Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/05/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 84/2024 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
Parte_1 (cf: C.F. 1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Annalisa Lo Cascio, presso il cui studio, sito a Palermo in via Mariano Stabile n. 110, è elettivamente domiciliato e
C.F. 2 ), nata a [...] il [...], Controparte_1 (cf: rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Salvatore Marsala, presso il cui studio, sito a Palermo in via Mariano Stabile n. 110, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: domanda congiunta (di separazione e) divorzio;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 11.4.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte_1 e [...]Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 22.1.2024,
CP_1 premettendo di aver contratto matrimonio civile il 23.1.2015 a Palermo - trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie C, vol. 2626, dell'anno 2015 - dal quale non sono nati figli, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale, nonché lo scioglimento del matrimonio (rectius), secondo le condizioni concordate.
In particolare, le parti non hanno previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti in quanto titolari di redditi adeguati alle rispettive necessità; hanno, altresì, stabilito che la casa coniugale, sita a Valledolmo in via Nuova n. 6, resti nella disponibilità di essendo di sua esclusiva proprietà.Parte_1
Con sentenza n. 853/2024, pubblicata il 3.6.2024 e passata in giudicato il 4.1.2025 (cfr. attestazione di cancelleria risultante dagli atti del fascicolo telematico), il Tribunale di Termini
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 11.4.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
la causa è stata dunque posta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire
-
dalla prima udienza del presente procedimento, sostituita dal deposito di note scritte
(16.5.2024);
-· la separazione tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 853/2024 pubblicata il 3.6.2024;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, con la precisazione che il Tribunale, in considerazione dell'assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, si limita a prendere atto delle previsioni relative al godimento della casa coniugale.
L'introduzione del procedimento su ricorso congiunto e l'ammissione di una delle parti al patrocinio a spese dello stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo il 23.1.2015 da nato a [...] il [...], e [...]Parte_1
CP_1 , nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n.01, parte II, serie C, Vol. 2626, dell'anno 2015, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 Il Presidente Il Giudice rel.
Giuseppe Rini Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.