Sentenza 15 marzo 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2006, n. 5624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5624 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IÒ PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLILLO VINCENZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 469/03 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 25/06/03 r.g.n. 1475/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 13/12/05 dal Consigliere Dott. VIDIRI Guido;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Genova GI MA esponeva di essere stato alle dipendenze del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, con la qualifica di 7^ livello e di avere cessato il rapporto lavorativo il 1 agosto 1994. La pensione, in precedenza corrisposta dallo stesso Consorzio, era poi era passata all'INPS ai sensi della L. 13 febbraio 1987, n. 26, art. 13 e per tali finalità era stato costituito, per forza di legge, un apposito fondo di Previdenza. L'art. 2 della suddetta legge aveva previsto che il trattamento di pensione venisse calcolato sugli elementi retributivi nelle misure spettanti o attribuite ai sensi del penultimo comma del successivo art. 1, al momento della risoluzione del rapporto in ragione del 90% del loro ammontare. Detti elementi erano costituiti a)dallo stipendio vigente all'atto della risoluzione del rapporto, comprensivo degli aumenti periodici, b) dal rateo di aumento periodico dello stipendio considerando l'anno iniziato come compiuto;
c) da una percentuale di voci di cui alla lettera a) (con esclusione degli aumenti periodici) per il personale della carriera impiegatizia, ausiliaria ed operaia a titolo di competenze accessorie ordinarie a carattere continuativo;
d) dall'indennità di benemerenza di guerra.
Nel 1992 il Consorzio aveva pubblicato un manuale di trattamento di pensione del personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, aggiornato al mese di maggio 1992, che apportava alla disciplina previgente delle modificazioni, e da allora l'INPS aveva illegittimamente computato la percentuale delle voci indicate, non più sulla retribuzione effettiva goduta al momento della risoluzione del rapporto, bensì su quella standard, quale risultante dal testo del suddetto manuale. La percentuale per esso ricorrente applicata era così del 44.56%, con conseguente trattamento mensile inferiore al dovuto per un credito complessivo sulle periodicità pregresse pari L. 21.911.773.
Tutto ciò premesso il ricorrente chiedeva la condanna dell'INPS a corrispondergli la suddetta somma.
Dopo che il Tribunale aveva accolto la domanda attrice, la Corte d'appello di Genova con sentenza del 25 luglio 2003 rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese. Nel pervenire a tali conclusioni la Corte Territoriale osservava preliminarmente, in relazione alle fonti regolanti il rapporto, che gli atti deliberati dal CAP sino al 31 dicembre 1994 dovevano essere approvati dalla Marina Mercantile - in seguito dal Ministero dei trasporti e della navigazione - e tale approvazione operava ad un tempo come condizione sospensiva e dichiarativa dell'atto amministrativo del CAP, con effetto retroattivo. Orbene tra tutti i testi contenenti disposizioni relative al trattamento di pensione del personale del Consorzio, cui le parti in causa avevano fatto riferimento (norme transitorie sul trattamento di pensione aggiornato al 16 dicembre 1987; trattamento di pensione aggiornato al giugno 1988 e libro bianco aggiornato al maggio 1992) solo le norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione ed in servizio alla data del 30 marzo 1987 nel testo aggiornato al 16 dicembre del 1987 avevano ottenuto regolare approvazione dal Ministero della Marina mercantile. Alla stregua di tale premessa fondata doveva ritenersi la domanda del MA, che aveva basato la sua richiesta relativa al computo delle competenze accessorie sulla retribuzione effettiva, secondo la normativa del 1987, e non su quella standard risultante dal "libro bianco" del 1992, che non aveva invece ricevuto l'approvazione del Ministero. La percentuale del 46,56%, rivendicata dal MA, non era stata contestata ne' dal CAP ne' dall'INPS, resosi contumace nel giudizio di primo grado. L'eccezione poi facente riferimento al decreto CAP del 12 febbraio 1992 doveva considerarsi tardiva perché essa implicava una disanima dei presupposti del decreto, delle modalità di calcolo ed di un insieme di circostanze, che configuravano fatti nuovi. Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso GI MA, che ha depositato anche memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione ed errata applicazione della L. 19 maggio 1975, n. 168, art. 5 e della L. 13 febbraio 1987, n. 26, art. 13 di conversione del D.L. 17 dicembre 1986, n. 873, nonché violazione ed errata applicazione dell'art. 1362 e ss. e degli artt. 112 e 437 c.p.c., nonché omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare il ricorrente lamenta che il Tribunale ha errato nello stabilire l'inapplicabilità del trattamento di pensione di cui al libro bianco del maggio 1992, perché detto documento, come emergeva anche dalla missiva del Direttore Generale del Ministero della Infrastrutture, era stato regolarmente approvato, così come richiedeva la L. 19 maggio 1975, n. 168, art.
5. Il Giudice d'appello aveva anche violato i criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c., e segg. nell'esaminare gli atti di controllo del Ministero, richiedendo detti atti una accurata valutazione dell'effettiva volontà dell'autorità ministeriale, che non era certo quella di sindacare il documento allegato alla delibera contenente il trattamento pensionistico del personale CAP, aggiornato al mese di maggio 1992, espressione oltretutto dell'autonomia del Consorzio e delle organizzazioni sindacali rappresentanti i lavoratori. Ma la sentenza impugnata doveva essere cassata anche per avere esso Istituto eccepito in maniera rituale, e cioè nell'atto di appello, l'erroneità della determinazione della percentuale liquidata dal Giudice del gravame;
detto Giudice, pertanto, doveva, sulla base del testo normativo applicabile, accertare se detto testo legittimava nel quantum la richiesta avanzata in giudizio dal MA.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Ai fini di un ordinato iter argomentativo è opportuno preliminarmente rimarcare che questa Corte ha statuito che in tema di rapporti di lavoro presso enti portuali, il R.D. 16 gennaio 1936, n. 801, art. 1, così come modificato dalla L. 19 maggio 1975, n. 168, art.
1 - secondo cui il Consorzio autonomo del Porto di Genova è un ente pubblico economico - impone di ritenere che la predetta qualifica incida non solo sull'assetto strutturale ed organizzativo dell'ente, ma anche ed immediatamente, sul regime sostanziale e processuale dei rapporti di lavoro del personale dipendente. Da tale qualifica ne consegue infatti la natura privatistica dei rapporti di lavoro del personale da esso dipendente e delle relative disposizioni regolamentari, la cui interpretazione è riservata al Giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e se immune da vizi logici. Quindi, il criterio per cui, ai fini dell'interpretazione di un negozio giuridico, può farsi riferimento ad un contratto relativo al medesimo oggetto successivamente intercorso tra le parti, è applicabile, oltre che in tema di interpretazione dei contratti collettivi, anche in tema di interpretazione dei regolamenti del personale di un ente pubblico economico, aventi anche essi natura negoziale (cfr. Cass. 9 marzo 2005 n. 5139). Alla stregua dei principi ora enunciati questa Corte osserva che non può trovare accoglimento la censura dell'Istituto previdenziale volta a denunziare - al fine di far sottrarre alla normativa del 1987 la regolamentazione del trattamento pensionistico del MA - una errata valutazione degli atti di controllo effettuati sul "libro bianco" del 1992 nonché della missiva del Direttore generale del Ministero delle Infrastrutture. Ed invero va in primo luogo osservato che assume rilievo ai fini decisori la circostanza che nel ricorso per Cassazione non è stato riportato, contro la regola dell'autosufficienza del ricorso stesso, l'integrale contenuto dei suddetti atti di cui si lamenta una errata lettura(da effettuarsi ai sensi dei canoni interpretativi di cui all'art. 1362 c.c. e s.s.) ne' si precisano gli elementi temporali in cui detti atti sono stati acquisiti al giudizio, al fine di stabilire la ritualità di detta acquisizione (cfr. per l'individuazione dell'ambito di operatività della regola dell'autosufficienza da ultimo: Cass. 4 aprile 2005 n. 6972). Va poi rimarcato come con il ricorso si finisca per richiedere a questa Corte - contro i limiti cui deve soggiacere il giudizio di legittimità - un riesame del merito della controversia ed un accertamento di fatti inammissibile in questa sede. Ne consegue che, in relazione alla determinazione della disciplina applicabile alla fattispecie in esame, la decisione impugnata va confermata perché congruamente motivata e rispettosa dei principi giuridici vigenti in materia.
Ugualmente non è meritevole di accoglimento l'assunto dell'Istituto secondo cui il Giudice d'appello, investito della legittimità dell'individuazione dello stipendio da prendere a base per l'applicazione della percentuale, doveva d'ufficio accertare la mancanza degli elementi caratterizzanti l'efficacia costitutiva od estintiva della pretesa attrice, il tutto nella corretta applicazione delle disposizioni regolanti il rapporto controverso. Ed invero, in primo luogo va osservato che la censura spiegata in questo grado dall'INPS si basa su presupposti ben diversi da quelli evocati in precedenza, perché mentre in sede di gravame l'errata applicazione della percentuale si basava sulla normativa del 1992, in questa sede sembra invocarsi dall'Istituto quella del 1987. Ne per andare in contrario avviso può addursi che, per configurare l'eccezione sollevata dall'istituto in appello un mero argomento difensivo, nessun ostacolo si pone adesso all'accertamento da parte di questa Corte di legittimità della correttezza della liquidazione della percentuale operata in sede di gravame. Ed invero, non può al riguardo trascurarsi di mettere in luce, da un lato, che l'adesione all'assunto dell'INPS comporterebbe una rilettura della normativa del 1987 non consentita in questa sede e, dall'altro, che la Corte Territoriale nel pervenire alla sua decisione - dopo avere evidenziato il petitum della domanda iniziale del MA - ha correttamente applicato il principio della non contestazione, in linea con quanto affermato dai giudici di legittimità (cfr. al riguardo Casa., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353), evidenziando come una sua diversa soluzione avrebbe comportato una disamina di questioni di fatto e di allegazioni non ritualmente acquisite al processo. Orbene, la mancanza nel ricorso di Cassazione di specifici motivi di censura su tali passaggi argomentativi della impugnata sentenza inducono a ritenere che anche la doglianza da ultimo esaminata non può trovare accoglimento. L'INPS soccombente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione ed agli onorari difensivi liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2006