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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 381/2019
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori Magistrati:
dott. Ettore Luigi NESTI Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. Eustacchio Roberto SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civili iscritta al numero 381/2019 Ruolo Generale, avente ad oggetto l'impugnazione della ORDINANZA emessa dal Tribunale di Matera il 18.06.2019, nell'ambito del ricorso ex art
702 bis c.p.c., R.G. 1544/2018, non notificata, in materia di richiesta restituzione somme in relazione a fornitura di energia elettrica
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale De Luca Parte_1 C.F._1 con domicilio in Tursi (Mt) alla Via Roma n. 215/a APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , con sede in Roma alla Via R. Margherita, in Controparte_1 P.IVA_1 personale del legale rappresentante pro tempore
(c.f. , con sede in Roma alla Via Ombrone n. 2 in Controparte_2 P.IVA_2 personale del legale rappresentante pro tempore entrambe rappresentate e difese dall'Avv.Vito
Rizzo con domicilio in Taranto alla Via Umbria n. 228 APPELLATE
Conclusioni delle parti in narrativa.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato il 31.08.2018 adiva il Tribunale di Matera esponendo Parte_1 che, quale titolare di un Bar-Pizzeria, aveva ricevuto fatture di pagamento da Controparte_1 per euro 32.497,24 relativa al periodo ottobre 2010 - maggio 2015; fattura di euro 1.505,75 per il periodo 5.08.2015 in rettifica di conguaglio annuale da luglio 2010 a settembre 2010 e fattura di euro 1,817,30 per il periodo giugno-luglio 2015; riferiva inoltre di aver contestato dette fatture per esser state emesse in modo arbitrario ma che in riscontro a tale contestazione l' invocava di aver rilevato in data 4.5.2015 un'anomalia nei consumi. Precisava il CP_1 ricorrente che effettivamente in data 4.5.2015 l' aveva accertato, in seguito a verifica dei CP_1 propri tecnici, un allaccio diretto alla rete elettrica mediante by-pass e che per tali fatti il ricorrente era stato denunciato all'autorità giudiziaria;
tuttavia il Tribunale di Matera aveva assolto l'imputato perché all'esito del dibattimento non era emerso alcun elemento di colpevolezza. In particolare il Tribunale in sede penale aveva rilevato che il teste esperto elettricista Tes_1 dell' veva precisato che nell'occasione del sopralluogo non era stato accertato se il cavo CP_1 consentisse il passaggio della energia staccando il contatore;
inoltre il Tribunale in sede penale aveva motivato l'assoluzione rilevando che i consumi registrati dopo il distacco del bypass, non erano dissimili da quelli registrati durante il periodo in contestazione. Il ricorrente chiedeva pertanto in sede civile il rimborso di quanto pagato in forza delle fatture contestate, per le quali aveva ottenuto una rateizzazione, nonché il risarcimento dei danni subiti alla propria immagine professionale così concludendo: a) dichiarare che la ricostruzione dei consumi e di potenza di energia elettrica effettuata dalle società e Controparte_1 Controparte_3
in danno del ricorrente è del tutto arbitraria ed illegittima per tutte le
[...] Parte_1 ragioni di cui infra e conseguentemente annullare le relative fatture e condannare la società al rimborso e/o restituzione di tutte le somme indebitamente Controparte_1 incamerate ex piano di rientro, il cui importo alla data odierna è pari ad € 18.200,00#, oltre le rate maturate sino alla decisione definitiva;
b) condannare la società Controparte_2
già al rimborso della somma di € 1.057,46#, in favore
[...] Controparte_3 del ricorrente , delle spese di verifica di cui al verbale di verifica del 04.05.2015 Parte_1
c) condannare altresì le società convenute, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni morali e patrimoniali subiti dal ricorrente per lesione della propria reputazione personale e professionale, da determinarsi in via equitativa;
d) condannare infine entrambe le società convenute, in solido tra di loro, al pagamento di tutte le spese e compensi di lite, oltre accessori di legge"
3. Si costituivano le convenute contestando la rilevanza del giudicato penale nell'ambito del giudizio civile e invocando la valenza documentale e confessoria del verbale di sopralluogo dei tecnici del 4.5.2015, sottoscritto dal ricorrente.
4. Istruita con prove testimoniali la causa è stata decisa con ordinanza del 18 giugno 2019 con la quale il Tribunale di Matera ha così disposto: "rigetta la domanda formulata con ricorso depositato telematicamente in data 31.8.2018 da nei confronti di Parte_1 CP_1
e e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
[...] Controparte_3 sostenute dalle resistenti, che liquida per ciascuna di esse in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge."
Il Tribunale ha così motivato la propria decisione:
a) preliminarmente, ha osservato che nel presente giudizio non assume alcun rilievo il giudicato formatosi in sede penale ove il ricorrente è stato assolto con formula dubitativa poiché, sul punto, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento interpretativo di legittimità prevalente (Cass. 30.8.1995 n. 9197 e Cass. 28.10.1997, n. 1057) secondo cui “la sentenza penale che prosciolga l'imputato con formula dubitativa rende improponibile l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 2054 c.c. soltanto quanto il dubbio attiene all'elemento oggettivo del reato o alla partecipazione ad esso dell'imputato, e non anche al caso in cui il dubbio si riferisca all'elemento soggettivo”: nel caso in esame il dubbio ritenuto dal giudice penale attiene la stessa sussistenza del fatto contestato, per cui nessuna rilevanza può assumere detta decisione nel presente giudizio.
b) nel merito il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda osservando che in data 4.5.2014 presso l'esercizio commerciale del ricorrente, tecnici della resistente Controparte_3 effettuavano un controllo sulla presa per la fornitura di energia elettrica, accertando che l'energia prelevata “era sottomisurata o non misurata” (così la clausola spuntata sul verbale di verifica a pagina 1, in basso) e che era stato creato un by-pass per detto prelievo abusivo
(pagina 2 del predetto verbale).
Il Tribunale ha anche rilevato che il ricorrente, presente al momento della verifica, sottoscriveva il verbale di verifica redatto nell'occasione ed allegato in atti, dichiarando di aver avvisato il fornitore dell'esistenza di problemi, che assumeva non essere mai stati controllati e, soprattutto, che “tutto ciò era già presente” prima che lui arrivasse, affermazione quest'ultima dalla quale si evince, in maniera chiara, che egli era ben consapevole dell'esistenza del suddetto by-pass che consentiva un prelievo abusivo di energia elettrica.
Tenuto conto di dette dichiarazioni il Tribunale ha quindi ritenuto provato che il ripetuto by-pass sia stato installato dal ricorrente o da suoi incaricati, conclusione che il giudice di prime cure ha ritenuto di raggiungere proprio in considerazione delle dichiarazioni rese al momento della verifica dallo stesso ricorrente, che affermava di averlo trovato già installato: quest'ultima affermazione, comunque, non pare assolutamente credibile, perché non spiega come mai egli, accertata la presenza di detto by-pass, non l'abbia rimosso o comunque non abbia richiesto l'intervento dei tecnici della fornitrice per accertarne la presenza e rimuoverlo, considerata la gravità della situazione e la possibilità, poi concretatasi, di una sua esposizione a responsabilità. Inoltre, l'inizio di una nuova fornitura presuppone l'intervento di detti tecnici per riallacciare l'impianto alla rete e, in tale occasione, se il ripetuto by-pass fosse stato presente, sarebbe stato sicuramente rimosso, per cui può concludersi ritenendo provato che è stato il ricorrente a provvedere alla sua installazione, dopo aver ottenuto l'allaccio alla rete.
Il Tribunale ha affermato che tale conclusione trova un ulteriore conforto nel fatto, dedotto sempre dal ricorrente, secondo cui nel periodo per il quale si è ritenuto l'allaccio abusivo sopra descritto, i consumi energetici registrati nel suo esercizio sono stati maggiori rispetto agli altri periodi: tale circostanza porta a ritenere che il ricorrente si sia determinato ad installare detto by-pass al fine di evitare un aggravio dei costi energetici derivanti dal maggior consumo;
il
Giudice di primo grado ha anche affermato che una diversa conclusione non può essere assunta sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali hanno si rappresentato che nel corso dei rispettivi interventi sull'impianto del ricorrente non hanno verificato alcun prelievo abusivo di energia elettrica a mezzo di detto bypass, ma ciò non esclude che in momenti diversi tale abusivo prelievo sia avvenuto e, del resto, non si spiegherebbe per quale altro e diverso motivo sarebbe stato installato il più volte ripetuto by-pass.
c) Quanto al calcolo dei consumi effettivi, il Tribunale ha rilevato che, in mancanza di una loro precisa misurazione (non esigibile nella fattispecie per ovvi motivi), la resistente CP_1 ha proceduto secondo i criteri dettati dalla normativa vigente in materia (criteri dalla
[...] stessa meglio esposti a pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta e, comunque, utilizzando quello della potenza tecnicamente prelevabile determinata in base allo spessore del cavo abusivo installato), criteri in ordine ai quali il ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione per ritenere una loro non corretta applicazione;
inoltre, lo stesso ricorrente, preso atto delle contestazioni mossegli e delle somme richieste, chiedeva ed otteneva una rateizzazione degli importi dovuti, accettando così implicitamente il relativo calcolo.
Ritenuta, quindi, la correttezza del calcolo effettuato dalla resistente il Controparte_1
Tribunale ha disatteso ogni contestazione sollevata sul punto dal ricorrente, compresa quella relativa alle spese del verbale di verifica, resasi necessaria in conseguenza del comportamento illecito dallo stesso tenuto.
e) Il Tribunale ha altresì rigettato la richiesta di risarcimento danni, che il ricorrente assume aver subito per la lesione della sua immagine professionale e conseguenti alla celebrazione di un procedimento penale, atteso che tale procedimento è stato determinato, come detto, dal comportamento illecito dallo stesso tenuto.
5. Con atto notificato il 15.07.2019 ha impugnato la predetta ordinanza così Parte_1 concludendo: "Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Potenza, in riforma dell'appellata
così statuire: a) dichiarare che la ricostruzione dei consumi e di potenza di energia CP_4 elettrica effettuata dalle società . e in Controparte_1 Controparte_3 danno del ricorrente è del tutto arbitraria ed illegittima per tutte le ragioni di cui Parte_1 infra e conseguentemente annullare le relative fatture e condannare la società
[...] al rimborso e/o restituzione di tutte le somme indebitamente incamerate ex CP_1 piano di rientro, il cui importo alla data odierna è pari ad € 18.200,00#, oltre le rate maturate sino alla decisione definitiva;
b) condannare la società , già Controparte_2 [...] al rimborso della somma di € 1.057,46#, in favore del ricorrente Controparte_3
delle spese di verifica di cui al verbale di verifica;
c) condannare altresì le Parte_1 società convenute, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni morali e patrimoniali subiti dal ricorrente per lesione della propria reputazione personale e professionale, da determinarsi in via equitativa;
d) condannare infine entrambe le società convenute, in solido tra di loro, al pagamento di tutte le spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, del primo e del secondo grado"
6. Quale motivo di doglianza l'appellante, pur riconoscendo l'orientamento giurisprudenziale vigente, secondo il quale la rilevanza del giudicato penale non si verifica quando non vi è stato tale positivo accertamento e l'assoluzione sia stata pronunciata, ai sensi dell'art. 530 c.p.p.,
Comma 2, lamenta tuttavia che nel caso che ci occupa apparirebbe paradossale che il giudice civile, pur avendo a disposizione gli stessi elementi di prova offerti al giudice penale, sia pervenuto ad una soluzione diametralmente opposta, affermando, in maniera apodittica, non solo che il 'by-pass sia stato installato dal ricorrente”, ma che lo stesso abbia effettuato un prelievo “abusivo” dell'energia elettrica, ciò che ad avviso dell'appellante sarebbe del tutto indimostrato e non provato e ciò indipendentemente dall'efficacia o meno del giudicato penale.
7. L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto invece tener conto delle dichiarazioni del teste , tecnico dell' che procedette al sopralluogo e degli altri testi di parte attorea, Tes_1 CP_1
e , che hanno confermato in sede civile quanto già dichiarato Testimone_2 Testimone_3 in sede penale, ovvero che nel corso dei rispettivi interventi sull'impianto del ricorrente non hanno verificato alcun prelievo abusivo di energia elettrica a mezzo di detto by-pass. Inoltre
l'appellante, a dimostrazione del fatto che alcun prelievo abusivo sia stato da lui effettuato e che il presunto by-pass, non aveva alcuna influenza con lo stato di tensione delle apparecchiature in uso nel suo locale, ha prodotto, sia in sede penale che in questa sede civile, le bollette relative al periodo oggetto del presunto prelievo illecito (2010/2015) e CP_1 quelle relative al periodo successivo (quelle pagate dopo l'eliminazione del cavo, avvenuto nel periodo maggio 2015). Da tale confronto sarebbe facilmente riscontrabile che le bollette non sono "dissimili” e che anzi nel “periodo incriminato” ve ne sono alcune molto più alte, circostanza infatti valorizzata dal Tribunale in sede penale.
8. Ribadisce l'appellante che iI Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della testimonianza del teste , che, come emerge dal verbale di verifica del 04.05.2015, è uno dei due tecnici Tes_1
(dipendenti) che ha sottoscritto detto verbale e che, come rilevato dal Controparte_3
Giudice in sede penale, "visionando il contatore dell'esercizio del ha detto Pt_1 chiaramente di avervi ritrovato un allaccio diretto by-pass tramite un cavo elettrico che consentiva un collegamento diretto alla rete elettrica di proprietà ma non ha accertato CP_1 se tale cavo consentisse il passaggio di tensione al locale dell'imputato, staccando la stessa, per cui non sussiste una prova certa che I'energia prelevata non era registrata dal contatore e, dunque, non era fatturata al cliente, odierno imputato” (cfr. sentenza penale, pag. 3 secondo periodo")
9. Afferma l'appellante che il punto decisivo di tutta la vicenda che ci occupa sarebbe costituito, non già dall'esistenza di un by-pass che tramite un cavo elettrico consentiva un collegamento alla rete elettrica dellENEL, ma piuttosto, come avrebbe dimostrato I'appellante, se effettivamente tale allacciamento “influenzava” lo stato di tensione delle apparecchiature in uso nel locale del , mentre le appellate non avrebbero fornito la prova contraria. Pt_1
10. L'appellante contesta inoltre la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il by-pass fosse stato installato dal argomentando sulla circostanza che il avrebbe effettuato un Pt_1 Pt_1 nuovo allacciamento e che ciò avrebbe richiesto un nuovo intervento dei tecnici, laddove lo stesso era solo subentrato al vecchio contratto e ciò aveva richiesto solo una voltura e nessun nuovo intervento.
11. Quanto al conteggio dei consumi, l'appellante ribadisce di aver contestato gli addebiti in relazione In particolare alla fattura N. 2635225135 del 05.08.2015, dell'importo di €. 1.817,30#, periodo giugno-luglio 2015, risulta emessa per un periodo in cui la fornitura era distaccata, a seguito della verifica del punto di prelievo, per cui alcun consumo poteva essere addebitato.
Per quanto concerne la fattura N. 2635225154 del 05.08.2015, dell'importo di € 32.497,24#, periodo ottobre 2010 - maggio 2015, i quantitativi di energia e di potenza indicati sono assolutamente arbitrari e privi di alcun riscontro, così come sono da considerarsi tali i quantitativi di energia e di potenza indicati nella fattura N. 2635225037 del 05.08.2015, dell'importo di €. 1505,75. Le predette fatture, come innanzi ribadito, sono state contestate in modo specifico con lettera raccomandata a/r, datata 25.08.2015. Afferma l'appellante che essendo stato dunque accertato che il presunto allacciamento diretto alla rete non aveva CP_1 alcuna influenza con lo stato di tensione delle apparecchiature in uso nel locale del , Pt_1 appare oltremodo giusto ritenere che la “ricostruzione” dei consumi di energia e di potenza effettuata dall in danno dell'odierno appellante, è del tutto arbitraria ed illegittima CP_1
12. L'appellante critica inoltre la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di danni per lesione della reputazione personale e professionale del Gentile, argomentando dalla circostanza che il procedimento penale sarebbe stato determinato dal comportamento “illecito” tenuto dall'appellante. Afferma l'appellante che tale assunto non troverebbe alcun addentellato fattuale e giuridico in quanto l'accusa di “furto di energia elettrica” si è rilevata totalmente insussistente e il procedimento penale subito dall'appellante ha determinato una lesione della reputazione personale e anche professionale del , il quale come operatore del settore Pt_1
( ) era stimato ed apprezzato sia dai suoi concorrenti che dai clienti che Parte_2 frequentavano il locale.
13. Si sono costituite entrambe le appellate eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c e comunque la sua infondatezza nel merito.
14. All'udienza del 19.03.2024, tenutasi in forma scritta, lette le note di trattazione depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed è decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
15. L'appello è ammissibile ma infondato.
16. Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata perché l'appello rispetta le condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., anche nel testo esito della modifica introdotta con legge n.134/2012, in quanto l'appellante, nell'offrire la diversa ricostruzione dei fatti, muove comunque critiche ragionate a parti specifiche della sentenza.
17. Tuttavia, come detto, l'appello è infondato in quanto, pur all'esito del riesame del materiale probatorio, come sollecitato dall'appellante, deve giungersi al medesimo risultato di giudizio cui
è giunto il Tribunale, sebbene per ragioni in parte differenti.
18. Va anzitutto osservato che non è oggetto di discussione la circostanza che la sentenza penale, emessa, nella fattispecie, ai sensi dell'art. 530 comma secondo c.p.p. non faccia stato in questo procedimento e che competa al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale;
tale principio, affermato e ribadito dalla Suprema Corte
(si veda per tutte, da ultimo Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 17708 del 21/06/2023) è stato rimarcato dallo stesso appellante, che infatti non ha impugnato su tale punto la sentenza di primo grado.
19. Va anche osservato che oggetto specifico di accertamento in questo giudizio civile, teso al rimborso di somme pagate per addebiti di forniture che si assumono illegittimi, non è la questione se il by-pass sia stato o meno installato dall'appellante o se lo abbia già trovato installato allorquando è subentrato nel rapporto di fornitura, ma se, in funzione di tale by-pass egli abbia consumato energia elettrica non contabilizzata dal contatore e quindi ricalcolata dal fornitore in base a criteri presuntivi di legge.
20. Sul punto va osservato che è agli atti (doc 9 del fascicolo di primo grado dell'appellante e doc 1 dei fascicoli di primo grado delle appellate) il verbale di verifica del 4.5.2015 redatto dal dipendente dell' alla presenza del rappresentante della Stazione dei Carabinieri, e dello CP_1 stesso , che lo sottoscriveva, nel quale è riportato che: "si riscontra allaccio Parte_1 diretto abusivo alla rete mediante by-pass del contatore elettronico realizzato mediante CP_1
l'utilizzo di n. 3 coppie di cavi unipolari attestante 2 per ognuna delle fasi della presa, la cui sezione complessiva è di 6,5 mm per fase, più un conduttore di colore giallo - verde di sezione pari a 10 mm collegato sul neutro. La sezione della presa di 3 x 6 + 6 in rame. Da tale CP_1 by-pass veniva prelevata energia senza che il contatore la potesse misurare e registrare.
Quanto sopra descritto è stato contestato alla presenza del cliente e dei militari, congiuntamente intervenuti."
21. Va anche ricordato che "l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi CP_1 erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p.; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione" (Cass.
Sez. 5 - , Sentenza n. 7075 del 12.03.2020).
22. Va quindi rilevato che nella fattispecie e nell'ambito del giudizio civile, ai sensi dell'art 2700 c.c., il contenuto di tale verbale fa prova fino a querela di falso non solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale ma anche dei fatti che egli ha attestato esser avvenuti alla sua presenza, nell'immediatezza dei fatti ed anche nel contraddittorio delle parti e quindi, in particolare, dell'accertamento compiuto de visu circa "l'allaccio diretto abusivo alla rete CP_1 mediante by-pass del contatore elettronico" con descrizione della tipologia di impianto, nonché la circostanza che "Da tale by-pass veniva prelevata energia senza che il contatore la potesse misurare e registrare".
23. A ciò va aggiunto che nel medesimo verbale l'appellante, con valore confessorio, piuttosto che contestare le risultanze della verifica, le confermava dichiarando "dichiaro di aver avvisato
l'enel di alcuni problemi mai controllati" ed anche "Dichiaro che tutto ciò era presente prima che io arrivassi".
24. Ne consegue l'irrilevanza, a fronte di quanto emerge dal predetto verbale, delle dichiarazioni rese anche nell'ambito di questo giudizio di primo grado, dai testimoni , Testimone_4
e . Testimone_5 Testimone_3
25. Quanto ai primi due l'irrilevanza deriva anche dalla circostanza che l primo, tecnico incaricato dall'appellante, ha riferito di essere "intervenuto dopo i fatti per cui è causa”, ed il Carabiniere ha riferito “non sono in grado di riferire i dettagli tecnici dell'allaccio abusivo” e Testimone_5
“non ricordo se da tale by-pass veniva prelevata energia senza che il contatore la potesse misurare e registrare”.
Quanto al testimone , tecnico incaricato da parte appellante, egli ha affermato, Testimone_3 in sintesi, che in occasione di un suo intervento effettuato prima del maggio 2015, su una pompa di calore a servizio del locale commerciale, avrebbe rilevato che staccando il contatore dell' l'intero locale sarebbe rimasto privo di energia elettrica;
da tali dichiarazioni parte CP_1 appellante vorrebbe quindi trarre elementi di prova circa la non funzionalità del by-pass. Anche dette dichiarazioni sono tuttavia irrilevanti, sia perché contengono affermazioni di natura tecnica inibite ai testi e che avrebbero dovuto a tutto concedere esser verificate in apposito procedimento e nel contraddittorio delle parti, sia perché comunque, come anticipato, sono in contrasto con quanto accertato dal tecnico incaricato dell' e trasfuso nel ridetto verbale, CP_1 che come detto è dotato di pubblica fede fino a querela di falso, e peraltro svolto in contraddittorio con il;
va ribadito che da detto verbale emerge invece con chiarezza che Pt_1 vi era "l'allaccio diretto abusivo alla rete ediante by-pass del contatore elettronico" con CP_1 descrizione della tipologia di impianto, nonché la circostanza che "Da tale by-pass veniva prelevata energia senza che il contatore la potesse misurare e registrare".
26. Quanto alle invocate dichiarazioni che il tecnico , uno dei due tecnici dell' he hanno Tes_1 CP_1 redatto il verbale, che avrebbe reso nel procedimento penale - e dalle quali l'appellante sostiene che dovrebbe emergere che non vi sarebbe stato alcun accertamento della funzionalità del by-pass - va anzitutto osservato che anche dette dichiarazioni, rese peraltro a distanza di tempo, sarebbero irrilevanti e non potrebbero comunque contrastare con quanto dichiarato pur dallo stesso tecnico nell'immediatezza dei fatti e con valore di fede privilegiata.
27. A ciò va aggiunto che il verbale delle dichiarazioni rese dal teste nell'ambito del giudizio Tes_1 penale, non è stato prodotto in questo giudizio dall'appellante (il quale ha depositato nel proprio fascicolo di primo grado soltanto il verbale del dì 11 settembre 2017 nel quale sono riportate le dichiarazioni dei testi e oltre che dell'imputato) così da non consentire al Tes_3 Tes_4
Tribunale in primo grado ed oggi a questa Corte, la relativa autonoma valutazione.
Va anche osservato che parte appellante offre di fatto una personale lettura della sentenza penale, riportando peraltro come contenuto delle dichiarazioni del teste, ciò che invece sono conclusioni che il Tribunale penale, a sua volta, ha tratto dalle dichiarazioni rese all'udienza del
5.6.2017 dal teste , che però, si ribadisce, non è possibile qui esaminare e valutare. Tes_1
Sul punto si può solo osservare che Tribunale penale nella sentenza n. 614/2017 a pagina 1 riporta che "all'udienza del 5.6.2017, il teste del PM affermava di avere effettuato un Tes_1 sopralluogo il 4.5.2015 presso il bar pizzeria di ubicato in Tursi, rilevando a Parte_1 seguito di sopralluogo (spiegherà poi che il controllo era stato originato da alcuni segnali verificati dall' sulla utenza a servizio della pizzeria del ), con relativa verifica al CP_1 Pt_1 gruppo di visura, avevano riscontrato un allaccio diretto by pass situato prima del contatore, tramite un cavo elettrico dell'abitazione, che consentiva un collegamento alla rete elettrica di proprietà per cui l'energia prelevata non era registrata da contatore e, dunque, non era CP_1 fatturata al cliente, odierno imputato. L'allaccio illegittimo era stato fatto con cavi ciascuno con sezione di circa 6.5 m/m e collegati in modo molto rudimentale (con una pinza, senza neppure
l'ausilio un morsetto) direttamente alla rete (aveva comunque fotografato tale illegittimo CP_1 allaccio alla rete e le foto sono state acquisite al fascicolo del dibattimento, su richiesta del PM, al termine dell'esame di tale teste, avendo poi provveduto il PM all'udienza del 11 settembre successivo a riprodurre un CD contenente le foto in questione, essendo stato il precedente danneggiato durante la collazione del fascicolo)." Tali dichiarazioni come riportate dal Tribunale in sede penale non sembrano quindi in contrasto ma anzi confermerebbero quanto riportato nel verbale del 4.5.2015.
Rappresenta invece una deduzione del Tribunale penale, qui però non condivisa, quella resa a pagina 3 ove, dopo aver ribadito che "II teste , che è un esperto elettricista dell' Tes_1 CP_1 infatti, visionando il contatore dell'esercizio del ha detto chiaramente di avervi Pt_1 ritrovato un by pass tramite un cavo elettrico che consentiva un collegamento diretto di proprietà ha poi aggiunto "ma non ha accertato se tale cavo consentisse il passaggio di CP_1 tensione al dell'imputato, staccando la stessa, per cui non sussiste una prova certa che Per_1
l'energia prelevata non era registrata dal contatore e, dunque, non era fatturata al cliente odierno imputato".
Si ribadisce che invece l'accertamento che vi fosse un passaggio di tensione era stata offerto proprio da quanto visionato dai tecnici durante il sopralluogo laddove avevano appunto rinvenuto appunto il by-pass con "allaccio diretto" alla rete, con descrizione della tipologia di impianto, nonché la circostanza che "Da tale by-pass veniva prelevata energia senza che il contatore la potesse misurare e registrare". Né la circostanza, anch'essa evidenziata per deduzione dal Tribunale, che non fosse stato "staccato" il contatore per fare detta verifica, avrebbe potuto avere alcuna influenza, considerato che lo stesso Tribunale, a pagina 2 della sentenza, nel riportare le dichiarazioni del teste , aveva riferito anche che " A domanda Tes_1 del difensore il teste rispondeva che il contatore segnava comunque dei consumi in quanto vi erano comunque degli apparecchi utilizzatori collegati al contatore, che altrimenti non avrebbe segnato alcun prelievo, anche se i consumi di un bar erano comunque inferiori alla media, cosa che aveva giustificato il loro sopralluogo. Alla sua verifica del contatore del Pt_1 comunque erano stati presenti anche dei CC della Stazione di Tursi, oltre al suo collega dell' . CP_1
Resta fermo quindi che, in disparte la circostanza che alcuni elementi elettrici certamente erano connessi al contatore tanto da far registrare e fatturare parte dei consumi, è pacifica l'esistenza di un by-pass con allaccio diretto alla rete, senza passare quindi dal contatore, e quindi un passaggio di energia non contabilizzato.
Va anche osservato che non è idonea a scalfire la rilevanza probatoria di quanto accertato de visu dai tecnici dell' irca la pacifica esistenza di un by-pass con allaccio diretto alla rete, CP_1 senza passare per il contatore con utilizzo di energia non contabilizzata, nemmeno la circostanza invocata dall'appellante secondo cui le fatture emesse dopo il distacco del by-pass sarebbero state di importi analoghi a quelle registrate durate il periodo "sospetto". Ed infatti da un lato ed in astratto tale affermazione non rappresenterebbe nemmeno una presunzione grave precisa e concordante poiché potrebbero esserci altre numerose ragioni per giustificare una diminuzione dei consumi pur dopo il distacco del by-pass, a partire ad esempio dalla scelta di apparecchi a minore consumo energetico;
dall'atro, nel caso concreto, detta affermazione non risulta nemmeno corrispondente al vero considerato che, dalla stessa documentazione prodotta dall'appellante, emerge che, a parità di periodo (ad esempio giugno-luglio 2014, giugno 2015) le fatture dell' erano bimestrali, mentre quelle dell'Eni, sebbene di importo CP_1 apparentemente analogo, erano invece mensili. Cosicché, in sostanza, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, ciò dimostra che dopo l'eliminazione del by-pass vi è stato un sostanziale raddoppio dei consumi, con ulteriore conferma di quanto comunque già accertato dai tecnici.
28. Da tutto quanto sopra deriva che è infondata la domanda dell'appellante circa l'illegittimità del riconteggio dei consumi operato dall' con contestazione relativa alla negazione in radice CP_1 dell'utilizzo di energia non contabilizzata, atteso che, di contro, come detto tale fatto risulta certo.
29. Non è fondata nemmeno la doglianza relativa all'illegittimità dell'addebito di consumi nel periodo successivo alla interruzione della fornitura, in quanto risulta dalla documentazione agli atti (doc 9 fascicolo appellate) che l' ha operato, prima del giudizio, un conguaglio e lo CP_1 storno delle fatture relative a detto periodo.
30. Ne consegue ulteriormente l'infondatezza della accessoria e dipendente domanda risarcitoria, per invocati danni all'immagine professionale, peraltro nemmeno dimostrati e provati.
32. Cosicché l'appello appare complessivamente infondato.
33. Attesa la conferma della sentenza di primo grado devono esser regolate le sole spese del giudizio di appello che seguono pertanto la soccombenza e devono quindi esser poste a carico dell'appellante ed a favore delle appellate. Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al
DM 2014 n. 55, aggiornato con il DM n. 37 dell'8.3.2018, ed in particolare utilizzando i valori minimi previsti per lo scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, con la precisazione che per questo grado di giudizio vanno liquidate le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avente ad oggetto l'impugnazione Parte_1 dell'ordinanza del 18.6.2019 del Tribunale di Matera resa nell'ambito del giudizio R.G.
1544/2018, così provvede:
I. rigetta l'appello;
[... II. condanna al rimborso in favore di ed Parte_1 Controparte_1 delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano per Parte_3 ciascuna parte in euro 3.473,00 (fase di studio della controversia valore minimo: €
1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo € 709,00, fase decisionale, valore minimo € 1.735,00) oltre 15% per rimborso spese generali, cap e iva se dovuta, come per legge.
III. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.
1- quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge 24.12.2012 n. 228, e quindi dell'obbligo a carico di del versamento della somma pari a quella Parte_1 dovuta per il contributo unificato, per la proposta impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio in modalità da remoto il 21 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Eustacchio Roberto Sivilla Ettore Lugi Nesti