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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 845/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 18/12/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Federico D'Afflitto in sostituzione dell'avv.
Marone per la parte convenuta il dott. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
In particolare, la difesa di parte ricorrente da atto di avere depositato le graduatorie per il corrente anno scolastico in cui la ricorrente risulta essere inserita. La difesa di parte ricorrente quanto alla prescrizione osserva che il ricorso è stato depositato il 30.4.2025.
La difesa di parte resistente osserva che rileva la data della notifica e non del deposito. L'incarico quell'anno decorreva dal 2.10.2020.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 18/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 845 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 30/04/2025
avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NE GU, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_3 P.IVA_3
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_4
Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 30.4.2025 e notificato il 27.10.2025 (con il decreto di fissazione udienza emesso il 9.5.2025), ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo determinato Controparte_1
e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi
1 analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ad ottenere la cd. Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co.
121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00, mediante rilascio della
Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota CP_5
dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano CP_5
triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante
«Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone.”.
2.Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_1
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a
2 tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del CP_1 diritto vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta; ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3.Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
4.1. Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
5. Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per
3 l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
6. Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale:
“la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma, applicabile all'anno scolastico 2023/2024 fa riferimento alle supplenze fino al 31.8. Allo stesso modo la norma di cui alla L. 207/2024, art. 1 comma 572 che ha modificato l'art. 1, comma 121, L.
107/2015 che ha esteso il diritto alla carta docente anche per i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, risulta applicabile ai soli contratti fino al
31.8. Quanto alla misura nei limiti di cui alla predetta riforma, come appare confermato dall'art. 6bis L. 79/2025 di conversione del DL 45/2025, la disposizione è riferibile all'a. s.
2025/2026. Il , con comunicato ufficiale del 24.6.2025 Controparte_1
pubblicato sul sito istituzionale alle sezione “notizie” (come già rilevato in altre cause dalla difesa dell'amministrazione), ha consentito dalla predetta data (24.6.2025), interpretando in maniera estensiva la normativa sopravvenuta (anche in piena coerenza con i principi ormai consolidati in giurisprudenza), l'iscrizione al portale, anche al personale docente con contratto a termine fino al 31.8.2025 per ottenere l'accredito dell'importo di Euro 500,00, che potrà essere utilizzato entro il 31.8.2026.
7. La ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, come confermato dall'amministrazione convenuta, docente “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto immessa in ruolo con decorrenza dal 1.9.2025, ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla
S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2020/2021
(2.10.2020-31.8.2021), 2021/2022 (7.9.2021-30.6.2022), 2022/2023 (2.9.2022-30.6.2023),
2023/2024 (4.9.2023-30.6.2024), 2024/2025 (9.9.2024-30.6.2025).
7.1. Secondo l'orientamento seguito da questo Giudice (sent. 651/2024 del 24.10.2024, RG
1838/2023, in senso analogo Corte d'Appello di Milano, sent. 873/2024 del 31.10.2024, sent.
720/2024, 99/2024; sembra confermare il principio anche Corte d'Appello di Venezia, sent.
96/2025 e come di recente affermato da Cass., 17494/2025 del 29.6.2025), in base alle coordinate interpretative fornite dalla pronuncia della Cassazione richiamata (punto 20.1 della motivazione), il termine di prescrizione quinquennale decorre ordinariamente dal 1.9 e nel
4 caso di specie dal 2.10.2020 (data di decorrenza del primo contratto di supplenza invocato), quindi l'unico atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 27.10.2025 è tardivo, essendosi il diritto prescritto il 2.10.2025. Occorre ricordare che secondo condiviso e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità il mero deposito in cancelleria del ricorso non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto (peraltro nel presente caso emesso il 9.5.2025 e notificato da parte ricorrente solo il 27.10.2025, ben oltre il termine ordinatorio dell'art. 415 c.p.c.), quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto (cfr. ex multis Cass. Lav., sent. 13588/2009; SSU
24822/2015 in motivazione;
Cass.
6-3 ord. 27944/2022, Cass., sez- 3, ord. 16300/2025).
9. Irrilevanti ai fini di causa sono le numerose assenze documentate dal (per CP_1
malattia e congedo parentale) che non fanno venire meno il diritto alla formazione in capo alla ricorrente che sorge con il conferimento dell'incarico annuale (in base ai richiamati principi affermati dalla Corte di Cassazione) e permane fino a quando la docente sia inserita nel contesto delle docenze scolastiche, a prescindere dall'effettivo servizio: la carta docente viene infatti assicurata “anche ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute (ciò per evidenti ragioni di non discriminazione del docente malato o in gravidanza) ovvero ai docenti in congedo per astensione obbligatoria trattandosi, nel caso di questi ultimi, di dipendenti la cui stabilità di rapporto è evidente ed il cui rientro in servizio e, quindi, all'insegnamento, è più che probabile” (cfr. sul punto anche Tribunale di Verona, sentenza 85/2024).
10. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante
5 l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
11. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
12. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;
2. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre rimborso CU di € 49,00, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Verona, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
6
SEZIONE LAVORO
Causa n. 845/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 18/12/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Federico D'Afflitto in sostituzione dell'avv.
Marone per la parte convenuta il dott. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
In particolare, la difesa di parte ricorrente da atto di avere depositato le graduatorie per il corrente anno scolastico in cui la ricorrente risulta essere inserita. La difesa di parte ricorrente quanto alla prescrizione osserva che il ricorso è stato depositato il 30.4.2025.
La difesa di parte resistente osserva che rileva la data della notifica e non del deposito. L'incarico quell'anno decorreva dal 2.10.2020.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 18/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 845 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 30/04/2025
avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NE GU, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_3 P.IVA_3
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_4
Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 30.4.2025 e notificato il 27.10.2025 (con il decreto di fissazione udienza emesso il 9.5.2025), ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo determinato Controparte_1
e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi
1 analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ad ottenere la cd. Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co.
121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00, mediante rilascio della
Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota CP_5
dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano CP_5
triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante
«Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone.”.
2.Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_1
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a
2 tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del CP_1 diritto vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta; ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3.Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
4.1. Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
5. Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per
3 l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
6. Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale:
“la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma, applicabile all'anno scolastico 2023/2024 fa riferimento alle supplenze fino al 31.8. Allo stesso modo la norma di cui alla L. 207/2024, art. 1 comma 572 che ha modificato l'art. 1, comma 121, L.
107/2015 che ha esteso il diritto alla carta docente anche per i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, risulta applicabile ai soli contratti fino al
31.8. Quanto alla misura nei limiti di cui alla predetta riforma, come appare confermato dall'art. 6bis L. 79/2025 di conversione del DL 45/2025, la disposizione è riferibile all'a. s.
2025/2026. Il , con comunicato ufficiale del 24.6.2025 Controparte_1
pubblicato sul sito istituzionale alle sezione “notizie” (come già rilevato in altre cause dalla difesa dell'amministrazione), ha consentito dalla predetta data (24.6.2025), interpretando in maniera estensiva la normativa sopravvenuta (anche in piena coerenza con i principi ormai consolidati in giurisprudenza), l'iscrizione al portale, anche al personale docente con contratto a termine fino al 31.8.2025 per ottenere l'accredito dell'importo di Euro 500,00, che potrà essere utilizzato entro il 31.8.2026.
7. La ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, come confermato dall'amministrazione convenuta, docente “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto immessa in ruolo con decorrenza dal 1.9.2025, ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla
S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2020/2021
(2.10.2020-31.8.2021), 2021/2022 (7.9.2021-30.6.2022), 2022/2023 (2.9.2022-30.6.2023),
2023/2024 (4.9.2023-30.6.2024), 2024/2025 (9.9.2024-30.6.2025).
7.1. Secondo l'orientamento seguito da questo Giudice (sent. 651/2024 del 24.10.2024, RG
1838/2023, in senso analogo Corte d'Appello di Milano, sent. 873/2024 del 31.10.2024, sent.
720/2024, 99/2024; sembra confermare il principio anche Corte d'Appello di Venezia, sent.
96/2025 e come di recente affermato da Cass., 17494/2025 del 29.6.2025), in base alle coordinate interpretative fornite dalla pronuncia della Cassazione richiamata (punto 20.1 della motivazione), il termine di prescrizione quinquennale decorre ordinariamente dal 1.9 e nel
4 caso di specie dal 2.10.2020 (data di decorrenza del primo contratto di supplenza invocato), quindi l'unico atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 27.10.2025 è tardivo, essendosi il diritto prescritto il 2.10.2025. Occorre ricordare che secondo condiviso e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità il mero deposito in cancelleria del ricorso non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto (peraltro nel presente caso emesso il 9.5.2025 e notificato da parte ricorrente solo il 27.10.2025, ben oltre il termine ordinatorio dell'art. 415 c.p.c.), quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto (cfr. ex multis Cass. Lav., sent. 13588/2009; SSU
24822/2015 in motivazione;
Cass.
6-3 ord. 27944/2022, Cass., sez- 3, ord. 16300/2025).
9. Irrilevanti ai fini di causa sono le numerose assenze documentate dal (per CP_1
malattia e congedo parentale) che non fanno venire meno il diritto alla formazione in capo alla ricorrente che sorge con il conferimento dell'incarico annuale (in base ai richiamati principi affermati dalla Corte di Cassazione) e permane fino a quando la docente sia inserita nel contesto delle docenze scolastiche, a prescindere dall'effettivo servizio: la carta docente viene infatti assicurata “anche ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute (ciò per evidenti ragioni di non discriminazione del docente malato o in gravidanza) ovvero ai docenti in congedo per astensione obbligatoria trattandosi, nel caso di questi ultimi, di dipendenti la cui stabilità di rapporto è evidente ed il cui rientro in servizio e, quindi, all'insegnamento, è più che probabile” (cfr. sul punto anche Tribunale di Verona, sentenza 85/2024).
10. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante
5 l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
11. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
12. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;
2. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre rimborso CU di € 49,00, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Verona, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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