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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1687/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2211/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47666 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47666 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47666 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47666 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Catania, notificato in data 24.01.2025, afferente TARI per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, per l'immobile sito in Catania (CT) Indirizzo_1
del complessivo importo di euro 2.029,00 comprensiva di imposta e sanzioni e interessi, per i seguenti motivi.
L'immobile oggetto dell'accertamento opposto, di proprietà del ricorrente, è stato concesso in locazione dallo stesso dal 16.11.2017 a tutt'oggi al sig. Nominativo_1 giusto contratto di locazione ritualmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate eccepisce pertanto la carenza di legittimazione passiva del sig. Ricorrente_1, in quanto, il soggetto obbligato a corrispondere la Tari, per gli immobili concessi in locazione per periodi superiori a mesi sei, come nel caso che ci occupa, è pacificamente il conduttore dell'immobile.
Nessuno si è costituito per il Comune di Catania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta in atti provato che l'immobile de quo è stato concesso in locazione a terzi nel periodo di imposta richiesto , e precisamente dal 16.11.2017 giusto contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Ne discende il difetto di legittimazione del proprietario con conseguente abullamento sdell'atto impugnato poichè per gli immobili concessi in locazione per periodi superiori a mesi sei, come nel caso che ci occupa, legittimato passivo è il conduttore dell'immobile.
Quanto alle spese, non risultando che il contribuente abbia dato avviso al Comune del soggetto debitore, vanno dichiarate irripetibili a Corte, in accolgimento del ricorso, annulla l'atto impugnato.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annull'atto impugnato.
Spese irripetibili.
Catania 13.2.2026
Il Giudice
ES AN
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2211/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47666 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47666 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47666 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47666 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Catania, notificato in data 24.01.2025, afferente TARI per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, per l'immobile sito in Catania (CT) Indirizzo_1
del complessivo importo di euro 2.029,00 comprensiva di imposta e sanzioni e interessi, per i seguenti motivi.
L'immobile oggetto dell'accertamento opposto, di proprietà del ricorrente, è stato concesso in locazione dallo stesso dal 16.11.2017 a tutt'oggi al sig. Nominativo_1 giusto contratto di locazione ritualmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate eccepisce pertanto la carenza di legittimazione passiva del sig. Ricorrente_1, in quanto, il soggetto obbligato a corrispondere la Tari, per gli immobili concessi in locazione per periodi superiori a mesi sei, come nel caso che ci occupa, è pacificamente il conduttore dell'immobile.
Nessuno si è costituito per il Comune di Catania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta in atti provato che l'immobile de quo è stato concesso in locazione a terzi nel periodo di imposta richiesto , e precisamente dal 16.11.2017 giusto contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Ne discende il difetto di legittimazione del proprietario con conseguente abullamento sdell'atto impugnato poichè per gli immobili concessi in locazione per periodi superiori a mesi sei, come nel caso che ci occupa, legittimato passivo è il conduttore dell'immobile.
Quanto alle spese, non risultando che il contribuente abbia dato avviso al Comune del soggetto debitore, vanno dichiarate irripetibili a Corte, in accolgimento del ricorso, annulla l'atto impugnato.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annull'atto impugnato.
Spese irripetibili.
Catania 13.2.2026
Il Giudice
ES AN