Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 817
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omessa pronuncia su punti decisivi e difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto assorbite tutte le eccezioni e deduzioni formulate dalle parti, dato il rigetto dell'appello.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per mancata dichiarazione di nullità della notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica, confermando la legittimità della procedura di notifica postale come effettuata dall'agente postale, in conformità con la giurisprudenza della Suprema Corte.

  • Accolto
    Eccezione di tardività del ricorso in primo grado

    La Corte ha accolto l'eccezione di tardività, ritenendo provato che il ricorso in primo grado fosse stato proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta tramite raccomandata A.R. con deposito presso l'ufficio postale e successiva raccomandata informativa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 817
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 817
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo