Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/03/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7103 dell'anno 2020 promossa da
(C.F. e (C.F. PA C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. DOMENICO MARIA ORSINI;
C.F._2
- Appellante - contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) e (C.F. C.F._4 Controparte_3
), in qualità di eredi di (C.F. C.F._5 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. NICOLETTA CAROTTI e C.F._6 dall'avv. PIETRO FAUSTO CAROTTI;
- Appellati -
e contro
(C.F. , (C.F. Controparte_4 C.F._7 Controparte_5
) e C.F. ; C.F._8 CP_6 C.F._9
- Appellati, contumaci -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 224/2020 pubblicata il 03/06/2020, in punto di Usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Rieti Persona_1 [...] chiedendone la condanna all'immediato rilascio di due terreni siti nel PA
Comune di BO (RI), distinti in Catasto Terreni al foglio 9, particelle 1578 e
1579 (località Cesa) e al foglio 8, particella 568 (località S. Antonio) di cui ha affermato di essere comproprietario unitamente ai fratelli, la rimozione della recinzione realizzata dal convenuto sul terreno sito in Località S. Antonio, la
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Località Cesa, nonché la condanna al risarcimento dei danni.
1.1. ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via PA riconvenzionale, l'accertamento del proprio acquisto per usucapione della proprietà degli immobili in questione.
1.2. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e CP_6 CP_4 in quanto comproprietari dei terreni oggetto di causa, rimasti Controparte_5 contumaci, con sentenza n. 169/2010 il Tribunale di Rieti ha accolto la domanda di parte attrice e rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto.
2. Con sentenza n. 5911/2013 del 05/11/2013 questa Corte di Appello, pronunciando sull'impugnazione proposta da ha dichiarato la PA nullità della sentenza e ha rimesso la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354
c.p.c., per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
litisconsorte necessaria in quanto nuda proprietaria dei terreni per Parte_2 effetto della donazione in suo favore stipulata dallo stesso per PA atto pubblico del 3.3.2005.
3. ha tempestivamente riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Persona_1
Rieti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel precedente grado di giudizio.
3.1. e hanno ribadito la richiesta di rigetto della Pt_1 Parte_2 domanda attorea e hanno insistito sulla domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale.
3.2. Al giudizio è stato riunito quello successivamente introdotto dagli stessi Pt_1
e i quali hanno chiesto l'immediata restituzione dei terreni Parte_2 oggetto di lite stante la dichiarata nullità della sentenza n. 169/2010 in esecuzione della quale ne aveva ottenuto il rilascio forzoso. Persona_1
3.3. In corso di causa è deceduto e i figli e Persona_1 Controparte_1 [...] nonché la moglie si sono costituiti in prosecuzione del CP_2 Controparte_3 processo ai sensi dell'art. 302 c.p.c.
3.4. Con sentenza n. 224/2020 del 03/06/2020 il Tribunale di Rieti, in accoglimento della domanda attorea e previo rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione, ha dichiarato che il diritto di proprietà sui terreni oggetto di causa appartiene in comunione, per la quota di 1/4 ciascuno, ad
[...]
e e per la quota complessiva di 1/4 CP_6 Controparte_4 Controparte_5
e, quindi, di 1/12 ciascuno, a e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Pag. 2 di 9 ; ha condannato a rilasciare immediatamente gli CP_3 PA immobili nella disponibilità dei legittimi comproprietari e a rimuovere la recinzione realizzata sul terreno sito in località S. Antonio;
ha dichiarato l'inefficacia, nei confronti di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e dell'atto di donazione intercorso tra CP_4 CP_6 Controparte_7
e a rogito del notaio in PA Parte_2 Persona_2 data 03.02.2005 (rep. n. 111054 – racc. n. 33404); ha dichiarato il diritto dei comproprietari di escludere dal godimento dei terreni in questione
[...]
e ha respinto la domanda di risarcimento dei danni PA Parte_2 patrimoniali proposta dagli attori;
ha ordinato la trascrizione della sentenza;
ha posto le spese del giudizio a carico dei convenuti e Pt_1 Parte_2
Al riguardo il Tribunale ha osservato, per quanto ancora interessa, che:
- sulla prova della qualità di eredi, può attribuirsi piena efficacia probatoria alla documentazione dell'ufficio di stato civile e alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dagli attori e non contestata dalle parti convenute, in conformità al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.;
- sulla domanda di rivendicazione, atteso che i convenuti oppongono un possesso ad usucapione anteriore al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica, l'onere probatorio a carico dell'attore non è attenuato;
in ogni caso, sulla base delle prove testimoniali raccolte nella fase istruttoria, deve ritenersi sussistente la prova del potere di fatto esercitato dagli attori in rivendica sia in proprio, mediante l'accesso e la visita ai terreni, sia attraverso il detentore
[...]
almeno a far data dall'anno 1967; PA
- non è stata raggiunta, invece, alcuna prova del possesso esercitato dal convenuto sui terreni oggetto di causa, non essendo sufficiente il solo svolgimento dell'attività di coltivazione, né è stata fornita la prova di un qualsivoglia atto di interversione del possesso.
4. Avverso la sentenza e hanno proposto tempestivo Pt_1 Parte_2 appello chiedendo l'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate in primo grado, compresa la domanda di rilascio e restituzione dei terreni, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
4.1. e hanno chiesto il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado con la condanna delle controparti alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
e ritualmente citati, non si sono costituiti nel CP_6 CP_4 Controparte_5 giudizio di appello e devono quindi essere dichiarati contumaci.
Pag. 3 di 9 4.2. Con provvedimento reso ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c. in data 14/11/2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5. Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Rieti ha ritenuto che gli attori abbiano adempiuto l'onere probatorio richiesto dall'art. 948 c.c., dimostrando di aver usucapito i terreni, sulla base di prove testimoniali fornite esclusivamente dai propri familiari. Il giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta la prova del presunto possesso ultraventennale degli appellati alla luce di dichiarazioni discordanti e inidonee a dimostrare la pretesa signoria manifesta e pubblica degli stessi, senza debitamente considerare tutti gli altri testi, terzi estranei alla vicenda, che hanno dichiarato di aver visto solo sui terreni per cui è PA causa.
6. Con il secondo motivo gli appellanti impugnano la sentenza nel punto in cui ha rigettato la domanda di usucapione ritenendo che l'attività di coltivazione svolta negli anni da sui terreni oggetto di lite sia stata svolta PA esclusivamente su incarico della famiglia Il primo giudice ha inoltre _1 erroneamente ritenuto mancante la prova dell'interversione del possesso, nonostante l'appellante si sia sempre comportato come unico proprietario dei terreni per oltre trent'anni e senza che gli odierni appellati abbiano mai fornito prova di un valido atto interruttivo del possesso.
7. Con il terzo motivo e chiedono, alla luce della Pt_1 Parte_2 fondatezza della propria domanda di usucapione, la restituzione dei terreni oggetto di lite nonché di tutte le somme percepite dagli appellati a titolo di risarcimento.
8. La stretta connessione che lega i tre motivi di appello ne consente la trattazione congiunta.
8.1. È in primo luogo infondata la tesi degli appellanti secondo cui l'accordo tra la famiglia e con il quale la prima avrebbe concesso al _1 PA secondo il godimento dei terreni poteva essere provato solo per iscritto ai sensi dell'art. 1350 c.c.: il contratto in parola non rientra, di tutta evidenza, tra quelli elencati nella norma ora indicata, dal momento che ha allegato di Persona_1 aver conferito a solo l'incarico di curare e coltivare i terreni, dietro PA corrispettivo, senza costituire o trasferire in suo favore alcun diritto reale.
8.2. Circa il vincolo di parentela che lega l'attore e i testimoni da lui indicati, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 cod. proc. civ. per effetto della sentenza della
Pag. 4 di 9 Corte Cost. nr. 248 del 1974, i soggetti che, come nella specie, sono legati alle parti processuali dai vincoli di parentela o affinità possono (e devono) essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva, al di là della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 246 cod. proc. civ., la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni, all'esito del loro esame;
a tale riguardo è utile ricordare l'insegnamento di questa Corte secondo cui “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti [...], l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (così Cass. nr. 25358 del
2015 con i richiami ivi effettuati a Cass. nr. 1109 del 2006; conformi Cass. nr.
12365 del 2006 e Cass. nr. 4202 del 2011; cfr. anche Cass. nr. 25549 del 2007)»
(così, Cass. Sez. 6, n. 2295 del 2 febbraio 2021).
Nel caso di specie non si ravvisano discordanze tra le dichiarazioni rese dai diversi testi di parte appellata, nonché tra queste e quelle dei testimoni indicati da parte convenuta, tali da metterne in dubbio l'attendibilità.
, marito in regime di separazione dei beni di Persona_3 CP_6
(peraltro rimasta contumace sia in primo che in secondo grado), ha riferito di conoscere i luoghi dal 1967, e da allora di aver sempre visitato i terreni e raccolto i frutti, recandosi sul posto annualmente, nei mesi di agosto o settembre;
che il suocero - padre dell'originario attore – «aveva sempre coltivato Persona_1 questi terreni e … aveva incaricato in caso di assenza il e forse
PA anche il padre prima di lui»; che «più volte abbiamo sollecitato a
PA lavorare i terreni;
qualche volta ci siamo occupati direttamente dei terreni, affittando un trattore;
mio cognato, purtroppo deceduto, mi presentava conti _1 di acquisti fatti per compensare il . Ancora, il teste ha precisato che a
PA quanto a lui risulta era stato «incaricato di seguire i terreni
PA quando non potevamo noi familiari occuparcene. Non mi risulta che fossero pagati, mi risulta che percepissero i frutti della coltivazione». Ha dichiarato, inoltre, che dal
1967 e per cinque/sei anni portava alla famiglia il PA _1 vino ottenuto dalle uve coltivate sul terreno in località S. Antonio;
che nel 1980 corrispose a 25.000 lire per l'affitto di un trattore Persona_1 PA da utilizzare nella coltivazione dei terreni;
che nel 1995 trovarono sul terreno di S.
Antonio un'autovettura rottamata lì abbandonata, la quale fu rimossa da « » Pt_1 dopo che essi si erano lamentati con lui della circostanza.
, sorella del primo testimone e cognata di pur non Testimone_1 CP_6 avendo conoscenza diretta dei fatti ha dichiarato: «posso solo dire quello che so, cioè che mia cognata mi diceva che era stato da loro incaricato di PA
Pag. 5 di 9 prendersi cura del terreno ed anche eventualmente avvalendosi di aiuti a pagamento (…) Vedevo spesso il terreno, cui facevo caso perché sapevo che era di mia cognata (…) Loro avevano incaricato (che ora apprendo chiamarsi Pt_1
, che stava sul posto, ed era parente, ma non era molto curato»; essa ha PA poi riferito di non sapere se la cognata abbia mai ricevuto i frutti del terreno, CP_6 precisando tuttavia di non poter escludere la circostanza, e di non aver mai visto alcuno coltivarlo.
(cognato di ) ha dichiarato di aver visto, a partire Testimone_2 Controparte_3 dalla fine degli anni '80, recarsi sul terreno per raccogliere la frutta;
Persona_1 terreno che a parte qualche albero da frutto era per il resto sostanzialmente abbandonato.
I testi indicati da parte convenuta – appellante hanno genericamente riferito di aver visto lavorare sui terreni o di essere stati da lui incaricati di
PA effettuarvi interventi. ha dichiarato di aver sempre visto il solo Controparte_8 coltivare i terreni. ha riferito: «su quei terreni ho sempre
PA Testimone_3 visto il che per me era il proprietario;
non so dire se sia stato mai
PA retribuito dai per opere prestate su loro incarico». ha _1 Testimone_4 affermato: «Per quello che sapevo io i terreni erano dei non sapevo di
PA questioni con i le ho sapute quando sono stato già citato a testimoniare. _1
(…) Il rapporto era con mio suocero;
io andavo a svolgere dei lavori su incarico di mio suocero, se lui non poteva;
in questo contesto ho lavorato anche quei terreni. I pagamenti erano fatti dai a mio suocero». infine, ha PA Parte_3 riferito di non sapere praticamente nulla dei terreni oggetto di causa, e in merito alla dichiarazione del 24 settembre 1998 da lui firmata e depositata in atti, attestante il possesso pacifico, continuato ed indisturbato di ha PA affermato: «È vero che ho firmato quella dichiarazione, ho firmato senza sapere di che cosa si trattasse».
8.4. Parte attrice ha rivendicato la comproprietà dei terreni oggetto di causa producendo copia dell'atto di divisione del 1.10.1942, con cui essi sono stati assegnati al padre , deceduto il 19.3.1961, e copia della denuncia di CP_1 successione da cui risulta che egli ha lasciato a succedergli i figli , _1 CP_4
e . CP_6 CP_5
Con lettera del 21.2.1996, poi, i fratelli hanno contestato a _1 [...] che i terreni «che, dopo la morte di tuo zio , hai curato dietro PA CP_1 relativo corrispettivo da parte dei proprietari stessi, versano in stato di grande trascuratezza», tanto che la precedente estate in uno dei terreni era stata abbandonata la carcassa di una autovettura: hanno manifestato la loro intenzione di «provvedere direttamente alla loro sistemazione»; hanno invitato lo stesso
Pag. 6 di 9 ad astenersi dal compiere qualsiasi attività sui terreni, dal farne PA qualunque uso e dall'effettuare qualsiasi «intervento conservativo sulle residue colture».
Le dichiarazioni rese da e e da collimano con Per_3 Testimone_1 Testimone_2 gli elementi di prova desumibili da tali circostanze. del resto, PA non ha replicato alla lettera del 1996 ora richiamata, non ha specificamente contestato né l'episodio relativo alla rimozione dell'autovettura su richiesta dei né quello relativo al pagamento, da parte di dell'affitto di _1 Persona_1 un trattore affinché lo stesso effettuasse dei lavori sul fondo, né che i PA terreni oggetto di causa corrispondano a quelli attribuiti a con Controparte_1
l'atto di divisione del 1942.
Le dichiarazioni dei testimoni e non si pongono in contrasto Tes_3 Tes_4 CP_8 con le prime, dal momento che essi – al netto delle valutazioni sui concetti di
“possesso” e “proprietà” – hanno descritto un rapporto di fatto dell'appellante con i terreni che è tutt'altro che incompatibile con le allegazioni attoree e, al contrario, compatibile con la qualificazione dell'esercizio dei poteri di fatto sul terreno da parte di in termini di mera detenzione. L'attività di coltivazione da lui PA condotta sui fondi, infatti, non è di per sé sufficiente a dimostrare una situazione di fatto qualificabile univocamente in termini di possesso, essendo compatibile con un incarico in tal senso a lui conferito dai fratelli La stessa giurisprudenza di _1 legittimità riconosce che l'utilizzo del terreno per la coltivazione, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è inidoneo al possesso ad usucapionem perché, di per sé, non esprime in modo inequivocabile l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus» (Cass. Sez. 2, sentenza n. 4931 del 15 febbraio 2022).
Che i testi abbiano riferito di non aver mai visto sui terreni membri della famiglia
è poi del tutto compatibile con il fatto che questi erano residenti a [...]_1
e si recavano solo saltuariamente a BO (una o due volte l'anno, per lo più nei mesi estivi, ha riferito ). Persona_3
8.5. D'altro lato, a giustificazione del rapporto da lui intrattenuto con i terreni ha allegato che questi «furono portati in dote dalla sig.ra PA
, madre del convenuto , al momento del Persona_4 PA matrimonio con il padre » (così nella memoria ex art. 183, sesto Persona_5 comma, n. 1).
Egli non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova al riguardo, ma anzi nel rendere interrogatorio formale ha ammesso di non poter escludere che nel 1925 al padre sia stato conferito da l'incarico di coltivare i fondi – circostanza, questa, _1
Pag. 7 di 9 invece incompatibile con la tesi della dote da lui stesso allegata – e che alla morte del padre, nel 1952, egli proseguì la cura dei terreni. Per contro, dal richiamato atto di divisione del 1942 risulta che ad fu assegnata una porzione di Persona_4 terreno in località S. Antonio, contrassegnata dalla particella 29/b, prossima a quella nella stessa occasione assegnata a e contrassegnata dal n. 29/c. CP_4
8.6. Il complessivo quadro probatorio emergente dall'istruzione della causa depone quindi univocamente nel senso che effettivamente i terreni di cui si discute appartengano agli eredi di che li hanno sempre posseduti per il Controparte_4 tramite di da loro incaricato di curarli e coltivarli anche in virtù PA del rapporto di parentela che li lega (egli è, infatti, il cugino dei fratelli e _1 del fatto che era proprietario di un terreno confinante.
8.7. Come correttamente osservato dal primo giudice, che per PA quanto detto ha iniziato a sfruttare i terreni in qualità di detentore, avrebbe dovuto dimostrare di aver posto in essere un atto di interversione del possesso, consistente in un atto di opposizione contro i fratelli tale da rendere loro _1 manifesta la sua intenzione di comportarsi come proprietario dei fondi (art. 1141
c.c.). Ma il primo atto di questo genere da lui posto in essere risulta essere consistito nell'apposizione della recinzione avvenuta nei primi mesi del 1996 – non avendo egli provato di averla realizzata nel 1985, come aveva allegato in comparsa di costituzione e risposta – e dunque non in tempo utile perché potesse verificarsi l'acquisto per usucapione della proprietà del fondo, considerato che l'azione di rivendica è stata introdotta da nell'ottobre 2005. Persona_1
L'appello deve quindi essere respinto.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per le cause di valore superiore a 1.101,00 € ed inferiore a 5.200,00 €, ad eccezione del compenso relativo alla fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, inoltre, la Corte deve dare atto che gli appellanti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido, al rimborso in favore delle parti appellate costituite delle spese del presente grado, che liquida in 2.000 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
Pag. 8 di 9 3) dà atto che gli appellanti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 13/03/2025
Minuta redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo Andrea
Leonardo Canalis.
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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