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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/11/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1136/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a S. Parte_1 C.F._1
CE ME (RG) , via Fonte Paradiso n. 363,
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a S. Parte_2 C.F._2
CE ME (RG) , in via Fonte Paradiso n. 363, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonino Francone, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
22.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Comiso il 14.01.1978, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A , dell'anno
1978 ; che dall'unione coniugale sono nate le figlie : il 31.08.1993, e , il 05.02.1990, Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni e autonome economicamente;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 24.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati l'uno dall'altro, con obbligo reciproco del mutuo rispetto e liberi di scegliersi la propria dimora, residenza o domicilio dove più gli aggrada. La Sig.ra Pt_2 continuerà a vivere presso la casa coniugale di Sua proprietà in via Fonte Paradiso 363 in Santa
CE ME, con la figlia , mentre il Sig. , si trasferirà, come già in effetti ha Per_2 Pt_1 fatto, presso la casa di campagna in C.da Pescazze snc, ove stabilirà la propria residenza, sebbene
l'immobile sia di proprietà della Sig.ra , che quindi riconosce il diritto di abitazione;
Pt_2
2. La Sig.ra , è proprietaria della casa coniugale, non ha in corso alcun debito, ma non Pt_2 essendo totalmente autosufficiente dal punto di vista economico, è stato concordato con il Sig. Pt_1 il riconoscimento di un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili, anche quale contributo per il pagamento delle utenze;
3. Il Sig. è beneficiario di una pensione di circa € 1.100,00 mensili Pt_1
4. Le parti manterranno i rispettivi mezzi, la Sig.ra la sua Fiat Idea, mentre il Sig. il suo Pt_2 Pt_1 furgone Doblò.
5. Il Sig. asporrà dalla casa coniugale solo gli effetti personali, lasciando ogni bene di arredo Pt_1 alla Sig.ra . Pt_2 che l'udienza di comparizione del dì 22.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione non contrastano con disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente agli ulteriori accordi vertenti su diritti disponibili, gli stessi non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Comiso il 14.01.1978, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A , dell'anno 1978 ;
Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici, provvedendo in conformità agli stessi, da intendersi qui trascritte;
Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24.11.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti