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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 5843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5843 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice Onorario dott.ssa Carmela Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12567/2024
PROMOSSA DA
Parte_1 c.f. e partita i.v.a. n. P.IVA_1 ) con sede in Acireale corso Italia n.58/F, in elettivamente domiciliato inControparte_1persona dell'amministratore unico e legale rappresentante
Corso Umberto n.67, presso lo studio dell'avv. Giovanni Battiato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
Controparte_2 (c.f. Codice Fiscale_1
Controparte_3 (c.f. Codice Fiscale_2
entrambi elettivamente domiciliati in Catania, via Caronda n. 333 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Rapisarda che li rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia
CONCLUSIONI: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI GIUDIZIO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 447 bis e 645 c.p.c. con domanda riconvenzionale, la società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo "I
Parte_1
n.2833/2024 reso dal Tribunale di Catania in data 30.9/1.10.2024 (R.G. N.9680/2024) con il quale le è stato
'nella qualità di ingiunto di corrispondere, in qualità di locatore, a Controparte_2 e Controparte_3
conduttori, la somma di euro 1.000,00 quale restituzione della somma da loro versata a Parte_1
[... a titolo di deposito cauzionale in un rapporto di locazione, tra loro intercorso, risoltosi, consensualmente e con restituzione, in data 03/04/2024, dell'immobile locato. In particolare, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito e dei suoi presupposti sostenendo che gli opposti, in seno al verbale di riconsegna dell'immobile, si siano obbligati ad eseguire, a loro cura e spese, l'integrale ritinteggiatura dell'immobile locato e non abbiano poi onorato tale impegno. In via riconvenzionale la società opponente ha chiesto la condanna degli opposti a) al pagamento della somma di € 1.814/13 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa necessaria per eseguire "l'integrale imbiancatura dell'appartamento" "compensandola, in parte, con la somma di €
1000/00 di cui alla cauzione contrattuale e onerandoli a corrispondere la differenza, oltre interessi maturati e maturandi, 2) " al rimborso della somma di € 44/95 (oltre ad € 1,50 per commissioni del bonifico), quali oneri condominiali ordinari afferenti il compendio oggetto di locazione, dovuti quale saldo 2023 liqui-dato dall'Amministratore condominiale", 3) Condannarli altresì ex art. 96 cpc e con vittoria di spese e compensi di lite.
Gli opposti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, osservando che ai sensi dell'art. 1550 c.c. il conduttore non risponde del perimento o deterioramento dovuti a vetustà, hanno dedotto che "il dovere di restituire il bene nel suo stato originario va contemperato con le considerazioni circa il suo inevitabile deterioramento" in quanto "rientra nel normale degrado d'uso il fatto che dopo un certo periodo i mobili ed i quadri lascino impronte sulle pareti (Cass. n. 29329 del 13/11/2019)". Hanno quindi concluso che "deve ritenersi che il conduttore non sia tenuto a ritinteggiare le pareti” per cui un eventuale accordo derogativo a tale principio, "non sottoposto a registrazione cogente come le altre originarie intonse pattuizioni, che prevede l'obbligo del locatario di ritinteggiare l'appartamento, deve considerarsi nullo perché addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge pone a carico del proprietario attribuisce un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore". Occorre ricordare che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di locazione è tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. Occorre anche evidenziare che 1) l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda e che 2) secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione grava sulla parte interessata all'instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, ovvero il debitore opponente. Come ha avuto modo di ribadire la Suprema
Corte invero, "attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E'
dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perchè è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perchè premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice"
(Cass. 3 dicembre 2015, n. 24629). Orbene, nella fattispecie de qua, il procedimento di mediazione di cui all'art. 5 dlgs.28/2010 non è stato attivato da parte opponente e non è stato neanche disposto dal precedente giudice titolare della presente causa. Pertanto, posto che la controversia rientra tra quelle locatizie per le quali l'art. 447 bis c.p.c. prevede un rito speciale e l'art.
5. comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 impone obbligatoriamente l'espletamento del tentativo di mediazione la cui attivazione, grava sul debitore opponente, deve rilevarsi l'improcedibilità dell'opposizione.
L'inammissibilità dell'opposizione preclude l'esame delle questioni di merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in conformità al D.M. 55/2014, per i procedimenti innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 1.101 e 5.200 applicando i parametri minimi con esclusione dei compensi della fase istruttoria dato che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
-Dichiara improcedibile la domanda proposta da parte opponente, Parte_1 in persona del
Controparte_2 e Controparte 3 ;legale rappresentante pro-tempore, nei confronti degli opposti
- Condanna parte opponente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare, a parte resistente, e Controparte_3 le spese del giudizio che liquida in complessivi euroControparte_2
852,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Così deciso il 04.12.2025.
La Got
dott.ssa Carmela Rosetta Rita Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice Onorario dott.ssa Carmela Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12567/2024
PROMOSSA DA
Parte_1 c.f. e partita i.v.a. n. P.IVA_1 ) con sede in Acireale corso Italia n.58/F, in elettivamente domiciliato inControparte_1persona dell'amministratore unico e legale rappresentante
Corso Umberto n.67, presso lo studio dell'avv. Giovanni Battiato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
Controparte_2 (c.f. Codice Fiscale_1
Controparte_3 (c.f. Codice Fiscale_2
entrambi elettivamente domiciliati in Catania, via Caronda n. 333 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Rapisarda che li rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia
CONCLUSIONI: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI GIUDIZIO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 447 bis e 645 c.p.c. con domanda riconvenzionale, la società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo "I
Parte_1
n.2833/2024 reso dal Tribunale di Catania in data 30.9/1.10.2024 (R.G. N.9680/2024) con il quale le è stato
'nella qualità di ingiunto di corrispondere, in qualità di locatore, a Controparte_2 e Controparte_3
conduttori, la somma di euro 1.000,00 quale restituzione della somma da loro versata a Parte_1
[... a titolo di deposito cauzionale in un rapporto di locazione, tra loro intercorso, risoltosi, consensualmente e con restituzione, in data 03/04/2024, dell'immobile locato. In particolare, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito e dei suoi presupposti sostenendo che gli opposti, in seno al verbale di riconsegna dell'immobile, si siano obbligati ad eseguire, a loro cura e spese, l'integrale ritinteggiatura dell'immobile locato e non abbiano poi onorato tale impegno. In via riconvenzionale la società opponente ha chiesto la condanna degli opposti a) al pagamento della somma di € 1.814/13 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa necessaria per eseguire "l'integrale imbiancatura dell'appartamento" "compensandola, in parte, con la somma di €
1000/00 di cui alla cauzione contrattuale e onerandoli a corrispondere la differenza, oltre interessi maturati e maturandi, 2) " al rimborso della somma di € 44/95 (oltre ad € 1,50 per commissioni del bonifico), quali oneri condominiali ordinari afferenti il compendio oggetto di locazione, dovuti quale saldo 2023 liqui-dato dall'Amministratore condominiale", 3) Condannarli altresì ex art. 96 cpc e con vittoria di spese e compensi di lite.
Gli opposti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, osservando che ai sensi dell'art. 1550 c.c. il conduttore non risponde del perimento o deterioramento dovuti a vetustà, hanno dedotto che "il dovere di restituire il bene nel suo stato originario va contemperato con le considerazioni circa il suo inevitabile deterioramento" in quanto "rientra nel normale degrado d'uso il fatto che dopo un certo periodo i mobili ed i quadri lascino impronte sulle pareti (Cass. n. 29329 del 13/11/2019)". Hanno quindi concluso che "deve ritenersi che il conduttore non sia tenuto a ritinteggiare le pareti” per cui un eventuale accordo derogativo a tale principio, "non sottoposto a registrazione cogente come le altre originarie intonse pattuizioni, che prevede l'obbligo del locatario di ritinteggiare l'appartamento, deve considerarsi nullo perché addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge pone a carico del proprietario attribuisce un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore". Occorre ricordare che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di locazione è tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. Occorre anche evidenziare che 1) l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda e che 2) secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione grava sulla parte interessata all'instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, ovvero il debitore opponente. Come ha avuto modo di ribadire la Suprema
Corte invero, "attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E'
dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perchè è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perchè premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice"
(Cass. 3 dicembre 2015, n. 24629). Orbene, nella fattispecie de qua, il procedimento di mediazione di cui all'art. 5 dlgs.28/2010 non è stato attivato da parte opponente e non è stato neanche disposto dal precedente giudice titolare della presente causa. Pertanto, posto che la controversia rientra tra quelle locatizie per le quali l'art. 447 bis c.p.c. prevede un rito speciale e l'art.
5. comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 impone obbligatoriamente l'espletamento del tentativo di mediazione la cui attivazione, grava sul debitore opponente, deve rilevarsi l'improcedibilità dell'opposizione.
L'inammissibilità dell'opposizione preclude l'esame delle questioni di merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in conformità al D.M. 55/2014, per i procedimenti innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 1.101 e 5.200 applicando i parametri minimi con esclusione dei compensi della fase istruttoria dato che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
-Dichiara improcedibile la domanda proposta da parte opponente, Parte_1 in persona del
Controparte_2 e Controparte 3 ;legale rappresentante pro-tempore, nei confronti degli opposti
- Condanna parte opponente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare, a parte resistente, e Controparte_3 le spese del giudizio che liquida in complessivi euroControparte_2
852,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Così deciso il 04.12.2025.
La Got
dott.ssa Carmela Rosetta Rita Torrisi