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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9246 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. ri Magistrati:
Dott. SE Di Salvo Presidente
Dott. IO AN Giudice Relatore
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n. 5324 per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
11 marzo 2025, vertente
TRA
Tribunale di Latina n° 51/2016 Parte_1 Parte_2
(c.f..: ), con sede legale in Latina, Via Polusca n. 19, in persona del Curatore, Dott.ssa P.IVA_1 [...]
autorizzato alla proposizione del presente giudizio con decreto del G.D. Dott.ssa Tiziana Tinessa Pt_3 del 25.11.2020, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad litem, in calce all' atto di citazione, dall'Avv.
PI La BR (CF: , PEC: ed C.F._1 Email_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Tibullo n. 20, presso lo studio dell'Avv. Francesco Migliorati
(CF: . C.F._2
ATTORE E
, nato a [...] il [...], residente in [...], CP_1
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Laura Memoli C.F._3
(CF: , PEC: e SE OR UL (CF: C.F._4 Email_2
) PEC: ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._5 Email_3
studio in Latina, Via Monti n. 42, giusta procura a margine della comparsa di risposta.
CONVENUTO
OGGETTO: RISARCIMENTO-DANNI.
All'udienza del giorno 11 Marzo 2025 compariva per il fallimento attore l'Avv. PI La BR la quale si riportava ai propri scritti difensivi in atti chiedendo che, accertata e dichiarata ex art. 146 l.f., in relazione all'art. 2394 bis c.c., la responsabilità di nella CP_1
causazione dei danni arrecati alla società fallita per violazione delle norme , per i titoli e le ragioni di cui all'atto di citazione, fosse, per l'effetto, condannato al risarcimento del danno in favore del fallimento attore, che si quantificava in € 387.882,00 oltre interessi anche all'esito delle conclusioni della TU e relativa memoria integrativa ovvero in quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Reiterava l'eccezione di intempestività e, per l'effetto, di decadenza e di inammissibilità dell'avversa eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dal fallimento attore.
L'Avv. Leonardo Macinanti, in sostituzione dell'Avv. Laura Memoli, per il convenuto versava copia cartacea Co di sentenza del Tribunale di Latina di assoluzione del mici per bancarotta non sussistendo distrazione, facendo prontezza di replicare la produzione con modalità digitali;
si riportava alle conclusioni formulate e ne chiedeva l'integrale accoglimento.
L'Avv. La BR rilevava che la pronuncia penale versata in atti aveva ad oggetto esclusivamente la distrazione della somma di € 32.800,00, relativa ad impianti, attrezzature industriali e commerciali e, dunque, non atteneva né aveva una rilevanza sovrapponibile al petitum ed alla causa petendi della presente causa civile. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato al Sig. il Fallimento Tribunale CP_1 di Latina n°51/2016 della adiva l'intestato Tribunale affinchè, Parte_2
accertata e dichiarata la responsabilità di , in ordine ai danni arrecati alla società fallita, il CP_1
predetto venisse condannato al risarcimento degli stessi, da quantificarsi in corso di causa, anche all'esito di espletanda TU contabile.
Al riguardo esso attore esponeva che:
- Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 54 del 19.05.2016 (Fall. N. 51/2016), pubblicata il 20.05.2016, aveva dichiarato il fallimento della “ , corrente in Latina, Via Polusca Parte_2
n. 19, in ragione del debito maturato nei confronti dell'erario, pari ad € 210.130,43 e dei terzi, per €
30.000,00;
- la società fallita era stata amministrata dal Sig. quale Amministratore Unico e socio, dal CP_1
30.12.2010 al 13.01.2016 e, dal 14.01.2016 fino alla data del fallimento (19/20.05.2016), dal socio amministratore Sig. ; Controparte_2
- con scrittura privata del 16.06.2014, registrata a Latina il 26.06.2014, autenticata dal Notaio , la società fallita aveva affittato alla , con sede in Latina, in Persona_1 Parte_4
Via Clementi Muzio, l'intera azienda, costituita da licenze e autorizzazioni, macchinari, attrezzature e stigliature, come da inventario allegato alla scrittura medesima, per la durata di anni 6 ( fino al 15.06.2020) ed al canone complessivo di € 86.400,00 (€ 14.400,00, oltre IVA, per anno);
- con verbale del 30.11.2014, l'assemblea della denominata società aveva deliberato di distribuire al socio unico la somma di € 95.600,00, a titolo di utili, accollandone il peso alla “riserva straordinaria” della società e prelevata dalle casse della società in data 15.01.2015, mediante operazioni di
“giroconto” bancario;
- nel corso dell'anno 2015 era stata liquidata dalla società fallita al socio unico la somma CP_1
complessiva di € 147.000,00, a titolo di compensi, per l'attività svolta quale amministratore della società, come di seguito ripartita: € 3.000,00 per il 2011; € 36.000,00, per il 2012; € 36.000,00 per il 2013;
€ 36.000,00 per il 2014; € 36.000,00 per il 2015;
- tali compensi erano stati tutti contabilizzati nel bilancio del 2015; - sempre in relazione a tale annualità, (nel bilancio al 31.12.2015), erano stati contabilizzati € 97.082,00 per salari e stipendi, pur non essendovi stato personale in forza alla società dal 10.01.2015 al 23.12.2015;
- in data 30.11.2014, inoltre, l'assemblea della società aveva deliberato la distribuzione di utili per € 95.600,00, procedendo alla relativa distribuzione in data 15.01.2015;
- con riferimento alle annualità: 2013, 2014 e 2015, non era stato curato il deposito dei bilanci presso il
Registro delle Imprese;
- sulla base di tale ricostruzione dei fatti, il Fallimento attore inferiva la responsabilità dell' amministratore, per violazione dei doveri di cui all'art. 2392 c.c. e per distrazione di somme, in relazione agli art. 216 l.f. e 217 l. f.;
- in particolare gli addebiti di responsabilità mossi riguardavano:
1) la registrazione degli stipendi: l'Amministratore pro-tempore, Sig. CP_1 CP_1
nel corso del 2015, aveva distratto dalle casse della società l'importo di € 97.082,00, pari al pagamento di stipendi dei dipendenti, contabilizzato nel bilancio al 31.12.2015, sebbene tutti i lavoratori avessero cessato il proprio rapporto di lavoro, l'ultimo dei quali a novembre del 2014; inoltre, dalle verifiche effettuate, era emerso che, anche per l'anno 2014, erano stati registrati pagamenti di stipendi, per € 37.901,93, sebbene, dalla situazione contabile al 31.12.2014, non risultassero debiti verso i dipendenti e senza che fossero state rinvenute buste paga, sia con riferimento al 2014, sia riguardo al 2015.;
- Tali appostazioni in bilancio risultavano prive di giustificazione in quanto, successivamente alla stipula del contratto di affitto d'azienda del 16.06.2014, l'amministratore avrebbe dovuto licenziare tutti i dipendenti, considerato che la società risultava inattiva;
2) I compensi all'Amministratore: Il Sig. nel corso del 2015, si era CP_1
auto-liquidato l'importo complessivo di € 147.000,00 (di cui, € 3.000,00, per il mese di dicembre 2011 ed € 144.000,00, per gli anni 2012,2013,2014 e 2015), a titolo di emolumenti per il ruolo amministrativo svolto, attingendo per € 24.000,00 alla Cassa e per € 115.000,00 al “Conto Cassa titoli”;
-l'attribuzione di tali compensi, nel corso dell'anno 2015, anziché anno per anno nel corso delle annualità precedenti, aveva contribuito ad aggravare la situazione deficitaria della società;
nel caso di specie risultava integrata la distrazione di somme a danno della società non avendo il Sig. indicato una delibera assembleare né una norma statutaria giustificativa di una CP_1
simile attribuzione, in un contesto temporale di dissesto economico della società; - Il danno cagionato alla società ed ai creditori sociali era pari all'intera somma distratta, ovvero ad €
147.000,00;
3) attribuzione utili: dalla documentazione esaminata era emerso, altresì, che, con verbale d'assemblea del
30.11.2014, il Sig. aveva deliberato di distribuire a sè stesso, a titolo di utili, quale socio unico CP_1
d'azienda, la somma di € 95.600,00, prelevandola dalla riserva straordinaria;
- quest'ultima, alla data del 31.12.2014, ammontava ad € 139.181,06, in quanto i compensi dell'amministratore, maturati ma non contabilizzati, sino a tale data, ammontavano ad € 111.000,00;
- in caso di corretta contabilizzazione dei predetti compensi, per gli anni precedenti il 2015, la riserva eventualmente disponibile, alla data del 01.01.2015, sarebbe stata solo di € 28.181,06 (€ 139.181,06 - €
111.000,00= € 28.181,06);
- in caso di corretta contabilizzazione, pertanto, l'amministratore avrebbe potuto attribuirsi nell'anno 2015 il limitato importo di € 28.181,06, anziché quello di € 95.600,00, con una differenza a danno dei creditori pari ad almeno 67.418,94;
- l'omessa contabilizzazione dei compensi anno per anno aveva, pertanto, determinato una riserva di utili fittizia, alla quale aveva attinto illegittimamente l'amministratore, con conseguente danno alle casse sociali ed ai creditori.;
4) affitto d'azienda: Il Sig. in data 16.06.2024, con scrittura privata autenticata nelle firme dal CP_1
Notaio di Latina, aveva stipulato un contratto d'affitto d'azienda con la Persona_1 Parte_4
per la durata di sei anni, dal 16.06.2014 al 15.06.2020, al canone annuo di € 14.400,00, oltre IVA ( €
[...]
1.200,00 oltre IVA al mese), di molto inferiore rispetto a quello ( canone annuo di € 28.800,00) al quale, nel mese di maggio del 2010, altro amministratore aveva affittato l'azienda a “Il Vicolo s.r.l.”;
- tale differenza di importi, relativa al canone, non risultava giustificata da alcuna perizia, relazione, parere o informazione, con la conseguenza che la mancata verifica del valore dell'azienda integrava una grave negligenza dell'amministratore;
- Il danno cagionato alle casse della società era quantificabile, quantomeno, nella differenza tra l'importo di
€ 2.400,00 mensile, stabilito per il canone nel precedente contratto d'affitto e quello di € 1.200,00 mensile, quale importo del canone fissato con il contratto successivo;
Tanto premesso e ritenuto, il Fallimento Tribunale di Latina n°51/2016 della Parte_2
rassegnava le seguenti conclusioni:
[...] “voglia l'Ill. mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata ai sensi dell'art. 146 L.F, in relazione all'art. 2394 bis c.c., la responsabilità di nella causazione dei danni arrecati alla CP_1 società fallita per violazione delle norme, per i titoli e per le ragioni tutte di cui alla narrativa del presente atto, condannarlo, per l'effetto, al risarcimento del danno in favore del da quantificarsi in corso Parte_1
di causa, anche all'esito di TU contabile”
Con comparsa depositata telematicamente in data 01.07.2021, oltre il termine di cui all'art. 166 cpc, si costituiva il Sig. chiedendo che: “l' Ill. mo Tribunale adito, per le causali di CP_1
cui in narrativa, volesse, in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dalla curatela del nei confronti del Sig. Controparte_3
; nel merito, rigettare tutte le domande formulate dal CP_1 Controparte_3
in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
Vittoria di spese, competenze ed
[...]
onorari del giudizio”.
A fondamento delle suesposte conclusioni, il Sig. in preliminare, eccepiva, l'estinzione della CP_1
pretesa creditoria azionata per prescrizione in ragione del decorso del termine quinquennale a far data dalla cessazione dell'incarico gestorio ( deliberata il 6.01.2016, con contestuale nomina di un nuovo amministratore), sino alla data di ricezione della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Quest'ultima, infatti, era stata eseguita , ex art. 143 cpc, in data 5.01.2021 e si era perfezionata il successivo 25.01.2021, come da relata di notifica dell'atto di citazione (ovvero il ventesimo giorno successivo a quello in cui erano state compiute le prescritte formalità, ex art. 143 cpc).
Nel merito evidenziava che non vi era stata alcuna condotta distrattiva del patrimonio sociale, tale da concretare la responsabilità in capo ad esso convenuto, in quanto le singole azioni poste in essere non avevano avuto finalità esulanti da quelli sociali o di sottrazione di risorse finanziarie.
In particolare, esaminando le singole condotte contestate dal attore, esso convenuto Parte_1 evidenziava che:
1) la registrazione degli stipendi, contabilizzata nel bilancio al 31.12.2015, per l'importo di € 97.082,00 era stata effettivamente utilizzata per il pagamento degli stipendi del personale “non in regola”, per precedenti prestazioni svolte dal mese di Giugno 2011 al mese di Giugno 2014.
Di tale circostanza vi era evidenza documentale (ricevute di pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti non in regola).
Non vi era stata, quindi, alcuna condotta tale da esporre a pregiudizio le ragioni dei creditori o da “diminuire la cassa” con distrazione del relativo importo;
2) l'attribuzione di compensi all'Amministratore era avvenuta in virtù di regolare delibera dell'assemblea sociale del 14.12.2011 (rep. 60413 del 21.12.2011, Notaio ). Persona_1
Segnatamente era stato deliberato di attribuire, a favore dell'amministratore, un compenso mensile lordo di € 3.000,00, a decorrere dalla data dell'assemblea subordinando il pagamento alla permanenza in carica dello stesso.
Le somme percepite da esso convenuto, a titolo di compenso, per gli anni dal 2011 al 2015, inoltre, risultavano coincidenti, per l'intero periodo, con quelle deliberate il 14.12.2011.
Parte attrice non aveva, del resto, contestato la congruità dei compensi, rispetto al lavoro svolto, né provato il nesso eziologico tra il pagamento degli stessi, per gli anni
2011/2015 e l'aggravamento della situazione deficitaria della società;
3) quanto all'attribuzione degli utili a favore di esso convenuto, quale socio unico, per € 95.600,00, deliberata con verbale assembleare del 30.11.2014, parte attrice aveva contestato che tale somma sarebbe stata prelevata dalla riserva straordinaria, per poi esser pagata in data 15.01.2015.
Il fallimento attore aveva confuso gli utili del socio ed il compenso all'amministratore, sostenendo che, se l'amministratore avesse contabilizzato i propri compensi, anno per anno, la società non avrebbe avuto utili da distribuire o, comunque, non avrebbe avuto una riserva capiente.
Tale assunto era erroneo atteso che, se l'amministratore avesse contabilizzato i compensi negli anni precedenti, al momento della distribuzione degli utili, la società non avrebbe più dovuto pagare il debito verso l'amministratore.
Anche in questo caso, controparte non aveva contestato il diritto del socio alla partecipazione agli utili, né l'importo deliberato, ma soltanto le modalità di distribuzione degli stessi;
4) non vi era alcuna prova della violazione dei doveri di vigilanza di cui all'art. 2932 c. c., per non esser stato verificato il valore dell'azienda ed averla affittata ad un canone molto inferiore rispetto al precedente.
Del resto, il precedente contratto d'affitto, che prevedeva un canone annuo di € 28.800,00, era stato stipulato il 7.05.2010 e risolto il 5.08.2010, con la conseguenza che, avendo avuto lo stesso una durata di soli tre mesi, non avrebbe potuto essere utilizzato quale valido parametro di comparazione valutativa. Né era stata resa la prova che il contratto d'affitto del 16.06.2014 fosse stato stipulato ad un prezzo fuori mercato o che avrebbe potuto stipularsi con la previsione di un canone superiore.
Il contratto d'affitto con la aveva, comunque, comportato un utile per Parte_4
la società, consentendo una sicura entrata per diversi anni.
Successivamente al fallimento della società, il Curatore, infatti, aveva proseguito il rapporto contrattuale in essere, senza risolverlo né rinegoziarlo.
Non era stata fornita alcuna prova che l'operazione contestata fosse stata fonte di danno per la società avendo dilatato la forbice tra attività e passività, ovvero che fosse derivata da negligenza e da imprudenza dell'amministratore.
Ad ogni modo ad esso convenuto, nella veste di amministratore, non avrebbe potuto essere ascritto, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, attenendo una simile valutazione alla discrezionalità imprenditoriale e potendo, al limite, rilevare, quale giusta causa di revoca, non già quale fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società.
Espletata la prova testimoniale ed esperita la TU , ammessa al fine di accertare i profili controversi, la causa, all'udienza del 11 marzo 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
In via preliminare deve essere dichiarata la inammissibilità della eccezione di estinzione per prescrizione per l'assorbente rilievo che la stessa è stata proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 166
c.p.c..
Ferma la statuizione in rito l'eccezione risulterebbe infondata, atteso che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sent.
n. 23659/23), l'azione esercitabile dal Curatore ai sensi dell'art. 146 L. Fall., è soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c., decorrente dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. Tale oggettiva percepibilità, dipendendo, a sua volta, dall'insufficienza della garanzia generica patrimoniale, non corrisponde, tuttavia, allo stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.F., derivante, “in primis”, dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito.
In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento.
Trattasi, però, di presunzione relativa, eludibile dall'amministratore evocato in giudizio, mediante la prova della circostanza che i creditori fossero a conoscenza dell'insufficienza dell'attivo già prima della dichiarazione di fallimento.
Spetta, quindi, all'amministratore la prova della conoscenza aliunde in capo ai creditori della società poi fallita della data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
Sulla scorta di tali principi di diritto, non avendo, l'amministratore assolto all'onere probatorio idoneo a superare la presunzione (relativa) di decorrenza del termine prescrizionale, il relativo dies a quo coincide con la dichiarazione di fallimento, pronunciata con sentenza del Tribunale di Latina n. 54 del 20.05.2016, pubblicata nel registro delle imprese in data 23.05.2016.
Pertanto, pur prendendo atto che la notifica della citazione si è perfezionata il 25.01.2021, ovvero il ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le prescritte formalità, ex art. 143 cpc, il termine prescrizionale di cui all'art. 2949 c.c. non risulta spirato.
Irrilevanti, a tal proposito, risultano le deduzioni sollevate dal convenuto, in ordine all'assenza di atti interruttivi della prescrizione, sul presupposto per cui la raccomandata del curatore del 27.07.2020 riguarderebbe unicamente la richiesta di consegna di documentazione giustificativa dei pagamenti di salari e stipendi, per € 97.084,00, per l'anno 2015, non contenendo alcun riferimento alle contestazioni oggetto del presente giudizio.
Il decorso del termine prescrizionale (quinquennale), decorrente dalla data della dichiarazione di fallimento
(20.05.2016), infatti, non risulta comunque spirato, alla data del perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (25.01.2021). Sempre in via preliminare il Collegio ritiene l'irrilevanza nell'ambito del presente giudizio della sentenza penale n. 1259/2024 pronunciata dal Tribunale di Latina, in data 08.05.2024, a definizione del giudizio rubricato al n. 441/2018, depositata dal convenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni. Ed infatti, in osservanza di orientamento giurisprudenziale consolidato, occorre verificare se l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di proscioglimento, perché il fatto reato non sussiste, abbia efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno.
La ratio sottesa a tale statuizione di principio è da ravvisarsi nell'autonomia dei giudizi e nel connesso potere attribuito al giudice civile di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, sotto il profilo della loro rilevanza civilistica(dovendo considerarsi che soltanto una pronuncia pienamente assolutoria che avesse ad oggetto le medesime invocazioni civilistiche avrebbe efficacia preclusiva).
Diversamente la sentenza penale in esame ha statuito con riferimento alla “distrazione e dissipazione di impianti, attrezzature industriali e commerciali del valore di € 32.800,00”, ovvero per un valore parziale rispetto agli importi, oggetto delle condotte distrattive contestate nell'ambito del processo in esame, non risultando, in ogni caso, invocabile nella presente sede, avente un diverso petitum ed una difforme causa petendi.
A conferma di quanto innanzi evidenziato nella relazione ex art. 33 L.F. del 20/10/2020 è dato leggere: “ in data 22/05/2019 il Tribunale ha comunicato alla sottoscritta che è stato richiesto il rinvio a giudizio nei confronti di e per il reato di distrazione- dissipazione dei beni della società Controparte_2 CP_1 fallita ed in particolare impianti, attrezzature industriali e commerciali del valore di € 32.800,00. Dalle verifiche effettuate e sulla base di quanto precedentemente relazionato è emerso che non c'è stata la distrazione dei beni precedentemente individuati, pertanto si ritiene non conveniente la costituzione in giudizio”.
Quanto al merito ritiene il Tribunale che la proposta domanda, volta ad accertare la responsabilità gestoria del convenuto, con conseguente danno al patrimonio sociale ed a quello dei creditori della procedura concorsuale, rimasti insoddisfatti, debba trovare accoglimento per quanto di ragione.
Come noto l'azione nei confronti degli amministratori, esercitata dal Curatore del fallimento ex art. 146 L.F, compendia in sé tanto l'azione sociale di responsabilità, quanto il rimedio accordato ai creditori, a fronte della “inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale” ed è funzionale alla reintegrazione del patrimonio della società, considerato unitariamente, quale garanzia tanto dei soci, quanto dei creditori sociali.
L'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere fatto valere direttamente dalla società; pertanto, con riferimento all'esercizio di detta azione nel caso di fallimento, la sostituzione del curatore alla società fallita è una manifestazione specifica del generale effetto per cui il curatore, ai sensi dell'art. 43
L.F., sta in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali, compresi nel fallimento.
Giova, inoltre, evidenziare, per il rilievo che tanto assume ai fini del riparto dell'onere della prova, che l'azione sociale di responsabilità, anche qualora esercitata dal Curatore, ha natura contrattuale.
Essa, infatti, origina dall'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero dall'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o di intervento preventivo o successivo, obblighi tutti che vengono a gravare sugli amministratori, in forza del mandato loro conferito e del rapporto che, per effetto della preposizione gestoria e del susseguente inserimento nell'organizzazione sociale, si instaura con la società.
Dalla richiamata qualificazione della responsabilità degli amministratori in termini di responsabilità contrattuale, discende che, mentre grava sulla parte che agisce in giudizio l'onere di provare la sussistenza delle violazioni agli obblighi ( che costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato), i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico fra l'inadempimento ed il danno prospettato, per converso, incombe sull'amministratore l'onere di provare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi, posti a suo carico.
Con particolare riguardo al rimedio di cui all'art. 2394 c.c., disposizione pacificamente applicabile anche alle società a responsabilità limitata, ( cfr. Cass. SSUU Sent. Civ. 23 Gennaio 2017 n. 1641) deve essere evidenziato che, in via generale, la legittimazione all'esercizio di tale azione compete a coloro che siano titolari di crediti nei confronti della società, ancorchè non accertati giudizialmente.
Tuttavia, in caso di fallimento di società, anche tale azione può essere esercitata in via esclusiva dal curatore, come espressamente previsto dall'art. 2394 bis c.c.; in particolare, come evidenziato dalla
Suprema Corte, la sostituzione della legittimazione del curatore a quella degli originari titolari non si ricollega alla struttura del processo fallimentare, ma è frutto di una scelta del legislatore, volta ad assicurare un maggior livello di tutela alla curatela.
Ciò premesso, condizione indefettibile per l'utile esercizio dell'azione di cui all'art. 2394 c.c. è che il patrimonio della società risulti insufficiente a soddisfare il credito. A tal proposito,
l'insufficienza patrimoniale, cui si ricollega la responsabilità degli amministratori e dei sindaci delle società, nei confronti dei creditori, deve essere individuata nell'eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa, ossia in una situazione in cui l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, risulti insufficiente al soddisfacimento di questi ultimi. Tanto premesso giova osservare che il convenuto, a fronte della contestazione dei pertinenti addebiti di natura gestoria, non ha fornito la prova di aver improntato la propria condotta ai canoni di prudenza e di buona fede.
Appare opportuno focalizzare i singoli addebiti del seguente tenore:
1) distrazione dalle casse della società poi fallita della somma di € 97.082,00, corrispondente all'importo che sarebbe stato corrisposto a titolo di salari e stipendi, in relazione all'anno 2015, pur non essendovi stati, nel predetto anno, lavoratori dipendenti in organico, avendo tutti cessato il proprio rapporto di lavoro in epoca antecedente (l'ultimo dei quali nel mese di novembre del 2014);
2) attribuzione di compensi al sig. nell'anno 2015, per € 147.000,00, a titolo CP_1 di emolumenti per l'incarico di amministratore svolto, tutti contabilizzati nel bilancio 2015, attingendo per
€ 24.000,00 alla cassa e per € 115.000,00 al conto “cassa titoli”, benchè riferentesi, quanto ad € 3.000,00, al mese di dicembre 2011 e, quanto ad € 144.000,00, alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015.
Tale condotta integrerebbe la fattispecie di “distrazione” di somme a danno della società, essendosi l'amministratore attribuito i predetti compensi, in assenza di una delibera assembleare ad hoc e in un periodo di crisi della società, di poco precedente il fallimento. 3) Deliberazione, con verbale assembleare del 30.11.2014, di distribuzione di utili al Sig. quale socio unico dell'azienda, della somma CP_1 di € 95.600,00, prelevandola dalla riserva straordinaria e successiva distribuzione, in data 15.01.2015;
4)stipula di un contratto d'affitto d'azienda con la dal 16.06.2014 Parte_4
al 15.06.2020, al canone annuo di € 14.400,00, oltre IVA, senza aver previamente verificato il valore dell'azienda ceduta in affitto, con grave negligenza dell'amministratore. Al fine di accertare i profili controversi, ovvero se, a causa delle condotte contestate, sia derivato un danno al patrimonio della società,
è stata ammessa TU.
Orbene all'ausiliario di giustizia( Dott. ,è stato formulato il seguente perimetro di quesiti: Persona_2
1) verificare e accertare se, a fronte della contabilizzazione degli stipendi, alle maestranze per gli anni 2014 e 2015, risulti un effettivo corrispondente esborso di denaro in favore delle stesse
2) verificare e accertare l'entità della riserva straordinaria della società fallita, per gli anni 2014 e 2015, indicando l'entità degli esborsi per compensi agli amministratori ed imputati a detta riserva;
3) verificare e accertare il valore di mercato di affitto dell'azienda della società poi fallita alla data del 16.06.2014; 4) verificare e accertare l'esatto ammontare degli utili distribuiti in data 15.01.2015 al socio e imputati alla riserva straordinaria;
CP_1
5) verificare e accertare l'eventuale esistenza di crediti, risultanti dalle scritture contabili e dai documenti di cassa, indicandone il titolo e l'entità, vantati dal socio
, nei confronti della società poi fallita”. CP_1
In primis occorre considerare che lo scrutinio deve avere ad oggetto gli addebiti indicati nella istanza di autorizzazione ad agire in giudizio della Curatrice pro-tempore del 25/11/2020, conformemente assentita dal G.D..
Nelle richiamate evidenze non è incluso l'addebito sub 4) inerente il danno arrecato in ragione dell'affitto di azienda alla ad un canone di locazione Parte_4
deteriore; il che determina la circoscrizione dell'indagine agli addebiti indicati ai punti
1), 2) e 3) con riferimento ai quali è stato autorizzato il Curatore ad agire in giudizio.
Nei delineati limiti Il nominato esperto, con elaborato redatto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici ha risposto nei seguenti termini:
- quanto al primo quesito ha ritenuto che il danno prodotto al patrimonio sociale, per pagamento di stipendi a dipendenti “non in regola”, per cassa, fosse pari a 97.082,00.
La relativa contabilizzazione, infatti, è avvenuta nel 2015, mentre, sulla base delle ricevute di pagamento, prodotte da parte convenuta, ancorchè non aventi data certa, le date dei pagamenti sarebbero diverse e maturate in epoca antecedente.
I costi contabilizzati per i dipendenti non in regola, fermo restando le questioni relative alla non regolarità dei rapporti di lavoro, avrebbero dovuto essere contabilizzati per competenza economica nelle annualità di fruizione delle prestazioni lavorative, che sulla base delle ricevute corrispondono anche alle annualità di corresponsione.
Peraltro gli esiti della prova testimoniale non hanno fornito suadenti riscontri avendo riferito taluna che non rammentava l'epoca di svolgimento della attività lavorativa e che veniva pagata settimanalmente e talaltra che veniva pagata su base mensile.
- quanto al secondo quesito, ha quantificato in €95.600,00 il danno al patrimonio sociale derivante dalla distribuzione di utili non prodotti, mediante compensazione con crediti verso l'amministratore.
In particolare, sulla base della documentazione acquisita ed esaminata, risultava un'imputazione a riserva straordinaria di € 95.600,00, a fronte di “anticipazioni amministratore”, con un saldo a credito, nei confronti dell'amministratore, per lo stesso importo.
La distribuzione di utili ( a parziale storno della riserva straordinaria), a favore del socio, quindi, è stata compensata con il conto anticipazioni amministratore.
Quanto, infine, all'eventuale esistenza di crediti, vantati dal socio nei CP_1
confronti della società poi fallita, il TU ha accertato l'erogazione di compensi all'amministratore per € 24.000,00, come individuati dalla curatela e la registrazione del costo per € 147.000,00.
Quanto alla richiesta di considerare, quale danno al patrimonio sociale, l'operazione di distribuzione utili e compensazione con il credito verso l'amministratore, per €
95.600,00, il Dott. replicava di aver considerato la distribuzione di utili quale Per_2
danno al patrimonio sociale, in quanto gli stessi non sarebbero stati effettivamente prodotti.
La compensazione in sé, infatti, non sarebbe stata foriera di un danno, derivante, invece, dalla distribuzione di utili non effettivamente prodotti e pagata con compensazione del credito verso l'amministratore.
Ad ogni modo, l'importo di € 95.600,00, quale danno prodotto al patrimonio sociale, dovrebbe essere considerato una sola volta, poiché la distribuzione di utili non prodotti comporta automaticamente una riduzione dell'attivo, sia che avvenga con compensazione, sia che avvenga mediante pagamento in denaro.
Non potrebbe, comunque, essere la modalità di corresponsione degli utili, nel caso di specie, con compensazione di un credito nei confronti del socio amministratore, a determinare la duplice risarcibilità del danno cagionato.
Con riguardo al pagamento di compensi all'organo amministrativo, il TU conveniva con le osservazioni del CTP di parte attrice, specificando che la modalità di pagamento utilizzata fosse riferibile ai conti cassa e cassa titoli, i cui maestrini, per l'anno 2015, erano prodotti all'allegato 8 di parte attrice.
In particolare, il pagamento dei compensi all'amministratore sarebbe avvenuto, quanto ad € 105.000,00, mediante storno del conto cassa titoli e, quanto ad € 34.000,00, mediante storno del conto cassa, per un totale di € 139.000.00.
In merito alle osservazioni svolte dall'Avv. Memoli, per il Sig. , il TU CP_1
rispondeva : 1) circa l'effettivo sostenimento di spese, nei confronti di dipendenti “in nero”, veniva rilevata la violazione del principio di competenza economica.
2) quanto al rilievo per cui i compensi agli amministratori sarebbero stati legittimamente corrisposti, mediante compensazione degli anticipi fatti in tempi diversi dall'amministratore, con una riserva liberamente disponibile, il Dott. Per_2
ribadiva che la contabilizzazione sarebbe avvenuta in contrasto con le norme del codice civile applicabili, le quali prevedono espressamente il principio di competenza economica.
4) Quanto al rilievo, svolto dall'Avv. Memoli, per cui le norme del codice civile sulla distribuzione degli utili sarebbero state rispettate, con il verbale di approvazione del bilancio d'esercizio e con il bilancio finale di liquidazione, il TU rinviava alle considerazioni svolte nell'elaborato peritale.
5) Analogo rinvio veniva operato dal TU, con riguardo alle osservazioni svolte dall'Avv.
Memoli, in ordine al compenso erogato a favore dell'Amministratore.
Successivamente, a seguito di ulteriori chiarimenti richiesti dalle parti, all'udienza del
6 Giugno 2023, il TU depositava una memoria integrativa, entro il termine assegnato dal Giudice ( 23 Giugno 2023), in esito alla quale concludeva che il danno prodotto al patrimonio sociale dall'amministratore era pari a:
1) € 97.082,00 per pagamento di stipendi a dipendenti “non in regola”, per cassa;
2) € 95.600,00, per distribuzione di utili non prodotti, mediante compensazione con i crediti verso l'amministratore;
3) € 139.000,00, per erogazione di compensi all'amministratore, contabilizzati nell'esercizio 2015.
In particolare, il TU ha accertato la registrazione del costo per € 147.000,00 e la contabilizzazione dei relativi pagamenti, avvenuti, quanto ad €115.000,00, mediante il conto “cassa titoli” e, quanto ad € 24.000,00, mediante il conto “cassa”; il che ha determinato un danno pari ad € 139.000,00
Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il TU, ritiene il Collegio che le condotte poste in essere dal convenuto abbiano cagionato un danno alla società fallita, quantificato come nella relazione peritale, in relazione ai singoli quesiti posti, per il seguente ordine di ragioni: 1) quanto al pagamento di stipendi ai dipendenti non in regola, per cassa, per € 97.082,00, non può condividersi l'assunto di parte convenuta secondo cui l'irregolare tenuta della contabilità, per mancato rispetto del riporto in essa contenuto della cadenza cronologica dei fatti di gestione, non inficerebbe la realtà degli oneri sostenuti per spese del personale dipendente, anche se non in regola.
In particolare, la contabilizzazione dei costi del personale non in regola è avvenuta in violazione del principio di competenza economica sancito dall'art. 2423 bis c.c., con conseguente violazione da parte dell'amministratore pro tempore degli obblighi di diligenza, posti in capo al medesimo, nell'espletamento dell'incarico.
La circostanza che gli stipendi e i salari siano stati effettivamente corrisposti, a favore dei lavoratori dipendenti, come emerso in sede di escussione dei testi, non può, tuttavia, ritenersi provata sulla base delle quietanze di pagamento esibite dal convenuto, dovendosi condividere le osservazioni svolte dal TU, in ordine all'inopponibilità di tali ricevute di pagamento, prive di data certa ex art. 2704 c.c., alla curatela del fallimento.
Segnatamente l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ritiene che le quietanze di avvenuto pagamento, da parte del fallito, di somme in contanti, non siano opponibili al curatore del fallimento, in quanto quest'ultimo rappresenta la massa dei creditori ed è un soggetto diverso dall'imprenditore in bonis, ovvero una parte processuale diversa dal fallito medesimo
(cfr., in tal senso, Cass. Civ. Ordinanza n. 38975 del 7.12.21 ).
La certezza dell'effettività del pagamento quietanzato si avrebbe, del resto, solo mediante strumenti finanziari incontestabili, anche alla luce della legislazione antiriciclaggio, che impone cautele particolari, in caso di trasferimento di valori superiori ad un certo importo.
2) Deve, inoltre, condividersi la quantificazione del pregiudizio occorso alla società, per € 95.600,00, a titolo di distribuzione di utili, mediante compensazione con i crediti verso l'amministratore, sulla scorta del rilievo per cui gli utili compensati non risultano essere stati effettivamente prodotti. Qualora, infatti, nel corso degli anni, si fossero contabilizzati i costi di competenza, gli utili a riserva non si sarebbero effettivamente prodotti. Del resto, il mancato rispetto del principio di competenza economica ha avuto quale conseguenza l'esposizione di attivi superiori, rispetto a quelli effettivi e di utili prodotti fittizi.
3) Quanto all'erogazione di compensi all'amministratore, nell'anno 2015, per € 139.000,00, tutti contabilizzati nel bilancio 2015, anche l'errata contabilizzazione del compenso all'amministratore non risulta conforme al principio di competenza previsto dal codice civile, con la conseguenza di esporre nei bilanci utili superiori a quelli effettivamente conseguiti.
In particolare, per effetto della contabilizzazione, sia dei costi del personale non in regola, sia del compenso all'amministratore, avvenuta interamente nell'anno 2015, gli utili mostrati nei bilanci dal 2011 al 2014 sarebbero superiori a quelli effettivamente conseguiti (mentre quelli del 2015 sarebbero inferiori).
Inoltre, per effetto della contabilizzazione per competenza dei costi del personale e dei compensi all'amministratore, il patrimonio netto si sarebbe azzerato nell'anno
2013, integrando così la fattispecie pervista dall'art. 2482 ter c.c.
I costi relativi alle competenze dell'amministratore risultano, in effetti, pari ad € 3.000,00 al mese, come da delibera assembleare del 3.11.2011, con riferimento alle annualità dal 2011 al 2015, tuttavia, tutti contabilizzati nel 2015.
Rileva il Collegio che, in osservanza del principio di competenza il Sig. CP_1
il quale ha svolto l'incarico gestorio sino al 31/12/2014 avrebbe avuto diritto a percepire il compenso mensile di € 3.000,00 per tutto l'anno 2014; il tutto per un importo complessivo lordo pari ad € 36.000,00; il che determina l'ammontare della voce contabile sub 3) in misura pari ad € 103.000,00
( € 139.000,00- € 36.000,00= € 103.000,00).
In forza dei superiori rilievi consegue che il Sig. tenuto a versare, a titolo CP_1
di risarcimento-danni, al fallimento attore, in ragione della sommatoria dei singoli addebiti, l'importo pari ad € 295.682,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
Per le medesime ragioni le spese di C.T.U:- liquidate come in atti- devono essere poste in via definitiva a carico del convenuto.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Sig. al risarcimento CP_1
del danno in favore del Fallimento Tribunale di Latina n°51/2016 della Parte_2
quantificato complessivamente in € 295.682,00; condanna conseguentemente il Sig.
[...] [...]
pagare al fallimento attore la somma pari ad € 295.682,00 in ragione del predetto titolo. CP_1
Condanna il Sig. a rifondere in favore del Fallimento Tribunale di Latina n°51/2016 della CP_1
le spese del presente giudizio che si liquidano in € 21.387,00 Parte_2
oltre rimborso forfettario spese generali 15 % compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Pone le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- in via definitiva a carico del convenuto.
Così deciso il 17 giugno 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore,
Dott. IO AN
Il Presidente
Dott. SE Di Salvo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. ri Magistrati:
Dott. SE Di Salvo Presidente
Dott. IO AN Giudice Relatore
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n. 5324 per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
11 marzo 2025, vertente
TRA
Tribunale di Latina n° 51/2016 Parte_1 Parte_2
(c.f..: ), con sede legale in Latina, Via Polusca n. 19, in persona del Curatore, Dott.ssa P.IVA_1 [...]
autorizzato alla proposizione del presente giudizio con decreto del G.D. Dott.ssa Tiziana Tinessa Pt_3 del 25.11.2020, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad litem, in calce all' atto di citazione, dall'Avv.
PI La BR (CF: , PEC: ed C.F._1 Email_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Tibullo n. 20, presso lo studio dell'Avv. Francesco Migliorati
(CF: . C.F._2
ATTORE E
, nato a [...] il [...], residente in [...], CP_1
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Laura Memoli C.F._3
(CF: , PEC: e SE OR UL (CF: C.F._4 Email_2
) PEC: ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._5 Email_3
studio in Latina, Via Monti n. 42, giusta procura a margine della comparsa di risposta.
CONVENUTO
OGGETTO: RISARCIMENTO-DANNI.
All'udienza del giorno 11 Marzo 2025 compariva per il fallimento attore l'Avv. PI La BR la quale si riportava ai propri scritti difensivi in atti chiedendo che, accertata e dichiarata ex art. 146 l.f., in relazione all'art. 2394 bis c.c., la responsabilità di nella CP_1
causazione dei danni arrecati alla società fallita per violazione delle norme , per i titoli e le ragioni di cui all'atto di citazione, fosse, per l'effetto, condannato al risarcimento del danno in favore del fallimento attore, che si quantificava in € 387.882,00 oltre interessi anche all'esito delle conclusioni della TU e relativa memoria integrativa ovvero in quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Reiterava l'eccezione di intempestività e, per l'effetto, di decadenza e di inammissibilità dell'avversa eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dal fallimento attore.
L'Avv. Leonardo Macinanti, in sostituzione dell'Avv. Laura Memoli, per il convenuto versava copia cartacea Co di sentenza del Tribunale di Latina di assoluzione del mici per bancarotta non sussistendo distrazione, facendo prontezza di replicare la produzione con modalità digitali;
si riportava alle conclusioni formulate e ne chiedeva l'integrale accoglimento.
L'Avv. La BR rilevava che la pronuncia penale versata in atti aveva ad oggetto esclusivamente la distrazione della somma di € 32.800,00, relativa ad impianti, attrezzature industriali e commerciali e, dunque, non atteneva né aveva una rilevanza sovrapponibile al petitum ed alla causa petendi della presente causa civile. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato al Sig. il Fallimento Tribunale CP_1 di Latina n°51/2016 della adiva l'intestato Tribunale affinchè, Parte_2
accertata e dichiarata la responsabilità di , in ordine ai danni arrecati alla società fallita, il CP_1
predetto venisse condannato al risarcimento degli stessi, da quantificarsi in corso di causa, anche all'esito di espletanda TU contabile.
Al riguardo esso attore esponeva che:
- Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 54 del 19.05.2016 (Fall. N. 51/2016), pubblicata il 20.05.2016, aveva dichiarato il fallimento della “ , corrente in Latina, Via Polusca Parte_2
n. 19, in ragione del debito maturato nei confronti dell'erario, pari ad € 210.130,43 e dei terzi, per €
30.000,00;
- la società fallita era stata amministrata dal Sig. quale Amministratore Unico e socio, dal CP_1
30.12.2010 al 13.01.2016 e, dal 14.01.2016 fino alla data del fallimento (19/20.05.2016), dal socio amministratore Sig. ; Controparte_2
- con scrittura privata del 16.06.2014, registrata a Latina il 26.06.2014, autenticata dal Notaio , la società fallita aveva affittato alla , con sede in Latina, in Persona_1 Parte_4
Via Clementi Muzio, l'intera azienda, costituita da licenze e autorizzazioni, macchinari, attrezzature e stigliature, come da inventario allegato alla scrittura medesima, per la durata di anni 6 ( fino al 15.06.2020) ed al canone complessivo di € 86.400,00 (€ 14.400,00, oltre IVA, per anno);
- con verbale del 30.11.2014, l'assemblea della denominata società aveva deliberato di distribuire al socio unico la somma di € 95.600,00, a titolo di utili, accollandone il peso alla “riserva straordinaria” della società e prelevata dalle casse della società in data 15.01.2015, mediante operazioni di
“giroconto” bancario;
- nel corso dell'anno 2015 era stata liquidata dalla società fallita al socio unico la somma CP_1
complessiva di € 147.000,00, a titolo di compensi, per l'attività svolta quale amministratore della società, come di seguito ripartita: € 3.000,00 per il 2011; € 36.000,00, per il 2012; € 36.000,00 per il 2013;
€ 36.000,00 per il 2014; € 36.000,00 per il 2015;
- tali compensi erano stati tutti contabilizzati nel bilancio del 2015; - sempre in relazione a tale annualità, (nel bilancio al 31.12.2015), erano stati contabilizzati € 97.082,00 per salari e stipendi, pur non essendovi stato personale in forza alla società dal 10.01.2015 al 23.12.2015;
- in data 30.11.2014, inoltre, l'assemblea della società aveva deliberato la distribuzione di utili per € 95.600,00, procedendo alla relativa distribuzione in data 15.01.2015;
- con riferimento alle annualità: 2013, 2014 e 2015, non era stato curato il deposito dei bilanci presso il
Registro delle Imprese;
- sulla base di tale ricostruzione dei fatti, il Fallimento attore inferiva la responsabilità dell' amministratore, per violazione dei doveri di cui all'art. 2392 c.c. e per distrazione di somme, in relazione agli art. 216 l.f. e 217 l. f.;
- in particolare gli addebiti di responsabilità mossi riguardavano:
1) la registrazione degli stipendi: l'Amministratore pro-tempore, Sig. CP_1 CP_1
nel corso del 2015, aveva distratto dalle casse della società l'importo di € 97.082,00, pari al pagamento di stipendi dei dipendenti, contabilizzato nel bilancio al 31.12.2015, sebbene tutti i lavoratori avessero cessato il proprio rapporto di lavoro, l'ultimo dei quali a novembre del 2014; inoltre, dalle verifiche effettuate, era emerso che, anche per l'anno 2014, erano stati registrati pagamenti di stipendi, per € 37.901,93, sebbene, dalla situazione contabile al 31.12.2014, non risultassero debiti verso i dipendenti e senza che fossero state rinvenute buste paga, sia con riferimento al 2014, sia riguardo al 2015.;
- Tali appostazioni in bilancio risultavano prive di giustificazione in quanto, successivamente alla stipula del contratto di affitto d'azienda del 16.06.2014, l'amministratore avrebbe dovuto licenziare tutti i dipendenti, considerato che la società risultava inattiva;
2) I compensi all'Amministratore: Il Sig. nel corso del 2015, si era CP_1
auto-liquidato l'importo complessivo di € 147.000,00 (di cui, € 3.000,00, per il mese di dicembre 2011 ed € 144.000,00, per gli anni 2012,2013,2014 e 2015), a titolo di emolumenti per il ruolo amministrativo svolto, attingendo per € 24.000,00 alla Cassa e per € 115.000,00 al “Conto Cassa titoli”;
-l'attribuzione di tali compensi, nel corso dell'anno 2015, anziché anno per anno nel corso delle annualità precedenti, aveva contribuito ad aggravare la situazione deficitaria della società;
nel caso di specie risultava integrata la distrazione di somme a danno della società non avendo il Sig. indicato una delibera assembleare né una norma statutaria giustificativa di una CP_1
simile attribuzione, in un contesto temporale di dissesto economico della società; - Il danno cagionato alla società ed ai creditori sociali era pari all'intera somma distratta, ovvero ad €
147.000,00;
3) attribuzione utili: dalla documentazione esaminata era emerso, altresì, che, con verbale d'assemblea del
30.11.2014, il Sig. aveva deliberato di distribuire a sè stesso, a titolo di utili, quale socio unico CP_1
d'azienda, la somma di € 95.600,00, prelevandola dalla riserva straordinaria;
- quest'ultima, alla data del 31.12.2014, ammontava ad € 139.181,06, in quanto i compensi dell'amministratore, maturati ma non contabilizzati, sino a tale data, ammontavano ad € 111.000,00;
- in caso di corretta contabilizzazione dei predetti compensi, per gli anni precedenti il 2015, la riserva eventualmente disponibile, alla data del 01.01.2015, sarebbe stata solo di € 28.181,06 (€ 139.181,06 - €
111.000,00= € 28.181,06);
- in caso di corretta contabilizzazione, pertanto, l'amministratore avrebbe potuto attribuirsi nell'anno 2015 il limitato importo di € 28.181,06, anziché quello di € 95.600,00, con una differenza a danno dei creditori pari ad almeno 67.418,94;
- l'omessa contabilizzazione dei compensi anno per anno aveva, pertanto, determinato una riserva di utili fittizia, alla quale aveva attinto illegittimamente l'amministratore, con conseguente danno alle casse sociali ed ai creditori.;
4) affitto d'azienda: Il Sig. in data 16.06.2024, con scrittura privata autenticata nelle firme dal CP_1
Notaio di Latina, aveva stipulato un contratto d'affitto d'azienda con la Persona_1 Parte_4
per la durata di sei anni, dal 16.06.2014 al 15.06.2020, al canone annuo di € 14.400,00, oltre IVA ( €
[...]
1.200,00 oltre IVA al mese), di molto inferiore rispetto a quello ( canone annuo di € 28.800,00) al quale, nel mese di maggio del 2010, altro amministratore aveva affittato l'azienda a “Il Vicolo s.r.l.”;
- tale differenza di importi, relativa al canone, non risultava giustificata da alcuna perizia, relazione, parere o informazione, con la conseguenza che la mancata verifica del valore dell'azienda integrava una grave negligenza dell'amministratore;
- Il danno cagionato alle casse della società era quantificabile, quantomeno, nella differenza tra l'importo di
€ 2.400,00 mensile, stabilito per il canone nel precedente contratto d'affitto e quello di € 1.200,00 mensile, quale importo del canone fissato con il contratto successivo;
Tanto premesso e ritenuto, il Fallimento Tribunale di Latina n°51/2016 della Parte_2
rassegnava le seguenti conclusioni:
[...] “voglia l'Ill. mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata ai sensi dell'art. 146 L.F, in relazione all'art. 2394 bis c.c., la responsabilità di nella causazione dei danni arrecati alla CP_1 società fallita per violazione delle norme, per i titoli e per le ragioni tutte di cui alla narrativa del presente atto, condannarlo, per l'effetto, al risarcimento del danno in favore del da quantificarsi in corso Parte_1
di causa, anche all'esito di TU contabile”
Con comparsa depositata telematicamente in data 01.07.2021, oltre il termine di cui all'art. 166 cpc, si costituiva il Sig. chiedendo che: “l' Ill. mo Tribunale adito, per le causali di CP_1
cui in narrativa, volesse, in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dalla curatela del nei confronti del Sig. Controparte_3
; nel merito, rigettare tutte le domande formulate dal CP_1 Controparte_3
in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
Vittoria di spese, competenze ed
[...]
onorari del giudizio”.
A fondamento delle suesposte conclusioni, il Sig. in preliminare, eccepiva, l'estinzione della CP_1
pretesa creditoria azionata per prescrizione in ragione del decorso del termine quinquennale a far data dalla cessazione dell'incarico gestorio ( deliberata il 6.01.2016, con contestuale nomina di un nuovo amministratore), sino alla data di ricezione della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Quest'ultima, infatti, era stata eseguita , ex art. 143 cpc, in data 5.01.2021 e si era perfezionata il successivo 25.01.2021, come da relata di notifica dell'atto di citazione (ovvero il ventesimo giorno successivo a quello in cui erano state compiute le prescritte formalità, ex art. 143 cpc).
Nel merito evidenziava che non vi era stata alcuna condotta distrattiva del patrimonio sociale, tale da concretare la responsabilità in capo ad esso convenuto, in quanto le singole azioni poste in essere non avevano avuto finalità esulanti da quelli sociali o di sottrazione di risorse finanziarie.
In particolare, esaminando le singole condotte contestate dal attore, esso convenuto Parte_1 evidenziava che:
1) la registrazione degli stipendi, contabilizzata nel bilancio al 31.12.2015, per l'importo di € 97.082,00 era stata effettivamente utilizzata per il pagamento degli stipendi del personale “non in regola”, per precedenti prestazioni svolte dal mese di Giugno 2011 al mese di Giugno 2014.
Di tale circostanza vi era evidenza documentale (ricevute di pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti non in regola).
Non vi era stata, quindi, alcuna condotta tale da esporre a pregiudizio le ragioni dei creditori o da “diminuire la cassa” con distrazione del relativo importo;
2) l'attribuzione di compensi all'Amministratore era avvenuta in virtù di regolare delibera dell'assemblea sociale del 14.12.2011 (rep. 60413 del 21.12.2011, Notaio ). Persona_1
Segnatamente era stato deliberato di attribuire, a favore dell'amministratore, un compenso mensile lordo di € 3.000,00, a decorrere dalla data dell'assemblea subordinando il pagamento alla permanenza in carica dello stesso.
Le somme percepite da esso convenuto, a titolo di compenso, per gli anni dal 2011 al 2015, inoltre, risultavano coincidenti, per l'intero periodo, con quelle deliberate il 14.12.2011.
Parte attrice non aveva, del resto, contestato la congruità dei compensi, rispetto al lavoro svolto, né provato il nesso eziologico tra il pagamento degli stessi, per gli anni
2011/2015 e l'aggravamento della situazione deficitaria della società;
3) quanto all'attribuzione degli utili a favore di esso convenuto, quale socio unico, per € 95.600,00, deliberata con verbale assembleare del 30.11.2014, parte attrice aveva contestato che tale somma sarebbe stata prelevata dalla riserva straordinaria, per poi esser pagata in data 15.01.2015.
Il fallimento attore aveva confuso gli utili del socio ed il compenso all'amministratore, sostenendo che, se l'amministratore avesse contabilizzato i propri compensi, anno per anno, la società non avrebbe avuto utili da distribuire o, comunque, non avrebbe avuto una riserva capiente.
Tale assunto era erroneo atteso che, se l'amministratore avesse contabilizzato i compensi negli anni precedenti, al momento della distribuzione degli utili, la società non avrebbe più dovuto pagare il debito verso l'amministratore.
Anche in questo caso, controparte non aveva contestato il diritto del socio alla partecipazione agli utili, né l'importo deliberato, ma soltanto le modalità di distribuzione degli stessi;
4) non vi era alcuna prova della violazione dei doveri di vigilanza di cui all'art. 2932 c. c., per non esser stato verificato il valore dell'azienda ed averla affittata ad un canone molto inferiore rispetto al precedente.
Del resto, il precedente contratto d'affitto, che prevedeva un canone annuo di € 28.800,00, era stato stipulato il 7.05.2010 e risolto il 5.08.2010, con la conseguenza che, avendo avuto lo stesso una durata di soli tre mesi, non avrebbe potuto essere utilizzato quale valido parametro di comparazione valutativa. Né era stata resa la prova che il contratto d'affitto del 16.06.2014 fosse stato stipulato ad un prezzo fuori mercato o che avrebbe potuto stipularsi con la previsione di un canone superiore.
Il contratto d'affitto con la aveva, comunque, comportato un utile per Parte_4
la società, consentendo una sicura entrata per diversi anni.
Successivamente al fallimento della società, il Curatore, infatti, aveva proseguito il rapporto contrattuale in essere, senza risolverlo né rinegoziarlo.
Non era stata fornita alcuna prova che l'operazione contestata fosse stata fonte di danno per la società avendo dilatato la forbice tra attività e passività, ovvero che fosse derivata da negligenza e da imprudenza dell'amministratore.
Ad ogni modo ad esso convenuto, nella veste di amministratore, non avrebbe potuto essere ascritto, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, attenendo una simile valutazione alla discrezionalità imprenditoriale e potendo, al limite, rilevare, quale giusta causa di revoca, non già quale fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società.
Espletata la prova testimoniale ed esperita la TU , ammessa al fine di accertare i profili controversi, la causa, all'udienza del 11 marzo 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
In via preliminare deve essere dichiarata la inammissibilità della eccezione di estinzione per prescrizione per l'assorbente rilievo che la stessa è stata proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 166
c.p.c..
Ferma la statuizione in rito l'eccezione risulterebbe infondata, atteso che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sent.
n. 23659/23), l'azione esercitabile dal Curatore ai sensi dell'art. 146 L. Fall., è soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c., decorrente dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. Tale oggettiva percepibilità, dipendendo, a sua volta, dall'insufficienza della garanzia generica patrimoniale, non corrisponde, tuttavia, allo stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.F., derivante, “in primis”, dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito.
In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento.
Trattasi, però, di presunzione relativa, eludibile dall'amministratore evocato in giudizio, mediante la prova della circostanza che i creditori fossero a conoscenza dell'insufficienza dell'attivo già prima della dichiarazione di fallimento.
Spetta, quindi, all'amministratore la prova della conoscenza aliunde in capo ai creditori della società poi fallita della data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
Sulla scorta di tali principi di diritto, non avendo, l'amministratore assolto all'onere probatorio idoneo a superare la presunzione (relativa) di decorrenza del termine prescrizionale, il relativo dies a quo coincide con la dichiarazione di fallimento, pronunciata con sentenza del Tribunale di Latina n. 54 del 20.05.2016, pubblicata nel registro delle imprese in data 23.05.2016.
Pertanto, pur prendendo atto che la notifica della citazione si è perfezionata il 25.01.2021, ovvero il ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le prescritte formalità, ex art. 143 cpc, il termine prescrizionale di cui all'art. 2949 c.c. non risulta spirato.
Irrilevanti, a tal proposito, risultano le deduzioni sollevate dal convenuto, in ordine all'assenza di atti interruttivi della prescrizione, sul presupposto per cui la raccomandata del curatore del 27.07.2020 riguarderebbe unicamente la richiesta di consegna di documentazione giustificativa dei pagamenti di salari e stipendi, per € 97.084,00, per l'anno 2015, non contenendo alcun riferimento alle contestazioni oggetto del presente giudizio.
Il decorso del termine prescrizionale (quinquennale), decorrente dalla data della dichiarazione di fallimento
(20.05.2016), infatti, non risulta comunque spirato, alla data del perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (25.01.2021). Sempre in via preliminare il Collegio ritiene l'irrilevanza nell'ambito del presente giudizio della sentenza penale n. 1259/2024 pronunciata dal Tribunale di Latina, in data 08.05.2024, a definizione del giudizio rubricato al n. 441/2018, depositata dal convenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni. Ed infatti, in osservanza di orientamento giurisprudenziale consolidato, occorre verificare se l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di proscioglimento, perché il fatto reato non sussiste, abbia efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno.
La ratio sottesa a tale statuizione di principio è da ravvisarsi nell'autonomia dei giudizi e nel connesso potere attribuito al giudice civile di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, sotto il profilo della loro rilevanza civilistica(dovendo considerarsi che soltanto una pronuncia pienamente assolutoria che avesse ad oggetto le medesime invocazioni civilistiche avrebbe efficacia preclusiva).
Diversamente la sentenza penale in esame ha statuito con riferimento alla “distrazione e dissipazione di impianti, attrezzature industriali e commerciali del valore di € 32.800,00”, ovvero per un valore parziale rispetto agli importi, oggetto delle condotte distrattive contestate nell'ambito del processo in esame, non risultando, in ogni caso, invocabile nella presente sede, avente un diverso petitum ed una difforme causa petendi.
A conferma di quanto innanzi evidenziato nella relazione ex art. 33 L.F. del 20/10/2020 è dato leggere: “ in data 22/05/2019 il Tribunale ha comunicato alla sottoscritta che è stato richiesto il rinvio a giudizio nei confronti di e per il reato di distrazione- dissipazione dei beni della società Controparte_2 CP_1 fallita ed in particolare impianti, attrezzature industriali e commerciali del valore di € 32.800,00. Dalle verifiche effettuate e sulla base di quanto precedentemente relazionato è emerso che non c'è stata la distrazione dei beni precedentemente individuati, pertanto si ritiene non conveniente la costituzione in giudizio”.
Quanto al merito ritiene il Tribunale che la proposta domanda, volta ad accertare la responsabilità gestoria del convenuto, con conseguente danno al patrimonio sociale ed a quello dei creditori della procedura concorsuale, rimasti insoddisfatti, debba trovare accoglimento per quanto di ragione.
Come noto l'azione nei confronti degli amministratori, esercitata dal Curatore del fallimento ex art. 146 L.F, compendia in sé tanto l'azione sociale di responsabilità, quanto il rimedio accordato ai creditori, a fronte della “inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale” ed è funzionale alla reintegrazione del patrimonio della società, considerato unitariamente, quale garanzia tanto dei soci, quanto dei creditori sociali.
L'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere fatto valere direttamente dalla società; pertanto, con riferimento all'esercizio di detta azione nel caso di fallimento, la sostituzione del curatore alla società fallita è una manifestazione specifica del generale effetto per cui il curatore, ai sensi dell'art. 43
L.F., sta in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali, compresi nel fallimento.
Giova, inoltre, evidenziare, per il rilievo che tanto assume ai fini del riparto dell'onere della prova, che l'azione sociale di responsabilità, anche qualora esercitata dal Curatore, ha natura contrattuale.
Essa, infatti, origina dall'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero dall'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o di intervento preventivo o successivo, obblighi tutti che vengono a gravare sugli amministratori, in forza del mandato loro conferito e del rapporto che, per effetto della preposizione gestoria e del susseguente inserimento nell'organizzazione sociale, si instaura con la società.
Dalla richiamata qualificazione della responsabilità degli amministratori in termini di responsabilità contrattuale, discende che, mentre grava sulla parte che agisce in giudizio l'onere di provare la sussistenza delle violazioni agli obblighi ( che costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato), i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico fra l'inadempimento ed il danno prospettato, per converso, incombe sull'amministratore l'onere di provare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi, posti a suo carico.
Con particolare riguardo al rimedio di cui all'art. 2394 c.c., disposizione pacificamente applicabile anche alle società a responsabilità limitata, ( cfr. Cass. SSUU Sent. Civ. 23 Gennaio 2017 n. 1641) deve essere evidenziato che, in via generale, la legittimazione all'esercizio di tale azione compete a coloro che siano titolari di crediti nei confronti della società, ancorchè non accertati giudizialmente.
Tuttavia, in caso di fallimento di società, anche tale azione può essere esercitata in via esclusiva dal curatore, come espressamente previsto dall'art. 2394 bis c.c.; in particolare, come evidenziato dalla
Suprema Corte, la sostituzione della legittimazione del curatore a quella degli originari titolari non si ricollega alla struttura del processo fallimentare, ma è frutto di una scelta del legislatore, volta ad assicurare un maggior livello di tutela alla curatela.
Ciò premesso, condizione indefettibile per l'utile esercizio dell'azione di cui all'art. 2394 c.c. è che il patrimonio della società risulti insufficiente a soddisfare il credito. A tal proposito,
l'insufficienza patrimoniale, cui si ricollega la responsabilità degli amministratori e dei sindaci delle società, nei confronti dei creditori, deve essere individuata nell'eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa, ossia in una situazione in cui l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, risulti insufficiente al soddisfacimento di questi ultimi. Tanto premesso giova osservare che il convenuto, a fronte della contestazione dei pertinenti addebiti di natura gestoria, non ha fornito la prova di aver improntato la propria condotta ai canoni di prudenza e di buona fede.
Appare opportuno focalizzare i singoli addebiti del seguente tenore:
1) distrazione dalle casse della società poi fallita della somma di € 97.082,00, corrispondente all'importo che sarebbe stato corrisposto a titolo di salari e stipendi, in relazione all'anno 2015, pur non essendovi stati, nel predetto anno, lavoratori dipendenti in organico, avendo tutti cessato il proprio rapporto di lavoro in epoca antecedente (l'ultimo dei quali nel mese di novembre del 2014);
2) attribuzione di compensi al sig. nell'anno 2015, per € 147.000,00, a titolo CP_1 di emolumenti per l'incarico di amministratore svolto, tutti contabilizzati nel bilancio 2015, attingendo per
€ 24.000,00 alla cassa e per € 115.000,00 al conto “cassa titoli”, benchè riferentesi, quanto ad € 3.000,00, al mese di dicembre 2011 e, quanto ad € 144.000,00, alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015.
Tale condotta integrerebbe la fattispecie di “distrazione” di somme a danno della società, essendosi l'amministratore attribuito i predetti compensi, in assenza di una delibera assembleare ad hoc e in un periodo di crisi della società, di poco precedente il fallimento. 3) Deliberazione, con verbale assembleare del 30.11.2014, di distribuzione di utili al Sig. quale socio unico dell'azienda, della somma CP_1 di € 95.600,00, prelevandola dalla riserva straordinaria e successiva distribuzione, in data 15.01.2015;
4)stipula di un contratto d'affitto d'azienda con la dal 16.06.2014 Parte_4
al 15.06.2020, al canone annuo di € 14.400,00, oltre IVA, senza aver previamente verificato il valore dell'azienda ceduta in affitto, con grave negligenza dell'amministratore. Al fine di accertare i profili controversi, ovvero se, a causa delle condotte contestate, sia derivato un danno al patrimonio della società,
è stata ammessa TU.
Orbene all'ausiliario di giustizia( Dott. ,è stato formulato il seguente perimetro di quesiti: Persona_2
1) verificare e accertare se, a fronte della contabilizzazione degli stipendi, alle maestranze per gli anni 2014 e 2015, risulti un effettivo corrispondente esborso di denaro in favore delle stesse
2) verificare e accertare l'entità della riserva straordinaria della società fallita, per gli anni 2014 e 2015, indicando l'entità degli esborsi per compensi agli amministratori ed imputati a detta riserva;
3) verificare e accertare il valore di mercato di affitto dell'azienda della società poi fallita alla data del 16.06.2014; 4) verificare e accertare l'esatto ammontare degli utili distribuiti in data 15.01.2015 al socio e imputati alla riserva straordinaria;
CP_1
5) verificare e accertare l'eventuale esistenza di crediti, risultanti dalle scritture contabili e dai documenti di cassa, indicandone il titolo e l'entità, vantati dal socio
, nei confronti della società poi fallita”. CP_1
In primis occorre considerare che lo scrutinio deve avere ad oggetto gli addebiti indicati nella istanza di autorizzazione ad agire in giudizio della Curatrice pro-tempore del 25/11/2020, conformemente assentita dal G.D..
Nelle richiamate evidenze non è incluso l'addebito sub 4) inerente il danno arrecato in ragione dell'affitto di azienda alla ad un canone di locazione Parte_4
deteriore; il che determina la circoscrizione dell'indagine agli addebiti indicati ai punti
1), 2) e 3) con riferimento ai quali è stato autorizzato il Curatore ad agire in giudizio.
Nei delineati limiti Il nominato esperto, con elaborato redatto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici ha risposto nei seguenti termini:
- quanto al primo quesito ha ritenuto che il danno prodotto al patrimonio sociale, per pagamento di stipendi a dipendenti “non in regola”, per cassa, fosse pari a 97.082,00.
La relativa contabilizzazione, infatti, è avvenuta nel 2015, mentre, sulla base delle ricevute di pagamento, prodotte da parte convenuta, ancorchè non aventi data certa, le date dei pagamenti sarebbero diverse e maturate in epoca antecedente.
I costi contabilizzati per i dipendenti non in regola, fermo restando le questioni relative alla non regolarità dei rapporti di lavoro, avrebbero dovuto essere contabilizzati per competenza economica nelle annualità di fruizione delle prestazioni lavorative, che sulla base delle ricevute corrispondono anche alle annualità di corresponsione.
Peraltro gli esiti della prova testimoniale non hanno fornito suadenti riscontri avendo riferito taluna che non rammentava l'epoca di svolgimento della attività lavorativa e che veniva pagata settimanalmente e talaltra che veniva pagata su base mensile.
- quanto al secondo quesito, ha quantificato in €95.600,00 il danno al patrimonio sociale derivante dalla distribuzione di utili non prodotti, mediante compensazione con crediti verso l'amministratore.
In particolare, sulla base della documentazione acquisita ed esaminata, risultava un'imputazione a riserva straordinaria di € 95.600,00, a fronte di “anticipazioni amministratore”, con un saldo a credito, nei confronti dell'amministratore, per lo stesso importo.
La distribuzione di utili ( a parziale storno della riserva straordinaria), a favore del socio, quindi, è stata compensata con il conto anticipazioni amministratore.
Quanto, infine, all'eventuale esistenza di crediti, vantati dal socio nei CP_1
confronti della società poi fallita, il TU ha accertato l'erogazione di compensi all'amministratore per € 24.000,00, come individuati dalla curatela e la registrazione del costo per € 147.000,00.
Quanto alla richiesta di considerare, quale danno al patrimonio sociale, l'operazione di distribuzione utili e compensazione con il credito verso l'amministratore, per €
95.600,00, il Dott. replicava di aver considerato la distribuzione di utili quale Per_2
danno al patrimonio sociale, in quanto gli stessi non sarebbero stati effettivamente prodotti.
La compensazione in sé, infatti, non sarebbe stata foriera di un danno, derivante, invece, dalla distribuzione di utili non effettivamente prodotti e pagata con compensazione del credito verso l'amministratore.
Ad ogni modo, l'importo di € 95.600,00, quale danno prodotto al patrimonio sociale, dovrebbe essere considerato una sola volta, poiché la distribuzione di utili non prodotti comporta automaticamente una riduzione dell'attivo, sia che avvenga con compensazione, sia che avvenga mediante pagamento in denaro.
Non potrebbe, comunque, essere la modalità di corresponsione degli utili, nel caso di specie, con compensazione di un credito nei confronti del socio amministratore, a determinare la duplice risarcibilità del danno cagionato.
Con riguardo al pagamento di compensi all'organo amministrativo, il TU conveniva con le osservazioni del CTP di parte attrice, specificando che la modalità di pagamento utilizzata fosse riferibile ai conti cassa e cassa titoli, i cui maestrini, per l'anno 2015, erano prodotti all'allegato 8 di parte attrice.
In particolare, il pagamento dei compensi all'amministratore sarebbe avvenuto, quanto ad € 105.000,00, mediante storno del conto cassa titoli e, quanto ad € 34.000,00, mediante storno del conto cassa, per un totale di € 139.000.00.
In merito alle osservazioni svolte dall'Avv. Memoli, per il Sig. , il TU CP_1
rispondeva : 1) circa l'effettivo sostenimento di spese, nei confronti di dipendenti “in nero”, veniva rilevata la violazione del principio di competenza economica.
2) quanto al rilievo per cui i compensi agli amministratori sarebbero stati legittimamente corrisposti, mediante compensazione degli anticipi fatti in tempi diversi dall'amministratore, con una riserva liberamente disponibile, il Dott. Per_2
ribadiva che la contabilizzazione sarebbe avvenuta in contrasto con le norme del codice civile applicabili, le quali prevedono espressamente il principio di competenza economica.
4) Quanto al rilievo, svolto dall'Avv. Memoli, per cui le norme del codice civile sulla distribuzione degli utili sarebbero state rispettate, con il verbale di approvazione del bilancio d'esercizio e con il bilancio finale di liquidazione, il TU rinviava alle considerazioni svolte nell'elaborato peritale.
5) Analogo rinvio veniva operato dal TU, con riguardo alle osservazioni svolte dall'Avv.
Memoli, in ordine al compenso erogato a favore dell'Amministratore.
Successivamente, a seguito di ulteriori chiarimenti richiesti dalle parti, all'udienza del
6 Giugno 2023, il TU depositava una memoria integrativa, entro il termine assegnato dal Giudice ( 23 Giugno 2023), in esito alla quale concludeva che il danno prodotto al patrimonio sociale dall'amministratore era pari a:
1) € 97.082,00 per pagamento di stipendi a dipendenti “non in regola”, per cassa;
2) € 95.600,00, per distribuzione di utili non prodotti, mediante compensazione con i crediti verso l'amministratore;
3) € 139.000,00, per erogazione di compensi all'amministratore, contabilizzati nell'esercizio 2015.
In particolare, il TU ha accertato la registrazione del costo per € 147.000,00 e la contabilizzazione dei relativi pagamenti, avvenuti, quanto ad €115.000,00, mediante il conto “cassa titoli” e, quanto ad € 24.000,00, mediante il conto “cassa”; il che ha determinato un danno pari ad € 139.000,00
Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il TU, ritiene il Collegio che le condotte poste in essere dal convenuto abbiano cagionato un danno alla società fallita, quantificato come nella relazione peritale, in relazione ai singoli quesiti posti, per il seguente ordine di ragioni: 1) quanto al pagamento di stipendi ai dipendenti non in regola, per cassa, per € 97.082,00, non può condividersi l'assunto di parte convenuta secondo cui l'irregolare tenuta della contabilità, per mancato rispetto del riporto in essa contenuto della cadenza cronologica dei fatti di gestione, non inficerebbe la realtà degli oneri sostenuti per spese del personale dipendente, anche se non in regola.
In particolare, la contabilizzazione dei costi del personale non in regola è avvenuta in violazione del principio di competenza economica sancito dall'art. 2423 bis c.c., con conseguente violazione da parte dell'amministratore pro tempore degli obblighi di diligenza, posti in capo al medesimo, nell'espletamento dell'incarico.
La circostanza che gli stipendi e i salari siano stati effettivamente corrisposti, a favore dei lavoratori dipendenti, come emerso in sede di escussione dei testi, non può, tuttavia, ritenersi provata sulla base delle quietanze di pagamento esibite dal convenuto, dovendosi condividere le osservazioni svolte dal TU, in ordine all'inopponibilità di tali ricevute di pagamento, prive di data certa ex art. 2704 c.c., alla curatela del fallimento.
Segnatamente l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ritiene che le quietanze di avvenuto pagamento, da parte del fallito, di somme in contanti, non siano opponibili al curatore del fallimento, in quanto quest'ultimo rappresenta la massa dei creditori ed è un soggetto diverso dall'imprenditore in bonis, ovvero una parte processuale diversa dal fallito medesimo
(cfr., in tal senso, Cass. Civ. Ordinanza n. 38975 del 7.12.21 ).
La certezza dell'effettività del pagamento quietanzato si avrebbe, del resto, solo mediante strumenti finanziari incontestabili, anche alla luce della legislazione antiriciclaggio, che impone cautele particolari, in caso di trasferimento di valori superiori ad un certo importo.
2) Deve, inoltre, condividersi la quantificazione del pregiudizio occorso alla società, per € 95.600,00, a titolo di distribuzione di utili, mediante compensazione con i crediti verso l'amministratore, sulla scorta del rilievo per cui gli utili compensati non risultano essere stati effettivamente prodotti. Qualora, infatti, nel corso degli anni, si fossero contabilizzati i costi di competenza, gli utili a riserva non si sarebbero effettivamente prodotti. Del resto, il mancato rispetto del principio di competenza economica ha avuto quale conseguenza l'esposizione di attivi superiori, rispetto a quelli effettivi e di utili prodotti fittizi.
3) Quanto all'erogazione di compensi all'amministratore, nell'anno 2015, per € 139.000,00, tutti contabilizzati nel bilancio 2015, anche l'errata contabilizzazione del compenso all'amministratore non risulta conforme al principio di competenza previsto dal codice civile, con la conseguenza di esporre nei bilanci utili superiori a quelli effettivamente conseguiti.
In particolare, per effetto della contabilizzazione, sia dei costi del personale non in regola, sia del compenso all'amministratore, avvenuta interamente nell'anno 2015, gli utili mostrati nei bilanci dal 2011 al 2014 sarebbero superiori a quelli effettivamente conseguiti (mentre quelli del 2015 sarebbero inferiori).
Inoltre, per effetto della contabilizzazione per competenza dei costi del personale e dei compensi all'amministratore, il patrimonio netto si sarebbe azzerato nell'anno
2013, integrando così la fattispecie pervista dall'art. 2482 ter c.c.
I costi relativi alle competenze dell'amministratore risultano, in effetti, pari ad € 3.000,00 al mese, come da delibera assembleare del 3.11.2011, con riferimento alle annualità dal 2011 al 2015, tuttavia, tutti contabilizzati nel 2015.
Rileva il Collegio che, in osservanza del principio di competenza il Sig. CP_1
il quale ha svolto l'incarico gestorio sino al 31/12/2014 avrebbe avuto diritto a percepire il compenso mensile di € 3.000,00 per tutto l'anno 2014; il tutto per un importo complessivo lordo pari ad € 36.000,00; il che determina l'ammontare della voce contabile sub 3) in misura pari ad € 103.000,00
( € 139.000,00- € 36.000,00= € 103.000,00).
In forza dei superiori rilievi consegue che il Sig. tenuto a versare, a titolo CP_1
di risarcimento-danni, al fallimento attore, in ragione della sommatoria dei singoli addebiti, l'importo pari ad € 295.682,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
Per le medesime ragioni le spese di C.T.U:- liquidate come in atti- devono essere poste in via definitiva a carico del convenuto.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Sig. al risarcimento CP_1
del danno in favore del Fallimento Tribunale di Latina n°51/2016 della Parte_2
quantificato complessivamente in € 295.682,00; condanna conseguentemente il Sig.
[...] [...]
pagare al fallimento attore la somma pari ad € 295.682,00 in ragione del predetto titolo. CP_1
Condanna il Sig. a rifondere in favore del Fallimento Tribunale di Latina n°51/2016 della CP_1
le spese del presente giudizio che si liquidano in € 21.387,00 Parte_2
oltre rimborso forfettario spese generali 15 % compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Pone le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- in via definitiva a carico del convenuto.
Così deciso il 17 giugno 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore,
Dott. IO AN
Il Presidente
Dott. SE Di Salvo