TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6329/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.9.2025
da
Parte_1 nato a MILANO (MI) il 30/08/1973 Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], N. 5, GAGGIANO con l'Avv. Lucia Carla Omazzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Parte attrice Nei confronti di
Controparte_1 nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], N. 13, TREZZANO SUL NAVIGLIO con l'Avv. Rossana Conte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Parte convenuta
Con l'intervento di nato il [...], e nato il [...], in [...] curatore speciale avv. CP_2 CP_3
in proprio ex art. 86 c.p.c. Controparte_4 Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21.6.2023
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
Conclusioni congiunte rassegnate dalle parti con note conclusive del 10.9.2025: La difesa di Parte ricorrente, concordemente con la difesa di Parte resistente e con il curatore speciale dei minori, a seguito dell'udienza tenutasi in data 17 giugno 2024, viste le modalità di svolgimento dell'udienza del 10 settembre 2025 nelle forme della trattazione scritta, rappresentano la volontà di raggiungere un accordo congiunto tra di loro, alle seguenti condizioni: i Sigg.ri e rappresentati difesi e domiciliati come in atti Parte_1 Parte_2
CHIEDONO che Ill.mo Tribunale di Milano – Sezione nona civile – Voglia modificare, parzialmente, l'accordo di scioglimento di matrimonio raggiunto in data 10 giugno 2021 a seguito di negoziazione assistita, con le condizioni di seguito indicate:
- Affido dei minori, e all'Ente competente, per due anni con monitoraggio CP_2 CP_3 mediante colloqui di coppia mensili con entrambi i servizi.
- Percorso psicoterapeutico per entrambe le parti in causa.
- Colloqui con i signori e a taglio socio - educativi. Pt_1 CP_1
- Dare seguito alla presa in carico di presso UONPIA e di presso ATS e CP_2 CP_3 ottenuta la valutazione psicodiagnostica per entrambi i minori, dare avvio, ove necessario, a percorsi di supporto individuale;
- Collocamento paritario di I genitori in considerazione del principio dell'alternanza CP_3 concorreranno, direttamente, al mantenimento del minore mentre le spese straordinarie verranno versate al 50% oltre al 50% delle refezioni scolastiche.
- Diritto di visita: starà con il padre il martedì e il giovedì e dal venerdì alla domenica CP_3
a settimane alterne. Laddove il minore dovesse frequentare la scuola e/o il centro estivo la signora acconsente, sin d'ora, che andrà a prendere il figlio alle ore 17.00 CP_1 Pt_1 quando tornerà da lavoro;
in tal caso, il minore pranzerà dalla madre;
negli altri casi, andrà a prendere il figlio alla mattina dopo colazione. Pt_1
- Collocamento prevalente di presso la mamma. verserà a titolo di CP_2 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile pari ad Euro 250,00 oltre rivalutazione ISTAT e oltre alle spese straordinarie al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Milano.
- Le visite presso il padre saranno concordate a seconde delle necessità del minore.
- L'assegno unico, per i due figli, verrà, interamente, versato in favore della signora CP_1
- Il debito della signora pari ad Euro 15.000,00, nei confronti del verrà così CP_1 Pt_1 estinto: da detta somma (Euro 15.000,00) verrà detratto l'importo pari ad Euro 913,78 (debito, ad oggi, del nei confronti della controparte) e l'importo pari ad Euro Pt_1
7.250,00 (sospensione per parte ricorrente del contributo al mantenimento in favore di suo figlio Euro 250,00 x 29 mesi ovvero da luglio 2025 a novembre 2027 quando CP_2 quest'ultimo diverrà maggiorenne). - Il debito residuo della pari ad Euro 6.836,22 verrà versato in favore del entro CP_1 Pt_1 giugno 2026.
- Terminata la sospensione, riprenderà a versare il mantenimento in favore di Pt_1 CP_2 pari ad Euro 250,00 mensili (ovvero, da dicembre 2027) e, dall'anno successivo, ovvero, dal 2028, provvederà, anche, con il pagamento della rivalutazione ISTAT su quella somma, sospesa sino a quel momento per effetto degli accordi sopra specificati.
- Le spese straordinarie per compresa la refezione scolastica di quest'ultimo CP_2 CP_3 essendo collocato pariteticamente, saranno pagate al 50% tra i genitori, cercando di evitare gli anticipi delle somme dell'uno e dell'altro.
- L'eventuale frequentazione universitaria di ndrà discussa tra i genitori. CP_2
- Tuttavia, laddove on volesse continuare con gli studi, entrambi i genitori dovranno CP_2 attivarsi, immediatamente, per reperire un'attività lavorativa per quest'ultimo.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Trezzano sul Naviglio il 03/10/2009. Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: nato il [...], e nato il [...]. CP_2 CP_3
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 24.2.2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 9.6.2020 e successivamente hanno divorziato mediante accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 10.6.2021. Con ricorso iscritto a ruolo in data 23/05/2023 a parziale modifica Parte_1 dell'accordo di negoziazione assistita del 10.6.2021, ha chiesto - preliminarmente espletata una CTU
- di disporre il collocamento prevalente dei minori presso il padre ovvero, in subordine, il collocamento paritetico degli stessi. La parte convenuta si è costituita con atto depositato in data 8.11.2023 chiedendo a questo Tribunale quanto segue: 1) Collocamento paritario del figlio a settimane alternate tra i genitori CP_3 Controparte_1
e , nessuna corresponsione di mantenimento reciproco tra i genitori stessi e nomina Parte_1 di un coordinatore genitoriale per l'educazione del minore CP_3
2) Previo espletamento di CTU psicologica e sulla capacità genitoriale dei Sig.ri e Pt_1 CP_1 assumere ogni provvedimento conseguente in ordine alle visite tra padre e figlio CP_2
All'udienza del 23.1.2024 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ha proceduto all'audizione delle parti e, nell'accordo di genitori e procuratori, ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori, ha dato mandato ai SS del Comune di Trezzano sul Naviglio e di Gaggiano, in collaborazione con le competenti ASST di:
1. attivare un monitoraggio sul nucleo famigliare;
2. prendere contatti con gli insegnanti delle scuole frequentate dai minori e con il pediatra di base;
3. procedere a visite domiciliari in entrambi i contesti abitativi;
4. attivare un ADM in entrambi contesti con il compito di osservare la relazione dei minori con i genitori, di favorire la ripresa della relazione di con il padre e di verificare le necessità CP_2 educative di con la madre;
CP_3
5. procedere a valutazione psicodiagnostica sui genitori con coordinamento, se necessario, con lo psichiatra dott. che ha seguito la madre;
Persona_1
6. prendere contatti con il SERD onde verificare il percorso riabilitativo del padre;
7. attivare un percorso di supporto nella genitorialità per le parti;
8. depositare une relazione di aggiornamento contente gli esiti delle indagini delegate nonché indicazioni degli interventi necessari per i minori e per i genitori. I procuratori delle parti hanno, quindi, domandato di riservare all'esito del deposito della relazione la discussione sulle richieste istruttorie e la valutazione sull'opportunità dell'ascolto di le parti CP_2 hanno concordato che, nelle more degli accertamenti, stia con il papà a fine settimana alternati CP_3 con la mamma, nonché tutti i martedì e i giovedì del mese con pernottamento. Il Giudice delegato ha rinviato il procedimento in prosecuzione dell'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. al 19 giugno 2024 (successivamente differita al 17.9.2024). All'udienza del 17.9.2024, esaminate le relazioni dei SS depositate in data 18.6.2024 ed in data
9.9.2024 nel contraddittorio delle parti, le stesse, dopo ampia discussione, hanno concordato quanto segue: 1) I ragazzi staranno con i genitori a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina: viste le difficoltà gestorie e le necessità di dedicare tempi individuali ai due ragazzi, i genitori concordano che i ragazzi trascorrano i fine settimana separati in modo di garantire momenti di rapporto esclusivo in alternanza tra i genitori;
I genitori con il supporto dei SS si impegnano a valutare se, fermo quanto sopra, introdurre anche fine settimana congiunti ora presso l'uno ora presso l'altro genitore tendenzialmente uno al mese. Restano ferme le frequentazioni infrasettimanali del martedì e del giovedì per CP_3
2) I genitori si impegnano ad intraprendere quanto prima un percorso di supporto alla genitorialità congiunto al fine di trovare le risorse necessarie per gestire, in alleanza tra loro, le difficoltà comportamentali e caratteriali dei figli. In prima battuta chiedono che venga attivato con i SS. Se i tempi di attesa dovessero essere lunghi, si impegnano a verificare la fattibilità di un percorso privato con costi al 50% che lavori in rete con i SS;
3) i genitori concordano per l'immediata presa in carico psicologica di con i tempi CP_2 CP_3 necessari, valutando la prosecuzione con la dott.ssa con cui entrambi i ragazzi si trovano Per_2 bene, con impegno ad attivare, se non fosse disponibile, un percorso privato che lavori in rete con lo psicologo che li segue con riferimento alla genitorialità e con i servizi sociali, con costi al 50%;
4) Concordano che frequenti il corso di box educativo proposto dai SS e si impegnano a CP_2 concordare con il ragazzo un'ulteriore attività sportiva/socializzazione pomeridiana;
4) Chiedono che venga attivata una educativa domiciliare in entrambi i contesti abitativi con riferimento a con lo stesso operatore;
CP_3
5) I genitori concordano che con decorrenza da settembre 2024 il padre versi per il mantenimento di lla madre entro il 10 di ogni mese l'importo di 250,00 euro comprensivo di abbigliamento CP_2 oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione settembre 2025;
6) Per i genitori, da settembre 2024, provvederanno al mantenimento diretto visti i tempi CP_3 paritetici di frequentazione e provvederanno entrambi alle necessità di abbigliamento;
7) L'intero l'AUU continuerà ad esser percepito dalla madre con riferimento ad entrambi i figli e i genitori continueranno a concorrere nelle spese extra assegno al 50%
8) I genitori rinunciano alle reciproche pregresse pretese economiche con riferimento al mantenimento ordinario e si impegnano, con il supporto dei procuratori, a trovare accordi con riferimento alle altre reciproche pretese creditorie al fine di stemperare il conflitto e potersi concentrare sul supporto nella genitorialità
9) I genitori si impegnano, nel prossimo incontro del 24 settembre 2024, a condividere con i SS il progetto oggi elaborato ed a farsi supportare nella comunicazione a chiedendo che il CP_2
Tribunale intervenga direttamente con il ragazzo e lo senta in giudizio. Il Giudice delegato, visti gli accordi dei genitori, ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore rima di adottare i provvedimenti provvisori anche al fine di raccogliere formalmente la sua CP_2 adesione al progetto ed agli interventi attivati, ha rinviato il procedimento al 22.10.2024. A tale udienza si è proceduto all'ascolto del minore e, all'esito, il Giudice delegato, su CP_2 concorde richiesta dei procuratori delle parti, ha assegnato ai SS del Comune di Gaggiano termine fino al 7.11.2024 per il deposito dell'esame del pelo effettuato dal in data 17.10.2024 presso Pt_1
l'istituto di Medicina legale della clinica Mangiagalli (su indicazione del SERD) e per consentire alle parti di leggere la relazione del Comune di Trezzano sul Naviglio depositata in data 22.10.2024 durante l'ascolto del minore e ha rinviato il procedimento ex art. 473bis. 21 all'udienza del CP_2
12.11.2024. A tale udienza il procuratore di parte convenuta, preso atto del mancato deposito della relazione richiesta ai SS del Comune , in accordo con la collega, ha chiesto un rinvio del Parte_3 procedimento al fine di acquisire detta relazione. Il Giudice delegato, rilevato che non è stato depositato l'esito dell'esame del pelo effettuato dal in data 17.10.2024 presso l'istituto di Medicina legale della clinica Mangiagalli (su Pt_1 indicazione del SERD) né la relazione richiesta, ha rinviato il procedimento al 17.12.2024, disponendo che i SS del di concerto con il SERD depositino gli esiti dell'esame Controparte_5
e una relazione entro il 30 novembre 2024. Con decreto del 13.12.2024 il Giudice delegato, lette le istanze di differimento dell'udienza depositate da entrambe le parti e ritenute le stesse meritevoli di accoglimento, vista la relazione depositata dal SERD il 29 novembre 2024 e ritenuto necessario attendere gli esiti delle valutazioni SERD (nella non univocità degli esiti degli esami effettuati dal padre) anche per l'adozione di provvedimenti temporanei, letta la relazione del Comune di Trezzano sul Naviglio e ritenuto di provvedere in conformità, ha disposto la presa in carico di e da parte delle Parte_4 Parte_5 competenti al fine di effettuare una valutazione psicodiagnostica propedeutica CP_6 all'eventuale avvio di percorsi di supporto individuali e ha fissato nuova udienza per il 2.4.2025, assegnando ai SS termine fino al 20 marzo 2025 per il deposito di una relazione di aggiornamento contenente gli esiti del nuovo esame alla matrice pilifera paterna e le valutazioni conseguenti. All'udienza del 2.4.2025, esaminate le relazioni dei SS depositate in data 19 marzo 2025 ed in data 25 marzo 2025, il Giudice delegato, viste le concordi richieste dei genitori di disporre la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi, letto ed applicato l'art 473 bis. 8 c.p.c. e ritenuto necessario ordinare alle parti di aggiornare la documentazione economica richiesta ex art 473 bis. 12, III c.p.c., ha nominato curatore speciale di l'avv. e ha rinviato il CP_2 CP_3 Controparte_4 procedimento all'udienza del 17 giugno 2025. A tale udienza, dopo che sono state sentite le parti e il curatore speciale, i procuratori delle parti ed il curatore speciale dei minori, visti i sostanziali accordi dei genitori adesivi alle richieste del curatore sulla genitorialità e ritenuto che la possibilità di trovare un accordo che consenta una regolamentazione anche delle questioni economiche tra le parti possa essere di beneficio non solo per i genitori ma anche per i minori, hanno chiesto concordemente un rinvio del procedimento ex art. 127 ter c.p.c. per l'auspicato deposito di conclusioni congiunte. Il Giudice delegato, ritenuto di provvedere in conformità a quanto richiesto dalle parti e dal curatore speciale, ha rinviato il procedimento e sostituita l'udienza art. 127 ter c.c. ha assegnato alle parti termine fino al 10 settembre 2020 per il deposito di note di udienza. Con note conclusive del 10.9.2025 le parti hanno precisato conclusioni congiunte – come sopra integralmente trascritte. Il Giudice delegato, in data 15.9.2025, lette le conclusioni congiunte, ha invitato le parti a richiedere entro il 19.9.2025 la immediata rimessione in decisione con espressa rinuncia al deposito delle memorie di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. Le parti con note del 18.9.2025 hanno rinunciato al deposito delle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c., chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione. Con provvedimento del 22 settembre 2025 il Giudice delegato, dato atto della rinuncia ai termini ex art 473 bis. 28c.p.c. ha rimesso la causa in decisione riservando di riferire al Collegio La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025.
***
L'esercizio della responsabilità genitoriale. Il Collegio ritiene che, come richiesto nelle conclusioni congiunte dai genitori e dal curatore speciale dei minori, in adesione alle conclusioni dei Servizi sociali da ultimo rassegnate nella relazione depositata in data 25.3.2025, debba essere disposto l'affidamento dei figli minori e CP_2 CP_3 all'Ente Comune di Trezzano sul Naviglio (luogo dell'attuale residenza dei minori) e, quindi, la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per la durata di 24 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento. Invero, il rapporto tra i genitori da sempre conflittuale e caratterizzato da atteggiamenti di svalutazione reciproca e da dinamiche disfunzionali ha inciso -ed incide- in senso negativo e pregiudizievole sul percorso di crescita dei figli, i quali, conseguentemente hanno manifestato -e manifestano- difficoltà emotive derivanti dall'incapacità dei genitori di confrontarsi in modo adeguato.1
Nel contesto dato, come responsabilmente richiesto dai genitori ,solo la limitazione dell'esercizio della responsabilità di entrambi ex art 333 cc e 5 bis L 83/1984 per la durata di 24 mesi -come meglio dettagliato in dispositivo- e la conseguente introduzione di un soggetto terzo con compiti di indirizzo e decisori importanti, può fungere da fattore protettivo per (rispettivamente di 16 e CP_2 CP_3
12 anni) e consentire loro una crescita il più possibile serena e non pregiudicata dalla ricadute -anche pratiche- della disfunzionale relazione dei genitori.
A ulteriormente complicare la situazione famigliare concorre il rapporto conflittuale tra fratelli che impone valutazioni differenti rispetto alla scansione delle frequentazioni per i due minori. 16 anni: dalla lettura degli atti di causa, delle relazioni dei SS depositate e del verbale del CP_2 suo ascolto del 22 ottobre 2024, emerge che: - ha, negli anni, manifestato difficoltà nella relazione con il padre, percependosi meno considerato rispetto al fratello e lamentando modalità relazionali inadeguate della CP_3 compagna del padre, da lui ritenuta la causa principale del conflitto con il genitore. Per_3
In particolare, dalla relazione dei SS del 22.10.2024 e dall'ascolto del ragazzo in pari data emerge che on ha un buon rapporto con dal momento che la stessa, a detta CP_2 Per_3 sua, lo criticherebbe frequentemente e che, in sua presenza, il padre non considererebbe le sue necessità;
- in passato tali difficoltà hanno condotto a interruzioni dei rapporti. In particolare, nell'aprile 2023 aveva sospeso le frequentazioni dopo un episodio in cui il padre, durante una CP_2 discussione, gli aveva lanciato una bottiglia d'acqua procurandogli un livido;
le frequentazioni sono riprese solo ad aprile 2024.
- dall'ultima relazione depositata in data 25.3.2025 emerge che ttualmente incontra il CP_2 padre soltanto in maniera occasionale a Trezzano o lo sente tramite contatti telefonici, modalità che egli stesso riferisce come funzionali per sé; Alla luce di quanto sopra, considerata l'età del minore, il Collegio in coerenza con quanto di fatto si sta verificando, provvede come da richieste congiunte delle parti sopra trascritte (per cui il ragazzo incontrerà il padre in forma libera, secondo accordi presi dal ragazzo con i genitori) fermi i poteri di intervento dei SS affidatari come sotto dettagliati.
11 anni: dalla relazione dei SS depositata in data 18.6.2024 emerge che per sua CP_3 CP_3 volontà , da settembre 2023 , trascorre in modo equo il tempo con i genitori e dalla relazione dei SS da ultimo depositata in data 25.3.2025 emerge che il ragazzo è contento di vedere frequentemente il padre e di recarsi a casa sua e di non avere difficoltà negli spostamenti tra la casa materna e quella paterna, esplicitando, altresì, che solo il fratello li genera forte agitazione emotiva a causa CP_2 di comportamenti aggressivi, mentre con la madre si sente ascoltato e con il padre gioca a calcio. Pertanto, alla luce di quanto sopra, tenuto anche conto dell'accordo delle parti e del curatore speciale sul punto, che precisando conclusioni congiunte hanno saputo farsi interpreti delle esigenze del minore, ritenuto non necessario l'ascolto del minore infradodicenne visti gli accordi dei genitori, il Collegio provvede come da concordi richieste dei genitori sopra trascritte, fermi i dettagli che seguono Recepito in sentenza l'assetto di frequentazioni richiesto dai genitori in continuità e coerenza con tutto il materiale probatorio in atti, viste le obbiettive difficoltà per i genitori di gestire i ragazzi 2e tenuto conto che, come riferito dalla sig. gli incontri congiunti dei genitori avanti ai SS Parte_6 sono l'“ unico luogo in cui riesce ad affrontare con il padre i temi relativi alla gestione quotidiana dei figli” i SS del Comune di Trezzano sul Naviglio in collaborazione con i SS del Comune di Gaggiano e con le competenti ASST dovranno : - attivare/proseguire la presa in carico di resso UONPIA e di per le valutazioni CP_2 CP_3 di competenza;
- avviare, ottenuta la valutazione psicodiagnostica di entrambi i minori e solo ove necessario, un percorso di supporto individuale per o ogni altro intervento utile al loro CP_2 CP_3 benessere;
- attivare per entrambi i genitori un percorso di supporto individuale;
- proseguire il percorso di supporto alla genitorialità congiunto al fine di agevolare i genitori nella ripresa di uno scambio costruttivo e orientato al benessere dei figli e ad uniformare le risposte educative;
- tenuto conto delle esigenze dei ragazzi, regolamentare e scandire tempi e modi di frequentazione con i genitori, Anche in modifica di quanto concordato dalle parti è stabilito dal tribunale qualora ciò si rendesse necessario anche alla luce dell'evoluzione dei percorsi disposti;
- continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio.
Il mantenimento della prole e gli accordi economici. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. Sulle spese di lite. Le spese di lite, come da accordo delle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita del 10.6.2021, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. r.g. 6329 del 2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, a parziale modifica delle condizioni dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita in data 10 giugno 2021 così provvede:
1. Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori nato il CP_2
7.11.2009, e nato il [...], al Servizio sociale del Comune di Trezzano sul CP_3
Naviglio per la durata di due anni;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso della medesima ai genitori;
2. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione, educazione e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
3. Dispone, anche su accordo delle parti, il collocamento prevalente del figlio minore CP_2 anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna;
4. Dispone, anche su accordo delle parti, quanto alle modalità e tempistiche di frequentazione di on il padre che, anche in considerazione dell'età dello stesso, il minore frequenti CP_2 liberamente il papà previi accordi presi direttamente con lo stesso e comunicati alla madre;
5. Dispone, anche su accordo delle parti, che mantenga la residenza anagrafica presso CP_3 la madre e che il minore trascorrerà con ciascun genitore pari tempo secondo il seguente schema: starà con il padre il martedì e il giovedì con pernottamento e dal venerdì alla CP_3 domenica a settimane alterne con la mamma. Si dà atto che i genitori concordano che, laddove il minore dovesse frequentare la scuola e/o il centro estivo, il padre andrà a prendere il figlio alle ore 17.00 quando tornerà dal lavoro e, in tal caso, il minore pranzerà dalla madre;
negli altri casi, invece, il padre andrà a prendere il figlio la mattina dopo colazione;
6. Dispone che la madre, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7. Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto della madre, l'Ente affidatario, tramite i Servizi
Sociali, sentiti i genitori medesimi, , assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
8. Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti) e sentiti i genitori, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori , con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, ciascuno dei genitori possa provvedere al compimento dei relativi atti;
10. Dispone che, in caso di persistente disaccordo e di attivazione giudiziale dei genitori, l'Ente affidatario inidchi la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
11. Dispone che i SS dell'Ente affidatario, in collaborazione con i SS del Comune di Gaggiano e con le competenti ASST, provvedano a :
- - attivare/proseguire la presa in carico di resso UONPIA e di per le CP_2 CP_3 valutazioni di competenza;
- avviare, ottenuta la valutazione psicodiagnostica di entrambi i minori e solo ove necessario, un percorso di supporto individuale per o ogni altro intervento utile al loro CP_2 CP_3 benessere;
- attivare per entrambi i genitori un percorso di supporto individuale;
- proseguire il percorso di supporto alla genitorialità congiunto al fine di agevolare i genitori nella ripresa di uno scambio costruttivo e orientato al benessere dei figli e ad uniformare le risposte educative;
- tenuto conto delle esigenze dei ragazzi, regolamentare e scandire tempi e modi di frequentazione con i genitori, Anche in modifica di quanto concordato dalle parti è stabilito dal tribunale qualora ciò si rendesse necessario anche alla luce dell'evoluzione dei percorsi disposti;
- continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio.
12. Pone, anche su accordo delle parti, a carico di 'obbligo di contribuire Parte_1 al mantenimento del figlio mediante versamento, entro il 5 di ogni mese, dell'importo CP_2 di 250,00 euro;
13. Dispone, anche su accordo delle parti, che i genitori concorreranno direttamente al mantenimento ordinario del figlio minore CP_3
14. Conferma, anche su accordo delle parti, l'obbligo a carico di entrambi i genitori di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno per e compresa la CP_2 CP_3 refezione scolastica di quest'ultimo essendo collocato pariteticamente, cercando di evitare gli anticipi delle somme dell'uno e dell'altro.10.
15. Dispone, anche su accordo delle parti, che l'assegno unico per i figli venga percepito per intero dalla madre;
16. Prende atto che i genitori concordano che il debito della signora pari ad Euro CP_1
15.000,00, nei confronti del errà così estinto: da detta somma (Euro 15.000,00) verrà Pt_1 detratto l'importo pari ad Euro 913,78 (debito, ad oggi, del nei confronti della Pt_1 controparte) e l'importo pari ad Euro 7.250,00 corrispondente alla sospensione, per parte ricorrente, del contributo al mantenimento del figlio pari a Euro 250,00 mensili per CP_2
29 mesi (da luglio 2025 sino a novembre 2027, quando il minore raggiungerà la maggiore età) e che il debito residuo della pari ad Euro 6.836,22 verrà versato in favore del CP_1 Pt_1 entro giugno 2026; 17. Prende atto che i genitori concordano che, terminata la sospensione (ovvero, da dicembre 2027), il signor riprenderà a versare il mantenimento in favore di ari ad euro Pt_1 CP_2
250,00 mensili e, dall'anno successivo, ovvero, dal 2028, provvederà, anche, con il pagamento della rivalutazione ISTAT su quella somma, sospesa sino a quel momento per effetto degli accordi sopra specificati;
18. Prende atto che i genitori concordano che l'eventuale frequentazione universitaria di CP_2 andrà discussa tra i genitori e che, laddove non volesse continuare con gli studi, CP_2 entrambi i genitori dovranno attivarsi, immediatamente, per reperire un'attività lavorativa per quest'ultimo. Si comunichi anche ai SS dell'Ente affidatario e ai SS del Controparte_7
Controparte_5
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24.9.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dalla relazione dei SS depositata in data 19.3.2025 emerge, il perdurare di una conflittualità genitoriale elevata “al punto da interferire spesso nella possibilità di assumere decisioni condivise, che risultino protettive nei confronti dei figli”.
La successiva relazione dei SS depositata in data 25.3.2025 attesta che, nonostante un miglioramento dei rapporti genitoriali a seguito dell'udienza di settembre 2024, negli ultimi mesi si è verificata una regressione, con il ripresentarsi delle modalità conflittuali precedenti. In particolare, la madre ha riferito di non riuscire a dialogare con il padre se non alla presenza degli operatori del SS e di un episodio del 23 febbraio 2025, quando, a fronte del suo rifiuto
– motivato da impegni lavorativi – di andare a prendere il figlio malato, il padre le avrebbe rivolto espressioni CP_3 gravemente offensive e minacciose - “che cazzo di madre sei, sei una madre di merda, ti disfo” – . In sede di colloquio, il signor invece di mettere in discussione il comportamento svalutante ed aggressivo tenuto, ha confermato Pt_1 la propria posizione, ribadendo che gli impegni lavorativi non possono mai prevalere sul dovere di cura dei figli). 2 anifesta comportamenti oppositivi - provocatori con difficoltà di regolazione degli CP_2 impulsi e fatica ad accettare i limiti educativi dati dalla madre visti dallo stesso come non accettabili;
Nicolas manifesta reazioni di rabbia eccessiva in data 19.08.24 è stato richiesto dalla vicina di casa l'intervento dei Carabinieri di Trezzano a casa della signora perchè sentiva le CP_1 urla di , il quale, quando il padre gli ha comunicato il giorno prima della sua partenza di CP_3 non esserci in entrambe le ultime due settimane di agosto, ha avuto una reazione di rabbia incontrollabile, ha buttato a terra gli oggetti che aveva vicino continuando a urlare senza riuscire ad essere tranquillizzato dalla madre) ,