Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 4.2.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 21436/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Lombardi
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Del Regno - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.10.2024 la ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento ricevuto dall' il 23.9.2024, chiedendo di dichiararne la nullità, con il Controparte_2 quale le è stato chiesto di pagare le somme di cui agli avvisi di addebito n. 120220014609120/000 e n. 7120230007132812/000 (per complessivi € 13.298,38), alla stessa notificati rispettivamente il 20.11.2022 ed il 18.11.2023.
A fondamento della domanda ha dedotto:
- che “nel sollecito di pagamento vi è indicato unicamente il numero degli avvisi di addebito senza fornire il benché minimo chiarimento in merito all'oggetto dettagliato della stessa, al nominativo del responsabile del procedimento né, tantomeno ai termini e mezzi per impugnare, limitandosi l'ente impositore a dichiarare che “i termini, le modalità e l'autorità competente…. per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata…”, dando per scontato che il ricorrente debba conoscere a menadito sia i termini che le modalità attraverso cui poter agire a tutela dei propri diritti, …”; CP_
- l'insussistenza dei crediti vantati dall' nei suindicati avvisi di addebito. CP_ Sulla base di tali premesse, ha concluso per l'insussistenza dei crediti vantati dall' nei suindicati avvisi di addebito.
CP_ Con separate memorie difensive si sono costituiti tempestivamente in giudizio l' e l' che, contestando il fondamento della Controparte_2 domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** Preliminarmente occorre precisare che, essendo il tribunale adito, giudice “dei diritti” e non giudice “degli atti”, l'oggetto del presente giudizio non può che avere ad oggetto
In tal senso, pertanto, deve essere interpretata la domanda.
Conseguentemente sono irrilevanti ai fini della decisione le doglianze attoree di ordine formale sollevate in relazione al sollecito ricevuto dalla ricorrente il 23.9.2024.
Solo per completezza, peraltro, si evidenzia che tali doglianze sono infondate.
Il sollecito di pagamento, infatti, è un mero invito a pagare e, dunque, non è idoneo a diventare titolo esecutivo.
Di qui l'inesistenza di prescrizioni di legge per la redazione dello stesso, nonché di termini da osservare per l'eventuale ricorso al giudice.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
La ricorrente non ha contestato di aver ricevuto gli avvisi di addebito per cui è causa nelle date indicate nel sollecito di pagamento, e segnatamente:
- il 20.11.2022, quello n. 120220014609120/000
- il 18.11.2023, quello n. 7120230007132812/000.
CP_ Solo ad abundantiam, si evidenzia che l' ha provato la notifica di tali avvisi di addebito a mezzo pec nelle suindicate date (confrontino le relative “ricevute di consegna”).
Pertanto, non avendo l'istante proposto opposizione nel termine di legge di 40 giorni (artt. 24 D.Lgs 46/1999 e 30, comma 14, del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010), non può essere esaminata alcuna delle questioni sollevate in ricorso in relazione al merito dei crediti CP_ vantati dall' negli stessi.
Per tali motivi, la domanda deve essere rigettata.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna la ricorrente a pagare i compensi di lite ai convenuti, che liquida in € 2.700,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario dei compensi di lite nella misura del 15% all' , nonché € 2.700,00 oltre rimborso forfettario dei Controparte_2 compensi di lite nella misura del 15% all' . CP_1
In Napoli, il 4.2.2024 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano