Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/02/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1987/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto "Contratti Bancari"
TRA
C.F. 1 rapp.to e difeso dall'avv. Michele Marra, Parte 1 C.F.: "
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Caserta alla Via D'Orso n. 16.
Opponente in riconvenzionale -
E[
]
Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA n. P.IVA 1 rappresentata dalla procuratrice speciale in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., P.IVA n. P.IVA 2 rapp.ta e difesa dall'avv. Elena Frascino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Carmen Impieri, sito in Casagiove (CE) alla Via Nazionale
Appia n. 98.
Opposta -
NONCHE'
'in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA n. P.IVA 3 tramite la Controparte_3 procuratrice speciale in persona del legale rappresentante p.t.,Controparte_2
rapp.ta e difesa dall'avv. Elena Frascino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Alessandra Carmen Impieri, sito in Casagiove (CE) alla Via Nazionale Appia n. 98.
Interveniente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 2570/2018, rubricato al R.G. n. 7140/2018, pubblicato da codesto Tribunale il 16/11/2018, la società CP 1
il pagamento
[...] in persona del legale rappresentante p.t., ingiungeva al sig. Parte_1
dell'importo euro 28.428,75 - a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di finanziamento n.
45793199, stipulato il 16.04.2012 tra Parte 1 e Agos Ducato S.p.A., trasmesso a [...] CP 1 mediante due cessioni di credito in blocco, attuate pro soluto ai sensi della Legge n.
130/1999 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione il sig. Parte 1
a fondamento della quale lamentava la carenza della legittimazione processuale e della procura alle liti di Controparte 1 la non debenza del credito ingiunto, l'illegittima applicazione di interessi usurari in costanza dell'intercorso contratto di finanziamento, come pure la violazione dell'art. 119
T.U.B., instando, in via riconvenzionale, per il risarcimento dei danni, pari ad euro 25.000,00, ascrivibili alla condotta del cessionario contraria alle norme sulla trasparenza bancaria, con revoca dell'opposto decreto di ingiunzione, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente il quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria delle spese processuali. Con provvedimento del 01.12.2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, le parti venivano onerate ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010.
All'udienza del 16.06.2021, preso atto dell'esito negativo dell'esperito procedimento di mediazione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. in persona del Con memoria del 16.06.2022 si costituiva in giudizio il terzo Controparte_3 quale legale rappresentante p.t., tramite la procuratrice speciale Controparte_2 successore a titolo particolare dei diritti di credito della il quale spiegava CP 4 '
sostanzialmente un intervento volontario e adesivo dipendente rispetto alla cedente, richiamando e facendo proprie le difese di quest'ultima.
All'udienza del 11.10.2024, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, va riscontrato l'intervento, in corso di causa, ex art. 111 c.p.c., della società [...]
CP 3 che subentrava nel diritto di credito inizialmente rivendicato da Controparte_1
Come noto, l'art. 111 c.p.c stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione".
Il cessionario può dunque intervenire (terzo comma), mantenendo la detta veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione del cedente (Cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 24/04/2012, n. 6471), che, qualora non estromesso, conserva la piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario, quand'anche quest'ultimo sia intervenuto in giudizio (Cfr. Cass. civ. Sez. I Sent.,
22/10/2009, n. 22424). Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del Giudice ed il consenso di tutte le altre parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare l'automatica estromissione del cedente (ex multis: Cass. civ.
Sez. III, 26/01/2010, n. 1535; Cass. civ. Sez. III, 24/02/2010, n. 4486; Cass. civ. Sez. I Ord.,
15/06/2018, n. 15905). Nel caso in esame non è stata presentata alcuna richiesta di estromissione dell'originaria opposta, per cui la pronuncia non potrà che essere resa tra le parti originarie, ferma naturalmente la possibilità, per l'interventore ex art. 111 c.p.c, di farne propri gli effetti (cfr. Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22727 secondo cui “In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti;
né, peraltro, la circostanza per cui, contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confronto del solo originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo, elimina l'attualità dell'interesse dell'attore ad agire contro l'originario convenuto".
Nel merito, l'opposizione va ritenuta fondata per le ragioni appresso esplicitate.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U.
n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, dacché "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, "la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché...la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto" (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data" (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle
Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: ne consegue che, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr. Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma
"non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere" (Cfr. Cass. n. 5617/2020).
Di talché, per dimostrare la legittimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione: ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D. Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente" (Ex multis: Cass. sentenza n.
3405 del 06 febbraio 2024).
Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (Cfr. Cass. n. 17944/2023), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Difatti, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
In effetti, va tenuto presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
Senonché, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Orbene, a sostegno della pretesa monitoria, l'opposta depositava in giudizio: Estratto G.U. n. 150 del
22.12.2016; contratto di cessione tra A gos Ducato S.p.A. e Banca Ifis S.p.A. del 22.12.2015; contratto cessione tra Banca Ifis S.p.A. ed Controparte 1 del 13.12.2016.
Tale documentazione, a fronte delle tempestive e circoscritte doglianze sollevate dall'opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto controverso fatto valere dall'opposta.
In primo luogo, l'Estratto G.U. si appalesa privo di qualsivoglia specifica inerente al credito vantato dal cessionario giacché contiene una descrizione vaga e onnicomprensiva, priva di riferimento temporale, dei crediti per capitale, interessi e altri accessori maturati e non pagati.
Altresì, non emerge alcun allineamento dei criteri identificativi riportati alla lettera e) del medesimo estratto G.U. riferibili ai crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni - rispetto alle caratteristiche del credito ingiunto.
Inoltre, l'individuazione dei crediti ceduti viene ricompresa nella lista depositata in data 6 dicembre
2016 presso il notaio Persona 1 con studio in Firenze, via Masaccio n. 187, rep. 47.501, '
racc. 23.362, nonché' presso la sede legale del Cessionario, che non è rinvenibile dalle carte processuali.
Per quel che concerne il contratto di cessione intercorrente tra A gos Ducato S.p.A. e Banca Ifis S.p.A., va evidenziato che esso è relativo ad un portafoglio di crediti pecuniari non-performing senza, tuttavia, alcuna indicazione della loro tipologia né delle loro peculiarità.
Analogamente, il contratto sottoscritto tra Banca Ifis S.p.A. ed Controparte 1 richiama, per
l'individuazione dei crediti ceduti, svariati allegati che non sono stati prodotti in giudizio.
Non va sottaciuto che il contratto in questione, in realtà, consiste in una mera proposta contrattuale, proveniente da Banca Ifis S.p.A., che richiede, ai sensi dell'art. 1326 c.c. comma 4, un'accettazione conforme: accettazione che, nell'ipotesi scrutinata, risulta assente.
Ne discende che, non fornendo la puntuale e dettagliata ricostruzione delle posizioni creditorie cedute, la produzione documentale allegata dall'opposta è inidonea, per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (Cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 1351 del 04.12.2024; Tribunale di S. Maria C.V., dottoressa Bernardel, Sentenza n. 3851 del 21.10.2024), a provare la riconducibilità certa del credito al perimetro della cessione.
Né tale onere probatorio può dirsi assolto dalle dichiarazioni di cessione rilasciata dagli istituti cedenti in quanto, essendo documenti predisposto unilateralmente, assumono valore di prova testimoniale o per presunzioni, di tal guisa non rilevante come prova del credito ceduto in blocco (Cfr. Corte Appello di Bologna del 07.05.2024, n. 934).
Parimenti, la generica formulazione delle dette dichiarazioni, nella quale non sono specificati i poteri di rappresentanza del firmatario, impedisce, comunque, che le stesse assurgano a prova in ordine all'esatta identificazione del credito rientrante nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione (Cfr.
Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4441 del 13.09.2024).
Similmente, la mera coincidenza di un codice identificativo numerico e l'approssimativa coincidenza dell'importo del credito ceduto nell'ambito della corrispondenza tra cedente e cessionario non inferiscono, con certezza, il trasferimento della posizione creditoria, atteso che non identificano univocamente il titolo del credito, ossia il contratto fonte dell'obbligazione.
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. Civ. del 03.07.2013, n. 16630;
Cass. Civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 2570/2018, rubricato al R.G. n. 7140/2018, pubblicato da codesto Tribunale il 16/11/2018;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 08.02.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente