Articolo 2 della Legge 14 aprile 1982, n. 326
Articolo 1
Versione
24 giugno 1982
Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 63 e 17 degli accordi.


Entrata in vigore il 24 giugno 1982