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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 02.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4297/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PELLE' PAMELA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno/pensione di invalidità civile
*** FATTO E DIRITTO Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione o, in via subordinata, all'assegno di invalidità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione, CP_1 contestando le conclusioni del CTU nominato in ATP. L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario per la pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%), mentre, in base al successivo art. 13 (modificato dall'art. 1 co. 35 L. 247/07), il requisito sanitario richiesto per l'assegno è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, lo rende attualmente invalido civile in misura pari al 75% con decorrenza da GENNAIO 2024. Il CTU ha così concluso: “A conclusione di quanto sopra esposto si può affermare che il ricorrente al momento della Parte_1 visita peritale, risultava affetto dai seguenti stati morbosi: “infarto miocardico acuto (stemi) infero-laterale, efficacemente trattato mediante angioplastica primaria e posizionamento di uno stent medicato su cdx distale. cardiopatia ipertensiva (cod. 6442); spondilodiscoaertrosi e osteocondrosi diffusa in pz. con protrusioni discali multiple (cod. 7010); artrosi delle articolazioni interfalangee distali bilaterali (cod. ana. 7224); dislipidemia in sovrappeso (cod. ana. 9331); ipoacusia”. Le patologie in diagnosi rendono il Signo invalido al 75 % a far data da gennaio 2024.” Parte_1 Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, non contestate dalle parti. Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/2019, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); pertanto, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari deve essere demandato all' ed il pagamento della prestazione richiesta CP_1
è subordinato all'esito positivo di tale ve a parte dell' . CP_2
Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione del fatto che il diritto è stato riconosciuto con decorrenza ampiamente successiva alla data di presentazione sia della domanda amministrativa (20.12.2021) che del ricorso giudiziario per ATP (22.09.2022).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 06.04.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e d del requisito sanit r l'assegno di invalidità civile con decorrenza da GENNAIO 2024 e condanna l' al pagamento del dovuto oltre CP_1 interessi o rivalutazione, previa verifica a cura dell'I dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 02.10.2025 Il Giudice Dott. Luca Notarangelo