CASS
Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2024, n. 19927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19927 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC LA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU UO, che ha chiesto dischiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19927 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 12 ottobre 2023, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava DI AR responsabile del reato di cui all'ad. 7 del D.L. n. 4/2019 (capo 1), in esso assorbito il reato di cui agli artt. 81 comma 2 e 640 comma 2 n. 1 cod. pen. contestato al capo 2). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, osservando che il giudice di primo grado aveva constatato che il reato contestato al capo 1) sarebbe stato abrogato con decorrenza dal 1°gennaio 2024, ma la Corte di appello aveva escluso di ritenere che la norma, al momento della sentenza impugnata, non fosse più vigente;
il ricorso veniva quindi proposto per ottenere una sentenza di non doversi procedere per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato. 1.2 II difensore lamenta il travisamento dei fatti relativamente al reato di truffa contestato: il giudice di primo grado aveva correttamente preso atto della circostanza che la residenza indicata dalla imputata nella dichiarazione presentata al fine di richiedere il reddito di cittadinanza era solo virtuale, visto che tale indirizzo era stato assegnato dall'Ufficio Anagrafe all'imputata, così come ad altre persone prive di fissa dimora;
pertanto, come rilevato dal giudice di primo grado, appariva del tutto presuntiva e non suscettibile di accertamento la circostanza che il nucleo familiare di DI AR fosse composto da dieci persone, che corrispondevano a tutti i nomadi senza fissa dimora a cui era stata assegnata la residenza virtuale da parte del Comune di Dalmine;
erroneamente era quindi stato ritenuto che le dichiarazioni dell'imputata fossero mandaci. 1.3 II difensore rileva che il venir meno del reato di cui al capo 1) comportava necessariamente una autonoma valutazione del fatto contestato sub 1) da ricomprendersi nel motivo secondo, anche se nella ipotesi suddetta venivano a mancare le finalità specifiche assolutamente poste in essere dalla imputata e cioè l'avere agito per l'ottenimento del reddito di cittadinanza;
in questo caso pertanto non poteva sussistere come forma di reato autonoma la fattispecie contestata e tantomeno sia l'aggravante di cui all'ad 81 comma 2 cod. pen., sia l'aggravante di avere commesso il fatto in danno di un ente pubblico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2 1,1 La prospettazione della prossima futura abrogazione dell'istituto del reddito di cittadinanza con conseguente venir meno delle normative penali è manifestamente infondata e inconducente, in quanto l'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 dl.n. 4 del 2019, a decorrere, dall'i gennaio 2024 e, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione» destinato a sostituire integralmente il Rdc ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 dl. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, già alla data della sentenza impugnata, era vigente il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro", conv., con nnodiff., dalla I. 3 luglio 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, all'art. 8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito di cittadinanza, l'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, statuisce che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023». Sul punto anche le Sezioni Unite hanno osservato che "L'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1 gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di 3 inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall'art. 1, comma 1, decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (Sez.U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv.285435 - 01, in motivazione); si deve infine rilevare che il reato di truffa è stato ritenuto assorbito da quello di cui all'art. 7 del D.L. n. 4/2019, che è rimasto inalterato nella sua struttura materiale. 3 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso in esame, il motivo chiede a questa Corte una serie di accertamenti di fatto, (relativi alla dichiarazione dell'imputata, al fatto che la residenza le era stata assegnata dal Comune di Dalmine, agli accertamenti effettuati) che non possono essere compiuti in sede di legittimità, senza neppure provvedere ad allegare al ricorso atti o documenti dai quali sarebbe possibile accertare il travisamento denunciato. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/03/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU UO, che ha chiesto dischiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19927 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 12 ottobre 2023, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava DI AR responsabile del reato di cui all'ad. 7 del D.L. n. 4/2019 (capo 1), in esso assorbito il reato di cui agli artt. 81 comma 2 e 640 comma 2 n. 1 cod. pen. contestato al capo 2). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, osservando che il giudice di primo grado aveva constatato che il reato contestato al capo 1) sarebbe stato abrogato con decorrenza dal 1°gennaio 2024, ma la Corte di appello aveva escluso di ritenere che la norma, al momento della sentenza impugnata, non fosse più vigente;
il ricorso veniva quindi proposto per ottenere una sentenza di non doversi procedere per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato. 1.2 II difensore lamenta il travisamento dei fatti relativamente al reato di truffa contestato: il giudice di primo grado aveva correttamente preso atto della circostanza che la residenza indicata dalla imputata nella dichiarazione presentata al fine di richiedere il reddito di cittadinanza era solo virtuale, visto che tale indirizzo era stato assegnato dall'Ufficio Anagrafe all'imputata, così come ad altre persone prive di fissa dimora;
pertanto, come rilevato dal giudice di primo grado, appariva del tutto presuntiva e non suscettibile di accertamento la circostanza che il nucleo familiare di DI AR fosse composto da dieci persone, che corrispondevano a tutti i nomadi senza fissa dimora a cui era stata assegnata la residenza virtuale da parte del Comune di Dalmine;
erroneamente era quindi stato ritenuto che le dichiarazioni dell'imputata fossero mandaci. 1.3 II difensore rileva che il venir meno del reato di cui al capo 1) comportava necessariamente una autonoma valutazione del fatto contestato sub 1) da ricomprendersi nel motivo secondo, anche se nella ipotesi suddetta venivano a mancare le finalità specifiche assolutamente poste in essere dalla imputata e cioè l'avere agito per l'ottenimento del reddito di cittadinanza;
in questo caso pertanto non poteva sussistere come forma di reato autonoma la fattispecie contestata e tantomeno sia l'aggravante di cui all'ad 81 comma 2 cod. pen., sia l'aggravante di avere commesso il fatto in danno di un ente pubblico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2 1,1 La prospettazione della prossima futura abrogazione dell'istituto del reddito di cittadinanza con conseguente venir meno delle normative penali è manifestamente infondata e inconducente, in quanto l'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 dl.n. 4 del 2019, a decorrere, dall'i gennaio 2024 e, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione» destinato a sostituire integralmente il Rdc ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 dl. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, già alla data della sentenza impugnata, era vigente il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro", conv., con nnodiff., dalla I. 3 luglio 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, all'art. 8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito di cittadinanza, l'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, statuisce che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023». Sul punto anche le Sezioni Unite hanno osservato che "L'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1 gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di 3 inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall'art. 1, comma 1, decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (Sez.U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv.285435 - 01, in motivazione); si deve infine rilevare che il reato di truffa è stato ritenuto assorbito da quello di cui all'art. 7 del D.L. n. 4/2019, che è rimasto inalterato nella sua struttura materiale. 3 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso in esame, il motivo chiede a questa Corte una serie di accertamenti di fatto, (relativi alla dichiarazione dell'imputata, al fatto che la residenza le era stata assegnata dal Comune di Dalmine, agli accertamenti effettuati) che non possono essere compiuti in sede di legittimità, senza neppure provvedere ad allegare al ricorso atti o documenti dai quali sarebbe possibile accertare il travisamento denunciato. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/03/2024