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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/06/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1602/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZA SARO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 28 ottobre 2020, la ricorrente impugnava i provvedimenti dell' del 31 gennaio 2020 e del 25 febbraio 2020, con cui CP_1
l' , a seguito del riesame delle domande di disoccupazione agricola e indennità CP_2
di malattia presentate negli anni 2017, 2018 e 2019, per gli anni di competenza 2016,
2017 e 2018, comunicava il rigetto delle stesse per assenza del requisito richiesto, con conseguente richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente erogate per un importo complessivo pari a € 10.001,29.
1 2. La ricorrente sosteneva di aver svolto effettivamente attività agricola, producendo modelli UNILAV e buste paga relativi agli anni 2016, 2017 e 2018.
3. Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per CP_1 intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge 6 luglio 2011, n. 111.
L'Istituto esponeva che le giornate lavorative erano state cancellate dagli elenchi agricoli del Comune di Stefanaconi a seguito di verbale ispettivo nei confronti dell'azienda agricola e che le relative variazioni erano state Persona_1 pubblicate sul sito dell' dal 16 al 30 settembre 2019, secondo quanto previsto CP_1
dalla normativa vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è inammissibile per intervenuta decadenza.
5. L'art. 38, comma 7, della legge n. 111/2011 stabilisce che le variazioni degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli sono comunicate mediante pubblicazione sul sito internet dell' per 15 giorni consecutivi, e che entro centoventi giorni dalla CP_1
scadenza del termine di pubblicazione può essere proposto ricorso amministrativo ovvero giurisdizionale.
6. Nel caso di specie, le variazioni concernenti il relative agli Parte_2
anni 2016, 2017 e 2018, sono state pubblicate dal 16 al 30 settembre 2019, e pertanto il termine utile per la proposizione dell'opposizione scadeva il 28 gennaio 2020.
7. Tale termine risulta infruttuosamente decorso, non avendo la ricorrente proposto né ricorso amministrativo né ricorso giudiziale entro il termine previsto. Il presente giudizio è stato infatti avviato solo il 28 ottobre 2020, ben oltre il termine decadenziale.
8. Ne consegue che il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative agricole si è cristallizzato, consolidando in via definitiva la mancata iscrizione della ricorrente negli elenchi agricoli del Comune di Stefanaconi per gli anni indicati. Non è dunque più possibile, attraverso il presente ricorso, contestare tali provvedimenti o rivendicare il diritto alle correlate prestazioni economiche.
9. La documentazione prodotta (modelli UNILAV e buste paga), pur potenzialmente idonea a dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa, non può elidere gli effetti
2 preclusivi della decadenza, che operano indipendentemente dalla fondatezza della pretesa nel merito.
10. In considerazione della natura previdenziale della controversia, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
– Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 38, comma 7, L. n.
111/2011;
– Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 19/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1602/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZA SARO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 28 ottobre 2020, la ricorrente impugnava i provvedimenti dell' del 31 gennaio 2020 e del 25 febbraio 2020, con cui CP_1
l' , a seguito del riesame delle domande di disoccupazione agricola e indennità CP_2
di malattia presentate negli anni 2017, 2018 e 2019, per gli anni di competenza 2016,
2017 e 2018, comunicava il rigetto delle stesse per assenza del requisito richiesto, con conseguente richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente erogate per un importo complessivo pari a € 10.001,29.
1 2. La ricorrente sosteneva di aver svolto effettivamente attività agricola, producendo modelli UNILAV e buste paga relativi agli anni 2016, 2017 e 2018.
3. Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per CP_1 intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge 6 luglio 2011, n. 111.
L'Istituto esponeva che le giornate lavorative erano state cancellate dagli elenchi agricoli del Comune di Stefanaconi a seguito di verbale ispettivo nei confronti dell'azienda agricola e che le relative variazioni erano state Persona_1 pubblicate sul sito dell' dal 16 al 30 settembre 2019, secondo quanto previsto CP_1
dalla normativa vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è inammissibile per intervenuta decadenza.
5. L'art. 38, comma 7, della legge n. 111/2011 stabilisce che le variazioni degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli sono comunicate mediante pubblicazione sul sito internet dell' per 15 giorni consecutivi, e che entro centoventi giorni dalla CP_1
scadenza del termine di pubblicazione può essere proposto ricorso amministrativo ovvero giurisdizionale.
6. Nel caso di specie, le variazioni concernenti il relative agli Parte_2
anni 2016, 2017 e 2018, sono state pubblicate dal 16 al 30 settembre 2019, e pertanto il termine utile per la proposizione dell'opposizione scadeva il 28 gennaio 2020.
7. Tale termine risulta infruttuosamente decorso, non avendo la ricorrente proposto né ricorso amministrativo né ricorso giudiziale entro il termine previsto. Il presente giudizio è stato infatti avviato solo il 28 ottobre 2020, ben oltre il termine decadenziale.
8. Ne consegue che il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative agricole si è cristallizzato, consolidando in via definitiva la mancata iscrizione della ricorrente negli elenchi agricoli del Comune di Stefanaconi per gli anni indicati. Non è dunque più possibile, attraverso il presente ricorso, contestare tali provvedimenti o rivendicare il diritto alle correlate prestazioni economiche.
9. La documentazione prodotta (modelli UNILAV e buste paga), pur potenzialmente idonea a dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa, non può elidere gli effetti
2 preclusivi della decadenza, che operano indipendentemente dalla fondatezza della pretesa nel merito.
10. In considerazione della natura previdenziale della controversia, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
– Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 38, comma 7, L. n.
111/2011;
– Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 19/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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