 Parte_4
essa riferibile) un contratto di affitto di azienda e di aver ceduto il servizio di gestione e manutenzione del depuratore a tale società; che la società opposta aveva richiesto il pagamento di servizi mai erogati,
richieste contestate dei funzionari amministrativi dell'ente; che successivamente la società opposta aveva presentato istanza di concordato preventivo dinanzi al tribunale di Trento e, su richiesta del commissario liquidatore, il aveva indicato l'ammontare delle somme dovute in euro CP_2
267.253,85, unico credito della società opposta tenuto conto delle attività effettivamente realizzate;
che,
ai sensi dell'articolo 37 del capitolato, in caso di inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante non poteva procedere al pagamento delle rate del canone, sicché il mancato pagamento costituiva atto dovuto. Eccepiva inoltre l'incompetenza per territorio del tribunale di Trento.
pagina 3 di 16 Chiedeva pertanto che fosse dichiarata l'incompetenza per territorio del tribunale di Trento in favore del tribunale di Siracusa e comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La e concordato preventivo si costituiva in giudizio, confermando Parte_3
l'aggiudicazione del servizio in questione e la stipula del contratto tra le parti nonché l'intervenuta proroga del contratto stesso, esponendo che il aveva omesso il pagamento dei canoni fin CP_2
dall'inizio del rapporto d'appalto, tanto che la stessa aveva già ottenuto decreto ingiuntivo per i canoni dal mese da agosto a dicembre 2012; che l'inadempimento del aveva contribuito a produrre CP_2
una grave crisi finanziaria che aveva indotto la stessa a presentare ricorso per concordato preventivo al tribunale di Trento ed a cedere in affitto un ramo di azienda alla Parte_4
soggetto giuridico distinto dalla società opposta;
che non potevano essere addebitati alla società
opposta inadempimenti successivi alla cessione del ramo di azienda, posto che per tale periodo la gestione del servizio era stato curato dalla che mai essa società opposta Parte_4
era stata inadempiente alle obbligazioni nascenti dal contratto di gestione del servizio, come dimostrato dal fatto che l'appalto aveva per oggetto un servizio pubblico essenziale, che non vi era stata alcuna contestazione da parte del nel periodo di gestione, che il stesso aveva richiesto la CP_2 CP_2
proroga del servizio, che le verifiche effettuate dall' avevano dato esito positivo. Parte_5
Affermava la competenza del tribunale di Trento in quanto non era stata stabilita per contratto l'esclusiva competenza del tribunale di Siracusa.
Chiedeva pertanto la conferma il decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, che fosse accertato il credito da essa preteso nell'importo di euro 449.772,90.
Con la sentenza impugnata di data 6.11.23 il tribunale di Trento revocava il decreto ingiuntivo e condannava il a pagare in favore della liquidazione e concordato Controparte_2 Parte_3
preventivo l'importo di 272.088,18 oltre interessi commerciali con decorrenza dal 7/2/18; compensava per un mezzo le spese di lite, condannando il alla rifusione dell'ulteriore metà delle Controparte_2
pagina 4 di 16 spese di lite.
Ribadendo quanto già affermato con ordinanza resa nel corso del giudizio, il tribunale riteneva infondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal opponente. Riteneva non CP_2
fossero addebitabili alla società opposta gli inadempimenti successivi alla cessione del ramo di azienda ad altra società, con la conseguenza che risultava rilevante solo la condotta della società opposta fino alla data del 15.2.17, ultimo giorno di gestione del servizio da parte della stessa.
Richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di prova di inadempimento dell'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per risarcimento ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dell'adempimento (Cass. SU.n.13533/01), riteneva che l'onere di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni nascenti da contratto intercorso tra le parti gravasse sulla Pt_3
[...]
Rilevava che gli inadempimenti esposti del (deducibili dal contenuto della Controparte_2
comunicazione di data 7/3/18, che richiamava un precedente accertamento del 30/1/17) fossero costituiti dalla mancata esecuzione di lavori di sistemazione della griglia e dalla mancata rimozione dei fanghi, mentre nell'opposizione a decreto ingiuntivo erano stati indicati anche il mancato smaltimento dei fanghi e del grigliato nonché il trasporto e il nolo della centrifuga per il periodo all'1/8/16 al
16/2/17 . Riteneva il tribunale che, alla luce della genericità delle dichiarazioni del teste Tes_1
e alla luce della comunicazione inviata dal medesimo teste al , nella quale
[...] Controparte_2
erano contenute ammissioni circa l'esistenza di criticità evidenziate nel verbale del 30/1/17, doveva escludersi che la società opposta avesse fornito prova dell'avvenuta esecuzione di tutte le prestazioni relative alla gestione dell'impianto. Ai fini della quantificazione del valore delle prestazioni non rese, il tribunale utilizzava la relazione del Servizio Pubblico Integrato del Comune di che CP_2
pagina 5 di 16 determinava tale valore considerando gli importi che figuravano in allegato al capitolato redatto per la determinazione del corrispettivo dovuto a corpo, oltre ai maggiori oneri derivanti dalla determina n.
1167 del 5.11.15.
Detratti tali importi dal compenso dovuto per canone in relazione alle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo (complessivi euro 197.958,41), tenuto conto dell'importo di euro 18.304 in relazione al quale vi era riconoscimento da parte del Comune dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura 2016/27, il tribunale terminava nell'importo di euro 272.088,18 il credito della società
opposta.
Avverso tale sentenza la soc. e concordato preventivo ha proposto appello Parte_1
articolando i motivi di impugnazione di seguito indicati.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e sollevando dubbi in Controparte_2
ordine alla coincidenza tra il soggetto giuridico che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo opposto e il soggetto che aveva proposto appello.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 1.4.25 e decisa nella camera di consiglio del
29.4.25.
* * *
Con il primo motivo di impugnazione la società appellante deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza per aver ritenuto che gravasse sulla stessa l'onere di provare l'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto intercorso tra le parti, affermando comunque che il proprio adempimento doveva ritenersi provato alla luce delle mancate contestazioni da parte del alle modalità di Controparte_2
gestione dell'impianto, posto che il non aveva mai contestato per iscritto alcun CP_2
inadempimento, come invece previsto gli articoli 34 e 37 del capitolato;
alla luce del fatto che il aveva richiesto la proroga della gestione, fatto incompatibile con una non corretta gestione CP_2
pagina 6 di 16 dell'impianto; alla luce delle dichiarazioni del teste alla luce degli accertamenti Testimone_2
effettuati dall' Parte_5
Con il secondo motivo di impugnazione la società appellante lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto che la struttura del servizio di appalto era regolamentata e codificata in maniera unitaria con la conseguenza che le singole prestazioni non rilevavano di per sé ma solo quali componenti di un tutto, costituito dal servizio di appalto che costituiva l'oggetto della prestazione dovuta della società appellante, avente quale scopo ed oggetto la depurazione delle acque reflue secondo le normative nazionali e regionali. Sostiene la società appellante che conseguentemente non può sussistere sotto il profilo giuridico un inadempimento rispetto alla singola prestazione che compone il complessivo servizio d'appalto che giustifichi una riduzione o revisione del prezzo.
Sostiene che la prestazione dell'appalto è composta da una pluralità di prestazione di cui ciascuna è
parte integrante e non rilevante singolarmente, poiché oggetto del contratto è l'unica e sola prestazione che dà diritto al compenso stabilito non a caso a corpo e non a misura. Di conseguenza sarebbe rilevante solo il prezzo complessivo, con esclusione di qualunque riferibilità delle richieste di pagamento alle singole voci di cui all'analisi dei prezzi, che assolve sono una funzione esplicativa.
Richiama a sostegno di tali tesi la previsione articolo 14 del capitolato che prevedeva, in caso di inadempimento della prestazione di raccolta e smaltimenti di fango e sabbia (contestato dal CP_2
appellato), che la stazione appaltante doveva accollarsi relativo costo da addebitare quindi all'appaltatore, senza che fosse prevista alcuna riduzione del prezzo di appalto proprio perché stabilita a corpo per il complessivo servizio, di cui la prestazione di smaltimento era parte e di cui la responsabilità ricadeva esclusivamente sull'appaltatore. Rileva la società appellante che il non CP_2
ha eseguito direttamente la prestazione asseritamente rimasta adempiuta da essa e quindi non avrebbe alcun diritto di rivalsa nei suoi confronti.
pagina 7 di 16 Sostiene quindi la società appellante che sia errata la conclusione del tribunale secondo cui dal prezzo a corpo possa essere detratto l'importo delle singole prestazioni asseritamente non eseguite, ritenendo non pertinente la giurisprudenza richiamata dell'impugnata sentenza.
Con il terzo motivo di impugnazione la società appellante lamenta un vizio di ultrapetizione nonché
l'arbitraria ed illegittima quantificazione della riduzione del prezzo a corpo dell'appalto, sostenendo che mai il aveva chiesto la riduzione del corrispettivo del prezzo di appalto e Controparte_2
sostenendo che la quantificazione della riduzione sia errata e priva di razionale spiegazione in quanto prende a riferimento valori di stima dei costi che non hanno alcun valore contrattuale e privi di una connotazione di effettiva realtà fattuale.
Ciò premesso deve essere in primo luogo esaminata la deduzione del appellato secondo cui CP_2
la società appellante appare essere soggetto diverso da quello che ha partecipato a giudizio di primo grado, posto che il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla e concordato Parte_3
preventivo, che il medesimo soggetto che si era costituito in giudizio a seguito dell'opposizione a tale decreto ingiuntivo, mentre l'atto di citazione in appello risultava riferibile alla e Parte_1
concordato preventivo;
ne conseguirebbe che l'appello sia stato proposto da un soggetto diverso da quello che ha partecipato a giudizio di primo grado, con conseguente inammissibilità dello stesso.
Tale deduzione difensiva risulta infondata in quanto risulta in modo incontestato da quanto esposto
Part nella comparsa conclusionale di primo grado (pag. 2 comparsa conclusionale dd.
3.10.23 della )
che la spa era la forma sociale al momento dell'introduzione del giudizio, successivamente modificatasi in srl ( “ ricorrente (ora e Concordato Preventivo)”. Parte_3 Parte_1
In ogni caso va considerato che il numero di partita Iva della società parte del giudizio di primo grado e della società che ha proposto appello è coincidente sia con le indicazioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo, sia nella comparsa di costituzione risposta in primo grado, sia nell'atto di citazione pagina 8 di 16 in appello (P.IVA , sicché è possibile concludere che si tratta del medesimo soggetto P.IVA_1
giuridico.
Ciò premesso, il primo motivo di impugnazione risulta infondato.
Il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale autorevolmente affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SU n. 13533/019), riaffermato negli anni successivi (cfr
Cass. n 20073/04; Cass. n. 13674/06; Cass. n. 8615/06; Cass. n. 9351/07; Cass. n. 1743/07; Cass. n.
26953/08; Cass. n. 15677/09; Cass. n. 3373/1; Cass. n. 15659/11; Cass. n. 826/15; Cass. n. 98/19),
secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e'
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite,
poiche' il debitore eccipiente si limitera' ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovra' dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Del resto tale principio di diritto è stato affermato dalla Suprema Corte proprio in base alla rilevanza del requisito della “vicinanza della prova” invocato in comparsa conclusionale da parte appellante.
Afferma infatti la Suprema Corte nella motivazione della richiamata sentenza che onerare il creditore di fornire la prova di un fatto negativo, vale dire di non aver ricevuto la prestazione, determina “una
tecnica probatoria non agevolmente praticabile: il creditore che deduce di non essere stato pagato
avrà serie difficoltà ad individuare, come oggetto di prova, fatti positivi contrari idonei a dimostrare
pagina 9 di 16 tale fatto negativo;
al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente
agevole per il debitore, che di regola sarà in possesso di una quietanza …….o di altro documento
relativo al mezzo di pagamento
utilizzato. Si rivela quindi conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del
diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del
debitore adempiente, fare applicazione del principio di riferibilità o di vicinanza della prova, ponendo
in ogni caso l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e
che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta
all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del
diritto azionato, costituito dall'adempimento”.
Va evidenziato che la società opponente ha sempre dedotto in giudizio l'esatto adempimento delle sue obbligazioni, e quindi costituiva onere probatorio gravante sulla stessa dare prova di tale fatto storico.
La società appellante sostiene la sussistenza di plurimi indizi in ordine all'avvenuto esatto adempimento delle proprie prestazioni, rappresentati dalla mancata contestazione da parte del Comune
appellato, la scelta dello stesso di prorogare la durata del contratto, le risultanze delle deposizioni testimoniali, le risultanze dei sopralluoghi effettuati dall' ed infine la mancata attivazione Parte_5
delle previsioni di cui agli articoli 34 e 35 del capitolato.
Tali elementi indiziari non possono tuttavia integrare prova convincente dell'esatto adempimento preteso della società appellante.
È inesatto affermare l'assenza di contestazione da parte del il quale, con comunicazione di CP_2
data 24.2.17 (doc. 9 parte appellata) contestava inadempimenti non solo della società cessionaria del ramo di azienda che aveva iniziato la gestione del depuratore, ma anche pregressi adempimenti riferiti al periodo in cui la gestione del depuratore faceva capo alla società appellata, inadempienti accertati in occasione del sopralluogo dd. 30.1.17 e consistenti nella sistemazione della griglia e nella rimozione pagina 10 di 16 dei fanghi (cfr anche comunicazione dd. 24.2.17 del Servizio Idrico Integrato del Comune di , CP_2
nel quale viene contestata la mancata esecuzione dei lavori di sistemazione della griglia e la mancata rimozione dei fanghi -doc. 9 parte appellata).
In effetti l'articolo 34 del capitolato, che disciplinava le penali in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, prevedeva che eventuali inadempimenti contrattuali fossero contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore, che, ricevuta l'intimazione, aveva l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento, con facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni.
Mentre gli articoli 35 e 36 non sono pertinenti al caso concreto, in quanto disciplinano la risoluzione del contratto, l'art. 37 stabiliva che, nei casi di inadempimento anche parziale dell'appaltatore, la stazione appaltante non avrebbe provveduto al pagamento del canone senza che ciò integrasse inadempimento da parte sua.
Deve escludersi che l'articolo 34 del capitolato sia da interpretare come decadenza da parte del appaltante della facoltà di eccepire l'inadempimento anche con modalità diverse da quelle in CP_2
esso disciplinate, come dimostrato dal fatto che legittima reazione da parte del poteva essere CP_2
rappresentata anche dalla sospensione del pagamento del canone, come in effetti avvenuto.
La mancata attivazione del procedimento di quell'articolo 34 del capitolato non può essere pertanto valutata come ammissione dell'esatta esecuzione integrale del contratto da parte della soc. appellante.
Quanto alle prove testimoniali assunte, va rilevato che il teste come correttamente ritenuto Tes_3
dalle giudice di primo grado, nulla ha riferito in ordine all'effettiva esecuzione delle prestazioni dell'appalto, posto che lo stesso era inserito nell'ufficio legale e si occupava esclusivamente della predisposizione di atti.
Quanto alla deposizione del teste , responsabile della gestione degli impianti di Testimone_2
depurazione, che si recava presso il depuratore con cadenza quindicinale, all'interno della stessa nulla risulta con riferimento alle specifiche prestazioni di cui il lamenta la mancata esecuzione, CP_2
pagina 11 di 16 avendo lo stesso riferito fatti che riguardano genericamente l'esecuzione di prestazioni con riferimento all'impianto e la presenza di personale presso il depuratore.
Peraltro la deposizione del teste deve essere letta anche alla luce della comunicazione Tes_1
dallo stesso inviata in data 9/3/17 al Comune appellato, all'interno della quale il teste, riscontrando la richiesta di data 7/3/17 (doc. 9 parte appellata sopra già richiamato) esponeva che, quanto alla rimozione delle criticità evidenziate nel verbale di data 30/1/17 e nella nota di data 2/2/17, le stesse erano state generate dalla grave situazione di crisi finanziaria della premessa stessa dell'atto Pt_3
di affitto di azienda e del conseguente subentro nella gestione della nuova società Parte_4
[...]
Posto che il teste ha sempre seguito la gestione del depuratore sia quando la stessa era Tes_1
curata dalla società appellante, sia quando la stessa era curata dalla società cessionaria del ramo d'azienda, deve ritenersi che la esposizione di problemi riferiti all'attività svolta dalla società
appellante costituisca serio indizio dell'inadempimento della società stessa.
Nessuna valenza probatoria può essere attribuita alla comunicazione doc. 14 parte appellante proveniente dall' posto che con la stessa viene attestata esclusivamente la conformità dei Parte_5
parametri chimici risultante dall'analisi dei campioni prelevati;
del resto con tale comunicazione veniva anche rilevato che non risultava rinnovata l'autorizzazione alla scarico dell'impianto.
Infine anche l'avvenuta proroga del rapporto contrattuale tra il e la società appellante non CP_2
può costituire prova, nemmeno indiziaria, dell'esatta esecuzione delle prestazioni che facevano capo alla seconda, ed in particolare di quelle specificatamente contestate dal come non realizzate, CP_2
potendo tale proroga essere stata decisa solo in forza di ragioni di urgenza nell'assicurare il servizio di depurazione, attesa la natura di tale servizio.
Risulta infondato anche il secondo motivo di impugnazione con il quale la soc. appellante deduce che non sarebbero ammissibili contestazioni relative all'inadempimento di singole prestazioni, attesa la pagina 12 di 16 struttura unitaria dell'appalto pubblico, sicchè le prestazioni dovevano essere valutate complessivamente e non quale somma di singole prestazioni, come desumibile dal fatto che l'oggetto il contratto era definito ”a corpo”.
Al riguardo va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. ord. n.8038/23) secondo cui
“Nel contratto di noleggio a freddo a cui, alla stregua della sua natura, funzione e oggetto sono analogicamente applicabili le norme sull'appalto di servizi ad esecuzione continuata, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati”.
Tale principio giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche la fattispecie in esame, trattandosi proprio di un appalto di servizi ad esecuzione continuata al quale la richiamata pronuncia fa riferimento.
Risulta infondato anche il terzo motivo di impugnazione secondo cui il giudice di primo grado avrebbe accolto una domanda di riduzione del prezzo mai proposta dal appellato ed CP_2
erroneamente abbia valutato il valore delle prestazioni non rese
Va rilevato che il giudice di primo grado non ha disposto una riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 c.c., ma affermato che non fosse dovuto il compenso per prestazioni non rese, in accoglimento della tesi difensiva da sempre sostenuta dal appellato, il quale fin dall'atto di citazione in CP_2
opposizione a decreto ingiuntivo lamentava la mancata esecuzione dei lavori e delle attività previste dal Capitolato.
pagina 13 di 16 Quanto alla doglianza relativa alla errata quantificazione della prestazioni non rese, il motivo di impugnazione deve ritenersi generico, in quanto si sostanzia nella seguente affermazione: “Inoltre, la
quantificazione della riduzione non solo appare infondata e giuridicamente errata, ma priva di una
razionale spiegazione giacché prende a riferimento valori di “stima dei costi”, che pacificamente
ritengono nessun “valore contrattuale” (pag. 32 doc. 3 di controparte), scevri di una connotazione di
effettiva realtà fattuale”.
La genericità di tale motivo va valutata con riguardo alla motivazione dell'impugnata sentenza,
nella quale vengono dettagliatamente indicati gli importi delle prestazioni non rese come desunti dall'
allegato al capitolato che costituiva la base della determinazione del corrispettivo dovuto a corpo
(vengono dettagliatamente indicati gli importi di euro 12500 per la rimozione del letto filtrante esistente e rifacimento con pietrame misto, euro 70.000 ed euro 10.000 per la raccolta, carico e trasporto dei fanghi in discarica da depurazione e da letti di essiccazione, euro 21.000 per la raccolta,
carico e trasporto di fango disidratato, euro 780.000 per la raccolta, carico trasporto di sabbia, griglia,
oli e grassi, euro 56.000 per lo smaltimento dei rifiuti costituiti da fanghi disidratati, euro 8.000 per lo smaltimento dei rifiuti costituiti da sabbia, griglia, oli e grassi, importi rapportati alla durata del rapporto intercorso tra le parti come desumibile dalle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto).
Alla luce della specificità dei richiami contenuto nella sentenza sia di elementi probatori utilizzati che delle singole voci riferite alle prestazioni non rese, il motivo di impugnazione suddetto deve ritenersi generico, in quanto non illustra né le ragioni per le quali il documento utilizzato non sia attendibile o non utilizzabile, sia le ragioni per le quali gli importi indicati debbano considerarsi errati o non pertinenti.
pagina 14 di 16 Tale conclusione si impone alla luce del principio giurisprudenziale secondo cui la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza ed alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata (Cass. n. 21401/21).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel
Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che viene riconosciuta negli importi minimi, essendosi limitata alle deduzioni di udienza.
Nell'individuare lo scaglione di valore della causa, si fa applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui (Cass. n. 3099/23) “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m.
n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto,
mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione”.
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta dalla e in concordato Parte_1
preventivo l'accertamento nei confronti della soc. appellante ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR
numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della stessa dell'ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
P. Q. M.
pagina 15 di 16 La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla e concordato preventivo avverso la Parte_1
sentenza n. 958/23 del Tribunale di Trento;
2) condanna la e concordato preventivo, in persona del legale rappresentante, al Parte_1
rimborso in favore del , in persona del Sindaco pro tempore, delle spese di Controparte_2
giudizio del presente grado di appello, liquidate in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della soc. appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Cosi deciso in Trento, lì 29.4.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Maria Tulumello)
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa M.Tulumello Presidente
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel
Dr. L.Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 108/2024
tra
.F. ), assistito e difeso dall'Avv. PIRAINO Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO elett. Dom FRAZ. N.1/B 38089 STORO Controparte_1
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. MANISCALCO Controparte_2 P.IVA_2
DANIELE SALVATORE elett dom. preso il suo studio in Catania Via Bologna 7 appellato
Avente ad oggetto: appalto opere pubbliche
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 958/23
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 29.4.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere l'appello presentato e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza (Tribunale di Trento n.
958/2023 dd. 10/11/23), confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 829/2019 dd. 30/07/2019 pagina 1 di 16 emesso dal Tribunale di Trento ed oggetto di opposizione, dichiarando infondati i motivi di opposizione del e così accertare e dichiarare che SEA srl in Liquidazione e Controparte_2
Concordato Preventivo è titolare di un credito nei confronti del per l'importo Controparte_2 capitale pari ad € 449.772,90, oltre agli interessi di mora di cui al d. lgs. n. 231/2002, da determinarsi dalla data di scadenza delle singole fatture portate nel ricorso monitorio sino al saldo, quale corrispettivo prezzo della prestazione d'appalto pubblico resa a favore del , siccome Controparte_2 descritta nelle fatture nn. 2016/2/VENPA1; 2016/27/VENPA1; 2016/88/VENPA1;
2016/121/VENPA1; 2016/251/VENPA1; 2016/310/VENPA1; 2016/377/VENPA1;
2016/399/VENPA1; 2016/441/VENPA1; 2016/546/VENPA1; 2016/483/VENPA1;
2016/526/VENPA1; 2017/1/VENPA1; 2017/55/VENPA1; 2018/17/VENPA1 ed accertata in corso di causa;
condannare, di conseguenza, il al pagamento a favore di Controparte_2 [...]
e Concordato Preventivo, dell'importo capitale dovuto, oltre gli interessi mora di cui al d. Parte_1 lgs. n. 231/2002. Per gli effetti rigettarsi integralmente l'opposizione dell'attore–opponente, poiché del tutto infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, da determinarsi secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014.
PARTE APPELLATA:
In via principale:
- rigettare in toto la domanda formulata dalla e Concordato Parte_2
Preventivo nel giudizio di appello e di voler confermare il disposto di cui alla Sentenza impugnata. - rigettare in toto la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.
In via subordinata al mancato accoglimento della domanda formulata in via principale:
Part
- accertare la reale denominazione della società , al fine di verificare quale sia reale il soggetto che ha proposto il giudizio di appello nei confronti del : la società Controparte_2 [...]
e concordato preventivo, oppure la società in liquidazione e concordato Parte_3 Pt_1 preventivo oppure la società e concordato preventivo;
Parte_4
- dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dell'appellante per l'ipotesi in cui si accerti che l'atto di appello sia stato proposto e/o formulato da un soggetto diverso, da quello di cui al primo grado di giudizio.Con vittoria dei compensi del giudizio di appello.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 16 Con atto di citazione dd.
7.10.19 il proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_2
ingiuntivo emesso in data 26.7.19 dal Tribunale di Trento per l'importo di euro 449.772,90 oltre accessori su istanza della in liquidazione e concordato preventivo, che richiedeva il Pt_3
pagamento di tale somma a titolo di corrispettivo per prestazioni consistite nella manutenzione,
gestione e conduzione dell'impianto di depurazione acque reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento, rese in forza di contratto intercorso tra le parti.
Deduceva il che effettivamente la società opposta si era resa aggiudicataria del Controparte_2
servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione acque reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento per il prezzo contrattuale complessivo di euro 405.695,32; che in data 6/7/15 si era provveduto alla consegna dell'impianto di depurazione e in data 24/11/25 era stato stipulato il contratto relativo;
che con determina dirigenziale n. 750 del 5/8/16 era stata disposta la proroga del contratto per 12 mesi fino al 5/7/17; che nel corso della gestione del servizio da parte della società opposta si erano verificati gravi inadempienze contrattuali;
che in data 22.2.17 la società
opposta aveva comunicato al di aver stipulato con la (società ad CP_2 Parte_4
essa riferibile) un contratto di affitto di azienda e di aver ceduto il servizio di gestione e manutenzione del depuratore a tale società; che la società opposta aveva richiesto il pagamento di servizi mai erogati,
richieste contestate dei funzionari amministrativi dell'ente; che successivamente la società opposta aveva presentato istanza di concordato preventivo dinanzi al tribunale di Trento e, su richiesta del commissario liquidatore, il aveva indicato l'ammontare delle somme dovute in euro CP_2
267.253,85, unico credito della società opposta tenuto conto delle attività effettivamente realizzate;
che,
ai sensi dell'articolo 37 del capitolato, in caso di inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante non poteva procedere al pagamento delle rate del canone, sicché il mancato pagamento costituiva atto dovuto. Eccepiva inoltre l'incompetenza per territorio del tribunale di Trento.
pagina 3 di 16 Chiedeva pertanto che fosse dichiarata l'incompetenza per territorio del tribunale di Trento in favore del tribunale di Siracusa e comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La e concordato preventivo si costituiva in giudizio, confermando Parte_3
l'aggiudicazione del servizio in questione e la stipula del contratto tra le parti nonché l'intervenuta proroga del contratto stesso, esponendo che il aveva omesso il pagamento dei canoni fin CP_2
dall'inizio del rapporto d'appalto, tanto che la stessa aveva già ottenuto decreto ingiuntivo per i canoni dal mese da agosto a dicembre 2012; che l'inadempimento del aveva contribuito a produrre CP_2
una grave crisi finanziaria che aveva indotto la stessa a presentare ricorso per concordato preventivo al tribunale di Trento ed a cedere in affitto un ramo di azienda alla Parte_4
soggetto giuridico distinto dalla società opposta;
che non potevano essere addebitati alla società
opposta inadempimenti successivi alla cessione del ramo di azienda, posto che per tale periodo la gestione del servizio era stato curato dalla che mai essa società opposta Parte_4
era stata inadempiente alle obbligazioni nascenti dal contratto di gestione del servizio, come dimostrato dal fatto che l'appalto aveva per oggetto un servizio pubblico essenziale, che non vi era stata alcuna contestazione da parte del nel periodo di gestione, che il stesso aveva richiesto la CP_2 CP_2
proroga del servizio, che le verifiche effettuate dall' avevano dato esito positivo. Parte_5
Affermava la competenza del tribunale di Trento in quanto non era stata stabilita per contratto l'esclusiva competenza del tribunale di Siracusa.
Chiedeva pertanto la conferma il decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, che fosse accertato il credito da essa preteso nell'importo di euro 449.772,90.
Con la sentenza impugnata di data 6.11.23 il tribunale di Trento revocava il decreto ingiuntivo e condannava il a pagare in favore della liquidazione e concordato Controparte_2 Parte_3
preventivo l'importo di 272.088,18 oltre interessi commerciali con decorrenza dal 7/2/18; compensava per un mezzo le spese di lite, condannando il alla rifusione dell'ulteriore metà delle Controparte_2
pagina 4 di 16 spese di lite.
Ribadendo quanto già affermato con ordinanza resa nel corso del giudizio, il tribunale riteneva infondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal opponente. Riteneva non CP_2
fossero addebitabili alla società opposta gli inadempimenti successivi alla cessione del ramo di azienda ad altra società, con la conseguenza che risultava rilevante solo la condotta della società opposta fino alla data del 15.2.17, ultimo giorno di gestione del servizio da parte della stessa.
Richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di prova di inadempimento dell'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per risarcimento ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dell'adempimento (Cass. SU.n.13533/01), riteneva che l'onere di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni nascenti da contratto intercorso tra le parti gravasse sulla Pt_3
[...]
Rilevava che gli inadempimenti esposti del (deducibili dal contenuto della Controparte_2
comunicazione di data 7/3/18, che richiamava un precedente accertamento del 30/1/17) fossero costituiti dalla mancata esecuzione di lavori di sistemazione della griglia e dalla mancata rimozione dei fanghi, mentre nell'opposizione a decreto ingiuntivo erano stati indicati anche il mancato smaltimento dei fanghi e del grigliato nonché il trasporto e il nolo della centrifuga per il periodo all'1/8/16 al
16/2/17 . Riteneva il tribunale che, alla luce della genericità delle dichiarazioni del teste Tes_1
e alla luce della comunicazione inviata dal medesimo teste al , nella quale
[...] Controparte_2
erano contenute ammissioni circa l'esistenza di criticità evidenziate nel verbale del 30/1/17, doveva escludersi che la società opposta avesse fornito prova dell'avvenuta esecuzione di tutte le prestazioni relative alla gestione dell'impianto. Ai fini della quantificazione del valore delle prestazioni non rese, il tribunale utilizzava la relazione del Servizio Pubblico Integrato del Comune di che CP_2
pagina 5 di 16 determinava tale valore considerando gli importi che figuravano in allegato al capitolato redatto per la determinazione del corrispettivo dovuto a corpo, oltre ai maggiori oneri derivanti dalla determina n.
1167 del 5.11.15.
Detratti tali importi dal compenso dovuto per canone in relazione alle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo (complessivi euro 197.958,41), tenuto conto dell'importo di euro 18.304 in relazione al quale vi era riconoscimento da parte del Comune dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura 2016/27, il tribunale terminava nell'importo di euro 272.088,18 il credito della società
opposta.
Avverso tale sentenza la soc. e concordato preventivo ha proposto appello Parte_1
articolando i motivi di impugnazione di seguito indicati.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e sollevando dubbi in Controparte_2
ordine alla coincidenza tra il soggetto giuridico che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo opposto e il soggetto che aveva proposto appello.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 1.4.25 e decisa nella camera di consiglio del
29.4.25.
* * *
Con il primo motivo di impugnazione la società appellante deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza per aver ritenuto che gravasse sulla stessa l'onere di provare l'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto intercorso tra le parti, affermando comunque che il proprio adempimento doveva ritenersi provato alla luce delle mancate contestazioni da parte del alle modalità di Controparte_2
gestione dell'impianto, posto che il non aveva mai contestato per iscritto alcun CP_2
inadempimento, come invece previsto gli articoli 34 e 37 del capitolato;
alla luce del fatto che il aveva richiesto la proroga della gestione, fatto incompatibile con una non corretta gestione CP_2
pagina 6 di 16 dell'impianto; alla luce delle dichiarazioni del teste alla luce degli accertamenti Testimone_2
effettuati dall' Parte_5
Con il secondo motivo di impugnazione la società appellante lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto che la struttura del servizio di appalto era regolamentata e codificata in maniera unitaria con la conseguenza che le singole prestazioni non rilevavano di per sé ma solo quali componenti di un tutto, costituito dal servizio di appalto che costituiva l'oggetto della prestazione dovuta della società appellante, avente quale scopo ed oggetto la depurazione delle acque reflue secondo le normative nazionali e regionali. Sostiene la società appellante che conseguentemente non può sussistere sotto il profilo giuridico un inadempimento rispetto alla singola prestazione che compone il complessivo servizio d'appalto che giustifichi una riduzione o revisione del prezzo.
Sostiene che la prestazione dell'appalto è composta da una pluralità di prestazione di cui ciascuna è
parte integrante e non rilevante singolarmente, poiché oggetto del contratto è l'unica e sola prestazione che dà diritto al compenso stabilito non a caso a corpo e non a misura. Di conseguenza sarebbe rilevante solo il prezzo complessivo, con esclusione di qualunque riferibilità delle richieste di pagamento alle singole voci di cui all'analisi dei prezzi, che assolve sono una funzione esplicativa.
Richiama a sostegno di tali tesi la previsione articolo 14 del capitolato che prevedeva, in caso di inadempimento della prestazione di raccolta e smaltimenti di fango e sabbia (contestato dal CP_2
appellato), che la stazione appaltante doveva accollarsi relativo costo da addebitare quindi all'appaltatore, senza che fosse prevista alcuna riduzione del prezzo di appalto proprio perché stabilita a corpo per il complessivo servizio, di cui la prestazione di smaltimento era parte e di cui la responsabilità ricadeva esclusivamente sull'appaltatore. Rileva la società appellante che il non CP_2
ha eseguito direttamente la prestazione asseritamente rimasta adempiuta da essa e quindi non avrebbe alcun diritto di rivalsa nei suoi confronti.
pagina 7 di 16 Sostiene quindi la società appellante che sia errata la conclusione del tribunale secondo cui dal prezzo a corpo possa essere detratto l'importo delle singole prestazioni asseritamente non eseguite, ritenendo non pertinente la giurisprudenza richiamata dell'impugnata sentenza.
Con il terzo motivo di impugnazione la società appellante lamenta un vizio di ultrapetizione nonché
l'arbitraria ed illegittima quantificazione della riduzione del prezzo a corpo dell'appalto, sostenendo che mai il aveva chiesto la riduzione del corrispettivo del prezzo di appalto e Controparte_2
sostenendo che la quantificazione della riduzione sia errata e priva di razionale spiegazione in quanto prende a riferimento valori di stima dei costi che non hanno alcun valore contrattuale e privi di una connotazione di effettiva realtà fattuale.
Ciò premesso deve essere in primo luogo esaminata la deduzione del appellato secondo cui CP_2
la società appellante appare essere soggetto diverso da quello che ha partecipato a giudizio di primo grado, posto che il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla e concordato Parte_3
preventivo, che il medesimo soggetto che si era costituito in giudizio a seguito dell'opposizione a tale decreto ingiuntivo, mentre l'atto di citazione in appello risultava riferibile alla e Parte_1
concordato preventivo;
ne conseguirebbe che l'appello sia stato proposto da un soggetto diverso da quello che ha partecipato a giudizio di primo grado, con conseguente inammissibilità dello stesso.
Tale deduzione difensiva risulta infondata in quanto risulta in modo incontestato da quanto esposto
Part nella comparsa conclusionale di primo grado (pag. 2 comparsa conclusionale dd.
3.10.23 della )
che la spa era la forma sociale al momento dell'introduzione del giudizio, successivamente modificatasi in srl ( “ ricorrente (ora e Concordato Preventivo)”. Parte_3 Parte_1
In ogni caso va considerato che il numero di partita Iva della società parte del giudizio di primo grado e della società che ha proposto appello è coincidente sia con le indicazioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo, sia nella comparsa di costituzione risposta in primo grado, sia nell'atto di citazione pagina 8 di 16 in appello (P.IVA , sicché è possibile concludere che si tratta del medesimo soggetto P.IVA_1
giuridico.
Ciò premesso, il primo motivo di impugnazione risulta infondato.
Il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale autorevolmente affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SU n. 13533/019), riaffermato negli anni successivi (cfr
Cass. n 20073/04; Cass. n. 13674/06; Cass. n. 8615/06; Cass. n. 9351/07; Cass. n. 1743/07; Cass. n.
26953/08; Cass. n. 15677/09; Cass. n. 3373/1; Cass. n. 15659/11; Cass. n. 826/15; Cass. n. 98/19),
secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e'
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite,
poiche' il debitore eccipiente si limitera' ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovra' dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Del resto tale principio di diritto è stato affermato dalla Suprema Corte proprio in base alla rilevanza del requisito della “vicinanza della prova” invocato in comparsa conclusionale da parte appellante.
Afferma infatti la Suprema Corte nella motivazione della richiamata sentenza che onerare il creditore di fornire la prova di un fatto negativo, vale dire di non aver ricevuto la prestazione, determina “una
tecnica probatoria non agevolmente praticabile: il creditore che deduce di non essere stato pagato
avrà serie difficoltà ad individuare, come oggetto di prova, fatti positivi contrari idonei a dimostrare
pagina 9 di 16 tale fatto negativo;
al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente
agevole per il debitore, che di regola sarà in possesso di una quietanza …….o di altro documento
relativo al mezzo di pagamento
utilizzato. Si rivela quindi conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del
diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del
debitore adempiente, fare applicazione del principio di riferibilità o di vicinanza della prova, ponendo
in ogni caso l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e
che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta
all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del
diritto azionato, costituito dall'adempimento”.
Va evidenziato che la società opponente ha sempre dedotto in giudizio l'esatto adempimento delle sue obbligazioni, e quindi costituiva onere probatorio gravante sulla stessa dare prova di tale fatto storico.
La società appellante sostiene la sussistenza di plurimi indizi in ordine all'avvenuto esatto adempimento delle proprie prestazioni, rappresentati dalla mancata contestazione da parte del Comune
appellato, la scelta dello stesso di prorogare la durata del contratto, le risultanze delle deposizioni testimoniali, le risultanze dei sopralluoghi effettuati dall' ed infine la mancata attivazione Parte_5
delle previsioni di cui agli articoli 34 e 35 del capitolato.
Tali elementi indiziari non possono tuttavia integrare prova convincente dell'esatto adempimento preteso della società appellante.
È inesatto affermare l'assenza di contestazione da parte del il quale, con comunicazione di CP_2
data 24.2.17 (doc. 9 parte appellata) contestava inadempimenti non solo della società cessionaria del ramo di azienda che aveva iniziato la gestione del depuratore, ma anche pregressi adempimenti riferiti al periodo in cui la gestione del depuratore faceva capo alla società appellata, inadempienti accertati in occasione del sopralluogo dd. 30.1.17 e consistenti nella sistemazione della griglia e nella rimozione pagina 10 di 16 dei fanghi (cfr anche comunicazione dd. 24.2.17 del Servizio Idrico Integrato del Comune di , CP_2
nel quale viene contestata la mancata esecuzione dei lavori di sistemazione della griglia e la mancata rimozione dei fanghi -doc. 9 parte appellata).
In effetti l'articolo 34 del capitolato, che disciplinava le penali in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, prevedeva che eventuali inadempimenti contrattuali fossero contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore, che, ricevuta l'intimazione, aveva l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento, con facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni.
Mentre gli articoli 35 e 36 non sono pertinenti al caso concreto, in quanto disciplinano la risoluzione del contratto, l'art. 37 stabiliva che, nei casi di inadempimento anche parziale dell'appaltatore, la stazione appaltante non avrebbe provveduto al pagamento del canone senza che ciò integrasse inadempimento da parte sua.
Deve escludersi che l'articolo 34 del capitolato sia da interpretare come decadenza da parte del appaltante della facoltà di eccepire l'inadempimento anche con modalità diverse da quelle in CP_2
esso disciplinate, come dimostrato dal fatto che legittima reazione da parte del poteva essere CP_2
rappresentata anche dalla sospensione del pagamento del canone, come in effetti avvenuto.
La mancata attivazione del procedimento di quell'articolo 34 del capitolato non può essere pertanto valutata come ammissione dell'esatta esecuzione integrale del contratto da parte della soc. appellante.
Quanto alle prove testimoniali assunte, va rilevato che il teste come correttamente ritenuto Tes_3
dalle giudice di primo grado, nulla ha riferito in ordine all'effettiva esecuzione delle prestazioni dell'appalto, posto che lo stesso era inserito nell'ufficio legale e si occupava esclusivamente della predisposizione di atti.
Quanto alla deposizione del teste , responsabile della gestione degli impianti di Testimone_2
depurazione, che si recava presso il depuratore con cadenza quindicinale, all'interno della stessa nulla risulta con riferimento alle specifiche prestazioni di cui il lamenta la mancata esecuzione, CP_2
pagina 11 di 16 avendo lo stesso riferito fatti che riguardano genericamente l'esecuzione di prestazioni con riferimento all'impianto e la presenza di personale presso il depuratore.
Peraltro la deposizione del teste deve essere letta anche alla luce della comunicazione Tes_1
dallo stesso inviata in data 9/3/17 al Comune appellato, all'interno della quale il teste, riscontrando la richiesta di data 7/3/17 (doc. 9 parte appellata sopra già richiamato) esponeva che, quanto alla rimozione delle criticità evidenziate nel verbale di data 30/1/17 e nella nota di data 2/2/17, le stesse erano state generate dalla grave situazione di crisi finanziaria della premessa stessa dell'atto Pt_3
di affitto di azienda e del conseguente subentro nella gestione della nuova società Parte_4
[...]
Posto che il teste ha sempre seguito la gestione del depuratore sia quando la stessa era Tes_1
curata dalla società appellante, sia quando la stessa era curata dalla società cessionaria del ramo d'azienda, deve ritenersi che la esposizione di problemi riferiti all'attività svolta dalla società
appellante costituisca serio indizio dell'inadempimento della società stessa.
Nessuna valenza probatoria può essere attribuita alla comunicazione doc. 14 parte appellante proveniente dall' posto che con la stessa viene attestata esclusivamente la conformità dei Parte_5
parametri chimici risultante dall'analisi dei campioni prelevati;
del resto con tale comunicazione veniva anche rilevato che non risultava rinnovata l'autorizzazione alla scarico dell'impianto.
Infine anche l'avvenuta proroga del rapporto contrattuale tra il e la società appellante non CP_2
può costituire prova, nemmeno indiziaria, dell'esatta esecuzione delle prestazioni che facevano capo alla seconda, ed in particolare di quelle specificatamente contestate dal come non realizzate, CP_2
potendo tale proroga essere stata decisa solo in forza di ragioni di urgenza nell'assicurare il servizio di depurazione, attesa la natura di tale servizio.
Risulta infondato anche il secondo motivo di impugnazione con il quale la soc. appellante deduce che non sarebbero ammissibili contestazioni relative all'inadempimento di singole prestazioni, attesa la pagina 12 di 16 struttura unitaria dell'appalto pubblico, sicchè le prestazioni dovevano essere valutate complessivamente e non quale somma di singole prestazioni, come desumibile dal fatto che l'oggetto il contratto era definito ”a corpo”.
Al riguardo va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. ord. n.8038/23) secondo cui
“Nel contratto di noleggio a freddo a cui, alla stregua della sua natura, funzione e oggetto sono analogicamente applicabili le norme sull'appalto di servizi ad esecuzione continuata, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati”.
Tale principio giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche la fattispecie in esame, trattandosi proprio di un appalto di servizi ad esecuzione continuata al quale la richiamata pronuncia fa riferimento.
Risulta infondato anche il terzo motivo di impugnazione secondo cui il giudice di primo grado avrebbe accolto una domanda di riduzione del prezzo mai proposta dal appellato ed CP_2
erroneamente abbia valutato il valore delle prestazioni non rese
Va rilevato che il giudice di primo grado non ha disposto una riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 c.c., ma affermato che non fosse dovuto il compenso per prestazioni non rese, in accoglimento della tesi difensiva da sempre sostenuta dal appellato, il quale fin dall'atto di citazione in CP_2
opposizione a decreto ingiuntivo lamentava la mancata esecuzione dei lavori e delle attività previste dal Capitolato.
pagina 13 di 16 Quanto alla doglianza relativa alla errata quantificazione della prestazioni non rese, il motivo di impugnazione deve ritenersi generico, in quanto si sostanzia nella seguente affermazione: “Inoltre, la
quantificazione della riduzione non solo appare infondata e giuridicamente errata, ma priva di una
razionale spiegazione giacché prende a riferimento valori di “stima dei costi”, che pacificamente
ritengono nessun “valore contrattuale” (pag. 32 doc. 3 di controparte), scevri di una connotazione di
effettiva realtà fattuale”.
La genericità di tale motivo va valutata con riguardo alla motivazione dell'impugnata sentenza,
nella quale vengono dettagliatamente indicati gli importi delle prestazioni non rese come desunti dall'
allegato al capitolato che costituiva la base della determinazione del corrispettivo dovuto a corpo
(vengono dettagliatamente indicati gli importi di euro 12500 per la rimozione del letto filtrante esistente e rifacimento con pietrame misto, euro 70.000 ed euro 10.000 per la raccolta, carico e trasporto dei fanghi in discarica da depurazione e da letti di essiccazione, euro 21.000 per la raccolta,
carico e trasporto di fango disidratato, euro 780.000 per la raccolta, carico trasporto di sabbia, griglia,
oli e grassi, euro 56.000 per lo smaltimento dei rifiuti costituiti da fanghi disidratati, euro 8.000 per lo smaltimento dei rifiuti costituiti da sabbia, griglia, oli e grassi, importi rapportati alla durata del rapporto intercorso tra le parti come desumibile dalle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto).
Alla luce della specificità dei richiami contenuto nella sentenza sia di elementi probatori utilizzati che delle singole voci riferite alle prestazioni non rese, il motivo di impugnazione suddetto deve ritenersi generico, in quanto non illustra né le ragioni per le quali il documento utilizzato non sia attendibile o non utilizzabile, sia le ragioni per le quali gli importi indicati debbano considerarsi errati o non pertinenti.
pagina 14 di 16 Tale conclusione si impone alla luce del principio giurisprudenziale secondo cui la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza ed alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata (Cass. n. 21401/21).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel
Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che viene riconosciuta negli importi minimi, essendosi limitata alle deduzioni di udienza.
Nell'individuare lo scaglione di valore della causa, si fa applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui (Cass. n. 3099/23) “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m.
n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto,
mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione”.
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta dalla e in concordato Parte_1
preventivo l'accertamento nei confronti della soc. appellante ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR
numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della stessa dell'ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
P. Q. M.
pagina 15 di 16 La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla e concordato preventivo avverso la Parte_1
sentenza n. 958/23 del Tribunale di Trento;
2) condanna la e concordato preventivo, in persona del legale rappresentante, al Parte_1
rimborso in favore del , in persona del Sindaco pro tempore, delle spese di Controparte_2
giudizio del presente grado di appello, liquidate in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della soc. appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Cosi deciso in Trento, lì 29.4.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Maria Tulumello)
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