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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 4941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4941 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8199/2021
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3 dicembre 2025, alle ore 10:31, davanti al giudice dott.ssa NG TA,
chiamato il processo iscritto al n. 8199/2021 R.G.A.C., sono comparsi l'avv. Alessandro Ticli, per parte attrice, e l'avv. Caterina D'Angelo, in sostituzione dell'avv. Gioacchino D'Angelo, per la n.q.. Controparte_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive, e chiedono che la stessa venga decisa.
Il Giudice
si riserva di dare lettura del dispositivo e della motivazione all'esito della camera di consiglio.
dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in assenza delle parti.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa NG TA, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8199/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato ai fini Parte_1
del giudizio in Palermo, P.zza V. E. Orlando n. 6, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ticli, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
già , n.q. di impresa designata Controparte_1 Controparte_2
ex art. 283 del D. Lgs. n.209/2005, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Controparte_3
Palermo, Piazza Unità d'Italia n. 4, presso lo studio dell'avv. Gioacchino D'Angelo, dal quale è
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) rigetta la domanda proposta da contro la Parte_1 Controparte_2
(oggi n.q. di impresa designata ex art.283 del D. Lgs. n.209/2005 con Controparte_1
atto di citazione notificato il 2 agosto 2024;
2) condanna , al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite Parte_1
da quest'ultima sostenute, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9 giugno 2021, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
a questo Tribunale la (oggi , n.q. di Controparte_2 Controparte_1
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” per la Regione Sicilia (d'ora innanzi denominata soltanto per brevità o CP_2 CP_1
n.q.), chiedendone la condanna al risarcimento del danno di natura non patrimoniale (sub specie di danno biologico permanente e temporaneo, nonché di danno da sofferenza interiore) e patrimoniale
(per spese mediche), quantificati nella somma di euro 51.800,00.
Esponeva, infatti, che:
1) in data 18 gennaio 2020, alle ore 10:45 circa, in Palermo, mentre stava percorrendo la via
Sunseri a bordo di un ciclomotore, prima di giungere in prossimità della svolta a destra obbligatoria sulla Via Titone, una Fiat Panda di colore grigio - che poco prima, procedendo lungo la Via Sunseri
nel suo medesimo senso di marcia, si era accostata sulla destra parallelamente all'asse stradale – aveva ripreso improvvisamente la marcia a velocità sostenuta, impegnando la sede stradale, senza usare l'indicatore di direzione e senza dare la precedenza;
2) così facendo, l'autovettura aveva intercettato la sua traiettoria di marcia, costringendolo a compiere una manovra di emergenza, che aveva determinato la perdita del controllo del mezzo e la caduta al suolo insieme al ciclomotore sul fianco destro;
3) subito dopo, l'autovettura aveva proseguito la propria corsa senza prestargli soccorso ed era pertanto rimasta non identificata;
4) a causa dell'urto, aveva riportato lesioni personali, per le quali era stato trasportato presso il
P.S. dell'Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo;
5) per effetto del sinistro, aveva subito danni non patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti non inferiore al 16% e una invalidità temporanea non inferiore a 120 giorni, oltre ai danni patrimoniali.
La convenuta n.q., ritualmente costituitasi, eccepiva, preliminarmente, il difetto di CP_2
legittimazione passiva del Fondo di Garanzia e, per esso, dell'Impresa designata, non potendosi desumere con certezza che il sinistro fosse stato effettivamente cagionato da un veicolo rimasto sconosciuto.
Nel merito, contestava, inoltre, l'an e il quantum debeatur, assumendo, in via subordinata, il concorso di colpa dell'attore.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea o, in via subordinata, la riduzione in applicazione dell'art.1227 c.c..
Nel corso del processo, assunte le prove orali ed espletata c.t.u. medico legale, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
All'odierna udienza, quindi, la causa, istruita con l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della c.t.u., all'esito della discussione orale, viene decisa dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti. Ciò premesso, deve darsi atto, in primo luogo, della proponibilità in rito della domanda, avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla alla Consap CP_4
a norma dell'art. 287 C.d.A., con comunicazioni a mezzo pec del 23 giugno 2020, nonché con lettera raccomandata ricevuta il 17 luglio 2020 (vedi allegato n. 3 dell'atto di citazione), ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Passando quindi all'esame delle eccezioni preliminari formulate dalla convenuta, giova rilevare che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva viene fondata dalla convenuta sul difetto dei presupposti di cui all'art.283 D. Lgs. n.209/2005, lettera a) (sinistro cagionato da veicolo non identificato), questione che attiene, piuttosto, al merito della controversia e non alla legittimazione passiva, la quale deve ritenersi sussistente in base alla prospettazione di parte attrice.
Nel merito, la domanda attorea è infondata.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte – che si condivide – e in conformità alle regole di ripartizione dell'onere della prova, “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato che promuova richiesta di
risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 19, primo comma, lett. a), della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'onere di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa di
altro veicolo o natante, il cui conducente sia rimasto sconosciuto.” (in termini la massima di Cass. civ.
n.10484/2001; conforme Cass. civ. n.10762/1992).
Nella specie, non è stata raggiunta la prova del coinvolgimento di un altro veicolo rimasto sconosciuto.
La deposizione del teste , infatti, non può ritenersi attendibile, perché del tutto Testimone_1
discordante rispetto al compendio probatorio risultante dalle prove documentali, oltre che contraddittoria rispetto allo stesso assunto dell'attore in ordine alla dinamica del sinistro di cui in atto di citazione.
Il teste ha, invero, dichiarato quanto segue: Tes_1
“A.D.R. Sono e mi chiamo nato a [...] il [...]; Testimone_1 A.D.R. Non parente, indifferente. Confermo i capitoli nn. 1 - 2 – 3 e preciso che il motociclo era Tes_2
condotto dal sig. Pt_1
onfermo il capitolo n. 4 ed aggiungo che la Panda era di colore celeste;
Tes_2
onfermo il capitolo n 5. Aggiungo che ho visto arrivare la Panda ed accostarsi a destra in Tes_2
doppia fila e, dopo qualche secondo è ripartita mentre sopraggiungeva il motociclo con cui è venuta
in collisione;
onfermo il capitolo n 6 e preciso che io mi trovavo all'uscita del parcheggio dove di solito posteggio Tes_2
la mia auto a circa 10 metri di distanza da dove è avvenuto il sinistro, ed ho visto che la Panda, era ferma, è
ripartita senza guardare se arrivavano altri mezzi, non ho visto se ha azionato l'indicatore di direzione;
ha
urtato con la parte anteriore sinistra il motociclo e dopo l'urto l'auto non si è fermata ed è andata via;
A.D.R. Confermo i capitoli n. 8. – 9 – 10 – 11. Io sono andato via dopo che l'ambulanza ha portato via
l'attore e, dopo qualche ora è arrivata anche, credo la Polizia Municipale, perché ho visto la vettura dal balcone
di casa mia” (vedi verbale di udienza del 24 aprile 2023).
Il teste di parte attrice ha, dunque, riferito che l'auto - rimasta non identificata - avrebbe Tes_1
urtato, con la parte anteriore sinistra, il motociclo, cagionandone in tal modo la caduta.
Ora, la dinamica come sopra descritta contrasta, prima di tutto, con quella asserita dall'attore,
secondo cui l'autovettura, poco prima accostatasi sulla destra - parallelamente all'asse stradale –
aveva ripreso improvvisamente la marcia a velocità sostenuta, e, senza usare l'indicatore di direzione e senza dare la precedenza, impegnando la sede stradale, aveva tagliato la strada al motociclo condotto dall'attore, il quale era stato costretto a compiere una manovra di emergenza,
che gli aveva fatto perdere il controllo del mezzo, cagionandone la caduta al suolo.
Secondo la tesi attorea, dunque, nessuna collisione si era verificata tra il proprio motociclo e l'auto rimasta non identificata.
Per di più, laddove il predetto autoveicolo avesse colpito il motociclo con la parte anteriore sinistra – come riferito dal teste -, l'urto sarebbe stato inferto necessariamente al lato destro del motociclo e non si spiegherebbe come mai – come allegato dallo stesso attore - è Parte_1 caduto, invece, al suolo sul fianco destro del proprio veicolo, anziché sul fianco sinistro in base alla provenienza dell'urto da destra.
Del resto, sia la deposizione resa dal teste in ordine alla dinamica del sinistro, sia l'assunto attoreo contenuto in atto di citazione, presentano incongruenze anche rispetto alle risultanze della registrazione della chiamata al servizio del 118, della scheda di intervento del 118 e del verbale di pronto soccorso, nonché del rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia intervenuti sui luoghi subito dopo la verificazione del sinistro.
Dalla registrazione della chiamata alla centrale operativa del 118 per la richiesta di intervento riferibile al sinistro, invero, emerge che il chiamante riferisce chiaramente all'operatore “c'è stato un
incidente con la moto in Via Sunseri”, senza fare alcun riferimento al coinvolgimento di altri mezzi
(vedi file e trascrizione della telefonata prodotti dalla convenuta, allegati rispettivamente alla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c. e alla comparsa di costituzione e risposta).
Anche la scheda di intervento della centrale del 118, nel riquadro “note evento”, riporta semplicemente “strada” (vedi allegato n. 1 dell'atto di citazione).
Parimenti, il verbale del pronto soccorso dell'Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo,
nella sezione denominata “motivo di arrivo” si legge “incidente in strada” (vedi certificato di PS
allegato alla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c., di parte attorea)
Non può trascurarsi, poi, che il verbale di accertamento redatto dagli agenti della Polizia
Municipale nel riquadro “natura dell'incidente” riporta “accidentale” e nella sezione denominata
“danni” si legge “nessun danno da contatto, ma danni da caduta sulla fiancata destra” (vedi allegato n. 5
dell'atto di citazione)
Ora, a prescindere dalla questione del valore probatorio delle dichiarazioni contenute nei già
menzionati verbali, non vi è dubbio che dette risultanze costituiscono elementi presuntivi negativi.
D'altro canto, gli altri testi assunti nel corso del giudizio ( e ) Testimone_3 Testimone_4
non hanno assistito al sinistro e si sono limitati a riferire quanto appreso dallo stesso attore in ordine al coinvolgimento dell'autovettura Fiat nella causazione della caduta. Ora, come è noto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione – cui si aderisce – “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e
circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro
assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto
oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono
su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro,
e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del
convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la
credibilità..” (in termini la massima di Cass. civ. n.4530/2025; conforme Cass. civ. n.569/2015).
Non assume, infine, rilevanza alcuna la circostanza che la relazione di consulenza tecnica d'ufficio abbia riconosciuto la sussistenza di un nesso di causalità tra la dinamica del sinistro ed il politrauma riportato dall'attore.
La consulenza tecnica d'ufficio, invero, è uno strumento processuale volto ad offrire al giudice cognizioni tecniche indispensabili per la valutazione dei fatti di causa, svolgendo la funzione di ausilio alla formazione del convincimento giudiziale.
Con specifico riferimento al caso di specie, il giudizio tecnico espresso dal consulente accerta la mera compatibilità “astratta” tra la dinamica del sinistro – così come descritta nell'atto introduttivo del giudizio - e le lesioni denunciate alla luce di criteri di regolarità scientifica, restando onere della parte attrice provare in concreto le modalità di verificazione del fatto e la ricostruzione della dinamica del sinistro.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda va rigettata.
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., l'attore va condannato al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della Tabella 2 di cui ai parametri contenuti nel DMG 147/2022, con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, in cui rientra il valore della domanda proposta, applicando i compensi medi per tutte le fasi del giudizio.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
Palermo, 3 dicembre 2025.
IL GIUDICE
NG TA
La presente sentenza viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
NG TA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3 dicembre 2025, alle ore 10:31, davanti al giudice dott.ssa NG TA,
chiamato il processo iscritto al n. 8199/2021 R.G.A.C., sono comparsi l'avv. Alessandro Ticli, per parte attrice, e l'avv. Caterina D'Angelo, in sostituzione dell'avv. Gioacchino D'Angelo, per la n.q.. Controparte_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive, e chiedono che la stessa venga decisa.
Il Giudice
si riserva di dare lettura del dispositivo e della motivazione all'esito della camera di consiglio.
dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in assenza delle parti.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa NG TA, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8199/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato ai fini Parte_1
del giudizio in Palermo, P.zza V. E. Orlando n. 6, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ticli, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
già , n.q. di impresa designata Controparte_1 Controparte_2
ex art. 283 del D. Lgs. n.209/2005, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Controparte_3
Palermo, Piazza Unità d'Italia n. 4, presso lo studio dell'avv. Gioacchino D'Angelo, dal quale è
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) rigetta la domanda proposta da contro la Parte_1 Controparte_2
(oggi n.q. di impresa designata ex art.283 del D. Lgs. n.209/2005 con Controparte_1
atto di citazione notificato il 2 agosto 2024;
2) condanna , al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite Parte_1
da quest'ultima sostenute, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9 giugno 2021, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
a questo Tribunale la (oggi , n.q. di Controparte_2 Controparte_1
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” per la Regione Sicilia (d'ora innanzi denominata soltanto per brevità o CP_2 CP_1
n.q.), chiedendone la condanna al risarcimento del danno di natura non patrimoniale (sub specie di danno biologico permanente e temporaneo, nonché di danno da sofferenza interiore) e patrimoniale
(per spese mediche), quantificati nella somma di euro 51.800,00.
Esponeva, infatti, che:
1) in data 18 gennaio 2020, alle ore 10:45 circa, in Palermo, mentre stava percorrendo la via
Sunseri a bordo di un ciclomotore, prima di giungere in prossimità della svolta a destra obbligatoria sulla Via Titone, una Fiat Panda di colore grigio - che poco prima, procedendo lungo la Via Sunseri
nel suo medesimo senso di marcia, si era accostata sulla destra parallelamente all'asse stradale – aveva ripreso improvvisamente la marcia a velocità sostenuta, impegnando la sede stradale, senza usare l'indicatore di direzione e senza dare la precedenza;
2) così facendo, l'autovettura aveva intercettato la sua traiettoria di marcia, costringendolo a compiere una manovra di emergenza, che aveva determinato la perdita del controllo del mezzo e la caduta al suolo insieme al ciclomotore sul fianco destro;
3) subito dopo, l'autovettura aveva proseguito la propria corsa senza prestargli soccorso ed era pertanto rimasta non identificata;
4) a causa dell'urto, aveva riportato lesioni personali, per le quali era stato trasportato presso il
P.S. dell'Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo;
5) per effetto del sinistro, aveva subito danni non patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti non inferiore al 16% e una invalidità temporanea non inferiore a 120 giorni, oltre ai danni patrimoniali.
La convenuta n.q., ritualmente costituitasi, eccepiva, preliminarmente, il difetto di CP_2
legittimazione passiva del Fondo di Garanzia e, per esso, dell'Impresa designata, non potendosi desumere con certezza che il sinistro fosse stato effettivamente cagionato da un veicolo rimasto sconosciuto.
Nel merito, contestava, inoltre, l'an e il quantum debeatur, assumendo, in via subordinata, il concorso di colpa dell'attore.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea o, in via subordinata, la riduzione in applicazione dell'art.1227 c.c..
Nel corso del processo, assunte le prove orali ed espletata c.t.u. medico legale, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
All'odierna udienza, quindi, la causa, istruita con l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della c.t.u., all'esito della discussione orale, viene decisa dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti. Ciò premesso, deve darsi atto, in primo luogo, della proponibilità in rito della domanda, avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla alla Consap CP_4
a norma dell'art. 287 C.d.A., con comunicazioni a mezzo pec del 23 giugno 2020, nonché con lettera raccomandata ricevuta il 17 luglio 2020 (vedi allegato n. 3 dell'atto di citazione), ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Passando quindi all'esame delle eccezioni preliminari formulate dalla convenuta, giova rilevare che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva viene fondata dalla convenuta sul difetto dei presupposti di cui all'art.283 D. Lgs. n.209/2005, lettera a) (sinistro cagionato da veicolo non identificato), questione che attiene, piuttosto, al merito della controversia e non alla legittimazione passiva, la quale deve ritenersi sussistente in base alla prospettazione di parte attrice.
Nel merito, la domanda attorea è infondata.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte – che si condivide – e in conformità alle regole di ripartizione dell'onere della prova, “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato che promuova richiesta di
risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 19, primo comma, lett. a), della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'onere di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa di
altro veicolo o natante, il cui conducente sia rimasto sconosciuto.” (in termini la massima di Cass. civ.
n.10484/2001; conforme Cass. civ. n.10762/1992).
Nella specie, non è stata raggiunta la prova del coinvolgimento di un altro veicolo rimasto sconosciuto.
La deposizione del teste , infatti, non può ritenersi attendibile, perché del tutto Testimone_1
discordante rispetto al compendio probatorio risultante dalle prove documentali, oltre che contraddittoria rispetto allo stesso assunto dell'attore in ordine alla dinamica del sinistro di cui in atto di citazione.
Il teste ha, invero, dichiarato quanto segue: Tes_1
“A.D.R. Sono e mi chiamo nato a [...] il [...]; Testimone_1 A.D.R. Non parente, indifferente. Confermo i capitoli nn. 1 - 2 – 3 e preciso che il motociclo era Tes_2
condotto dal sig. Pt_1
onfermo il capitolo n. 4 ed aggiungo che la Panda era di colore celeste;
Tes_2
onfermo il capitolo n 5. Aggiungo che ho visto arrivare la Panda ed accostarsi a destra in Tes_2
doppia fila e, dopo qualche secondo è ripartita mentre sopraggiungeva il motociclo con cui è venuta
in collisione;
onfermo il capitolo n 6 e preciso che io mi trovavo all'uscita del parcheggio dove di solito posteggio Tes_2
la mia auto a circa 10 metri di distanza da dove è avvenuto il sinistro, ed ho visto che la Panda, era ferma, è
ripartita senza guardare se arrivavano altri mezzi, non ho visto se ha azionato l'indicatore di direzione;
ha
urtato con la parte anteriore sinistra il motociclo e dopo l'urto l'auto non si è fermata ed è andata via;
A.D.R. Confermo i capitoli n. 8. – 9 – 10 – 11. Io sono andato via dopo che l'ambulanza ha portato via
l'attore e, dopo qualche ora è arrivata anche, credo la Polizia Municipale, perché ho visto la vettura dal balcone
di casa mia” (vedi verbale di udienza del 24 aprile 2023).
Il teste di parte attrice ha, dunque, riferito che l'auto - rimasta non identificata - avrebbe Tes_1
urtato, con la parte anteriore sinistra, il motociclo, cagionandone in tal modo la caduta.
Ora, la dinamica come sopra descritta contrasta, prima di tutto, con quella asserita dall'attore,
secondo cui l'autovettura, poco prima accostatasi sulla destra - parallelamente all'asse stradale –
aveva ripreso improvvisamente la marcia a velocità sostenuta, e, senza usare l'indicatore di direzione e senza dare la precedenza, impegnando la sede stradale, aveva tagliato la strada al motociclo condotto dall'attore, il quale era stato costretto a compiere una manovra di emergenza,
che gli aveva fatto perdere il controllo del mezzo, cagionandone la caduta al suolo.
Secondo la tesi attorea, dunque, nessuna collisione si era verificata tra il proprio motociclo e l'auto rimasta non identificata.
Per di più, laddove il predetto autoveicolo avesse colpito il motociclo con la parte anteriore sinistra – come riferito dal teste -, l'urto sarebbe stato inferto necessariamente al lato destro del motociclo e non si spiegherebbe come mai – come allegato dallo stesso attore - è Parte_1 caduto, invece, al suolo sul fianco destro del proprio veicolo, anziché sul fianco sinistro in base alla provenienza dell'urto da destra.
Del resto, sia la deposizione resa dal teste in ordine alla dinamica del sinistro, sia l'assunto attoreo contenuto in atto di citazione, presentano incongruenze anche rispetto alle risultanze della registrazione della chiamata al servizio del 118, della scheda di intervento del 118 e del verbale di pronto soccorso, nonché del rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia intervenuti sui luoghi subito dopo la verificazione del sinistro.
Dalla registrazione della chiamata alla centrale operativa del 118 per la richiesta di intervento riferibile al sinistro, invero, emerge che il chiamante riferisce chiaramente all'operatore “c'è stato un
incidente con la moto in Via Sunseri”, senza fare alcun riferimento al coinvolgimento di altri mezzi
(vedi file e trascrizione della telefonata prodotti dalla convenuta, allegati rispettivamente alla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c. e alla comparsa di costituzione e risposta).
Anche la scheda di intervento della centrale del 118, nel riquadro “note evento”, riporta semplicemente “strada” (vedi allegato n. 1 dell'atto di citazione).
Parimenti, il verbale del pronto soccorso dell'Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo,
nella sezione denominata “motivo di arrivo” si legge “incidente in strada” (vedi certificato di PS
allegato alla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c., di parte attorea)
Non può trascurarsi, poi, che il verbale di accertamento redatto dagli agenti della Polizia
Municipale nel riquadro “natura dell'incidente” riporta “accidentale” e nella sezione denominata
“danni” si legge “nessun danno da contatto, ma danni da caduta sulla fiancata destra” (vedi allegato n. 5
dell'atto di citazione)
Ora, a prescindere dalla questione del valore probatorio delle dichiarazioni contenute nei già
menzionati verbali, non vi è dubbio che dette risultanze costituiscono elementi presuntivi negativi.
D'altro canto, gli altri testi assunti nel corso del giudizio ( e ) Testimone_3 Testimone_4
non hanno assistito al sinistro e si sono limitati a riferire quanto appreso dallo stesso attore in ordine al coinvolgimento dell'autovettura Fiat nella causazione della caduta. Ora, come è noto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione – cui si aderisce – “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e
circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro
assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto
oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono
su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro,
e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del
convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la
credibilità..” (in termini la massima di Cass. civ. n.4530/2025; conforme Cass. civ. n.569/2015).
Non assume, infine, rilevanza alcuna la circostanza che la relazione di consulenza tecnica d'ufficio abbia riconosciuto la sussistenza di un nesso di causalità tra la dinamica del sinistro ed il politrauma riportato dall'attore.
La consulenza tecnica d'ufficio, invero, è uno strumento processuale volto ad offrire al giudice cognizioni tecniche indispensabili per la valutazione dei fatti di causa, svolgendo la funzione di ausilio alla formazione del convincimento giudiziale.
Con specifico riferimento al caso di specie, il giudizio tecnico espresso dal consulente accerta la mera compatibilità “astratta” tra la dinamica del sinistro – così come descritta nell'atto introduttivo del giudizio - e le lesioni denunciate alla luce di criteri di regolarità scientifica, restando onere della parte attrice provare in concreto le modalità di verificazione del fatto e la ricostruzione della dinamica del sinistro.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda va rigettata.
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., l'attore va condannato al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della Tabella 2 di cui ai parametri contenuti nel DMG 147/2022, con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, in cui rientra il valore della domanda proposta, applicando i compensi medi per tutte le fasi del giudizio.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
Palermo, 3 dicembre 2025.
IL GIUDICE
NG TA
La presente sentenza viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
NG TA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.