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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/06/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 961/2022 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elio Parte_1 C.F._1
Manica opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Rainone P.IVA_1
opposta
Il Giudice scaduto il termine dell'11 giugno 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127- ter c.p.c.; lette le note ritualmente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 13 giugno 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 961/2022 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elio Parte_1 C.F._1
Manica opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Rainone P.IVA_1
opposta OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 giugno 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18
2 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare
3 semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Si controverte del credito di € 12.496,26, oltre accessori, vantato dalla Controparte_1 quale cessionaria del credito, e derivante dal contratto di finanziamento n. 4011620139, sottoscritto il 29.5.2013 da . Parte_1
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n.
183/2022), l'ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto ed eccependo: il difetto di titolarità del credito;
l'intervenuto pagamento integrale dello stesso;
il difetto di prova della pretesa azionata;
la scorretta indicazione del TAEG e l'usurarietà dei tassi pattuiti.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rilevando l'infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (v. ud. 8.11.2022) ed esperito senza successo il tentativo di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
Sul punto, giova sin d'ora precisare che la ctu contabile, la cui richiesta è stata reiterata da parte opponente negli scritti conclusivi, non può ammettersi perché sarebbe esplorativa, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
Ed invero, va osservato che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non
è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella
4 valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. Cass., 7 settembre 2023, n. 26048): tali regole valgono anche in materia bancaria, altrimenti ogni semplice contestazione, anche la più banale e infondata e magari immotivata, porterebbe automaticamente a disporre una ctu contabile.
Nel caso in esame, a fronte del tenore generico e non circostanziato delle contestazioni difensive dell'istante, non ricorrono neppure gli elementi minimi per disporla.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale” (Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib.
Arezzo n. 34/2017).
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, l'istituto di credito, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo
5 in giudizio i contratti che si contestano e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico
(cfr. ex multis Cass. civ. 9768/2012; n. 10692/2007).
Il giudizio di opposizione ha, dunque, per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis, Trib. Roma n. 490/2023).
4.1. Applicando tali coordinate di diritto al caso di specie, va detto che si è raggiunta la prova del rapporto dedotto e dell'esistenza del credito, avendo parte opposta assolto esaurientemente all'onere probatorio spettantele, provando la sussistenza e l'ammontare del credito per cui ha agito, specificando analiticamente quanto richiesto, sulla base della documentazione prodotta e non avendo, di contro, parte opponente fornito alcuna prova valida a sostegno dei motivi di opposizione.
In particolare, per quanto di rilievo, con il ricorso monitorio parte creditrice ha depositato: il contratto di finanziamento sottoscritto (doc. 4 fasc. mon.) e l'estratto conto certificato (doc.
6 fasc. mon.).
Inoltre, l'esistenza del rapporto contrattuale de quo è pacifica, non essendo stata contestata dall'opponente.
Data, quindi, per provata la fonte negoziale dell'obbligazione e compiutamente allegato l'inadempimento, stando al ricordato principio in tema di riparto dell'onere della prova, il debitore opponente era gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Ciò non è avvenuto, come di seguito si esporrà, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.
Il convincimento del Giudicante si fonda sulle seguenti considerazioni:
a) l'eccezione di difetto di titolarità del credito è infondata.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con un recente intervento chiarificatore, ha fissato il seguente principio di diritto, a cui lo scrivente intende prestare acquiescenza e condivisione: "in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento
6 eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore
(e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni e tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B.” (Cass. sentenza n.17944/2023).
Nella specie, la società opposta ha versato in atti non soltanto il contratto di cessione del credito con la lista dei crediti ceduti dalla quale risulta il credito per cui è causa (doc. 7 comparsa) ma anche la missiva di comunicazione al debitore dell'intervenuta cessione con contestuale richiesta di rientro dalla debitoria a mezzo raccomandata a.r., tornata al mittente per compiuta giacenza (doc. 7 fasc. mon.).
La ha, dunque, adeguatamente provato l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto CP_2 di cessione di data 29.4.2021 e, quindi, il concreto trasferimento della titolarità del credito nonché l'avvenuta notifica della cessione al debitore ceduto, necessaria ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente.
La cessione in oggetto deve, quindi, ritenersi pienamente valida ed efficace;
b) l'eccezione di pagamento non coglie nel segno.
A sostegno dell'eccezione in parola, l'opponente ha prodotto una serie di cambiali, che sarebbero state emesse in favore dell'originaria creditrice RCI Banque S.A. in forza di un accordo stragiudiziale stipulato con la stessa e che attesterebbero l'intervenuto adempimento del debito.
Sul punto, occorre osservare che nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di cambiali - implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare - resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento delle cambiali (Cass. n.
11491/2016; Cass. n. 3008/2012; Cfr. altresì Cass. n. 194/2016; Cass. n. 3457/2007).
In altri termini, secondo costante orientamento della S.C. il principio che pone a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non può trovare applicazione
7 quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di cambiali (o assegni). Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove vi sia contestazione del creditore (in tal senso Cass n.31429 del 2021; Cass. n. 26275/2017).
Nella specie, il debitore non ha sufficientemente assolto all'onere di prova spettantegli: ed invero, costui si è limitato a produrre (in copia) dei titoli cambiari, deducendo che gli stessi sono stati rilasciati per il pagamento della somma richiesta in monitorio in virtù di un accordo stragiudiziale stipulato con la RCI Banque S.A., accordo che, tuttavia, a fronte della contestazione di parte opposta, non è stato prodotto in giudizio.
Peraltro, la circostanza che i titoli siano stati prodotti in copia (a nulla rilevando la disponibilità a produrre gli originali, manifestata in atti dall'opponente dopo il maturarsi delle barriere istruttorie) nemmeno permette l'applicazione dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale "juris tantum" di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall'art. 45, comma 1, del r.d. n. 1669 del
1933, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore” (Cass. civ. ordinanza n. 3130 dell'8.2.2018);
c) quanto alla dedotta mancata indicazione del TAEG, è poi sufficiente sottolineare che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. sez. I, 09.12.2021, n.39169);
d) il motivo di opposizione inerente all'usurarietà dei tassi applicati è privo di pregio, in quanto generico e privo di riscontro probatorio, non avendo l'opponente fornito alcun dato contabile che attesti la fondatezza di tale assunto.
8 In particolare, egli non ha puntualmente indicato, come era suo onere, i modi, i tempi e la misura del superamento, limitandosi a dedurre in maniera generica l'applicazione da parte della banca di tassi usurari.
Al riguardo, va richiamato il noto principio in forza del quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, l'opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto. Infatti, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente
(convenuta sostanziale del giudizio di opposizione) non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della
(Tribunale Spoleto, sez. I, 22.8.2022, n. 582; Tribunale Torino, sez. I, 19.1.2021, n. CP_2
265 e molte altre analoghe).
Conclusivamente, alla luce di tutto quanto su esposto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo dev'essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le considerazioni svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti irrilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m.
147/2022, tenuto conto dell'attività processale concretamente svolta ed esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo oggetto di causa, n.
183/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in
€ 1.700,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 13 giugno 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
9
SEZIONE CIVILE
Causa n. 961/2022 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elio Parte_1 C.F._1
Manica opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Rainone P.IVA_1
opposta
Il Giudice scaduto il termine dell'11 giugno 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127- ter c.p.c.; lette le note ritualmente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 13 giugno 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 961/2022 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elio Parte_1 C.F._1
Manica opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Rainone P.IVA_1
opposta OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 giugno 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18
2 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare
3 semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Si controverte del credito di € 12.496,26, oltre accessori, vantato dalla Controparte_1 quale cessionaria del credito, e derivante dal contratto di finanziamento n. 4011620139, sottoscritto il 29.5.2013 da . Parte_1
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n.
183/2022), l'ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto ed eccependo: il difetto di titolarità del credito;
l'intervenuto pagamento integrale dello stesso;
il difetto di prova della pretesa azionata;
la scorretta indicazione del TAEG e l'usurarietà dei tassi pattuiti.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rilevando l'infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (v. ud. 8.11.2022) ed esperito senza successo il tentativo di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
Sul punto, giova sin d'ora precisare che la ctu contabile, la cui richiesta è stata reiterata da parte opponente negli scritti conclusivi, non può ammettersi perché sarebbe esplorativa, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
Ed invero, va osservato che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non
è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella
4 valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. Cass., 7 settembre 2023, n. 26048): tali regole valgono anche in materia bancaria, altrimenti ogni semplice contestazione, anche la più banale e infondata e magari immotivata, porterebbe automaticamente a disporre una ctu contabile.
Nel caso in esame, a fronte del tenore generico e non circostanziato delle contestazioni difensive dell'istante, non ricorrono neppure gli elementi minimi per disporla.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale” (Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib.
Arezzo n. 34/2017).
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, l'istituto di credito, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo
5 in giudizio i contratti che si contestano e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico
(cfr. ex multis Cass. civ. 9768/2012; n. 10692/2007).
Il giudizio di opposizione ha, dunque, per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis, Trib. Roma n. 490/2023).
4.1. Applicando tali coordinate di diritto al caso di specie, va detto che si è raggiunta la prova del rapporto dedotto e dell'esistenza del credito, avendo parte opposta assolto esaurientemente all'onere probatorio spettantele, provando la sussistenza e l'ammontare del credito per cui ha agito, specificando analiticamente quanto richiesto, sulla base della documentazione prodotta e non avendo, di contro, parte opponente fornito alcuna prova valida a sostegno dei motivi di opposizione.
In particolare, per quanto di rilievo, con il ricorso monitorio parte creditrice ha depositato: il contratto di finanziamento sottoscritto (doc. 4 fasc. mon.) e l'estratto conto certificato (doc.
6 fasc. mon.).
Inoltre, l'esistenza del rapporto contrattuale de quo è pacifica, non essendo stata contestata dall'opponente.
Data, quindi, per provata la fonte negoziale dell'obbligazione e compiutamente allegato l'inadempimento, stando al ricordato principio in tema di riparto dell'onere della prova, il debitore opponente era gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Ciò non è avvenuto, come di seguito si esporrà, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.
Il convincimento del Giudicante si fonda sulle seguenti considerazioni:
a) l'eccezione di difetto di titolarità del credito è infondata.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con un recente intervento chiarificatore, ha fissato il seguente principio di diritto, a cui lo scrivente intende prestare acquiescenza e condivisione: "in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento
6 eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore
(e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni e tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B.” (Cass. sentenza n.17944/2023).
Nella specie, la società opposta ha versato in atti non soltanto il contratto di cessione del credito con la lista dei crediti ceduti dalla quale risulta il credito per cui è causa (doc. 7 comparsa) ma anche la missiva di comunicazione al debitore dell'intervenuta cessione con contestuale richiesta di rientro dalla debitoria a mezzo raccomandata a.r., tornata al mittente per compiuta giacenza (doc. 7 fasc. mon.).
La ha, dunque, adeguatamente provato l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto CP_2 di cessione di data 29.4.2021 e, quindi, il concreto trasferimento della titolarità del credito nonché l'avvenuta notifica della cessione al debitore ceduto, necessaria ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente.
La cessione in oggetto deve, quindi, ritenersi pienamente valida ed efficace;
b) l'eccezione di pagamento non coglie nel segno.
A sostegno dell'eccezione in parola, l'opponente ha prodotto una serie di cambiali, che sarebbero state emesse in favore dell'originaria creditrice RCI Banque S.A. in forza di un accordo stragiudiziale stipulato con la stessa e che attesterebbero l'intervenuto adempimento del debito.
Sul punto, occorre osservare che nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di cambiali - implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare - resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento delle cambiali (Cass. n.
11491/2016; Cass. n. 3008/2012; Cfr. altresì Cass. n. 194/2016; Cass. n. 3457/2007).
In altri termini, secondo costante orientamento della S.C. il principio che pone a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non può trovare applicazione
7 quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di cambiali (o assegni). Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove vi sia contestazione del creditore (in tal senso Cass n.31429 del 2021; Cass. n. 26275/2017).
Nella specie, il debitore non ha sufficientemente assolto all'onere di prova spettantegli: ed invero, costui si è limitato a produrre (in copia) dei titoli cambiari, deducendo che gli stessi sono stati rilasciati per il pagamento della somma richiesta in monitorio in virtù di un accordo stragiudiziale stipulato con la RCI Banque S.A., accordo che, tuttavia, a fronte della contestazione di parte opposta, non è stato prodotto in giudizio.
Peraltro, la circostanza che i titoli siano stati prodotti in copia (a nulla rilevando la disponibilità a produrre gli originali, manifestata in atti dall'opponente dopo il maturarsi delle barriere istruttorie) nemmeno permette l'applicazione dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale "juris tantum" di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall'art. 45, comma 1, del r.d. n. 1669 del
1933, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore” (Cass. civ. ordinanza n. 3130 dell'8.2.2018);
c) quanto alla dedotta mancata indicazione del TAEG, è poi sufficiente sottolineare che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. sez. I, 09.12.2021, n.39169);
d) il motivo di opposizione inerente all'usurarietà dei tassi applicati è privo di pregio, in quanto generico e privo di riscontro probatorio, non avendo l'opponente fornito alcun dato contabile che attesti la fondatezza di tale assunto.
8 In particolare, egli non ha puntualmente indicato, come era suo onere, i modi, i tempi e la misura del superamento, limitandosi a dedurre in maniera generica l'applicazione da parte della banca di tassi usurari.
Al riguardo, va richiamato il noto principio in forza del quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, l'opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto. Infatti, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente
(convenuta sostanziale del giudizio di opposizione) non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della
(Tribunale Spoleto, sez. I, 22.8.2022, n. 582; Tribunale Torino, sez. I, 19.1.2021, n. CP_2
265 e molte altre analoghe).
Conclusivamente, alla luce di tutto quanto su esposto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo dev'essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le considerazioni svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti irrilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m.
147/2022, tenuto conto dell'attività processale concretamente svolta ed esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo oggetto di causa, n.
183/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in
€ 1.700,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 13 giugno 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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