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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/11/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4069/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PIETRO A. Parte_1
SCAVELLO
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rituale atto di ricorso depositato il 2 ottobre 2025 e regolarmente notificato la Sig.ra ha proposto opposizione avverso gli Parte_1 avvisi di addebito n. 3342025000123772700 e n. 3342025000123782800, notificati il 25.07.2025, con cui è stato chiesto il pagamento delle somme di euro 9.852,68 e di euro 1.044,85 a titolo di restituzione di importi indebitamente percepiti per prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione agricola e assegni familiari) relativamente agli anni 2013 e
2014.
Ha chiesto una declaratoria di insussistenza dei crediti con conseguente annullamento degli avvisi di addebito opposti, così concludendo: “1) IN
1 VIA PRELIMINARE, IN RITO tenuto conto sia delle ragioni in fatto e in diritto esposte nel Ricorso, sia del pericolo che la sig.ra , che risiede sola con due Pt_1 figlie minori, possa subire una qualche azione coattiva di recupero nelle more del presente giudizio, sospendere l'efficacia esecutiva dei due Avvisi impugnati, inaudita altera parte;
2) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO accertato e dichiarato che i due Avvisi impugnati presentano i plurimi profili di illegittimità di cui al Ricorso e/o altri eventuali motivi di illegittimità ravvisati da codesto
Tribunale, tra cui la evidente mancanza di motivazione, per cui l non ha CP_1 assolto all'onere della prova;
dichiarare nulli e/o, comunque, inefficaci i due Avvisi impugnati;
3) IN VIA SUBORDINATA preso atto del decorso del termine prescrizionale tra la data delle due domande di disoccupazione agricola (2013 e
2014) e l'invio delle prime raccomandate con richieste di restituzione (2024), dichiarare non dovuti perché, se esistenti, comunque prescritti, gli importi richiesti in restituzione da parte dell (quanto meno l'importo di €.9.852,68 riferito CP_1 all'anno 2013); 4) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA nella denegata
e non creduta ipotesi che codesto Tribunale ritenesse anche solo parzialmente fondate le richieste restitutorie formulate dall (ciò chiediamo per doveroso CP_1 scrupolo defensionale), ridurre, nella misura ritenuta di giustizia, ad esempio al
10% del richiesto, gli importi dovuti in restituzione dalla Ricorrente, stabilendo all'occorrenza la facoltà di un pagamento dilazionato nel tempo, che tenga conto della condizione soggettiva della Ricorrente di cui agli atti ed ai documenti prodotti”.
L , si è costituito, in via CP_1 Controparte_2 preliminare sollevando eccezione di decadenza ex art. 24 comma 5 del
D.lgs. n. 46/1999, nel merito deducendo che le somme richieste con gli avvisi di addebito sono dovute atteso che la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, con la conseguenza che quanto corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione deve essere restituito in quanto indebitamente erogato. Chiedeva, pertanto, in via preliminare una declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell'opposizione, 2 richiamando il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali hanno valore di prova legale, potendo essere contraddetti solo dalla prova contraria offerta dall'opponente a seguito dell'opposizione.
E' stata fissata per la decisione l'udienza del 17.11.2025, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza il 14.11.2025.
L ha sollevato eccezione di decadenza ex art. 24 comma 5 del D.lgs. n. CP_1
46/1999.
Ebbene, a norma dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/99 “contro l'iscrizione
a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale”.
La norma non qualifica come perentorio tale termine, né lo prevede espressamente a pena d'inammissibilità, la qual cosa aveva indotto parte della dottrina e della giurisprudenza di merito a ritenere che l'inutile decorso del medesimo non precluda la possibilità di proporre opposizione alla cartella.
E', tuttavia, da preferire l'opposta opinione, la quale si fonda su diverse considerazioni d'ordine storico – sistematico.
In primo luogo, si deve rilevare che tutti i precedenti storici relativi ai sistemi di riscossione coattiva di crediti della P.A., sganciati da una previa verifica giudiziale, sono stati sempre caratterizzati, nel nostro paese, dalla regola secondo la quale, la non tempestiva opposizione al provvedimento impositivo comporta l'incontestabilità del titolo.
Questo è vero nel processo tributario (art.21, D.lgs. 546/92), in quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione (artt. 22, 1° co. e 23, 1° co., L.689/81)
e nel precedente storico costituito dall'art. 2, 4° co., L.389/89).
3 La stessa cosa dicasi per il tipico procedimento giudiziale a cognizione sommaria, quello di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la mancata opposizione nei termini determina l'esecutorietà del decreto e la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione stessa.
La natura perentoria del termine di 40 giorni, inoltre, è stata affermata anche dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte con la nota pronuncia n.
4506/2007: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, che aveva erroneamente affermato che il termine avesse soltanto una funzione regolatrice dell'azione esecutiva, senza alcuna limitazione della possibilità del debitore di contestare la sussistenza del credito, e decidendo nel merito ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni”).
Più di recente si è ribadito: “per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 24, comma 5, d.lgs.
n. 46/1999, per proporre opposizione sul merito delle pretese creditorie degli enti previdenziali determina l'irretrattabilità del credito oggetto di iscrizione a ruolo
(Cass. S.U. n. 23397 del 2016).” (cfr. Cass. 17188/2024).
Ora, nel caso di specie non è controverso che l'avviso di addebito sia stato notificato e lo sia stato ritualmente in data 25 luglio 2025; pertanto alla data di deposito del ricorso (2 ottobre 2025) il termine perentorio di quaranta 4 giorni era ampiamente decorso (69 giorni).
Com'è noto, la disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 è espressamente derogata dal successivo art. 3 della medesima legge, che esplicitamente esclude che detta sospensione riguardi le controversie previste dagli articoli 429 e 459 (ora 409 e 442) c.p.c., vale a dire le controversie individuali di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (cfr. ex multis, Cass., S.U. n. 749/2007, Sez. L. n.
5015/02 e n. 2203/96).
La domanda, dunque, va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione.
Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.697,00, oltre accessori dovuti.
Cosenza, 18/11/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
5
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4069/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PIETRO A. Parte_1
SCAVELLO
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rituale atto di ricorso depositato il 2 ottobre 2025 e regolarmente notificato la Sig.ra ha proposto opposizione avverso gli Parte_1 avvisi di addebito n. 3342025000123772700 e n. 3342025000123782800, notificati il 25.07.2025, con cui è stato chiesto il pagamento delle somme di euro 9.852,68 e di euro 1.044,85 a titolo di restituzione di importi indebitamente percepiti per prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione agricola e assegni familiari) relativamente agli anni 2013 e
2014.
Ha chiesto una declaratoria di insussistenza dei crediti con conseguente annullamento degli avvisi di addebito opposti, così concludendo: “1) IN
1 VIA PRELIMINARE, IN RITO tenuto conto sia delle ragioni in fatto e in diritto esposte nel Ricorso, sia del pericolo che la sig.ra , che risiede sola con due Pt_1 figlie minori, possa subire una qualche azione coattiva di recupero nelle more del presente giudizio, sospendere l'efficacia esecutiva dei due Avvisi impugnati, inaudita altera parte;
2) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO accertato e dichiarato che i due Avvisi impugnati presentano i plurimi profili di illegittimità di cui al Ricorso e/o altri eventuali motivi di illegittimità ravvisati da codesto
Tribunale, tra cui la evidente mancanza di motivazione, per cui l non ha CP_1 assolto all'onere della prova;
dichiarare nulli e/o, comunque, inefficaci i due Avvisi impugnati;
3) IN VIA SUBORDINATA preso atto del decorso del termine prescrizionale tra la data delle due domande di disoccupazione agricola (2013 e
2014) e l'invio delle prime raccomandate con richieste di restituzione (2024), dichiarare non dovuti perché, se esistenti, comunque prescritti, gli importi richiesti in restituzione da parte dell (quanto meno l'importo di €.9.852,68 riferito CP_1 all'anno 2013); 4) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA nella denegata
e non creduta ipotesi che codesto Tribunale ritenesse anche solo parzialmente fondate le richieste restitutorie formulate dall (ciò chiediamo per doveroso CP_1 scrupolo defensionale), ridurre, nella misura ritenuta di giustizia, ad esempio al
10% del richiesto, gli importi dovuti in restituzione dalla Ricorrente, stabilendo all'occorrenza la facoltà di un pagamento dilazionato nel tempo, che tenga conto della condizione soggettiva della Ricorrente di cui agli atti ed ai documenti prodotti”.
L , si è costituito, in via CP_1 Controparte_2 preliminare sollevando eccezione di decadenza ex art. 24 comma 5 del
D.lgs. n. 46/1999, nel merito deducendo che le somme richieste con gli avvisi di addebito sono dovute atteso che la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, con la conseguenza che quanto corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione deve essere restituito in quanto indebitamente erogato. Chiedeva, pertanto, in via preliminare una declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell'opposizione, 2 richiamando il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali hanno valore di prova legale, potendo essere contraddetti solo dalla prova contraria offerta dall'opponente a seguito dell'opposizione.
E' stata fissata per la decisione l'udienza del 17.11.2025, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza il 14.11.2025.
L ha sollevato eccezione di decadenza ex art. 24 comma 5 del D.lgs. n. CP_1
46/1999.
Ebbene, a norma dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/99 “contro l'iscrizione
a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale”.
La norma non qualifica come perentorio tale termine, né lo prevede espressamente a pena d'inammissibilità, la qual cosa aveva indotto parte della dottrina e della giurisprudenza di merito a ritenere che l'inutile decorso del medesimo non precluda la possibilità di proporre opposizione alla cartella.
E', tuttavia, da preferire l'opposta opinione, la quale si fonda su diverse considerazioni d'ordine storico – sistematico.
In primo luogo, si deve rilevare che tutti i precedenti storici relativi ai sistemi di riscossione coattiva di crediti della P.A., sganciati da una previa verifica giudiziale, sono stati sempre caratterizzati, nel nostro paese, dalla regola secondo la quale, la non tempestiva opposizione al provvedimento impositivo comporta l'incontestabilità del titolo.
Questo è vero nel processo tributario (art.21, D.lgs. 546/92), in quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione (artt. 22, 1° co. e 23, 1° co., L.689/81)
e nel precedente storico costituito dall'art. 2, 4° co., L.389/89).
3 La stessa cosa dicasi per il tipico procedimento giudiziale a cognizione sommaria, quello di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la mancata opposizione nei termini determina l'esecutorietà del decreto e la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione stessa.
La natura perentoria del termine di 40 giorni, inoltre, è stata affermata anche dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte con la nota pronuncia n.
4506/2007: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, che aveva erroneamente affermato che il termine avesse soltanto una funzione regolatrice dell'azione esecutiva, senza alcuna limitazione della possibilità del debitore di contestare la sussistenza del credito, e decidendo nel merito ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni”).
Più di recente si è ribadito: “per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 24, comma 5, d.lgs.
n. 46/1999, per proporre opposizione sul merito delle pretese creditorie degli enti previdenziali determina l'irretrattabilità del credito oggetto di iscrizione a ruolo
(Cass. S.U. n. 23397 del 2016).” (cfr. Cass. 17188/2024).
Ora, nel caso di specie non è controverso che l'avviso di addebito sia stato notificato e lo sia stato ritualmente in data 25 luglio 2025; pertanto alla data di deposito del ricorso (2 ottobre 2025) il termine perentorio di quaranta 4 giorni era ampiamente decorso (69 giorni).
Com'è noto, la disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 è espressamente derogata dal successivo art. 3 della medesima legge, che esplicitamente esclude che detta sospensione riguardi le controversie previste dagli articoli 429 e 459 (ora 409 e 442) c.p.c., vale a dire le controversie individuali di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (cfr. ex multis, Cass., S.U. n. 749/2007, Sez. L. n.
5015/02 e n. 2203/96).
La domanda, dunque, va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione.
Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.697,00, oltre accessori dovuti.
Cosenza, 18/11/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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