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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5078 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 33654 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 33654 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione alla udienza del 20 marzo 2025i
sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 22 dicembre 2024, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Piazza Albania n. 6 presso lo studio dell'avv. Massimiliano Tralicci che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente.
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempre, elettivamente domiciliata in Roma, via Claudio Monteversi n. 16 presso lo studio dell'avv. Francesco Rodilosso Consolo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore conferit da
, procuratore speciale della società per atto di notaio in CP_2 Persona_1
Milano in data 3 dicembre 2018, rep 6648 racc. 3517.
APPELLATA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
PE DR
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni
Alla udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 22 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato proprietario del Parte_1
motoveicolo Honda Forza targato ED37664 in relazione all'incidente verificatosi il 27
settembre 2019, verso le ore 9,00, aveva citato in giudizio innanzi al Giudice di pace di
Roma la società a , rispettivamente società che Controparte_1 Controparte_3
assicurava il veicolo Toyota Aygo targato EW012M proprietario e conducente del veicolo stesso chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
Toyota Aygo nella causazione dell'incidente e e la condanna del proprietario/conducente del veicolo e della Assicurazione, in solido, al risarcimento del danno subito quantificato contenendolo entro il limite di 20.000 euro.
A sostegno della domanda aveva dedotto che il giorno 27 novembre 2019, verso le ore
9,00 stava percorrendo via Barbieri e si era immesso nella area di incrocio con via Romita
quando era stato urtato sulla parte posteriore laterale destra dalla parte anteriore destra del veicolo Toyota Aygo che proveniente da via Romita, posta sulla destra, si stava immettendo nell'area di incrocio malgrado l'intendo traffico presente.
RGAC 33654 ANNO 2023 Pag. 2 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nell'incidente aveva riportato danni al motociclo e lesioni personali e per il risarcimento del danno subito aveva richiesto il risarcimento alla Assicurazione che, tuttavia non si era attivata.
Aveva, quindi introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento ritenuto dovuto ritenendo sussistere la responsabilità esclusiva dei convenuti avendo acquisito la cd precedenza di fatto.
Si era costituita la società contestando la richiesta dell'attore Controparte_1
evidenziando che dalla modalità di verificazione del sinistro rappresentata dall'attor e e da quanto raccolto dalla Polizia Municipale intervenuta era emersa la circostanza che l'attore aveva omesso di concedere la precedenza al veicolo del proprio assicurato stante la presenza della segnaletica evidenziata nel verbale della Polizia Municipale intervenuta.
Inoltre all''arrivo la Polizia Municipale non aveva riscontrato la presenza di testimoni oculari al fatto ed aveva acquisito le dichiarazione dei conducenti ed in particolare del convenuto il quale aveva dichiarato di essere stato urtato sulla parte anteriore destra dal motoveicolo che aveva omesso di concedere la prescritta precedenza, mente l'attore aveva dichiarato che stava attraversando l'incrocio con direzione via Cernaia quando sulle strisce pedonali poste all'inizio di via Cernaia aveva visto dei pedoni che stavano attraversando. Ave va frenato si era fermato ed era stato urtato sulla parte posteriore destra da un veicolo.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
Aveva evidenziato di aver formalmente indicato all'attore le ragioni del mancato risarcimento del danno
Non si era costituito il venendo dichiarato contumace. CP_3
Alla udienza di comparizione parte attrice ha introdotto la richiesta di prova testimoniale indicando come teste per la prima volta dal momento che nella richiesta di Tes_1
RGAC 33654 ANNO 2023 Pag. 3 di 11 G.U. Roberto Parziale
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risarcimento del danno era stata indicata genericamente la presenza di testimoni ma non era stato indicato alcun nominativo.
Nel corso del giudizio era stato escusso il teste in questione, è stata espletata una consulenza tecnica medico legale e la causa è stata decisa deal Giudice di pace con sentenza n. 60/2023 con la quale ha accolto la domanda ritenendo che nessuna delle parti avesse superato la presunzione di corresponsabilità avendo l'attore l'obbligo di dare la precedenza nell'incrocio e non avendo il convenuto utilizzato la necessaria prudenza nell'immettersi nell'area dell'incrocio risarcendo il danno sulla base dell'articolo 139 sulla base di un danno biologico del 5% riconosciuto dal CTU, utilizzando non i valori vigAenti
per il periodo 2022 – 2023 ed attribuendo anche un incremento del 20% a titolo di danno morale senza fornendo alcuna motivazione in relazione al riconoscimento del massimo previsto dalla norma stessa, malgrado il danno fosse pari al valore centrale della tabella stessa, condannando, altresì i convenuti al rimborso delle spese di giudizio..
Avverso detta sentenza ha proposto appello il lamentando la errata valutazioen Parte_1
edella prova in quanto non aveva correttamente tenuto conto di quanto emerso nel corso del giudizio ritenendo che l'incidente fosse stato causato dalla condotta di guida di entrambi i conducenti non disponendo una consulenza cinematica per ricostruire l'incidente, ha lamentato l'errato utilizzo della tabella di cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni avendo individuato un valore del danno biologico inferiore a quanto previsto dalla tabella vigente al momento della pronunzia della sentenza ed ha contestato la misura delle spese di giudizio riconosciute.
Si è costituita la società contestando la responsabiità del proprio Controparte_1
assicurato in quanto l'incidente si era verificato quando quando il veicolo Toyota si era giò
immesso nell'area dell'incrocio, circostanza idonea ad escludere che l'appellante avesse verificato che non stessero sopraggiungendo veicoli per attraversare l'incrocio stesso.
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Inoltre non credibile era quanto dichiarato dal teste la cui prsenza non era stata indicata che nel corso del giudizio, non avendo l'appellante indicato la presenza di testimoni nella dichiarazione resa alla Polizia Municipale nella quale si era limitato ad affermare di essersi fermato perché dei pedoni stavano attraversando la strada alla fine dell'incrocio all'inizio di via Cernaia, situazione che avrebbe giustificato la integrale reiezione della domanda attrice.
Ha contestato la valenza probatoria del preventivo prodotto per la determinazione del danno materiale subito dal motoveicolo e , malgrado ciò, il giudice di primo grado aveva riconosciuto l'importo integrale riportato nel preventivo.
Ha indicato la assenza di elementi per disporre una consulenza cinematica ed ha contestao la rimborsabilità di spese sostenute, quale la valutazione richiesta ad un proprio peritro prima del giudizio, in quanto la stessa non aveva avuto rilevanza nella decisione, sia nella fase stragiudiziale, ove il mancato risarcimento era connesso con la ritenuta ascrivibile al silo attore della responsabilità nella causazione dell'incidente.
Non si è costituito il venendo dichiarato contumace. CP_3
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 20 marzo 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 22 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che in relazione all'incidente gli unici elementi disponibili risultano dal verbale della Polizia Municipale intervenuta e dalla deposizione resa dal teste nel corso del giudizio.
Dal verbale risulta che la Polizia Municipale è giunta nel luogo dell'incidente quindici minuti dopo la verificazione dell'incidente verificatori alle ore 9,00.
Al loro arrivo i veicoli si trovavano ancora nel punto in cui gli stessi si trovavano al termine dell'incidente e non erano stati spostati.
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E' pacifico tra le parti che l'incidente avvenne nell'incrocio tra via Pietro Barbieri strada che da via vittorio Emanuele Orlando porta a via Cernaia costeggiano il parcheggio di fronte all'ex Planetario di Roma, e via Romita che proveniente da Piazza Esedra.
La strada è caratterizzata dalla presenza di strisce pedonali prima e dopo l'incrocio con via
Romita ed un segnale di dare la precedenza ai veicoli che provengono da via Romita.
I veicoli che percorrono via Romita hanno quindi la precedenza nell'attraversare l'incrocio.
Di conseguenza sulla base della disciplina dell'incrocio il convenuto alla guida del veicolo
Toyota aveva il diritto a che i veicoli provenienti da sinistra, da via Pietro Barbieri strada a senso unico verso via Cernaia avessero l'obbligo di dare la precedenza.
Di conseguenza l'attore, per immettersi nell'area dell'incrocio aveva l'obbligo di accertarsi che i veicoli che percorrevano via Romita si fossero fermati o si trovassero ad una distanza tale da consentire l'attraversamento dell'incrocio in sicurezza.
Dal canto suo l'attore pur essendo favorito dalla precedenza, aveva l'obbligo di immettersi nell'area di incrocio con la dovuta prudenza, riducendo la velocità e verificando che non vi fossero veicoli in prossimità dell'incrocio in procinto di attraversarlo.
Dalle fotografie prodotte e dallo schizzo allegato al verbale risulta che il veicolo Toyota si trovava con il muso anteriore all'in terno dell'area di incrocio mentre il motociclo era a terra dinanzi all'autoveicolo con la parte della ruota posteriore posta dinanzi alla parte anteriore destra del veicolo e che il motoveicolo non aveva raggiunto il centro dell'incrocio con la parte anteriore.
Entrambi i conducenti hanno rilasciato le loro dichiarazione alla Polizia Municipale.
In particolare il convenuto ha dichiarato che giunto all'incrocio con via Pietro Barbieri
mentre vi si stava immettendo diretto in via Parigi ma il motociclo dell'attore senza rispettare il segnale di dare la precedenza si era immesso nellrea di incrocio venendo ion
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contatto con la parte anteriore laterale destra con la parte latrale destra del motociclo ed era caduto. Si era fermato prestando i primi soccorsi ed indicando che vi era molto traffico.
L'attore, dal canto suo, ha detto di aver impegnato l'incrocio diretto verso via Cernaia ed avendo visto alcuni pedoni che si trovavano sulle strisce pedonali dinanzi a lui all'inizio di via Cernaia si era fermato venendo urtato in quel momento sulla parte posteriore laterale destra da un veicolo che era fermo e che era ripartito senza avvedersi della sua presenza.
Nessuno dei due conducenti ha fatto menzione della presenza di testimoni al fatto né
hanno indicato che gli stessi gli avevano lasciato le generalità andando via e la Polizia
Municipale ha dato atto che al momento del loro arrivo, dopo quindici minuti dall'incidente,
non avevano trovato sul posto testimoni oculari.
Nel corso del giudizio è stato escusso un teste il quale ha dichiarato di aver Tes_1
visto l'incidente in quanto si trovava sulle strisce pedonali in Piazza della Repubblica e stava attraversando la strada. Ha confermato di aver visto il contatto tra i veicoli specificando di aver visto il conducente del veicolo Toyota urtare con la parte anteriore destrala parte posteriore destra del motociclo ed ha riconosciuto il luogo dell'incidente in base alle fotografie mostrate. Ha dichiarato che dopo il sinistro si era avvicinato ed aveva lasciato all'attore un biglietto con i suoi dati ed era andato via per raggiungere il luogo di lavoro. Ha indicato di non essere in grado di riferire sulla segnaletica esistente ma ha precisato che vi era traffico intenso.
Al di là del fatto che il teste escusso risulta essere stato indicato solo a verbale alla udienza di comparizione, non essendone stata fatta menzione precedentemente, malgrado abbia affermato di aver lasciato un biglietto con le sue generalità all'attore che tuttavia, pur avendo avuto tale indicazione non ne ha fatto menzione nella deposizione resa alla Polizia
Municipale sul posto.
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Nel merito la deposizione lascia perplessi dal momento che il teste ha dichiarato che si trovava in Piazza della Repubblica intento ad attraversare la strada e, se si trovava sulle uniche strisce pedonali esistenti nei pressi, quelle all'inizio di via Vittorio Emanuele Orlando
alla confluenza con Piazza della Repubblica, non avrebbe potuto avere la visuale del punto in cui si era verificato l'incidente tenuto conto della presenza di un chiosco al centro dello spartitraffico esistente tra via Vittorio Emanuele Orlando e via Romita.
Le uniche altre strisce pedonali dal lato di via Romita si trovano all'altezza di Santa Maria
degli Angeli e dei che, tuttavia si trova ad oltre cento metri di distanza dal punto in CP_4
cui si era verificato l'incidente e se vi era traffico, come dichiarato, non avrebbe comunque avuto la possibilità di vedere l'incidente.
In ogni caso si è limitato a confermare la dinamica esposta dall'attore nell'atto di citazione confermando in particolare il contratto tra i veicoli, questione non in discussione tra le parti e la caduta del motociclo, nulla avendo indicato in ordine alla modalità di verificazione del sinistro ivi compreso il fatto che l'attore si sarebbe fermato al centro dell'incrocio perché
alla fine dello stesso dei pedoni stavano attraversando sulle strisce pedonali, circostanza non oggetto di conferma e che comunque appare improbabile che per la presenza di pedoni sulle strisce pedonali, l'attore si fosse arrestato non in prossimità delle strisce pedo lani stesse ma al centro dell'incrocio nel quale poteva immettersi solo se i veicoli che avevano la precedenza si fossero fermati per farlo passare o se gli stessi fossero sufficientemente lontani per con sentire l'attraversamento in sicurezza.
Di conseguenza, correttamente il giudice di primo grado non ha attribuito rilievo alla deposizione sia per le perplessità che induceva, sia per il fatto che nessun elemento utile per consentire di ricostruire l'incidente con attribuzione di specifiche responsabilità.
Considerato che ciascuno dei conducenti era venuto meno ai propri doveri di guida, l'attore nel dare la precedenza ai veicoli che percorrevano via Romita ed il convenuto
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nell'utilizzare la doverosa prudenza nell'attraversare l'incrocio pur fruendo del diritto di precedenza, ha ritenuto di applicare un concorso di colpa paritario tra i conducenti nella causazione del sinistro.
D'altra parte il contatto tra i veicoli è necessariamente avvenuto a bassa velocità dal momento che il veicolo Toyota aveva riportato solo una ammaccatura con abrasioni sul paraurti anteriore lato destro,. Mentre il motociclo aveva riportato abrasioni al carter alla marmitta, ed allo scudo anteriore, sulla sotto pedana e la rottura del catarifrangente sul lato di sinistra tutti danni determinati dal contatto con l'asfalto nella caduta mentre nessun danno è stato riscontrato sulla parte posteriore destra ove di sarebbe verificato il contatto.
Deve, pertanto, essere respinto tale capo di appello.
Per quanto attiene alla determinazione del danno correttamente il giudice di pace ha fatto applicazione della tabella prevista dall'articolo 139 del codice delle assicurazioni sulla base della valutazione e del consulente tecnico d'ufficio e che non risulta essere stata contestata.
IL CTU ha riconosciuto un danno biologico nella misura del 5%, tenta giorni di inabilità
biologica al 100% e trenta giorni al 50%. Ha riconosciuto, inoltre un ulteriore danno morale nella misura del 20% senza alcuna motivazione ed ha riconosciuto spese mediche per il valore di euro 5.830.
Ha riconosciuto, inoltre la somma di euro 1.541,50 per i danni materiali sulla base del solo preventivo di spesa che comprendeva anche danni non indicati dalla Polizia Municipale
come la sostituzione del parafango anteriore non indicato come danneggiato, preventivo non seguito da alcuna fattura il relazione alla riparazione, situazione che rendeva problematico il rimborso anche dell'IVA non risultando che l'attore la avesse pagata.
Per quanto riguarda il calcolo del danno biologico osserva il giudicante che facendo applicazione della tabella di legge avente validità nel febbraio del 2023 – in quanto i nuovi
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valori sono stati introdotti con decorrenza dell'aprile 2023 – avendo l'attore 35 anni al momento dell'incidente l'importo da corrispondere ammontava ad euro 5.715,74.
Per la temporanea era dovuto l'importo di euro 2.285,10.
A titolo di personalizzazione e danno morale, non essendo stato allegato alcun danno specifico ricollegabile a tale aspetto ritiene il giudicante di riconoscere una maggiorazione del 10% tenuto conto della mancata impugnazione incidentale sul punto per un importo di euro 800.
Per quanto riguarda il danno materiale deve essere riconosciuto, in assenza di appello incidentale, l'importo di euro 1.541,51.
Nulla pro essere riconosciuto a titolo di rimborso delle spese per la perizia medica di parte in fase stragiudiziale in assenza di contraddittorio tenuto conto del fatto che la
Assicurazione aveva negato il risarcimento non per un contrasto sulla misura dei danni riportati dall'attore nell'incidente ma per il fatto di ritenere la responsabilità dell'incidente ascrivibili all'attore senza che sia stata neppure manifestata la esistenza di testimoni al fatto con la indicazione del nome.
Il CTU ha riconosciuto l'importo di euro 5.830 a titolo di spese necessarie o utili per la guarigione.
Di conseguenza l'importo del risarcimento ammontava ad euro 16.572,35. Tuttavia, tenuto conto della misura del concorso di colpa riconosciuta a carico dell'attore la somma da risarcire ammonta ad euro 8.266,17 oltre interessi per il maggior danno come indicai in pate motiva del giudizio di primo grado e non oggetto di contestazione.
Le spese del primo grado di giudizio sono liquidate in euro 2.064 di cui euro 1.800 quali onorari delle fasi di giudizio, euro 264 per spese, oltra accessori come per legge e maggiorazione forfettaria nel, misura del 15%, oltre al rimborso integrale delle spese di
CTU.
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma in grado di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e,
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 60/2023
Conferma il concorso di colpa tra i due conducenti in misura paritaria nella causazione del sinistro.
Condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attore la somma di euro 8.267,17, già
detratto il concorso di colpa, otre interessi calcolati come indicato nella sentenza di primo grado, detratto l'importo eventualmente già corrisposto.
Condanna i convenuti a rimborsare all'attore le spese del giudizio di primo grado, spese sono liquidate in euro 2.064 di cui euro 1.800 quali onorari delle fasi di giudizio, euro 264
per spese, oltra accessori come per legge e maggiorazione forfettaria nel, misura del
15%, oltre al rimborso integrale delle spese di CTU, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Condanna i convenuti a rimborsare all'attore le spese del giudizio di secondo grado,
spese che sono liquidate in euro 691,50 di cui euro 600 quali onorari delle fasi di giudizio,
euro 91,50 per spese, oltra accessori come per legge e maggiorazione forfettaria nel,
misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 30 marzo 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 33654 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione alla udienza del 20 marzo 2025i
sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 22 dicembre 2024, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Piazza Albania n. 6 presso lo studio dell'avv. Massimiliano Tralicci che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente.
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempre, elettivamente domiciliata in Roma, via Claudio Monteversi n. 16 presso lo studio dell'avv. Francesco Rodilosso Consolo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore conferit da
, procuratore speciale della società per atto di notaio in CP_2 Persona_1
Milano in data 3 dicembre 2018, rep 6648 racc. 3517.
APPELLATA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
PE DR
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni
Alla udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 22 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato proprietario del Parte_1
motoveicolo Honda Forza targato ED37664 in relazione all'incidente verificatosi il 27
settembre 2019, verso le ore 9,00, aveva citato in giudizio innanzi al Giudice di pace di
Roma la società a , rispettivamente società che Controparte_1 Controparte_3
assicurava il veicolo Toyota Aygo targato EW012M proprietario e conducente del veicolo stesso chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
Toyota Aygo nella causazione dell'incidente e e la condanna del proprietario/conducente del veicolo e della Assicurazione, in solido, al risarcimento del danno subito quantificato contenendolo entro il limite di 20.000 euro.
A sostegno della domanda aveva dedotto che il giorno 27 novembre 2019, verso le ore
9,00 stava percorrendo via Barbieri e si era immesso nella area di incrocio con via Romita
quando era stato urtato sulla parte posteriore laterale destra dalla parte anteriore destra del veicolo Toyota Aygo che proveniente da via Romita, posta sulla destra, si stava immettendo nell'area di incrocio malgrado l'intendo traffico presente.
RGAC 33654 ANNO 2023 Pag. 2 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nell'incidente aveva riportato danni al motociclo e lesioni personali e per il risarcimento del danno subito aveva richiesto il risarcimento alla Assicurazione che, tuttavia non si era attivata.
Aveva, quindi introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento ritenuto dovuto ritenendo sussistere la responsabilità esclusiva dei convenuti avendo acquisito la cd precedenza di fatto.
Si era costituita la società contestando la richiesta dell'attore Controparte_1
evidenziando che dalla modalità di verificazione del sinistro rappresentata dall'attor e e da quanto raccolto dalla Polizia Municipale intervenuta era emersa la circostanza che l'attore aveva omesso di concedere la precedenza al veicolo del proprio assicurato stante la presenza della segnaletica evidenziata nel verbale della Polizia Municipale intervenuta.
Inoltre all''arrivo la Polizia Municipale non aveva riscontrato la presenza di testimoni oculari al fatto ed aveva acquisito le dichiarazione dei conducenti ed in particolare del convenuto il quale aveva dichiarato di essere stato urtato sulla parte anteriore destra dal motoveicolo che aveva omesso di concedere la prescritta precedenza, mente l'attore aveva dichiarato che stava attraversando l'incrocio con direzione via Cernaia quando sulle strisce pedonali poste all'inizio di via Cernaia aveva visto dei pedoni che stavano attraversando. Ave va frenato si era fermato ed era stato urtato sulla parte posteriore destra da un veicolo.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
Aveva evidenziato di aver formalmente indicato all'attore le ragioni del mancato risarcimento del danno
Non si era costituito il venendo dichiarato contumace. CP_3
Alla udienza di comparizione parte attrice ha introdotto la richiesta di prova testimoniale indicando come teste per la prima volta dal momento che nella richiesta di Tes_1
RGAC 33654 ANNO 2023 Pag. 3 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
risarcimento del danno era stata indicata genericamente la presenza di testimoni ma non era stato indicato alcun nominativo.
Nel corso del giudizio era stato escusso il teste in questione, è stata espletata una consulenza tecnica medico legale e la causa è stata decisa deal Giudice di pace con sentenza n. 60/2023 con la quale ha accolto la domanda ritenendo che nessuna delle parti avesse superato la presunzione di corresponsabilità avendo l'attore l'obbligo di dare la precedenza nell'incrocio e non avendo il convenuto utilizzato la necessaria prudenza nell'immettersi nell'area dell'incrocio risarcendo il danno sulla base dell'articolo 139 sulla base di un danno biologico del 5% riconosciuto dal CTU, utilizzando non i valori vigAenti
per il periodo 2022 – 2023 ed attribuendo anche un incremento del 20% a titolo di danno morale senza fornendo alcuna motivazione in relazione al riconoscimento del massimo previsto dalla norma stessa, malgrado il danno fosse pari al valore centrale della tabella stessa, condannando, altresì i convenuti al rimborso delle spese di giudizio..
Avverso detta sentenza ha proposto appello il lamentando la errata valutazioen Parte_1
edella prova in quanto non aveva correttamente tenuto conto di quanto emerso nel corso del giudizio ritenendo che l'incidente fosse stato causato dalla condotta di guida di entrambi i conducenti non disponendo una consulenza cinematica per ricostruire l'incidente, ha lamentato l'errato utilizzo della tabella di cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni avendo individuato un valore del danno biologico inferiore a quanto previsto dalla tabella vigente al momento della pronunzia della sentenza ed ha contestato la misura delle spese di giudizio riconosciute.
Si è costituita la società contestando la responsabiità del proprio Controparte_1
assicurato in quanto l'incidente si era verificato quando quando il veicolo Toyota si era giò
immesso nell'area dell'incrocio, circostanza idonea ad escludere che l'appellante avesse verificato che non stessero sopraggiungendo veicoli per attraversare l'incrocio stesso.
RGAC 33654 ANNO 2023 Pag. 4 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Inoltre non credibile era quanto dichiarato dal teste la cui prsenza non era stata indicata che nel corso del giudizio, non avendo l'appellante indicato la presenza di testimoni nella dichiarazione resa alla Polizia Municipale nella quale si era limitato ad affermare di essersi fermato perché dei pedoni stavano attraversando la strada alla fine dell'incrocio all'inizio di via Cernaia, situazione che avrebbe giustificato la integrale reiezione della domanda attrice.
Ha contestato la valenza probatoria del preventivo prodotto per la determinazione del danno materiale subito dal motoveicolo e , malgrado ciò, il giudice di primo grado aveva riconosciuto l'importo integrale riportato nel preventivo.
Ha indicato la assenza di elementi per disporre una consulenza cinematica ed ha contestao la rimborsabilità di spese sostenute, quale la valutazione richiesta ad un proprio peritro prima del giudizio, in quanto la stessa non aveva avuto rilevanza nella decisione, sia nella fase stragiudiziale, ove il mancato risarcimento era connesso con la ritenuta ascrivibile al silo attore della responsabilità nella causazione dell'incidente.
Non si è costituito il venendo dichiarato contumace. CP_3
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 20 marzo 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 22 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che in relazione all'incidente gli unici elementi disponibili risultano dal verbale della Polizia Municipale intervenuta e dalla deposizione resa dal teste nel corso del giudizio.
Dal verbale risulta che la Polizia Municipale è giunta nel luogo dell'incidente quindici minuti dopo la verificazione dell'incidente verificatori alle ore 9,00.
Al loro arrivo i veicoli si trovavano ancora nel punto in cui gli stessi si trovavano al termine dell'incidente e non erano stati spostati.
RGAC 33654 ANNO 2023 Pag. 5 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E' pacifico tra le parti che l'incidente avvenne nell'incrocio tra via Pietro Barbieri strada che da via vittorio Emanuele Orlando porta a via Cernaia costeggiano il parcheggio di fronte all'ex Planetario di Roma, e via Romita che proveniente da Piazza Esedra.
La strada è caratterizzata dalla presenza di strisce pedonali prima e dopo l'incrocio con via
Romita ed un segnale di dare la precedenza ai veicoli che provengono da via Romita.
I veicoli che percorrono via Romita hanno quindi la precedenza nell'attraversare l'incrocio.
Di conseguenza sulla base della disciplina dell'incrocio il convenuto alla guida del veicolo
Toyota aveva il diritto a che i veicoli provenienti da sinistra, da via Pietro Barbieri strada a senso unico verso via Cernaia avessero l'obbligo di dare la precedenza.
Di conseguenza l'attore, per immettersi nell'area dell'incrocio aveva l'obbligo di accertarsi che i veicoli che percorrevano via Romita si fossero fermati o si trovassero ad una distanza tale da consentire l'attraversamento dell'incrocio in sicurezza.
Dal canto suo l'attore pur essendo favorito dalla precedenza, aveva l'obbligo di immettersi nell'area di incrocio con la dovuta prudenza, riducendo la velocità e verificando che non vi fossero veicoli in prossimità dell'incrocio in procinto di attraversarlo.
Dalle fotografie prodotte e dallo schizzo allegato al verbale risulta che il veicolo Toyota si trovava con il muso anteriore all'in terno dell'area di incrocio mentre il motociclo era a terra dinanzi all'autoveicolo con la parte della ruota posteriore posta dinanzi alla parte anteriore destra del veicolo e che il motoveicolo non aveva raggiunto il centro dell'incrocio con la parte anteriore.
Entrambi i conducenti hanno rilasciato le loro dichiarazione alla Polizia Municipale.
In particolare il convenuto ha dichiarato che giunto all'incrocio con via Pietro Barbieri
mentre vi si stava immettendo diretto in via Parigi ma il motociclo dell'attore senza rispettare il segnale di dare la precedenza si era immesso nellrea di incrocio venendo ion
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contatto con la parte anteriore laterale destra con la parte latrale destra del motociclo ed era caduto. Si era fermato prestando i primi soccorsi ed indicando che vi era molto traffico.
L'attore, dal canto suo, ha detto di aver impegnato l'incrocio diretto verso via Cernaia ed avendo visto alcuni pedoni che si trovavano sulle strisce pedonali dinanzi a lui all'inizio di via Cernaia si era fermato venendo urtato in quel momento sulla parte posteriore laterale destra da un veicolo che era fermo e che era ripartito senza avvedersi della sua presenza.
Nessuno dei due conducenti ha fatto menzione della presenza di testimoni al fatto né
hanno indicato che gli stessi gli avevano lasciato le generalità andando via e la Polizia
Municipale ha dato atto che al momento del loro arrivo, dopo quindici minuti dall'incidente,
non avevano trovato sul posto testimoni oculari.
Nel corso del giudizio è stato escusso un teste il quale ha dichiarato di aver Tes_1
visto l'incidente in quanto si trovava sulle strisce pedonali in Piazza della Repubblica e stava attraversando la strada. Ha confermato di aver visto il contatto tra i veicoli specificando di aver visto il conducente del veicolo Toyota urtare con la parte anteriore destrala parte posteriore destra del motociclo ed ha riconosciuto il luogo dell'incidente in base alle fotografie mostrate. Ha dichiarato che dopo il sinistro si era avvicinato ed aveva lasciato all'attore un biglietto con i suoi dati ed era andato via per raggiungere il luogo di lavoro. Ha indicato di non essere in grado di riferire sulla segnaletica esistente ma ha precisato che vi era traffico intenso.
Al di là del fatto che il teste escusso risulta essere stato indicato solo a verbale alla udienza di comparizione, non essendone stata fatta menzione precedentemente, malgrado abbia affermato di aver lasciato un biglietto con le sue generalità all'attore che tuttavia, pur avendo avuto tale indicazione non ne ha fatto menzione nella deposizione resa alla Polizia
Municipale sul posto.
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Nel merito la deposizione lascia perplessi dal momento che il teste ha dichiarato che si trovava in Piazza della Repubblica intento ad attraversare la strada e, se si trovava sulle uniche strisce pedonali esistenti nei pressi, quelle all'inizio di via Vittorio Emanuele Orlando
alla confluenza con Piazza della Repubblica, non avrebbe potuto avere la visuale del punto in cui si era verificato l'incidente tenuto conto della presenza di un chiosco al centro dello spartitraffico esistente tra via Vittorio Emanuele Orlando e via Romita.
Le uniche altre strisce pedonali dal lato di via Romita si trovano all'altezza di Santa Maria
degli Angeli e dei che, tuttavia si trova ad oltre cento metri di distanza dal punto in CP_4
cui si era verificato l'incidente e se vi era traffico, come dichiarato, non avrebbe comunque avuto la possibilità di vedere l'incidente.
In ogni caso si è limitato a confermare la dinamica esposta dall'attore nell'atto di citazione confermando in particolare il contratto tra i veicoli, questione non in discussione tra le parti e la caduta del motociclo, nulla avendo indicato in ordine alla modalità di verificazione del sinistro ivi compreso il fatto che l'attore si sarebbe fermato al centro dell'incrocio perché
alla fine dello stesso dei pedoni stavano attraversando sulle strisce pedonali, circostanza non oggetto di conferma e che comunque appare improbabile che per la presenza di pedoni sulle strisce pedonali, l'attore si fosse arrestato non in prossimità delle strisce pedo lani stesse ma al centro dell'incrocio nel quale poteva immettersi solo se i veicoli che avevano la precedenza si fossero fermati per farlo passare o se gli stessi fossero sufficientemente lontani per con sentire l'attraversamento in sicurezza.
Di conseguenza, correttamente il giudice di primo grado non ha attribuito rilievo alla deposizione sia per le perplessità che induceva, sia per il fatto che nessun elemento utile per consentire di ricostruire l'incidente con attribuzione di specifiche responsabilità.
Considerato che ciascuno dei conducenti era venuto meno ai propri doveri di guida, l'attore nel dare la precedenza ai veicoli che percorrevano via Romita ed il convenuto
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nell'utilizzare la doverosa prudenza nell'attraversare l'incrocio pur fruendo del diritto di precedenza, ha ritenuto di applicare un concorso di colpa paritario tra i conducenti nella causazione del sinistro.
D'altra parte il contatto tra i veicoli è necessariamente avvenuto a bassa velocità dal momento che il veicolo Toyota aveva riportato solo una ammaccatura con abrasioni sul paraurti anteriore lato destro,. Mentre il motociclo aveva riportato abrasioni al carter alla marmitta, ed allo scudo anteriore, sulla sotto pedana e la rottura del catarifrangente sul lato di sinistra tutti danni determinati dal contatto con l'asfalto nella caduta mentre nessun danno è stato riscontrato sulla parte posteriore destra ove di sarebbe verificato il contatto.
Deve, pertanto, essere respinto tale capo di appello.
Per quanto attiene alla determinazione del danno correttamente il giudice di pace ha fatto applicazione della tabella prevista dall'articolo 139 del codice delle assicurazioni sulla base della valutazione e del consulente tecnico d'ufficio e che non risulta essere stata contestata.
IL CTU ha riconosciuto un danno biologico nella misura del 5%, tenta giorni di inabilità
biologica al 100% e trenta giorni al 50%. Ha riconosciuto, inoltre un ulteriore danno morale nella misura del 20% senza alcuna motivazione ed ha riconosciuto spese mediche per il valore di euro 5.830.
Ha riconosciuto, inoltre la somma di euro 1.541,50 per i danni materiali sulla base del solo preventivo di spesa che comprendeva anche danni non indicati dalla Polizia Municipale
come la sostituzione del parafango anteriore non indicato come danneggiato, preventivo non seguito da alcuna fattura il relazione alla riparazione, situazione che rendeva problematico il rimborso anche dell'IVA non risultando che l'attore la avesse pagata.
Per quanto riguarda il calcolo del danno biologico osserva il giudicante che facendo applicazione della tabella di legge avente validità nel febbraio del 2023 – in quanto i nuovi
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valori sono stati introdotti con decorrenza dell'aprile 2023 – avendo l'attore 35 anni al momento dell'incidente l'importo da corrispondere ammontava ad euro 5.715,74.
Per la temporanea era dovuto l'importo di euro 2.285,10.
A titolo di personalizzazione e danno morale, non essendo stato allegato alcun danno specifico ricollegabile a tale aspetto ritiene il giudicante di riconoscere una maggiorazione del 10% tenuto conto della mancata impugnazione incidentale sul punto per un importo di euro 800.
Per quanto riguarda il danno materiale deve essere riconosciuto, in assenza di appello incidentale, l'importo di euro 1.541,51.
Nulla pro essere riconosciuto a titolo di rimborso delle spese per la perizia medica di parte in fase stragiudiziale in assenza di contraddittorio tenuto conto del fatto che la
Assicurazione aveva negato il risarcimento non per un contrasto sulla misura dei danni riportati dall'attore nell'incidente ma per il fatto di ritenere la responsabilità dell'incidente ascrivibili all'attore senza che sia stata neppure manifestata la esistenza di testimoni al fatto con la indicazione del nome.
Il CTU ha riconosciuto l'importo di euro 5.830 a titolo di spese necessarie o utili per la guarigione.
Di conseguenza l'importo del risarcimento ammontava ad euro 16.572,35. Tuttavia, tenuto conto della misura del concorso di colpa riconosciuta a carico dell'attore la somma da risarcire ammonta ad euro 8.266,17 oltre interessi per il maggior danno come indicai in pate motiva del giudizio di primo grado e non oggetto di contestazione.
Le spese del primo grado di giudizio sono liquidate in euro 2.064 di cui euro 1.800 quali onorari delle fasi di giudizio, euro 264 per spese, oltra accessori come per legge e maggiorazione forfettaria nel, misura del 15%, oltre al rimborso integrale delle spese di
CTU.
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma in grado di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e,
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 60/2023
Conferma il concorso di colpa tra i due conducenti in misura paritaria nella causazione del sinistro.
Condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attore la somma di euro 8.267,17, già
detratto il concorso di colpa, otre interessi calcolati come indicato nella sentenza di primo grado, detratto l'importo eventualmente già corrisposto.
Condanna i convenuti a rimborsare all'attore le spese del giudizio di primo grado, spese sono liquidate in euro 2.064 di cui euro 1.800 quali onorari delle fasi di giudizio, euro 264
per spese, oltra accessori come per legge e maggiorazione forfettaria nel, misura del
15%, oltre al rimborso integrale delle spese di CTU, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Condanna i convenuti a rimborsare all'attore le spese del giudizio di secondo grado,
spese che sono liquidate in euro 691,50 di cui euro 600 quali onorari delle fasi di giudizio,
euro 91,50 per spese, oltra accessori come per legge e maggiorazione forfettaria nel,
misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 30 marzo 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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