Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott. ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6703/2023 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa per mandato in atti dall'Avv. Scardina Letizia;
parte ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...]; Controparte_1
parte resistente contumace-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt.)
Conclusioni: all'udienza del 26/11/2024 la ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio , Parte_1
premesso che dalla relazione sentimentale con era nato a Controparte_1
cessata la convivenza tra i genitori poco dopo la nascita del minore, quest'ultimo aveva sempre vissuto con la stessa, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato del minore alla madre, nonché di porre a carico del l'obbligo di versare in favore della ricorrente la CP_1
somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie.
A sostegno di tali domande ha dedotto la totale assenza del signor CP_1
il quale aveva abbandonato il figlio dopo appena un mese dalla nascita disinteressandosi della sua crescita e del soddisfacimento delle sue esigenze morali e materiali, delle quali si è fatta esclusivo carico la madre, odierna ricorrente.
2. All'esito dell'audizione della parte ricorrente il Giudice Delegato, con ordinanza del 6/10/2023, ha disposto ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., in via temporanea ed urgente, “l'affidamento in via esclusiva del figlio
[...]
nato in data [...] a [...] alla madre Persona_1
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
residente in [...]
n.46, alla quale attribuisce, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c., il potere di esercitare unilateralmente la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per il minore”.
Con la stessa ordinanza, tenuto conto dell'assenza di un rapporto genitoriale, è stato previsto che gli incontri padre-figlio potessero avvenire, su richiesta del genitore, unicamente in ambiente protetto alla presenza di operatori specializzati del Servizio Sociale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza del minore (Villabate), secondo tempi e modalità da costoro stabilite.
2 È stato, inoltre, posto a carico di l'obbligo di contribuire Controparte_1
al mantenimento indiretto del figlio, a far data dal deposito del ricorso, mediante versamento della somma di euro 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, con la ripartizione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
Per il prosieguo, il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della documentazione prodotta dalla parte ricorrente e assunzione di prova testimoniale.
Infine, all'esito della discussione all'udienza del 26/11/2024 il Giudice
Delegato ha posto la causa in decisione e si è riservato di riferire al Collegio.
3. Preliminramente, occorre ribadire la dichiarzione di contumacia di il quale, sebbene ritualmente evocato in giudizio, ha Controparte_1
omesso di costituirsi.
4. Tanto premesso, in punto di diritto mette conto evidenziare che l'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore”
(art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere
3 quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n.
16593/2008). Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento. In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso. Secondo
l'orientamento consolidato della Suprema Corte “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si
4 configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nella fattispecie in esame la ricorrente ha riferito che, dopo l'interruzione della relazione sentimentale con il quest'ultimo dopo un mese dalla CP_1
nascita del figlio si è definitivamente allontanato dalla casa familiare, Per_1
disinteressandosi della crescita e del mantenimento del figlio, il quale non conosce il padre, non lo ha mai incontrato né sentito telefonicamente.
La ricorrente ha, dunque, cresciuto il figlio da sola, con il sostegno Per_1
della propria famiglia d'origine e, successivamente, del suo attuale marito, il quale, escusso come teste all'udienza del 19/03/2024, ha confermato l'assenza del resistente dalla vita del minore (si veda deposizione testimoniale all'udienza cit.).
Pertanto, tenuto conto dell'età del minore, che oggi ha 6 anni, della perdurante assenza del padre, alla luce delle dichiarazioni della parte ricorrente, corroborate dalle risultanze della deposizione testimoniale assunta, occorre confermare, in conformità al superiore interesse del minore
[...]
il regime, già disposto in via temporanea e urgente, di Persona_1
affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” alla madre, a cui competerà, quindi, anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, anche al fine di garantire l'imprescindibile espletamento di tutti gli adempimenti quotidiani
(amministrativi, sanitari, scolastici, etc.) necessari per la sua crescita.
Ed invero, la circostanza che il sig. si sia del tutto disinteressato CP_1
delle esigenze di vita del figlio, sin dalla sua nascita, il cui onere è stato sopportato in maniera pressoché esclusiva dalla ricorrente, denota evidentemente la sua incapacità di gestire le responsabilità e gli impegni
5 connessi ad un regime di affidamento congiunto ed impone un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido “superesclusivo”).
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare necessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
5. Con riguardo poi al regime di frequentazione residuale del padre con il minore, appare opportuno prevedere che gli incontri avvengano presso i locali del Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo alla presenza di operatori specializzati secondo tempi e modalità stabilite da questi ultimi, qualora il signor ne faccia richiesta, dal momento che non ha CP_1 Per_1
instaurato alcun rapporto con il padre, a causa della sua prolungata e perdurante assenza.
6 6. Quanto alla previsione di un assegno di mantenimento a vantaggio del minore, in via generale, deve rilevarsi che l'art. 337 ter co. 6 c.c. codifica il diritto di tutti i figli - ed oggi indipendentemente da un vincolo coniugale che possa legare i loro genitori - di essere dagli stessi mantenuti sino al momento della raggiunta autosufficienza economica. Quello del mantenimento è dunque un dovere inderogabile di ogni genitore, che non può dunque esserne esonerato, neppure nei casi di assoluta assenza di mezzi o nei casi di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Tale diritto, trattandosi di un diritto personalissimo, non può formare oggetto di rinuncia né di compensazione. L'obbligo di mantenimento dei figli può essere assolto in via diretta o in via indiretta. La corresponsione di un importo perequativo sarà necessaria nel caso in cui, stante il divario reddituale e patrimoniale tra i genitori, considerati i costi connessi al mantenimento diretto della prole anche in relazione ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, si renda necessario riequilibrare la proporzionalità degli oneri di spesa a carico degli stessi.
La previsione di un assegno periodico, in genere con cadenza mensile, è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi, versando un importo all'altro genitore con il quale il bambino convive in misura prevalente.
La misura dell'assegno indiretto, se non è frutto di accordo tra le parti, è stabilita dal giudice in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio i mezzi necessari al soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.), unitamente alle sostanze del genitore convivente.
7 Nel caso oggetto di disamina, all'udienza del 06/10/2023 la ricorrente ha dichiarato di essere inoccupata e di percepire il reddito di cittadinanza pari a circa 570 euro mensili, comprensivi del canone di locazione della casa ove dimora con il figlio (si veda verbale di udienza citato;
Per_1
autodichiarazione ed estratti conto depositati il 26/09/2023).
Nessun dato è stato, invece, acquisito rispetto alle condizioni reddituali e patrimoniali del resistente.
Nondimeno, tenuto conto dell'età del minore e dei tempi di permanenza in via esclusiva presso l'abitazione materna, va confermato l'obbligo, già posto in via provvisoria e urgente con l'ordinanza del 06/10/2023, in capo a CP_1
di contribuire al mantenimento indiretto del figlio, a far data dal
[...]
deposito del ricorso, mediante versamento della somma di euro 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat F.O.I.
Ed invero, il parametro di riferimento ai fini della determinazione del con- corso negli oneri finanziari è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma an- che dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali
(cfr. Cass., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974; Cass., 06 agosto 2020, n. 16739)
e, d'altro canto, la fissazione di una somma quale contributo per il manteni- mento della prole può legittimamente venir correlata non tanto alla quantifi- cazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio di età corrispondente (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025; Sez. 1, Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3974 del 19/03/2002; Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020).
8 Il resistente va, altresì, obbligato a contribuire nella misura del 50% alle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo
Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio
2019.
7. Da ultimo, in considerazione del complessivo esito del giudizio e della mancata costituzione di parte resistente, vanno lasciate a carico della ricorrente le spese dalla stessa anticipate per promuovere il presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi il procuratore della parte costituita ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nella contumacia di così Controparte_1
provvede:
1. dispone l'affidamento esclusivo del minore Persona_1
nato il [...] a [...] alla madre , ai sensi Parte_1
dell'art. 337 quater, comma 3, c.c., alla quale viene attribuito il potere di esercitare unilateralmente la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per il figlio;
2. dispone che gli incontri tra il padre e il figlio minore Controparte_1
avvengano presso i locali del Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo, con modalità e secondo orari determinati dagli operatori responsabili del predetto Servizio che avranno cura di relazionare al Giudice tutelare con cadenza semestrale ovvero anche in data antecedente ove ne sussista la necessità;
3. conferma a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore di un assegno mensile di complessivi euro 200,00 a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , Persona_1
9 somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
4. dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore del figlio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
5. lascia a carico della ricorrente le spese dalla stessa sostenute.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv.
con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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