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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 4069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4069 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott. Niccolo' Calvani Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice relatore dott.ssa Stefania Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 12273/2023 tra le parti:
rappresentato e difeso dall'avv. ROCCO Parte_1
BA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bari in Via
Argiro 7, come da procura allegata telematicamente.
ATTORE
e rappresentata e difesa dall'avv. ALESSIO SCALA e Controparte_1 dall'avv. ROBERTO DI MARTINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a VIA TANSILLO 9 80035 NOLA, come da procura allegata telematicamente.
contumace CP_2
CONVENUTI
1 OGGETTO: impugnazione delle delibere sociali.
CONCLUSIONI
Attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, dichiarare la cessazione della materia del contendere e la conseguente soccombenza virtuale della con condanna alle Controparte_1 spese e compensi del giudizio a carico della società così come previsto ai sensi dell'art. 2377 c. 8 c.c.”.
Convenuta:
“1) dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e comunque respingere ogni domanda avversaria, con ogni consequenziale pronuncia;
2) con vittoria di spese e compensi di giudizio;
3) in via subordinata compensare le spese del presente giudizio alla luce dell'evoluzione della controversia e della condotta processuale delle parti”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di riassunzione tempestivamente notificato Parte_1 ha proseguito dinanzi a questa Sezione Specializzata il
[...] procedimento originariamente instaurato nei confronti di Controparte_1
e (queste in veste di socie ciascuna con una Controparte_3 CP_2 quota del 33% del capitale) dinanzi al Tribunale di Pisa a mezzo di deposito di ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avente a oggetto l'impugnativa della delibera di dell'8.2.2023 con la quale l'assemblea, col voto Controparte_1 contrario dell'attore, quale socio, ha deliberato di nominare un nuovo CdA - nelle persone di quale presidente, quale Controparte_3 CP_2 vicepresidente ed come consigliere- e di determinare il Controparte_4 compenso per ciascun componente -pari a € 1.700 netti mensili per le prime due ed € 500 per la terza-, oltre al rimborso delle spese.
A fondamento dell'impugnativa l'attore ha allegato che:
2 - fino all'8.2.2023 la società era amministrata da lui unitamente a carica per la quale l'attore percepiva un compenso Controparte_3 di € 1.000 mensili;
- in occasione dell'assemblea la consigliera ha rassegnato le CP_3 proprie dimissioni;
- in sede assembleare erroneamente i soci hanno fatto applicazione del principio simul stabunt simul cadunt, avendosi dovuto piuttosto procedere alla nomina del solo sostituto dell'amministratore dimissionario;
- la delibera è stata assunta in conflitto di interessi perché decisa col voto determinante del socio amministratore in conflitto di interessi, con la previsione di un compenso eccessivo rispetto alle condizioni economico patrimoniali della società.
Dinanzi al Tribunale di Pisa si è costituita la sola società, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza funzionale del giudice ordinario e contestando nel merito la domanda;
la parte convenuta ha riferito che nelle more del giudizio, ovvero in data 2.5.2023, si era tenuta una nuova assemblea dei soci alla presenza dell'intero capitale sociale in occasione della quale sono state sostituite le delibere impugnate dal socio , Parte_1 affermando quindi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 2377, comma VIII, c.c..
Con ordinanza del 14.7.2023 il Tribunale di Pisa ha dichiarato la propria incompetenza assegnando alle parti il termine per riassumere il giudizio davanti al Tribunale delle Imprese.
Con l'atto di riassunzione l'attore ha evocato in giudizio le sole e non invece citata dinanzi Controparte_1 CP_2 Controparte_3 al Tribunale pisano, e ha domandato di dichiarare la cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale della società con condanna di questa alle spese del giudizio ai sensi dell'art. 2377, comma VIII, c.c..
Costituendosi nel giudizio riassunto la società ha riferito che nell'ambito del procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Pisa alla
3 prima udienza le parti domandarono un rinvio per la pendenza di trattative e che la proposta transattiva stragiudiziale di abbandono della lite a spese compensate formulata dalla convenuta è stata rifiutata dalla controparte;
ha aggiunto che l'ordinanza di incompetenza ha poi condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.900 oltre agli accessori di legge.
La convenuta ha contestato la richiesta dell'attore di condanna alle spese, evidenziando che il presente contenzioso avrebbe potuto essere evitato aderendo alla proposta transattiva stragiudiziale formulata dalla società; ha affermato che la condotta di controparte è contraria a buona fede e viola l'art. 88 c.p.c. poiché ha costretto la società a partecipare a un processo che si sarebbe potuto evitare;
ha quindi concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'attore al pagamento delle spese.
sebbene l'atto introduttivo sia stato ritualmente CP_2 notificato, non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
Esperito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti e, concessi i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3.12.2025.
*** *** ***
1. Preliminarmente si osserva che la causa è stata introdotta dinanzi al Tribunale di Pisa con ricorso ex art. 281 duodecies c.p.c. ed è invece stata riassunta davanti a questo Tribunale con ordinario atto di citazione, sicché il processo è proseguito col deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e delle memorie conclusionali ex art. 189
c.p.c.: vi è stata, dunque, una implicita trasformazione del rito da semplificato a ordinario.
2. Venendo al merito, le parti convergono nel ritenere cessata la materia del contendere poiché le delibere oggetto di impugnativa sarebbero state sostituite.
4 Questo Collegio non condivide l'assunto, dovendosi evidenziare che una cosa è la fattispecie di sostituzione della delibera invalida -postulata dall'art. 2377, comma VIII, c.c.- e altra è quella della revoca della precedente delibera e dell'adozione di una nuova e diversa delibera.
Nel primo caso, infatti, si verifica la sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dello statuto;
sicché il deliberato ha un identico contenuto e provvede sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità.
Nel secondo caso, invece, si ha la sostituzione, da intendersi in realtà in senso atecnico e quindi più come revoca, della precedente delibera oggetto di impugnativa da parte del socio e l'adozione di una deliberazione differente che non è incentrata, quindi, a emendare eventuali profili di illegittimità della prima.
Ciò posto, l'esame della delibera che le parti indicano come sostitutiva della prima, ovvero il contenuto del verbale dell'assemblea del
2.5.2023, consente di affermare che la medesima non costituisce una mera sostituzione della precedente delibera impugnata dall'attore, poiché:
- mentre la delibera impugnata, preso atto delle dimissioni della consigliera ha disposto di nominare un nuovo consiglio di CP_3 amministrazione nelle persone di come presidente, Controparte_3 [...] vicepresidente ed come consigliere, CP_2 Controparte_4 determinandone il compenso;
- la delibera successiva ha respinto le dimissioni di Controparte_3
e comunque la ha nominata come membro del CdA e ha revocato per giusta causa dalla carica di amministratore, nominando in sua Parte_1 sostituzione CP_2
pare, dunque, che il contenuto delle delibere sia diverso.
A ciò consegue l'affermazione non tanto della cessazione della materia del contendere, quanto del sopravvenuto difetto di qualsiasi residuo
5 interesse in capo all'attore a una decisione sul merito della causa e, quindi, la declaratoria di inammissibilità della riassunzione.
Situazione, questa, che non consente di fare applicazione del disposto di cui all'art. 2377, comma VIII, c.c., ma che comunque conduce, nel caso di specie, ad affermare la soccombenza dell'attore in punto di spese.
3. Va, comunque, osservato che, poiché l'unico punto che è rimasto controverso in causa è proprio quello afferente alla disciplina delle spese di lite, anche diversamente opinando, e quindi ritenendo che nel caso di specie si sia verificata una ipotesi di sostituzione della delibera rientrante nello schema di cui all'ottavo comma dell'art. 2377 c.c., le spese di lite incomberebbero sempre in capo all'attore.
Difatti, applicando il principio della soccombenza virtuale, occorre rilevare che il motivo di impugnazione fondato su una presunta erronea applicazione del criterio simul stabunt simul cadent non è fondato, giacché
l'art. 14 dello Statuto prevede che “se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purchè non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli;
gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.”.
Ora, è lo stesso attore che nell'atto introduttivo afferma che fino alla data della delibera impugnata gli amministratori erano due, sicché si deve concludere che le dimissioni rassegnate dalla hanno innescato il CP_3 meccanismo di decadenza dell'intero organo gestorio, proprio in quanto alla luce della prima parte dell'art. 14 dello Statuto la sostituzione interna da parte degli amministratori non può avere luogo se quelli uscenti sono la metà.
Va poi rilevato che il richiamo operato dallo Statuto all'art. 2386 c.c. non appare dirimente, dal momento che i primi due commi prevedono una possibilità di sostituzione interna solo se gli amministratori nominati 6 dall'assemblea (cioè, quelli rimasti, giacché quelli nuovi sarebbero nominati dal CdA) costituiscono la maggioranza. In ogni caso, poi, il richiamo non può essere circoscritto, come sembra fare l'attore, ai primi due commi, essendo il rinvio generico e dovendosi, quindi, avere riguardo anche al quarto comma avente a oggetto proprio l'ipotesi in cui “se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori, cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata…”.
Neppure il secondo motivo di impugnazione (conflitto di interessi in relazione alla delibera sul compenso) è fondato, poiché costituisce principio condiviso quello per cui “non sussiste conflitto d'interessi quando il socio voti per la propria nomina ad amministratore ovvero in tema di durata dell'incarico
o di compenso, essendo necessario dimostrare in concreto che la deliberazione approvata in potenziale conflitto sia dannosa per la società” (Tribunale di
Roma, 7 Marzo 2023).
Sul punto il socio si è limitato ad affermare che l'aumento da € 1.000
a € 3.900 mensili sarebbe sproporzionato, senza però tempestivamente replicare alla difesa della società incentrata sul fatto che le nuove amministratrici, prima della nomina, percepivano uno stipendio come dipendenti, mentre dal momento dell'ingresso nell'organo amministrativo riceveranno il compenso per tale carica, senza nessun aggravio di costi per la società; ciò a maggior ragione tenuto conto che non verrà più versato nessun compenso all'attore.
Il Collegio reputa che alla luce dei dati evidenziati non sia stata fornita dall'attore la prova di un potenziale ed effettivo danno per la società, tale da determinare l'invalidità della delibera per conflitto di interessi.
Ne consegue che anche laddove dovesse affermarsi la cessazione della materia del contendere per l'intervenuta sostituzione della delibera impugnata, la conclusione in punto di spese di lite sarebbe la medesima in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Infatti, anche facendo applicazione del principio di cui all'art. 2377, comma VIII, c.c., pur non potendosi dar luogo all'annullamento della 7 deliberazione, il giudice è tenuto a provvedere sulle spese di lite. La disposizione in parola prevede che di norma in tali fattispecie le spese siano poste a carico della società; ma poiché tale disposizione costituisce una esplicazione del principio di causalità, in forza del quale le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte che ha dato ingiustamente causa alla lite, si deve ritenere che le spese processuali possano essere poste a carico dell'ente solo quando questo abbia revocato la propria delibera illegittima e non anche quando -come è accaduto nel caso di specie- sia stata ravvisata la infondatezza dei profili di illegittimità invocati dal socio impugnante.
4. Infine, il Collegio reputa che l'attore in ogni caso deve essere ritenuto destinatario di una pronuncia di condanna alle spese del presente giudizio in ragione del contegno tenuto in sede processuale.
Al riguardo occorre rilevare che nell'ambito del giudizio riassunto la società a più riprese ha manifestato la propria disponibilità a transigere la causa rinunciando a portare in esecuzione il capo di condanna alle spese di cui all'ordinanza di incompetenza del Tribunale di Pisa, con compensazione delle spese del presente giudizio. L'attore, invece, sentito in sede di tentativo di conciliazione, ha dichiarato che “al momento in cui è stato tentato un accordo per evitare la riassunzione del giudizio la società ha posto condizioni relative ad altre questioni che sarebbero state pregiudizievoli per la propria posizione;
dichiara di essere disponibile ad una conciliazione con il pagamento in proprio favore della somma a cui è stato condannato dal Tribunale di Pisa (€
2.000,00) oltre alla somma di € 1.000,00 corrispondente al CU per la riassunzione di questo procedimento. Anzi precisa che con riferimento alle spese del Tribunale di Pisa non richiede il pagamento di € 2.000 pari alla condanna in quella sede pronunciata ma chiede che la società non porti ad esecuzione il titolo e non pretenda il pagamento di quella somma”.
La posizione dell'attore è stata ribadita anche all'udienza del
28.5.2025 ove la parte, a fronte della riaffermata disponibilità della convenuta a transigere con la rinuncia della società agli onorari liquidati dal
8 Tribunale di Pisa e con compensazione delle spese del presente giudizio, ha dichiarato di insistere per la vittoria delle spese.
Ora, nel caso di specie il socio impugnante ha dappirma erroneamente introdotto il giudizio dinanzi a un giudice incompetente, tanto da determinare non solo la relativa pronuncia definitoria di quel giudizio ma anche la determinazione sulle spese, correttamente poste a carico della parte che ha dato avvio al processo;
poi ha riassunto quel giudizio dinanzi al giudice competente -ammesso che questo Tribunale lo sia davvero alla luce delle allegazioni, non tradotte in puntuale eccezione, in ordine alla sussistenza di una clausola compromissoria e all'effettivo avvio di un arbitrato sul medesimo oggetto-.
E nell'ambito del contenzioso giudiziale l'attore ha insistito per ottenere una pronuncia giudiziale, rifiutando immotivatamente la proposta conciliativa formulata dalla controparte che gli avrebbe di fatto attribuito la medesima utilità.
Pertanto, anche laddove per ipotesi si fosse giunti ad affermare l'invalidità della prima delibera per la fondatezza dei motivi di impugnazione del socio, si sarebbe potuto affermare che la società ha dato causa all'impugnazione adottando una delibera di cui essa stessa ha riconosciuto l'illegittimità; tuttavia, avendo l'ente diritto alla rifusione delle spese per il processo avanti al giudice incompetente e avendo offerto in via transattiva la rinuncia a quella rifusione, la società aveva già sostanzialmente aderito alla richiesta dell'attore (la società, infatti, ha diritto a € 1.900 per il giudizio pisano, l'attore avrebbe avuto al massimo -e solo nel caso in cui si fosse riconosciuta la fondatezza della domanda- diritto ad altrettanto per il presente giudizio, con una sostanziale compensazione tra le due poste di credito).
Ne deriva la deduzione per cui è l'attore che ha dato causa al giudizio fiorentino per ottenere la stessa utilità che gli era stata offerta in via transattiva, il che significa aver introdotto senza motivo e senza un interesse apprezzabile un nuovo giudizio.
9 Le considerazioni svolte portano ad affermare la soccombenza dell'attore anche sotto questo diverso profilo, ovvero per aver rifiutato senza motivo la proposta conciliativa in applicazione del principio di cui all'art. 91
c.p.c. e quindi per difetto di un interesse apprezzabile alla lite.
5. In conclusione si deve affermare, in applicazione della prima ragione della motivazione, la inammissibilità della domanda dell'attore, cui consegue la declaratoria di soccombenza in punto di spese di questo giudizio.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 con applicazione dei parametri prossimi ai medi per tutte le fasi con riferimento allo scaglione di cause di valore indeterminabile a media complessità, tenuto conto del valore della causa, delle attività espletate e delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda dell'attore,
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in € 10.000 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CPA.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 5.12.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
Il Presidente
dott. Niccolo' Calvani
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott. Niccolo' Calvani Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice relatore dott.ssa Stefania Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 12273/2023 tra le parti:
rappresentato e difeso dall'avv. ROCCO Parte_1
BA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bari in Via
Argiro 7, come da procura allegata telematicamente.
ATTORE
e rappresentata e difesa dall'avv. ALESSIO SCALA e Controparte_1 dall'avv. ROBERTO DI MARTINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a VIA TANSILLO 9 80035 NOLA, come da procura allegata telematicamente.
contumace CP_2
CONVENUTI
1 OGGETTO: impugnazione delle delibere sociali.
CONCLUSIONI
Attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, dichiarare la cessazione della materia del contendere e la conseguente soccombenza virtuale della con condanna alle Controparte_1 spese e compensi del giudizio a carico della società così come previsto ai sensi dell'art. 2377 c. 8 c.c.”.
Convenuta:
“1) dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e comunque respingere ogni domanda avversaria, con ogni consequenziale pronuncia;
2) con vittoria di spese e compensi di giudizio;
3) in via subordinata compensare le spese del presente giudizio alla luce dell'evoluzione della controversia e della condotta processuale delle parti”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di riassunzione tempestivamente notificato Parte_1 ha proseguito dinanzi a questa Sezione Specializzata il
[...] procedimento originariamente instaurato nei confronti di Controparte_1
e (queste in veste di socie ciascuna con una Controparte_3 CP_2 quota del 33% del capitale) dinanzi al Tribunale di Pisa a mezzo di deposito di ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avente a oggetto l'impugnativa della delibera di dell'8.2.2023 con la quale l'assemblea, col voto Controparte_1 contrario dell'attore, quale socio, ha deliberato di nominare un nuovo CdA - nelle persone di quale presidente, quale Controparte_3 CP_2 vicepresidente ed come consigliere- e di determinare il Controparte_4 compenso per ciascun componente -pari a € 1.700 netti mensili per le prime due ed € 500 per la terza-, oltre al rimborso delle spese.
A fondamento dell'impugnativa l'attore ha allegato che:
2 - fino all'8.2.2023 la società era amministrata da lui unitamente a carica per la quale l'attore percepiva un compenso Controparte_3 di € 1.000 mensili;
- in occasione dell'assemblea la consigliera ha rassegnato le CP_3 proprie dimissioni;
- in sede assembleare erroneamente i soci hanno fatto applicazione del principio simul stabunt simul cadunt, avendosi dovuto piuttosto procedere alla nomina del solo sostituto dell'amministratore dimissionario;
- la delibera è stata assunta in conflitto di interessi perché decisa col voto determinante del socio amministratore in conflitto di interessi, con la previsione di un compenso eccessivo rispetto alle condizioni economico patrimoniali della società.
Dinanzi al Tribunale di Pisa si è costituita la sola società, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza funzionale del giudice ordinario e contestando nel merito la domanda;
la parte convenuta ha riferito che nelle more del giudizio, ovvero in data 2.5.2023, si era tenuta una nuova assemblea dei soci alla presenza dell'intero capitale sociale in occasione della quale sono state sostituite le delibere impugnate dal socio , Parte_1 affermando quindi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 2377, comma VIII, c.c..
Con ordinanza del 14.7.2023 il Tribunale di Pisa ha dichiarato la propria incompetenza assegnando alle parti il termine per riassumere il giudizio davanti al Tribunale delle Imprese.
Con l'atto di riassunzione l'attore ha evocato in giudizio le sole e non invece citata dinanzi Controparte_1 CP_2 Controparte_3 al Tribunale pisano, e ha domandato di dichiarare la cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale della società con condanna di questa alle spese del giudizio ai sensi dell'art. 2377, comma VIII, c.c..
Costituendosi nel giudizio riassunto la società ha riferito che nell'ambito del procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Pisa alla
3 prima udienza le parti domandarono un rinvio per la pendenza di trattative e che la proposta transattiva stragiudiziale di abbandono della lite a spese compensate formulata dalla convenuta è stata rifiutata dalla controparte;
ha aggiunto che l'ordinanza di incompetenza ha poi condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.900 oltre agli accessori di legge.
La convenuta ha contestato la richiesta dell'attore di condanna alle spese, evidenziando che il presente contenzioso avrebbe potuto essere evitato aderendo alla proposta transattiva stragiudiziale formulata dalla società; ha affermato che la condotta di controparte è contraria a buona fede e viola l'art. 88 c.p.c. poiché ha costretto la società a partecipare a un processo che si sarebbe potuto evitare;
ha quindi concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'attore al pagamento delle spese.
sebbene l'atto introduttivo sia stato ritualmente CP_2 notificato, non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
Esperito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti e, concessi i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3.12.2025.
*** *** ***
1. Preliminarmente si osserva che la causa è stata introdotta dinanzi al Tribunale di Pisa con ricorso ex art. 281 duodecies c.p.c. ed è invece stata riassunta davanti a questo Tribunale con ordinario atto di citazione, sicché il processo è proseguito col deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e delle memorie conclusionali ex art. 189
c.p.c.: vi è stata, dunque, una implicita trasformazione del rito da semplificato a ordinario.
2. Venendo al merito, le parti convergono nel ritenere cessata la materia del contendere poiché le delibere oggetto di impugnativa sarebbero state sostituite.
4 Questo Collegio non condivide l'assunto, dovendosi evidenziare che una cosa è la fattispecie di sostituzione della delibera invalida -postulata dall'art. 2377, comma VIII, c.c.- e altra è quella della revoca della precedente delibera e dell'adozione di una nuova e diversa delibera.
Nel primo caso, infatti, si verifica la sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dello statuto;
sicché il deliberato ha un identico contenuto e provvede sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità.
Nel secondo caso, invece, si ha la sostituzione, da intendersi in realtà in senso atecnico e quindi più come revoca, della precedente delibera oggetto di impugnativa da parte del socio e l'adozione di una deliberazione differente che non è incentrata, quindi, a emendare eventuali profili di illegittimità della prima.
Ciò posto, l'esame della delibera che le parti indicano come sostitutiva della prima, ovvero il contenuto del verbale dell'assemblea del
2.5.2023, consente di affermare che la medesima non costituisce una mera sostituzione della precedente delibera impugnata dall'attore, poiché:
- mentre la delibera impugnata, preso atto delle dimissioni della consigliera ha disposto di nominare un nuovo consiglio di CP_3 amministrazione nelle persone di come presidente, Controparte_3 [...] vicepresidente ed come consigliere, CP_2 Controparte_4 determinandone il compenso;
- la delibera successiva ha respinto le dimissioni di Controparte_3
e comunque la ha nominata come membro del CdA e ha revocato per giusta causa dalla carica di amministratore, nominando in sua Parte_1 sostituzione CP_2
pare, dunque, che il contenuto delle delibere sia diverso.
A ciò consegue l'affermazione non tanto della cessazione della materia del contendere, quanto del sopravvenuto difetto di qualsiasi residuo
5 interesse in capo all'attore a una decisione sul merito della causa e, quindi, la declaratoria di inammissibilità della riassunzione.
Situazione, questa, che non consente di fare applicazione del disposto di cui all'art. 2377, comma VIII, c.c., ma che comunque conduce, nel caso di specie, ad affermare la soccombenza dell'attore in punto di spese.
3. Va, comunque, osservato che, poiché l'unico punto che è rimasto controverso in causa è proprio quello afferente alla disciplina delle spese di lite, anche diversamente opinando, e quindi ritenendo che nel caso di specie si sia verificata una ipotesi di sostituzione della delibera rientrante nello schema di cui all'ottavo comma dell'art. 2377 c.c., le spese di lite incomberebbero sempre in capo all'attore.
Difatti, applicando il principio della soccombenza virtuale, occorre rilevare che il motivo di impugnazione fondato su una presunta erronea applicazione del criterio simul stabunt simul cadent non è fondato, giacché
l'art. 14 dello Statuto prevede che “se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purchè non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli;
gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.”.
Ora, è lo stesso attore che nell'atto introduttivo afferma che fino alla data della delibera impugnata gli amministratori erano due, sicché si deve concludere che le dimissioni rassegnate dalla hanno innescato il CP_3 meccanismo di decadenza dell'intero organo gestorio, proprio in quanto alla luce della prima parte dell'art. 14 dello Statuto la sostituzione interna da parte degli amministratori non può avere luogo se quelli uscenti sono la metà.
Va poi rilevato che il richiamo operato dallo Statuto all'art. 2386 c.c. non appare dirimente, dal momento che i primi due commi prevedono una possibilità di sostituzione interna solo se gli amministratori nominati 6 dall'assemblea (cioè, quelli rimasti, giacché quelli nuovi sarebbero nominati dal CdA) costituiscono la maggioranza. In ogni caso, poi, il richiamo non può essere circoscritto, come sembra fare l'attore, ai primi due commi, essendo il rinvio generico e dovendosi, quindi, avere riguardo anche al quarto comma avente a oggetto proprio l'ipotesi in cui “se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori, cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata…”.
Neppure il secondo motivo di impugnazione (conflitto di interessi in relazione alla delibera sul compenso) è fondato, poiché costituisce principio condiviso quello per cui “non sussiste conflitto d'interessi quando il socio voti per la propria nomina ad amministratore ovvero in tema di durata dell'incarico
o di compenso, essendo necessario dimostrare in concreto che la deliberazione approvata in potenziale conflitto sia dannosa per la società” (Tribunale di
Roma, 7 Marzo 2023).
Sul punto il socio si è limitato ad affermare che l'aumento da € 1.000
a € 3.900 mensili sarebbe sproporzionato, senza però tempestivamente replicare alla difesa della società incentrata sul fatto che le nuove amministratrici, prima della nomina, percepivano uno stipendio come dipendenti, mentre dal momento dell'ingresso nell'organo amministrativo riceveranno il compenso per tale carica, senza nessun aggravio di costi per la società; ciò a maggior ragione tenuto conto che non verrà più versato nessun compenso all'attore.
Il Collegio reputa che alla luce dei dati evidenziati non sia stata fornita dall'attore la prova di un potenziale ed effettivo danno per la società, tale da determinare l'invalidità della delibera per conflitto di interessi.
Ne consegue che anche laddove dovesse affermarsi la cessazione della materia del contendere per l'intervenuta sostituzione della delibera impugnata, la conclusione in punto di spese di lite sarebbe la medesima in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Infatti, anche facendo applicazione del principio di cui all'art. 2377, comma VIII, c.c., pur non potendosi dar luogo all'annullamento della 7 deliberazione, il giudice è tenuto a provvedere sulle spese di lite. La disposizione in parola prevede che di norma in tali fattispecie le spese siano poste a carico della società; ma poiché tale disposizione costituisce una esplicazione del principio di causalità, in forza del quale le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte che ha dato ingiustamente causa alla lite, si deve ritenere che le spese processuali possano essere poste a carico dell'ente solo quando questo abbia revocato la propria delibera illegittima e non anche quando -come è accaduto nel caso di specie- sia stata ravvisata la infondatezza dei profili di illegittimità invocati dal socio impugnante.
4. Infine, il Collegio reputa che l'attore in ogni caso deve essere ritenuto destinatario di una pronuncia di condanna alle spese del presente giudizio in ragione del contegno tenuto in sede processuale.
Al riguardo occorre rilevare che nell'ambito del giudizio riassunto la società a più riprese ha manifestato la propria disponibilità a transigere la causa rinunciando a portare in esecuzione il capo di condanna alle spese di cui all'ordinanza di incompetenza del Tribunale di Pisa, con compensazione delle spese del presente giudizio. L'attore, invece, sentito in sede di tentativo di conciliazione, ha dichiarato che “al momento in cui è stato tentato un accordo per evitare la riassunzione del giudizio la società ha posto condizioni relative ad altre questioni che sarebbero state pregiudizievoli per la propria posizione;
dichiara di essere disponibile ad una conciliazione con il pagamento in proprio favore della somma a cui è stato condannato dal Tribunale di Pisa (€
2.000,00) oltre alla somma di € 1.000,00 corrispondente al CU per la riassunzione di questo procedimento. Anzi precisa che con riferimento alle spese del Tribunale di Pisa non richiede il pagamento di € 2.000 pari alla condanna in quella sede pronunciata ma chiede che la società non porti ad esecuzione il titolo e non pretenda il pagamento di quella somma”.
La posizione dell'attore è stata ribadita anche all'udienza del
28.5.2025 ove la parte, a fronte della riaffermata disponibilità della convenuta a transigere con la rinuncia della società agli onorari liquidati dal
8 Tribunale di Pisa e con compensazione delle spese del presente giudizio, ha dichiarato di insistere per la vittoria delle spese.
Ora, nel caso di specie il socio impugnante ha dappirma erroneamente introdotto il giudizio dinanzi a un giudice incompetente, tanto da determinare non solo la relativa pronuncia definitoria di quel giudizio ma anche la determinazione sulle spese, correttamente poste a carico della parte che ha dato avvio al processo;
poi ha riassunto quel giudizio dinanzi al giudice competente -ammesso che questo Tribunale lo sia davvero alla luce delle allegazioni, non tradotte in puntuale eccezione, in ordine alla sussistenza di una clausola compromissoria e all'effettivo avvio di un arbitrato sul medesimo oggetto-.
E nell'ambito del contenzioso giudiziale l'attore ha insistito per ottenere una pronuncia giudiziale, rifiutando immotivatamente la proposta conciliativa formulata dalla controparte che gli avrebbe di fatto attribuito la medesima utilità.
Pertanto, anche laddove per ipotesi si fosse giunti ad affermare l'invalidità della prima delibera per la fondatezza dei motivi di impugnazione del socio, si sarebbe potuto affermare che la società ha dato causa all'impugnazione adottando una delibera di cui essa stessa ha riconosciuto l'illegittimità; tuttavia, avendo l'ente diritto alla rifusione delle spese per il processo avanti al giudice incompetente e avendo offerto in via transattiva la rinuncia a quella rifusione, la società aveva già sostanzialmente aderito alla richiesta dell'attore (la società, infatti, ha diritto a € 1.900 per il giudizio pisano, l'attore avrebbe avuto al massimo -e solo nel caso in cui si fosse riconosciuta la fondatezza della domanda- diritto ad altrettanto per il presente giudizio, con una sostanziale compensazione tra le due poste di credito).
Ne deriva la deduzione per cui è l'attore che ha dato causa al giudizio fiorentino per ottenere la stessa utilità che gli era stata offerta in via transattiva, il che significa aver introdotto senza motivo e senza un interesse apprezzabile un nuovo giudizio.
9 Le considerazioni svolte portano ad affermare la soccombenza dell'attore anche sotto questo diverso profilo, ovvero per aver rifiutato senza motivo la proposta conciliativa in applicazione del principio di cui all'art. 91
c.p.c. e quindi per difetto di un interesse apprezzabile alla lite.
5. In conclusione si deve affermare, in applicazione della prima ragione della motivazione, la inammissibilità della domanda dell'attore, cui consegue la declaratoria di soccombenza in punto di spese di questo giudizio.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 con applicazione dei parametri prossimi ai medi per tutte le fasi con riferimento allo scaglione di cause di valore indeterminabile a media complessità, tenuto conto del valore della causa, delle attività espletate e delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda dell'attore,
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in € 10.000 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CPA.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 5.12.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
Il Presidente
dott. Niccolo' Calvani
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