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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7768/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 7768/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso gli Parte_1
Avv.ti Lorenzo Cirri e Veronica Toschi Vespasiani che la rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa costitutiva con nuovo difensore depositata il 30.4.25-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. Marzio Campostrini che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 6 Conclusioni per la ricorrente: pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) si conferma la rinuncia alla domanda di addebito come già dichiarato all'udienza del 05.03.2025;
2) a titolo di contributo al mantenimento della moglie, il marito dovrà corrispondere alla sig.ra l'importo di euro 1.000,00 mensili o la diversa somma ritenuta di Giustizia. Tale Parte_1 importo dovrà essere corrisposto con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere aggiornato annualmente, senza necessità di richiesta, a partire dal primo mese successivo a quello della sentenza di separazione in misura pari alla variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
3) quanto alla richiesta di assegnazione della casa familiare la sig.ra dichiara di non voler Pt_1 rinunciare alla domanda come già dedotta. per il resistente: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2) assegnare - per quanto occorrer possa visto che il resistente è esclusivo e pieno proprietario dell'immobile e non vi sono figli minori e/o economicamente non autosufficienti - la casa coniugale al Sig. intimando alla ricorrente di interrompere la convivenza e di trasferirsi a vivere CP_1 altrove, fissando un congruo termine perentorio laddove ciò non avvenga spontaneamente;
3) onerare il coniuge ricorrente delle spese e dei compensi del procedimento”.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.7.2024, ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario il 24.9.1966 a Firenze con , dalla cui unione il 30.4.1967 era Controparte_1 nata la figlia Silvia, da tempo indipendente. Ha aggiunto di essersi determinata a chiedere la separazione in seguito ai gravi comportamenti adottati dal marito e dalla figlia nei suoi confronti nel giugno 2022, per i quali aveva anche presentato denuncia, e a seguito dei quali il marito aveva lasciato definitivamente la casa coniugale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale con autorizzazione al cambio di serratura, e la previsione di un assegno separativo a carico del nella misura di € 1.000,00 mensili, oltre al pagamento di tutte le utenze CP_1 domestiche.
Con comparsa costitutiva , nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo Controparte_1 status, ha contestato gli addebiti mossi deducendo di non aver mai adottato comportamenti di sopraffazione psicologica e fisica nei confronti della moglie, la cui condotta invece era stata connotata da aggressività, acuitasi a seguito dei gravi problemi di salute da cui è affetta;
ha precisato altresì che il procedimento penale, instaurato a suo carico a seguito della querela presentata dalla moglie, si era concluso con ordinanza di archiviazione fondata sull'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla affetta da disturbi mentali già Pt_1 oggetto di cura presso un professionista neurologo. Ha quindi chiesto l'assegnazione della pagina 2 di 6 casa coniugale di sua esclusiva proprietà dichiarandosi disponibile a versare la somma di €
300,00 mensili alla coniuge fino al conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
A seguito di alcuni rinvii concessi per trattative, e per produrre documentazione reddituale aggiornata da parte dell'attrice, previa rinuncia alla domanda di addebito, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c., udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.-
Infine con ordinanza del 9.9.25, il Giudice ha posto la causa in decisione davanti al
Collegio.
1. Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza e vivono separate di fatto da giugno 2022.
Tanto basta per la pronuncia della separazione.
2. Risulta invece inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalle parti, attesa l'assenza di prole non autosufficiente nel cui interesse provvedere.
3. In ordine alla domanda di assegno separativo, avanzata dalla ricorrente nella misura di €
1.000,00 mensili, e contestata dal resistente, si osserva che il riconoscimento di un assegno in favore del coniuge ha come presupposto la mancanza di redditi adeguati, da valutarsi in relazione alle circostanze e alle complessive situazioni economiche e patrimoniali delle parti (v. art. 156 c.c.).
Nel caso di specie, allo stato la è priva di costi di alloggio in quanto occupa in via Pt_1 esclusiva la casa coniugale di proprietà del marito ubicata in Firenze, via Santa Reparata
28, e percepisce una pensione di € 593,06 mensili, oltre all'indennità di accompagnamento di € 542,02 per l'invalidità totale riconosciutale con necessità di assistenza continua e riduzione permanente della capacità lavorativa a seguito della diagnosi della commissione medica in data 14.6.24:
Il pure è privo di costi di alloggio in quanto abita in una porzione di più ampio CP_1 immobile di sua proprietà in NA via di Castelnuovo, percepisce una pensione di circa €
pagina 3 di 6 1.100,00 mensili oltre tredicesima (nel 2023 risulta essere stata pari ad € 1.153,00 per 12 mensilità, come da modello 730/24), oltre ad € 2.800,00 annui a titolo di locazione dell'altra porzione dell'immobile in NA di sua proprietà, documentato (v. doc. 6 allegato alla comparsa); è altresì titolare esclusivo, oltre che della casa in cui abita la coniuge che presenta pure una pertinenza classificata come C/2, anche dell'appartamento in
Firenze, via delle Ruote (più piccolo rispetto alla casa di via Santa Reparata), in cui abita la figlia delle parti insieme al compagno e di un fondo ad uso magazzino nella stessa via di mq. 63, un tempo affittato, in cui attualmente sono conservati beni della figlia e dello stesso resistente;
risultano ancora documentate le proprietà sempre in NA, via di Castelnuovo, di aree urbane non edificate (classificate come F1) o porzione di fabbricato fatiscenti, in totale rovina, non utilizzabili (classificate come F2); oltre minime comproprietà di terreni.
Il tutto come da documentazione prodotta dalla stessa ricorrente (doc. 8 allegato al ricorso).
In sintesi, la disponibilità liquida del resistente risulta pari ad € 1.386,00 mensili.
Pertanto, tenuto conto che di fatto allo stato usufruisce di un'abitazione il cui Parte_1 valore locativo è pari ad almeno € 800,00 mensili, che si aggiunge ad una liquidità mensile di € 1135,08 oltre tredicesima, si ritengono insussistenti i presupposti per riconoscere un assegno separativo in favore della ricorrente.
Tuttavia, nel caso in cui restituisse al l'immobile di via Santa Reparata, Pt_1 CP_1 verrebbe a crearsi una disparità reddituale atteso che la ricorrente dovrebbe sostenere un costo per la propria abitazione, mentre potendo rientrare nella propria casa di CP_1
Firenze, avrebbe la possibilità di liquidare l'intera proprietà di NA o comunque metterla a reddito nella sua interezza. E in alternativa, ove preferisca vivere in campagna, potrà facilmente mettere a reddito l'immobile di Firenze, certamente appetibile sul mercato.
Sicché deve prevedersi che a partire da quel momento sia obbligato a versare alla CP_1 coniuge a titolo di assegno separativo la somma di € 600,00 mensili.
3. In punto di spese, occorre preliminarmente revocare il benefico del Patrocinio a spese dello Stato cui la ricorrente è stata preventivamente ammessa a far data dalla nomina di due difensori (30.4.25), essendo stato revocato il mandato all'originario procuratore, in applicazione di quanto previsto dall'art. 91 lett. b) DPR 115/02 (Cass. 1736/20 e Cass ord.
5639/22).
Nel merito, considerata la soccombenza reciproca in ordine alle domande di assegnazione della casa coniugale e la parziale soccombenza del resistente in ordine all'assegno separativo, si ritiene di compensare per 2/3 le spese fra le parti, condannando CP_1
pagina 4 di 6 a rifondere a controparte la restante quota di 1/3- Sul punto, per quanto riguarda le CP_1 fasi di studio, introduttiva e di trattazione, le spese andranno versate all'Erario, in considerazione del beneficio del a spese dello stato legittimamente goduto per Parte_2
l'attività svolta dal primo difensore. Mentre la quota spese relative alla fase decisionale dovrà essere rimborsata direttamente alla parte.
In conclusione, deve essere condannato a versare all'Erario la somma di € Controparte_1
800,00 (pari ad 1/3 di € 2.400,00 quale importo corrispondente agli onorari per le prime tre fasi del giudizio in base ai valori pressoché minimi, tenuto conto dello svolgimento del processo e dell'assenza di istruttoria ulteriore rispetto alla produzione documentale); e rimborsare a la somma di € 485,00 (pari ad 1/3 dell'importo spettante per la Parte_1 fase decisionale); il tutto oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
14.08.1945, e nato a [...] il [...] (matrimonio contratto Controparte_1 il 24.9.1966 a Firenze, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze (FI) al n. 1167, parte 2, serie A, anno 1966);
dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale;
rigetta, allo stato, la domanda di assegno separativo;
dispone che, ove lasci la casa coniugale di via Santa Reparata, di proprietà Parte_1 esclusiva di , quest'ultimo verserà alla coniuge a titolo di assegno Controparte_1 separativo la somma di € 600,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale
ISTAT;
revoca l'ammissione al Patrocino a Spese dello Stato di , con effetto Parte_1 retroattivo dalla data del 30.4.25;
compensa tra le parti 2/3 delle spese di lite;
pagina 5 di 6 condanna a rimborsare a e per essa all'Erario la quota di 1/3 Controparte_1 Parte_1 delle spese delle prime tre fasi di giudizio per € 1.167,29 compresi accessori di legge;
e rimborsare a la quota di 1/3 della fase decisionale per € 707,67 compresi Parte_1 accessori di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai difensori interessati, all' CP_2
e al P.M.
[...]
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 10 settembre 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 7768/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso gli Parte_1
Avv.ti Lorenzo Cirri e Veronica Toschi Vespasiani che la rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa costitutiva con nuovo difensore depositata il 30.4.25-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. Marzio Campostrini che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 6 Conclusioni per la ricorrente: pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) si conferma la rinuncia alla domanda di addebito come già dichiarato all'udienza del 05.03.2025;
2) a titolo di contributo al mantenimento della moglie, il marito dovrà corrispondere alla sig.ra l'importo di euro 1.000,00 mensili o la diversa somma ritenuta di Giustizia. Tale Parte_1 importo dovrà essere corrisposto con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere aggiornato annualmente, senza necessità di richiesta, a partire dal primo mese successivo a quello della sentenza di separazione in misura pari alla variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
3) quanto alla richiesta di assegnazione della casa familiare la sig.ra dichiara di non voler Pt_1 rinunciare alla domanda come già dedotta. per il resistente: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2) assegnare - per quanto occorrer possa visto che il resistente è esclusivo e pieno proprietario dell'immobile e non vi sono figli minori e/o economicamente non autosufficienti - la casa coniugale al Sig. intimando alla ricorrente di interrompere la convivenza e di trasferirsi a vivere CP_1 altrove, fissando un congruo termine perentorio laddove ciò non avvenga spontaneamente;
3) onerare il coniuge ricorrente delle spese e dei compensi del procedimento”.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.7.2024, ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario il 24.9.1966 a Firenze con , dalla cui unione il 30.4.1967 era Controparte_1 nata la figlia Silvia, da tempo indipendente. Ha aggiunto di essersi determinata a chiedere la separazione in seguito ai gravi comportamenti adottati dal marito e dalla figlia nei suoi confronti nel giugno 2022, per i quali aveva anche presentato denuncia, e a seguito dei quali il marito aveva lasciato definitivamente la casa coniugale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale con autorizzazione al cambio di serratura, e la previsione di un assegno separativo a carico del nella misura di € 1.000,00 mensili, oltre al pagamento di tutte le utenze CP_1 domestiche.
Con comparsa costitutiva , nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo Controparte_1 status, ha contestato gli addebiti mossi deducendo di non aver mai adottato comportamenti di sopraffazione psicologica e fisica nei confronti della moglie, la cui condotta invece era stata connotata da aggressività, acuitasi a seguito dei gravi problemi di salute da cui è affetta;
ha precisato altresì che il procedimento penale, instaurato a suo carico a seguito della querela presentata dalla moglie, si era concluso con ordinanza di archiviazione fondata sull'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla affetta da disturbi mentali già Pt_1 oggetto di cura presso un professionista neurologo. Ha quindi chiesto l'assegnazione della pagina 2 di 6 casa coniugale di sua esclusiva proprietà dichiarandosi disponibile a versare la somma di €
300,00 mensili alla coniuge fino al conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
A seguito di alcuni rinvii concessi per trattative, e per produrre documentazione reddituale aggiornata da parte dell'attrice, previa rinuncia alla domanda di addebito, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c., udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.-
Infine con ordinanza del 9.9.25, il Giudice ha posto la causa in decisione davanti al
Collegio.
1. Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza e vivono separate di fatto da giugno 2022.
Tanto basta per la pronuncia della separazione.
2. Risulta invece inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalle parti, attesa l'assenza di prole non autosufficiente nel cui interesse provvedere.
3. In ordine alla domanda di assegno separativo, avanzata dalla ricorrente nella misura di €
1.000,00 mensili, e contestata dal resistente, si osserva che il riconoscimento di un assegno in favore del coniuge ha come presupposto la mancanza di redditi adeguati, da valutarsi in relazione alle circostanze e alle complessive situazioni economiche e patrimoniali delle parti (v. art. 156 c.c.).
Nel caso di specie, allo stato la è priva di costi di alloggio in quanto occupa in via Pt_1 esclusiva la casa coniugale di proprietà del marito ubicata in Firenze, via Santa Reparata
28, e percepisce una pensione di € 593,06 mensili, oltre all'indennità di accompagnamento di € 542,02 per l'invalidità totale riconosciutale con necessità di assistenza continua e riduzione permanente della capacità lavorativa a seguito della diagnosi della commissione medica in data 14.6.24:
Il pure è privo di costi di alloggio in quanto abita in una porzione di più ampio CP_1 immobile di sua proprietà in NA via di Castelnuovo, percepisce una pensione di circa €
pagina 3 di 6 1.100,00 mensili oltre tredicesima (nel 2023 risulta essere stata pari ad € 1.153,00 per 12 mensilità, come da modello 730/24), oltre ad € 2.800,00 annui a titolo di locazione dell'altra porzione dell'immobile in NA di sua proprietà, documentato (v. doc. 6 allegato alla comparsa); è altresì titolare esclusivo, oltre che della casa in cui abita la coniuge che presenta pure una pertinenza classificata come C/2, anche dell'appartamento in
Firenze, via delle Ruote (più piccolo rispetto alla casa di via Santa Reparata), in cui abita la figlia delle parti insieme al compagno e di un fondo ad uso magazzino nella stessa via di mq. 63, un tempo affittato, in cui attualmente sono conservati beni della figlia e dello stesso resistente;
risultano ancora documentate le proprietà sempre in NA, via di Castelnuovo, di aree urbane non edificate (classificate come F1) o porzione di fabbricato fatiscenti, in totale rovina, non utilizzabili (classificate come F2); oltre minime comproprietà di terreni.
Il tutto come da documentazione prodotta dalla stessa ricorrente (doc. 8 allegato al ricorso).
In sintesi, la disponibilità liquida del resistente risulta pari ad € 1.386,00 mensili.
Pertanto, tenuto conto che di fatto allo stato usufruisce di un'abitazione il cui Parte_1 valore locativo è pari ad almeno € 800,00 mensili, che si aggiunge ad una liquidità mensile di € 1135,08 oltre tredicesima, si ritengono insussistenti i presupposti per riconoscere un assegno separativo in favore della ricorrente.
Tuttavia, nel caso in cui restituisse al l'immobile di via Santa Reparata, Pt_1 CP_1 verrebbe a crearsi una disparità reddituale atteso che la ricorrente dovrebbe sostenere un costo per la propria abitazione, mentre potendo rientrare nella propria casa di CP_1
Firenze, avrebbe la possibilità di liquidare l'intera proprietà di NA o comunque metterla a reddito nella sua interezza. E in alternativa, ove preferisca vivere in campagna, potrà facilmente mettere a reddito l'immobile di Firenze, certamente appetibile sul mercato.
Sicché deve prevedersi che a partire da quel momento sia obbligato a versare alla CP_1 coniuge a titolo di assegno separativo la somma di € 600,00 mensili.
3. In punto di spese, occorre preliminarmente revocare il benefico del Patrocinio a spese dello Stato cui la ricorrente è stata preventivamente ammessa a far data dalla nomina di due difensori (30.4.25), essendo stato revocato il mandato all'originario procuratore, in applicazione di quanto previsto dall'art. 91 lett. b) DPR 115/02 (Cass. 1736/20 e Cass ord.
5639/22).
Nel merito, considerata la soccombenza reciproca in ordine alle domande di assegnazione della casa coniugale e la parziale soccombenza del resistente in ordine all'assegno separativo, si ritiene di compensare per 2/3 le spese fra le parti, condannando CP_1
pagina 4 di 6 a rifondere a controparte la restante quota di 1/3- Sul punto, per quanto riguarda le CP_1 fasi di studio, introduttiva e di trattazione, le spese andranno versate all'Erario, in considerazione del beneficio del a spese dello stato legittimamente goduto per Parte_2
l'attività svolta dal primo difensore. Mentre la quota spese relative alla fase decisionale dovrà essere rimborsata direttamente alla parte.
In conclusione, deve essere condannato a versare all'Erario la somma di € Controparte_1
800,00 (pari ad 1/3 di € 2.400,00 quale importo corrispondente agli onorari per le prime tre fasi del giudizio in base ai valori pressoché minimi, tenuto conto dello svolgimento del processo e dell'assenza di istruttoria ulteriore rispetto alla produzione documentale); e rimborsare a la somma di € 485,00 (pari ad 1/3 dell'importo spettante per la Parte_1 fase decisionale); il tutto oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
14.08.1945, e nato a [...] il [...] (matrimonio contratto Controparte_1 il 24.9.1966 a Firenze, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze (FI) al n. 1167, parte 2, serie A, anno 1966);
dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale;
rigetta, allo stato, la domanda di assegno separativo;
dispone che, ove lasci la casa coniugale di via Santa Reparata, di proprietà Parte_1 esclusiva di , quest'ultimo verserà alla coniuge a titolo di assegno Controparte_1 separativo la somma di € 600,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale
ISTAT;
revoca l'ammissione al Patrocino a Spese dello Stato di , con effetto Parte_1 retroattivo dalla data del 30.4.25;
compensa tra le parti 2/3 delle spese di lite;
pagina 5 di 6 condanna a rimborsare a e per essa all'Erario la quota di 1/3 Controparte_1 Parte_1 delle spese delle prime tre fasi di giudizio per € 1.167,29 compresi accessori di legge;
e rimborsare a la quota di 1/3 della fase decisionale per € 707,67 compresi Parte_1 accessori di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai difensori interessati, all' CP_2
e al P.M.
[...]
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 10 settembre 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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