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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 152/2016 R.G., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. terzo comma, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2024 e promossa
D A
, nato a [...] il [...], Parte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliato in MESSINA, Via CodiceFiscale_1
SACRO CUORE DI GESU' n. 25, nello studio dell'Avv. TORRE BARBERA
CARMELO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE OPPONENTE
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, Viale Oceano Indiano
[...]
n. 13/c, C.F. e P.IVA , e per essa P.IVA_1 [...]
, in Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, Piazza Beata Vergine del
Carmelo n. 4/5, Palazzina 1, C.F. e P.IVA , elettivamente P.IVA_2
domiciliata in S. FA DI TR (ME), VIA MANZONI N. 51, presso lo studio dell'avv. GERBINO ANTONINO, che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 284, C.F. , in P.IVA_3
qualità di mandataria di con sede legale in Conegliano Controparte_4
(TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, C.F. , a sua volta cessionaria pro P.IVA_4
soluto della e per essa della mandataria Controparte_5 CP_6
nuova denominazione assunta da succeduta, a titolo
[...] CP_7
particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi vantati da Controparte_2
mandataria di elettivamente domiciliata in S.
[...] Controparte_1
FA DI TR (ME), VIA MANZONI N. 51, presso lo studio dell'avv. GERBINO ANTONINO, che la rappresenta e difende come da procura in atti
INTERVENIENTE
OGGETTO: Opposizione avverso Decreto Ingiuntivo n. 516/2015 del Tribunale di Patti.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02/02/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con citazione del 18.01.2016, notificato il 25.01.2016, Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 516/2015,
[...]
emesso dal Tribunale di Patti in data 02.12.2015 e ritualmente notificato a mezzo posta il 16.12.2015, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della
Controparte_1
, e per essa
[...] Controparte_2
, della somma di euro 28.908,13 a
[...]
titolo di saldo debitore, comprensivo di interessi convenzionali di mora al
31.12.2014 (ed oltre interessi convenzionali di mora e spese di procedura), per i ratei insoluti del mutuo chirografario a tasso fisso stipulato, in data 05.04.2011, con la Filiale di Capo d'Orlando, che aveva ceduto, con Controparte_1
2 apposita convenzione, alla la gestione ed il recupero Controparte_2
di un portafoglio di crediti fra cui quello oggetto di causa.
Parte opponente ha eccepito l'illegittimità delle pretese azionata in via monitoria per l'illegittima applicazione di interessi moratori anatocistici sull'intero importo delle rate, comprensive di capitale ed interessi, lamentando la mancata indicazione del tasso in concreto applicato al contratto di mutuo, nonché la carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. e della prova del credito azionato.
Tanto premesso, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto, in via subordinata, l'accertamento dell'eventuale minore somma dovuta da determinarsi a mezzo disponenda CTU contabile, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita, in data 21.05.2016, la Controparte_1
e per essa la
[...] [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_8 il patrocinio dell'Avv. Antonino Gerbino, contestando tutti i motivi posti a base dell'opposizione in quanto infondati, avendo la prodotto, già nella fase CP_1
monitoria, tutta la necessaria e valida documentazione a supporto del chiesto decreto (contratto di mutuo, originale dell'estratto di saldaconto ex art. 50 D.L.
385/93 aggiornato al 18.11.2013 e nota del 22.10.2012), e non avendo mai applicato alcun interesse anatocistico;
pertanto, ne ha domandato la provvisoria esecuzione e, nel merito, la conferma. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Rigettata la richiesta di esecuzione provvisoria del D.I. opposto, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., e depositate le relative memorie con cui l'opponente ha richiesto CTU contabile, cui si è opposta la CP_1
convenuta.
Nelle more è intervenuta nel giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la quale mandataria di Controparte_3 CP_4
a sua volta cessionaria pro soluto della e per
[...] Controparte_5
essa della mandataria nuova denominazione assunta da CP_6 CP_7
succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi vantati
[...]
da mandataria di con il Controparte_2 Controparte_1
3 patrocinio dell'Avv. Antonino Gerbino, ratificando e facendo propria tutta l'attività già svolta ed espletata dall'istituto di credito opposto, e reiterando tutte le richieste già avanzate, senza svolgere autonome difese.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata chiamata per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del
14 aprile 2023, tenutasi in modalità virtuale con lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; infine, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.02.2024 e quindi assunta in decisione con la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Decorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., viene così decisa.
L'opposizione spiegata è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
Ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. Cass.
15186/2004; Cass 5055/1999). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto.
4 Occorre, pertanto, verificare la fondatezza della domanda del creditore opposto che, nella presente fattispecie, ha dimostrato – nella fase monitoria - a mezzo produzione dell'estratto di saldo conto certificato e conforme ex art. 50
T.U.B. e – nel presente giudizio di opposizione – a mezzo di produzione del contratto di mutuo debitamente sottoscritto dalle parti, la fondatezza e la validità delle proprie ragioni.
Orbene, L'art. 50 TUB è norma che si riferisce ad un estratto conto ed è quindi valevole per i soli rapporti regolati in conto corrente, tale non essendo quello relativo al finanziamento” (Tribunale Frosinone, 27/01/2020). Ciò vale più specificamente anche per i rapporti di mutuo poiché “Ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo deve ritenersi sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento. La ratio della norma di cui all'art. 50 T.U.B., infatti, che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), è quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo
(negativo per il correntista) che la banca intende azionare. Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto “aperto” su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale” (Tribunale Lecce sez. II, 09/03/2020, n.764).
Dunque, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con
l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (tribunale
Napoli Nord n. 1221/2025).
5 La prova del diritto è ulteriormente accreditata dalla strategia difensiva adottata dall'opponente, che non ha specificamente contestato né la paternità delle firme in calce al modulo negoziale, né di avere dato parziale esecuzione al rapporto con versamenti mensili, come attestato dalla certificazione contabile, elementi che assumono significato probatorio univoco ai sensi dell'art. 115 co. 1
c.p.c.
Il debitore ha, infatti, concentrato le sue eccezioni essenzialmente sulla incompletezza della documentazione negoziale, inferendone la inesistenza del credito. La produzione del contratto in atti con le relative clausole (poi riscontrate anche dal CTU) supera detta eccezione, dando piena prova del rapporto obbligatorio sottostante la presente opposizione nonché del diritto di credito vantato. Emerge, piuttosto, l'esistenza del contratto di mutuo chirografario a tasso fisso, sottoscritto con la Banca opposta il 05.04.2011 ed afferente il finanziamento della somma di €. 29.000,00, da restituire in 48 rate costanti, consecutive e posticipate, con cadenza trimestrale a partire dal 05.05.2011, dell'importo fisso di euro 693,26, con applicazione del tasso annuo pattuito contrattualmente del 6,90%
(TAEG 7,26%).
L'opponente ha, poi, lamentato l'applicazione di interessi anatocistici.
Va premesso che è sulla parte che agisce per la ripetizione dell'indebito asseritamente generato dall'applicazione di tassi usurari che grava l'onere della prova circa i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, mediante contestazioni circostanziate in merito alla misura dello sforamento e ai criteri adottati per calcolarlo (Tribunale Napoli, 04/02/2021, n.1098; Tribunale Ferrara,
5/12/2013; nella giurisprudenza di legittimità anche Cass. Sez. Un. 18/09/2020,
n.19597).
La giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in tema di c.d.
“ammortamento alla francese” ha negato che ricorresse ipotesi di violazione del divieto di anatocismo, affermato che “la struttura caratteristica del tipo di ammortamento in discorso, che comporta - per propria conformazione strutturale, seppur con intensità maggiore o minore a seconda delle fattispecie che nel concreto lo realizzino - che i singoli ratei siano composti da quote di
6 (restituzione del) capitale e quote di (pagamento degli) interessi compensativi in rapporto variabile nella successione delle rate: “e così a muovere, più precisamente, dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante, e comunque superiore, rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire;
secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate;
sino a invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro” (come spiega Cass. 14166/2021). Nessuna contraddizione, quindi, può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude
l'anatocismo”. Questo rilievo – di per sé non contestato dal mezzo in esame – risulta decisivo in funzione dell'esame di una domanda che lamentava la sussistenza di una forma non consentita di anatocismo, dato che il disposto dell'art. 1283 cod. civ. intende impedire che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi, se non nei casi previsti dalla norma, cosicché, una volta rispettato questo precetto, rimangono irrilevanti i motivi che abbiano indotto l'istituto di credito a concludere un mutuo con una simile forma di ammortamento.” (Corte di Cassazione sentenza n. 34677/2022).
In definitiva, l'ammortamento alla francese è un metodo di restituzione i cui elementi sono dati dal capitale dato in prestito, dal tasso di interesse fissato per periodo di pagamento, e dal numero delle rate, che consente di pianificare, in base alla periodicità di restituzione stabilita, la restituzione del capitale mutuato e degli interessi pattuiti con un piano di pagamento a rata costante, di talché, al termine del periodo stabilito di ammortamento, il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale sia per interessi. Tale modalità di rimborso comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota di capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, senza possibilità che sugli interessi maturati in relazione a ciascuna di essa possano maturare ulteriori
7 interessi, con conseguente esclusione della violazione del divieto di anatocismo
(Cassazione 13888/2023).
Bisogna distinguere l'anatocismo dalla capitalizzazione composta,
l'esclusione della violazione dell'art. 1283 c.c. è fatta pur nella prospettiva che nel piano di ammortamento alla francese la composizione della rata evidenzi il meccanismo dell'interesse composto sul capitale in scadenza: ciò in quanto si ha anatocismo, rilevante ai fini dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo.
Inoltre, questa pratica negoziale non genera indeterminatezza dell'oggetto del contratto. Come definitivamente ribadito dalla Suprema Corte a sezioni unite, la mancata indicazione della modalità di ammortamento cd. “alla francese” e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cassazione civile sez. un.,
29/05/2024, n.15130).
Nel caso di specie è stata, comunque, espletata consulenza tecnica per verificare, alla luce delle contestazioni dell'opponente, l'eventuale applicazione di interessi in violazione del dettame di cui all'art. 1283 c.c.
Come, tuttavia, definito dalla CTU risulta impossibile definire le modalità di calcolo e la relativa compatibilità (n.d.r. del metodo di calcolo sugli interessi di mora).
Sebbene parte opponente affermi che il creditore chieda l'applicazione di tassi di mora per l'intero capitale, la ricostruzione effettuata dal CTU – effettivamente – esclude la fondatezza di tale eccezione (vedasi i calcoli della
CTU in atti, operati senza l'applicazione di tassi di mora e corrispondenti alle somme richieste in sede monitoria, mentre in applicazione di ulteriori interessi di mora vi è stata l'individuazione di una somma maggiore).
8 Le restanti contestazione di violazione dell'art. 1283 c.c. (nonché di violazione di ulteriori norme imperative) non possono che risultare generiche e comunque slegate da qualsivoglia allegazione.
Posto quanto sopra, il decreto ingiuntivo n. 516/2015 del Tribunale di
Patti, oggetto della presente opposizione, va confermato.
Non può, infatti, ritenersi ammissibile la domanda svolta in sede di precisazione delle conclusioni (e non presente all'introduzione del giudizio) del creditore di riconoscimento delle maggiori somme indicate dal CTU.
La presenza di orientamenti contrastanti in giurisprudenza, con consolidamento di un orientamento maggioritario – richiamato nella presente pronuncia – solo successivamente all'introduzione dell'opposizione, giustifica la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti (avuto riguardo, dunque, anche all'intervento ex art. 111 c.p.c.).
Le spese di CTU vengono poste in solido a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 152/2016 e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
516/2015 del Tribunale di Patti e lo dichiara definitivo.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
3. Pone a carico di tutte le parti in solido le spese di CTU separatamente liquidate.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 17 aprile 2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
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