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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 817/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3374/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14461/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
21 e pubblicata il 07/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK504F201083-2020 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK504F201083-2020 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK504F201083-2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.a Ricorrente_1 presentava ricorso davanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione finanziaria, nella qualità di coobbligato dell'Società_1, per l'anno di imposta 2015, di € 191.950,50. Assumeva la contribuente di essere venuta a conoscenza del predetto avviso soltanto in data 1.8.2022.
L'escussa Corta, aderendo a specifica eccezione formulata dall'Ufficio finanziario, con sentenza n.
14461/2023, resa in data 8.11.2023, dichiarava il ricorso inammissibile e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La contribuente ha proposto appello avverso la predetta decisione denunciando i seguenti vizi:
1. nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza;
2. nullità della sentenza per non avere dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, rimesso in termini il contribuente per la deduzione di eccezioni di merito e deciso il ricorso nel merito.
Contestualmente all'atto di appello, la contribuente ha chiesto la sospensione della sentenza impugnata, che questa Corte ha rigettato con Ordinanza del 18.12.2024.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale ha puntualmente controdedotto a tutti i motivi di gravame ed ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari.
All'odierna udienza la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, in via pregiudiziale ed assorbente, ritiene opportuno scrutinare l'eccezione di tardività della proposizione del ricorso in primo grado, puntualmente argomentata dall'escusso giudice.
Dall'esame della produzione documentale versata in atti dall'Agenzia delle Entrate, risulta evidente che il ricorso era stato proposto tardivamente, ossia oltre il termine di giorni 60 dalla notifica dell'Avviso di accertamento.
Nello specifico, a fronte della mera dichiarazione assunta dalla contribuente di aver avuto conoscenza dell'impugnato avviso accertativo soltanto in data 01.08.2022, l'Agenzia delle entrate ha puntualmente dedotto e provato che la notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. del
16.07.2021 e in assenza della destinataria, l'agente postale ha provveduto al deposito del plico presso l'ufficio postale in data 20.07.21.
Inoltre, lo stesso agente ha inviato la prescritta raccomandata informativa (CAD), come inequivocabilmente documentato, e dopo la giacenza e in assenza di ritito, in data 31.07.2021 il plico è stato rispedito al mittente.
A fronte di quanto sopra evidenziato, le eccezioni dell'appellante, seppure puntuali, non possono che essere disattese, stante l'ormai immutato indirizzo della Suprema Corte in ordine alla notifica degli atti tributari a mezzo del servizio postale.
I giudici di legittimità hanno statuito che le attestazioni compiute dall'agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della L. 20 novembre 1982 n. 890 e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario (cfr. per tutte Cass. Civ. 8 luglio 2016, n. 13981, depositata;
Cass. Civ. 3 settembre 2019, n. 2205). Nella fattispecie in esame non risulta che la contribuente ha presentato alcuna querela di falso in ordine al processo notificatorio compiuto dall'agente postale, che dovrà ritenersi legittimo e compiutamente effettuato.
Dichiara assorbite tutte le altre eccezioni e deduzioni formulate dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 6.000,00.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3374/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14461/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
21 e pubblicata il 07/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK504F201083-2020 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK504F201083-2020 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK504F201083-2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.a Ricorrente_1 presentava ricorso davanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione finanziaria, nella qualità di coobbligato dell'Società_1, per l'anno di imposta 2015, di € 191.950,50. Assumeva la contribuente di essere venuta a conoscenza del predetto avviso soltanto in data 1.8.2022.
L'escussa Corta, aderendo a specifica eccezione formulata dall'Ufficio finanziario, con sentenza n.
14461/2023, resa in data 8.11.2023, dichiarava il ricorso inammissibile e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La contribuente ha proposto appello avverso la predetta decisione denunciando i seguenti vizi:
1. nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza;
2. nullità della sentenza per non avere dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, rimesso in termini il contribuente per la deduzione di eccezioni di merito e deciso il ricorso nel merito.
Contestualmente all'atto di appello, la contribuente ha chiesto la sospensione della sentenza impugnata, che questa Corte ha rigettato con Ordinanza del 18.12.2024.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale ha puntualmente controdedotto a tutti i motivi di gravame ed ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari.
All'odierna udienza la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, in via pregiudiziale ed assorbente, ritiene opportuno scrutinare l'eccezione di tardività della proposizione del ricorso in primo grado, puntualmente argomentata dall'escusso giudice.
Dall'esame della produzione documentale versata in atti dall'Agenzia delle Entrate, risulta evidente che il ricorso era stato proposto tardivamente, ossia oltre il termine di giorni 60 dalla notifica dell'Avviso di accertamento.
Nello specifico, a fronte della mera dichiarazione assunta dalla contribuente di aver avuto conoscenza dell'impugnato avviso accertativo soltanto in data 01.08.2022, l'Agenzia delle entrate ha puntualmente dedotto e provato che la notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. del
16.07.2021 e in assenza della destinataria, l'agente postale ha provveduto al deposito del plico presso l'ufficio postale in data 20.07.21.
Inoltre, lo stesso agente ha inviato la prescritta raccomandata informativa (CAD), come inequivocabilmente documentato, e dopo la giacenza e in assenza di ritito, in data 31.07.2021 il plico è stato rispedito al mittente.
A fronte di quanto sopra evidenziato, le eccezioni dell'appellante, seppure puntuali, non possono che essere disattese, stante l'ormai immutato indirizzo della Suprema Corte in ordine alla notifica degli atti tributari a mezzo del servizio postale.
I giudici di legittimità hanno statuito che le attestazioni compiute dall'agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della L. 20 novembre 1982 n. 890 e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario (cfr. per tutte Cass. Civ. 8 luglio 2016, n. 13981, depositata;
Cass. Civ. 3 settembre 2019, n. 2205). Nella fattispecie in esame non risulta che la contribuente ha presentato alcuna querela di falso in ordine al processo notificatorio compiuto dall'agente postale, che dovrà ritenersi legittimo e compiutamente effettuato.
Dichiara assorbite tutte le altre eccezioni e deduzioni formulate dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 6.000,00.