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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 14/08/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 110/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRENTO SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello Consigliere dott. Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa riassunta con atto di citazione in riassunzione notificato in data 7 maggio 2024 nei confronti di e in data 20 maggio 2024 nei confronti di Controparte_1 [...]
[...] (P. IVA ), con sede in Merano (BZ), via C. Controparte_2 P.IVA_1 Cavour 2/4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Mayr (C.F. , Simone Padovan (C.F. e Mirko C.F._1 C.F._2 Guarienti (C.F. del Foro di LZ;
C.F._3
- attore in riassunzione - CONTRO (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Controparte_1 C.F._4 Silvestrini (C.F. ) del Foro di Massa Carrara;
C.F._5
- convenuta in riassunzione – E CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._6 n. 3;
- Convenuto in riassunzione non costituito- Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 22.7.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI Di parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversaria domanda od eccezione disattesa e reietta, così giudicare. In via principale:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità della dott.ssa e di Controparte_1 Controparte_2 per i motivi indicati in atti e per l'effetto condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di (in relazione al capo d'imputazione sub a) quantificato Controparte_2 in Euro 1.307.391,40 per il pregiudizio patrimoniale ed in Euro 100.000,00 per quello non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, comunque non inferiore nel minimo ad Euro 155.548,39.
2. Condannare gli imputati a rifondere alla parte civile costituita le spese e gli onorari di costituzione e assistenza in relazione alla difesa prestata nei procedimenti penali di cui si è detto, quantificate in euro 58.574,00, oltre spese generali pari al 15%, spese anticipate imponibili per € 229,31, non imponibili per € 3.145,70, C.P.A. e I.V.A. in misura di legge, come da nota spese che si allega. In ogni caso: pagina 1 di 16
3. Con vittoria di compensi e spese di lite del presente processo, accessori di legge inclusi. In via istruttoria: B. Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: Contr
1. Vero che, in forza di quanto disposto dal contratto d'opera a suo tempo astretto tra e la Contr dott.ssa era previsto che incassasse direttamente i corrispettivi per le Controparte_1 prestazioni mediche rese dall'attrice in favore degli ospiti dell'hotel? Contr
2. Vero che, in ragione di quanto disposto dal contratto d'opera a suo tempo astretto tra e la Contr dott.ssa era previsto che corrispondesse all'attrice determinate percentuali, Controparte_1 mutate nel corso degli anni, per le prestazioni mediche da essa rese in favore degli ospiti dell'hotel?
3. Vero che, sempre in ragione degli accordi a suo tempo esistenti tra le parti, l'allora amministratore delegato provvedeva a rendicontare i corrispettivi dell'attività professionale Controparte_2 prestata dalla dott.ssa in favore degli ospiti dell'hotel, disponendo poi il versamento delle CP_1 quote di corrispettivi di spettanza dell'attrice?
4. Vero che la dott.ssa , nel periodo 2008 – 2014, provvedeva ad incassare direttamente i CP_1 corrispettivi derivanti dai trattamenti medici da ella prestati in favore degli ospiti dell'hotel?
5. Vero che le somme direttamente incassate dalla dott.ssa in base al meccanismo descritto CP_1 al capitolo che precede venivano accreditati presso due conti correnti, l'uno presso Parte_1 l'altro presso Monte dei Paschi di Siena, entrambi intestati all'attrice?
6. Vero che in occasione di incontri tenutisi presso la sede di in LZ nelle date CP_4
16.04.2014, 24.04.2014, 05.05.2014 e 23.05.2014, la dott.ssa comunicava al comm. CP_1 [...] di aver, in più occasioni, percepito direttamente i compensi per le prestazioni professionali Pt_2 rese in favore degli ospiti dell'hotel? 7. Vero che in occasione di incontri tenutisi presso la sede di in LZ nelle date CP_4 16.04.2014, 24.04.2014, 05.05.2014 e 23.05.2014, la dott.ssa comunicava al comm. CP_1 [...] che i compensi per le prestazioni professionali rese in favore degli ospiti dell'hotel, da ella Pt_2 incassati direttamente, erano stati accreditati su due suoi conti correnti personali, l'uno acceso presso
l'altro presso Monte dei Paschi di Siena? Parte_1 8. Vero che in occasione di incontri tenutisi presso la sede di in LZ nelle date CP_4 16.04.2014, 24.04.2014, 05.05.2014 e 23.05.2014, la dott.ssa comunicava al comm. CP_1 [...] di aver riscosso le somme pagate dagli ospiti dell'hotel direttamente da costoro, incassando i Pt_2 relativi corrispettivi in contanti, ovvero mediante apparecchio POS associato ai suoi due conti correnti personali?
9. Vero che in data 24.04.2014 il comm. comunicava alla dott.ssa la sua Parte_2 CP_1 Contr intenzione di risolvere il rapporto di collaborazione intercorrente tra la stessa ed , in ragione del venir meno del rapporto fiduciario?
10. Vero che in occasione degli incontri del 05.05.2014 e 23.05.2014 la dott.ssa contestava CP_1 Contr l'intervenuta risoluzione del suo rapporto professionale con ?
11. Vero che in occasione di una riunione tenutasi in data 15.07.2014 la dott.ssa consegnava CP_1 a mani del comm. un prospetto contabile nel quale risultavano indicate le somme Parte_2 Contr distratte in danno di mediante il meccanismo descritto ai capitoli 6 – 8?.
12. Vero che in occasione di una riunione tenutasi in data 21.07.2014 la dott.ssa consegnava CP_1 a mani del comm. un foglio dattiloscritto contenente l'indicazione analitica degli Parte_2 importi gestiti tramite gli apparecchi POS collegati ai propri conti correnti personali in Parte_1 e Monte dei Paschi di Siena?
[...] 13. Vero che nell'occasione descritta al capitolo che precede la dott.ssa riferiva che il CP_1 prospetto di cui all'art. 18 era stato da ella formato in base alle risultanze della verifica effettuata nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza?
pagina 2 di 16 14. Vero che nell'occasione descritta nel capitolo 12 la dott.ssa comunicava al comm. CP_1 [...] che le somme da ella percepite in base al meccanismo descritto ai capitoli 6 – 8 ammontavano Pt_2 ad oltre sette milioni di Euro?
15. Vero che nel corso delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza venivano analizzati, tra l'altro, i conti correnti della dott.ssa collegati agli incassi per le operazioni POS Controparte_1 effettuate negli anni dal 2010 al 2014?
16. Vero che dall'analisi degli estratti conto relativi alle operazioni POS della dott.ssa
[...]
risulta che la professionista ha incassato somme di denaro per le prestazioni di medicina CP_1 estetica eseguite presso la struttura di Controparte_2 17. Vero che dall'analisi degli estratti conto relativi alle operazioni POS della dott.ssa
[...]
risulta che l'importo di spettanza di dal 2010 sino al 30 giugno CP_1 Controparte_2 2013 ammonta a complessivi € 1.307.391,40? Si indicano quali testi:
da LZ;
Testimone_1 Dott. , da LZ;
Testimone_2
nato a [...], limitatamente ai capitoli 15, 16 e 17. Testimone_3 La scrivente difesa chiede in ogni caso di essere ammessa alla prova contraria rispetto ad eventuali capitoli di prova testimoniale formulati dalla controparte ed ammessi da questo Giudice.” Di parte convenuta in riassunzione Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa:
- Rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e diritto.
- Con vittoria di spese e competenze professionali in questa fase di giudizio e anche per il grado di legittimità. In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione delle prove orali richieste da controparte, in quanto valutative, generiche
o da provare documentalmente e formulate negativamente. Nel caso di ammissione da questo Giudice delle prove orali richieste dalla difesa di controparte, si chiede in ogni caso di essere ammessi alla prova contraria con i seguenti testi: , , , Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7
, , , , .
[...] Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 Testimone_12 Sempre in via istruttoria si chiede a questo Giudice l'acquisizione come prova del verbale testimoniale reso dal sig. (deceduto nel 2020), , , Persona_1 Testimone_8 Testimone_9 [...]
, , nel Procedimento penale Tribunale di LZ R.G. Tes_11 Testimone_10 Persona_2
Dib. 1651/2016 – RGNR 7352/2014 e del documento a firma del 08/07/2014. Persona_1 All'uopo si chiede che la Cancelleria di questa Corte voglia, ex art. 126 disp. att. c.p.c., disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento RG. Dib. 1651/16 deciso con sentenza n. 313/19 del 01/03/19 Tribunale di LZ, depositata in data 17/04/2019.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e venivano citati a giudizio dinnanzi al Tribunale di LZ, Controparte_2 Controparte_1 Sezione Penale con decreto dd. 8.6.2016, a seguito di denuncia-querela proposta in data 31.10.2014 da in proprio e in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Hotel Palace Parte_2 Gestione Sr;
ciò con l'imputazione: sub 1) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 nn. 7 e 11 e 640 c.p. per essersi, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di Controparte_2 amministratore delegato della società e quale medico del Controparte_2 Controparte_1 dipartimento di medicina estetica del' inducendo in errore la stessa società _2 [...] e i soci della stessa, procurati un ingiusto profitto per almeno euro 1.307.391,40 Controparte_2
pagina 3 di 16 - in particolare in violazione degli accordi contrattuali, una parte consistente dei corrispettivi dei trattamenti di medicina estetica eseguite nello dalla in favore dei _2 Controparte_1 clienti dell' venivano dalla stessa direttamente incassati in contanti o con carte elettroniche su _2 apparecchi POS collegati a suoi conti correnti privati e al fine di occultare gli incassi alla contabilità della società e quindi di Controparte_2 trattenere l'intero provento, i trattamenti resi venivano fatti non inserire correttamente o cancellare dall'archivio informatico con disposizioni preventivamente impartite da al Controparte_1 personale addetto all' oppure, sulla base di disposizioni preventivamente impartite da _2
, fatti falsamente registrare con codice riservato alle prestazioni che non Controparte_2 comportavano addebiti sui con ti dei clienti.
- In tal modo privavano la società della parte del corrispettivo di sua Controparte_2 spettanza per un importo di almeno € 1307.391,40 …”
- sub 2) nei confronti del solo , del delitto di cui agli artt. 61 nn. 7 e 11 , 81 cpv e 640 cpc per _2 essersi procurato un ingiusto profitto pari a euro 330.000 ( Euro 10.000 per 33 mensilità) con artifici e raggiri consistiti nell'impartire disposizioni al personale addetto alla cassa della società di sottrarre una somma a cadenza mensile facendo risultare a titolo gratuito prestazioni che venivano in realtà pagate in contanti dai clienti. Ciò da gennaio 2010 ad aprile 2014. sicostituiva parte civile nel processo penale chiedendo in relazione al reato di Controparte_2 cui al capo sub 1) dell'imputazione la condanna degli imputati al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, oltre alla rifusione delle spese di lite Con sentenza n. 313/2019 depositata il 17.4.2019, il Tribunale di LZ dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati loro contestati al primo capo di imputazione fino al 18.3.2011 e nei confronti di per i reati a lui contestati al secondo capo di imputazione fino al _2
21.4.2011 in quanto estinti per intervenuta prescrizione;
assolveva gli imputati dai reati loro contestati al primo capo di imputazione a decorrere dal 19.3.2011 perché il fatto non sussiste;
dichiarava _2 colpevole del reato contestato al secondo capo di imputazione limitatamente ai fatti commessi dopo il 21.4.2011 riqualificati come reati ex artt. 646 , 61 n 7 e n 11 cp e unificati i fatti ex art. 81 cp, irrogando le pene di giustizia e ponendo le spese processuali a suo carico. Alla luce delle risultanze probatorie il Tribunale riteneva non sussistere il reato contestato al capo 1) per i fatti decorrenti dal 19.3.2011. In estrema sintesi e per quanto ancora di interesse, premetteva che tra la dottoressa e l' era stato stipulato contratto d'opera in forza CP_1 _2 Controparte_2 del quale la prima aveva assunto le funzioni di direttore sanitario del dipartimento di medicina estetica dell' sottoponendo i clienti alle cure medico estetiche previste dal contratto, dietro _2 corrispettivo determinato in misura percentuale ( via via incrementata nel corso degli anni: dall'originario 50%, al 60% per il 2011 e 70% per il 2012) su quanto incassato dalla società; osservava come in corso di rapporto, ed in particolare a partire da novembre 2010 fino ad almeno luglio 2013, la dottoressa fosse stata autorizzata dall' nella persona dell'allora presidente del Controparte_2 Consiglio di amministrazione a incassare direttamente i pagamenti relativi alla Persona_1
“biorivitalizzazione” o “piastrine” essendo l'albergo privo della necessaria autorizzazione sanitaria per effettuare tali trattamenti.
pagina 4 di 16 Evidenziava poi che, successivamente, lo amministratore con deleghe della società - con il _2 concorso della e avvalendosi del personale della società aveva posto in essere un sistema di CP_1 occultamento dei corrispettivi incassati dalla consistito nella cancellazione delle prestazioni CP_1 dal programma LOTUS o nell'iscrizione di tali prestazioni nel programma gestionale con codici volutamente ambigui e continuamente cambiati nel corso del tempo, che avevano comunque in comune il fatto di non comportare un addebito sul programma gestionale nascondendo tali Pt_3 incassi sia alla contabilità che alla cassa, così permettendo che all'interno dell' vi fossero _2 incassi diretti e “in nero” dei corrispettivi dei suddetti trattamenti da parte della con i propri CP_1 POS per svariati milioni di Euro. Escludeva però che i comportamenti così accertati integrassero il reato di truffa pluriaggravata: affermava che gli incassi con i propri POS da parte della non erano avvenuti “in violazione, CP_1 ma in deroga degli accordi contrattuali “ originari quantomeno fino al luglio 2013; evidenziava che l'occultamento degli incassi mediante la manipolazione del programma gestionale non era stato attuato col fine di appropriarsi del denaro, bensì ai soli fini di occultare l'avvenuto pagamento dei trattamenti alla contabilità dell' _2 Alla luce di ciò il Tribunale escludeva altresì che la condotta contestata al capo 1) potesse essere eventualmente riqualificata come appropriazione indebita: richiamati i principi della giurisprudenza di legittimità sul tema (Cass n 49463 del 29.10.2018) osservava come il denaro incassato dalla , CP_1 quale provento dell'attività di medico estetico, non avesse vincolo di destinazione originario, con conseguente difetto del presupposto dell'altruità della cosa. Ne derivava che anche in presenza di obbligo di corrispondere una percentuale degli incassi alla società il mancato riversamento della quota di spettanza della società in violazione degli accordi contrattuali assunti poteva, al più, integrare un illecito civilistico ma non gli estremi dei reati di cui sopra. Avverso la sentenza n. 313/2019 emessa dal Tribunale di LZ proponevano appello il P.M. e la parte civile in relazione al capo 1) e con riguardo al Controparte_2 Controparte_2 capo 2). si affidava a cinque motivi di appello. Controparte_2 Con il primo motivo deduceva come il Giudice avesse omesso di considerare che vi erano altre prestazioni di medicina estetica incassate dalla e non coperte dalla dichiarazione di CP_1 Per_1 autorizzante l'incasso diretto dei corrispettivi delle prestazioni medesime. Con il secondo motivo si doleva del fatto che il Giudice avesse ritenuto che l'autorizzazione della all'incasso diretto fosse stata estesa anche da agosto 2012 a luglio 2013. CP_1 Con il terzo motivo censurava il mancato riconoscimento dell'altruità del denaro incassato dalla
. CP_1 Con il quarto motivo lamentava che l'esclusione del reato di truffa fosse avvenuta sull'erroneo presupposto che la condotta decettiva fosse stata posta in essere in epoca successiva all'appropriazione. Con il quinto motivo censurava la sentenza nella parte in cui affermava che era necessaria per l'esecuzione dei trattamenti di biorivitalizzazione, l'autorizzazione sanitaria ex L. 219/2015 che era stata comunque richiesta da anni dopo, ma che avrebbe potuto essere agevolmente ottenuta _2 anche in precedenza. Concludeva chiedendo la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di LZ con condanna degli imputati a giusta pena e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, oltre alle spese di costituzione e assistenza alla parte civile nei due gradi di giudizio.
pagina 5 di 16 Con sentenza n. 130/2020 la Corte d'Appello di Trento, Sezione di LZ, in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarava, in relazione ai reati di cui al capo 1), l'estinzione di quelli commessi sino al 2.7.2012 per intervenuta prescrizione, riconoscendo la penale responsabilità degli imputati per quelli commessi dal 3.7.2012 al 30.6.2013, qualificandoli quali truffa aggravata;
dichiarava il solo colpevole dei reati di cui al capo 2 ) per il periodo dal 3.7.2012 a novembre _2 2012 riqualificati i fatti come reati ex artt. 646 , 61 , n.7 e 61 n. 11 c.p.; condannava gli imputati in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile pari a euro 140.000 e al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio. Contrariamente al Tribunale, la Corte riteneva in relazione ai fatti di cui al capo 1), che i singoli incassi posti in essere dalla integrassero il reato di truffa aggravata in quanto gli artifici e i raggiri CP_1 rilevanti ai fini della commissione del reato consistiti nell'alterazione dei codici erano da considerarsi coevi all'incasso del denaro ovvero al conseguimento del profitto del reato. Considerava irrilevante il titolo in forza al quale la disponeva del denaro, posto che la società CP_1 era stata tratta in inganno sul reale ammontare degli incassi e quindi sulla quota del 30% di propria spettanza in base agli accordi contrattuali assunti. Parimenti priva di rilevanza era la circostanza che fino ad agosto 2012 l' fosse o meno legittimato _2 iure proprio a eseguire il trattamento di biorivitalizzazione - in quanto privo di apposita autorizzazione sanitaria - dal momento che le medesime prestazioni venivano rese dalla , considerabile alla CP_1 stregua di un ausiliario in base a un rapporto assimilabile a un contratto di spedalità. Il danno patrimoniale da risarcire alla parte civile veniva calcolato detraendo gli incassi dal 1.012012 al 2.07. 2012 riguardanti reati prescritti e calcolando sul residuo degli incassi il 30% spettante ad a cui veniva aggiunto anche il danno non patrimoniale. _2 Avverso detta sentenza ricorrevano per cassazione e . Controparte_1 Controparte_2 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8327 dd. 24.11.2021 depositata il 10.3.2022 annullava senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di limitatamente ai reati di cui al capo 2) per essersi _2 il reato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili;
annullava la sentenza impugnata nei confronti di e limitatamente al reato di cui al capo 1) con rinvio alla Corte di Appello CP_1 _2 di Trento per un nuovo giudizio. La Corte di Cassazione rilevava come la riforma operata dalla Corte d'Appello di Trento Sezione distaccata di LZ della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale in ordine all'addebito del reato di cui al capo 1) fosse fondata su una rivalutazione solo parziale, e per tale ragione illegittima, delle prove acquisite. Riteneva la Corte di Cassazione che la Corte d'Appello non avesse né esaminato, né confutato le conclusioni che il Tribunale aveva tratto dai vari elementi di prova limitandosi a valorizzare l'illegittimità della percezione da parte degli imputati delle somme di denaro (che peraltro il Tribunale non aveva negato ma qualificato come illecito di natura meramente civilistica). Evidenziava, infine, che, pur computando i periodi di sospensione del termine di prescrizione quantificati dal Giudice di secondo grado, questo risultava interamente decorso per i reati di cui al primo capo di imputazione. Tuttavia, rilevava che la presenza di parte civile nel processo non consentiva, in presenza dei rilevati vizi motivazionali, la dichiarazione immediata di causa di non punibilità ex art 129 cpp dovendosi procedere alla valutazione a cognizione piena senza i limiti di cui all'art 129 cpp del compendio probatorio ai fini della statuizioni civili con conseguente rinvio alla Corte di appello penale di Trento per un nuovo giudizio quanto ai reati di cui al capo 1). La Corte di Appello di Trento, con sentenza n. 74 dd. 8.3.2023, nei limiti del disposto annullamento confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di LZ n. 313 dd.
1.3.2019 e condannava la parte civile al pagamento delle spese del grado di appello, di quello di cassazione e del rinvio.
pagina 6 di 16 La Corte premettendo che doveva essere valutata la penale rilevanza dei fatti di cui al capo 1) ai soli fini risarcitori - essendo interamente decorso il termine di prescrizione - ribadiva come gli accordi contrattuali intercorrenti tra le parti da novembre 2010 fossero stati modificati, per cui la struttura aveva autorizzato, mediante il presidente del Consiglio di amministrazione la dottoressa Per_1
ad incassare direttamente i pagamenti riferibili a trattamenti di biorivitalizzazione per ovviare CP_1 alla mancanza in capo alla società dell'autorizzazione sanitaria necessaria per svolgere attività legate al prelievo di sangue.
La Corte attribuiva a detto accordo valenza novativa ed affermava che gli ulteriori apporti probatori dichiarativi e documentali non consentivano di pervenire a soluzione diversa da quella motivatamente fatta propria dal Tribunale di LZ che aveva attribuito alle condotte oggetto di addebito natura di illecito civilistico estraneo all'ambito di rilevanza penale. Avverso detta sentenza ricorreva per cassazione la sola parte civile Controparte_2 Con il primo motivo di ricorso la società censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la condotta contestata sub capo 1) non integrasse gli estremi della truffa contrattuale in fase esecutiva nonostante i principi espressi sul tema dalla giurisprudenza di legittimità. Con il secondo motivo evidenziava la mancanza di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa nella parte in cui aveva ritenuto che la condotta contestata sub capo 1) fosse finalizzata all' ottenimento dell'indebito vantaggio di non rendere palesi alla struttura le somme direttamente incassate dalla e non a quello di appropriarsi delle somme incassate. CP_1
Con il terzo motivo evidenziava come la Corte d'Appello di Trento avesse erroneamente ritenuto provata l'esistenza di un accordo, con efficacia novativa, intervenuto tra l' e la dottoressa _2
circa le modalità di incasso delle prestazioni eseguite dalla professionista presso la struttura. CP_1 Con il quarto motivo censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il meccanismo di alterazione dei programmi di gestione contabile avesse avuto riguardo esclusivamente all' occultamento di quanto derivante dai trattamenti di biorivitalizzazione e non invece, come accertato nel corso del giudizio, anche incassi da altri trattamenti. La difesa di insisteva per il rigetto del ricorso. Controparte_1 Con sentenza n. 9154/2024 depositata il 1.3.2024 la Corte di Cassazione annullava la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Trento n. 74 dd.
8.3.2023 rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello. La Corte di Cassazione rilevava che la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva escluso la truffa contrattuale, non era coerente con l'indirizzo interpretativo espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'induzione in errore mediante raggiro o artifizio può sussistere non solo originariamente ma anche in fase esecutiva del rapporto, ben potendo la condotta illecita dispiegarsi per tutto il lasso temporale di efficacia negoziale, soprattutto nei contratti di lungo termine connotati da una sfasatura tra la conclusione dell'accordo e l'esaurimento dei suoi effetti. Riconoscendo che anche il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggiro se integrante un comportamento concludente idoneo a ingannare, osservava come, nel caso di specie, fosse rilevabile anche una condotta commissiva consistente nella manomissione dei programmi gestionali finalizzata all'occultamento della percentuale di spettanza della società. Rilevava inoltre come la regolamentazione adottata in deroga agli iniziali accordi contrattuali, secondo la quale la era da quel momento autorizzata a incassare il corrispettivo delle prestazioni di CP_1 biorivitalizzazione, non comportava l'irrilevanza delle condotte assunte ai fini della configurabilità della fattispecie di truffa, ponendosi l'occultamento delle operazioni in rapporto di causalità con il danno e l'ingiusto profitto. Ne derivava che la valutazione svolta dal Giudice d'appello del fatto e delle prove acquisite risultava affetta da un “serio deficit”.
pagina 7 di 16 Con atto di citazione in riassunzione ai sensi degli articoli 622 c.p.p. e 392 c.p.c., dd. 7.5.2024,
[...]
riassume la causa dinnanzi alla Corte d'Appello di Trento, chiedendo, attesa la Controparte_2 sussistenza della truffa contrattuale, la condanna in solido di e Controparte_1 Controparte_2 al risarcimento del danno in relazione al capo d'imputazione sub 1) ai sensi del combinato disposto degli articoli 185 c.p., 2043 cc e 2059 cc ricorrendo tutti i presupposti del fatto, dell'elemento soggettivo, del nesso di causalità e del danno ingiusto;
invoca anche l' art 2041 cc In via alternativa quanto alla Salvatore, allega la sussistenza di inadempimento contrattuale. Indica in euro 1.307.391,40 il danno subito per il pregiudizio di natura patrimoniale ed in euro 100.000,00 il danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella diversa maggiore o minore somma risultante di giustizia, non inferiore nel minimo ad € 155.548,39. Osserva che la minor somma liquidata dalla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di LZ (con la annullata sentenza n. 130 del 23.7.2020) nella misura di € 140.000,00 oltre interessi di mora e rivalutazione sino al 23.7.2020 ed oltre agli interessi di mora nella misura legale dal giorno della pronuncia al saldo era stata così quantificata in ragione dell'intervenuta prescrizione del reato sino alla data del 2.7.2012; rileva però che l'accertamento del quantum nel giudizio ex art 622 cpp è autonomo ed insensibile ai motivi di estinzione del reato per prescrizione. Dà atto di aver posto in esecuzione un provvedimento di sequestro concesso il 15.12.2017 sui beni della , convertito in pignoramento sino a concorrenza di € 155.548,39 in considerazione della CP_1 sentenza della Corte di Appello sez, distaccata di LZ. Richiede infine la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite di parte civile nei procedimenti penali di cui sopra quantificate come da nota spese dimessa ed inoltre la condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado. Formula anche capitoli di prova orale.
non si si è costituito in giudizio e ne va dichiarata la contumacia essendo stata Controparte_2 depositata la prova della notifica ritualmente effettuata dall'ufficiale giudiziario ex art 140 cpc.
, costituitasi nel giudizio riassunto chiede il rigetto delle domande di Controparte_1 _2
[...] Afferma che sia il documento del 2014 sottoscritto dal dott. sia quanto da quest'ultimo Per_1 dichiarato nel dibattimento, sta ad indicare che dal novembre 2010, la struttura – attraverso il Presidente del consiglio di amministrazione dell'epoca appunto lo – ha demandato alla Per_1 resistente non il solo incasso, ma, con accordo novativo, “ le ha attribuito, in via esclusiva, la titolarità del ruolo di soggetto prestatore d'opera nei confronti dei clienti dell'albergo”, dirimente essendo l'affermazione, contenuta nel documento secondo cui l'albergo non poteva eseguire quelle determinate prestazioni: in base al nuovo accordo, in nessun modo le prestazioni erano riferibili all'albergo essendo state affidate in proprio e in totale autonomia alla che da quella data non CP_1 aveva più agito in nome e per conto della società, ma bensì in nome proprio e nel proprio diretto interesse. Ribadisce che le condotte manipolative dei dati del gestionale erano come tali dirette non già all'appropriazione delle somme ricevute in esecuzione del contratto secondo la nuova regolamentazione concordata tra le parti, quanto ad ottenere il risultato di non renderle palesi alla struttura, ed afferma che trattasi di condotte successive che si collocano in un momento in cui il singolo rapporto contrattuale aveva ormai esaurito i suoi effetti. Esclude sia la truffa contrattuale che la appropriazione indebita che la sussistenza di danno risarcibile.
pagina 8 di 16 Afferma che nelle more del procedimento penale ha dato esecuzione al Controparte_2 provvedimento di sequestro come risultante dalle ordinanza rese nel proc. civ. n. 220/2018 RG Tribunale di LZ e nel proc. civ. n. 1368/2018 R.G. del Tribunale di LZ ed asserisce che non solo non sussiste neanche sotto il profilo civilistico alcun obbligo risarcitorio da parte sua nei confronti di ma, diversamente, sarà quest'ultima società a doverle Controparte_2 rimborsare l' importo di € 155.548,39 somma nelle more versata in favore di Controparte_2
in forza di ordinanza di assegnazione (domanda restitutoria comunque paventata ma non svolta
[...] in questa sede).
Formula le conclusioni trascritte in premessa. Con provvedimento in data 25.6.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione ( v Cassazione Civile n. 15290/2024 pubblicata il 31/05/2024) “nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di proscioglimento dell'imputato su ricorso della parte civile, il giudizio di “rinvio” ex art. 622 cod. proc. pen. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale” . La stessa ordinanza su richiamata precisa, da un lato, sul piano sostanziale, che il giudice civile è tenuto a verificare la sussistenza dell' illecito civile “senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza (Corte cost. nn. 182 del 2021 e 173 del 2022; Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. San Marino, 20 ottobre 2020; Corte EDU;
Prima Sezione, Marinoni c. Italia, 18 novembre 2021; Cass. 15/10/2019, n. 25918; Cass. 13/01/2021, n. 457; Cass. 21/03/2022, n. 8997 Cass. 18/10/2022, n. 30496; Cass. 3/02/2023, n. 3368; Cass. 31/01/2024, n. 2879; Cass. 15/03/2024, n. 7094)” Precisa altresì dall'altro lato, sul piano processuale, che “ trovano applicazione, nell'ambito di una definitiva e integrale translatio iudicii, oltre ai criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile (in primis, le regole di funzione dell'accertamento della causalità civilistica: Cass. 12/06/2019, n. 15859; Cass. 18/10/2022, n.30496, cit.), tutte le regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, nonché quelle probatorie, sia con riguardo ai mezzi di prova in senso stretto che con riguardo all'attività di valutazione dei risultati probatori (Cass. 25/06/2019, n. 16916; Cass. 20/01/2022, n. 1754; Cass. 08/03/2022, n. 7474; Cass. 21/03/2022, n. 8997, cit.; Cass. 19/05/2022, n. 16169). Ciò, sul presupposto – evidenziato dalle stesse Sezioni Unite Penali di questa Corte (Cass., Sez. Un. Pen., 28/01/2021-04/06/2021, n. 22065) – che il giudizio rescissorio di “rinvio” dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, previsto dalla citata disposizione processualpenalistica, ha, in realtà, natura di giudizio autonomo rispetto al precedente giudizio rescindente, rispetto al quale non si pone un problema di vincolatività del principio di diritto enunciato in sede penale”. Ciò premesso devesi dunque procedere in questa sede indipendentemente dal proscioglimento in sede penale, all'accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito civile, in applicazione delle regole processuali e probatorie proprie del giudizio civile..
pagina 9 di 16 Con la precisazione che nel presente grado sono utilizzabili anche le prove assunte nelle fasi del procedimento penale: non vi invero nel giudizio civile divieto delle cd prove atipiche “ potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio” (v. Cass.civ., sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459; v anche ordinanza n. 30298 del 31/10/2023); ciò vale anche per le prove raccolte nelle fasi del giudizio penale antecedenti la traslatio iudicii senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (v. la già citata Cass. civ. n. 15290/2024 che richiama anche Cass. 20/01/2015, n. 840; Cass. 10/10/2018, n. 25067). Sono, altresì “ liberamente apprezzabili dal giudice civile, quali prove atipiche…… anche le sentenze pronunciate nell'ambito di quel processo, le quali…… possono essere dedotte dal danneggiato-attore come mezzi di prova documentale atipici liberamente apprezzabili dal giudice, in funzione della dimostrazione (non già del reato, bensì) dell'illecito civile attribuito all'ex imputato, ora convenuto (v la citata cass civ. n 15290/2024 ) Devesi altresì dar atto del fatto che vige in sede di riassunzione il principio di “non dispersione” della prova, dovendo il giudice della riassunzione esaminare anche gli atti e documenti delle precedenti fasi del giudizio per non riprodotti dalla parte, essendovi obbligo qualora il fascicolo d'ufficio si trovi in altro ufficio giudiziario, ex art 126 disp attuazione cpc di acquisirlo d'ufficio: nel caso di specie i il fascicolo d'ufficio del giudizio penale risulta va già presente presso questa Corte in formato cartaceo (essendosi qui svolta la fase ultima del giudizio penale sfociato nella sentenza da ultimo cassata nel 2024 dalla Corte di Cassazione ) a disposizione quindi per il suo esame senza necessità di acquisizione ex 126 disp att. Cpc da altro ufficio. Ciò posto ha qualificato in base ai fatti già oggetto del procedimento penale, Controparte_2 l'illecito civilistico produttivo di danni sia quale illecito extracontrattuale ex art 2043 ed ex 2059 cc che quale illecito ex art 2041 cc nonché , alternativamente in relazione alla posizione della , CP_1 quale illecito contrattuale. Va rilevato che la ha stipulato con l' un contratto d'opera, prodotto CP_1 Controparte_2 in giudizio, datato 4.1.2010, di durata annuale con tacito rinnovo di anno in anno in assenza di disdetta (v. contratto doc 11 della attrice in riassunzione ) Con detto contratto la oltre ad assumere la funzione di Direttore Sanitario del dipartimento CP_1 di medicina estetica delll' si è impegnata a sottoporre i clienti dell' a cure medico estetiche _2 _2 da esplicarsi all'interno dell'Hotel nel reparto “Espace Henri (art 2) . Per_1 All'art 3 comma 1 è stato previsto l'impegno della “Prestatrice d'opera” (id est la ) ad CP_1 adempiere al contratto “in autonomia gestionale con l'impiego di capitali ed organizzazione dei mezzi necessari, assumendosi il relativo rischio professionale…” ed è stato ribadito al comma 3 che la Prestatrice d'Opera “gestisce la Sua attività con piena autonomia gestionale” . All'art.6 rubricato “determinazione del corrispettivo” le parti hanno poi regolato la determinazione del corrispettivo prevedendo: al punto a) che “ la committente provvederà ad incassare dai pazienti il corrispettivo per le cure mediche prestate e per le materie prime ed i prodotti farmaceutici utilizzati, secondo le tariffe vigenti dell' ; al punto b) che settimanalmente la Committente fornirà _2 alla Prestatrice d'Opera un riepilogo delle cure erogate e dei prodotti impiegati”; al punto c) “che i prodotti e le materie prime, se acquistate dalla prestatrice saranno integralmente rimborsati”; al punto d) che il corrispettivo della Prestatrice al netto dei prodotti utilizzati sarà pari al 50% del prezzo pagato dai clienti all' Controparte_2 E' poi pacifico che negli anni successivi le parti hanno concordato una modifica del riparto percentuale previsto originariamente alla lettera d) del contratto fino a giungere al 70% in favore della Prestatrice d'opera e al 30% in favore dell' . _2
pagina 10 di 16 Nel corso di detto rapporto contrattuale, che è cessato solo dopo i fatti di causa, in Persona_1 allora Presidente del cda di - ha autorizzato per il periodo dicembre 2010- Controparte_2 luglio 2012 la , che ha indubbiamente accettato, ad incassare direttamente il corrispettivo per CP_1 le prestazioni di biorivitalizzazione. Ciò si desume sia dalla dichiarazione da egli sottoscritta ex post in data 8.7.2014 dimessa in giudizio che dalla deposizione resa dallo stesso nell'ambito del procedimento penale di primo grado. Per_1 La richiamata dichiarazione del 8.7.2014 unitamente alla suddetta deposizione, consente di ritenere che vi sia stata modifica “orale”, con riferimento alle sole prestazioni di biorivitalizzazione e per l'indicato periodo, del contratto d'opera in corso relativamente alla clausola di cui all'art 6 punto a) del contratto (che prevedeva che all'incasso dovesse provvedere la Committente, obbligata di conseguenza anche alla relativa rendicontazione settimanale punto 6 b ) posto che la è stata CP_1 appunto autorizzata dallo - che ha addotto a giustificazione di ciò motivi relativi all' Per_1 autorizzazione sanitaria – alla fatturazione e all'incasso diretto dai pazienti dei corrispettivi relativi agli indicati trattamenti. Trattasi di modifica intercorsa successivamente alla stipula del contratto d'opera di tal che è inconferente il richiamo svolto, sia pure solo in sede di memoria conclusionale, dall'attrice in riassunzione all'art 2722 cc (che riguarda i patti aggiunti o contrari per i quali si alleghi che la stipula è stata anteriore o contemporanea); inconferente è altresì il richiamo dell'art 2704 cc (svolto sempre in conclusionale) posto che esso che disciplina altro aspetto, ovvero quello della “data certa” nei confronti dei terzi mentre viene qui in rilievo una modifica inter partes. Non risulta invece che oltre alla modifica relativa alla fatturazione e all'incasso siano state modificate anche le condizioni economiche del rapporto in essere che prevedevano il riparto percentuale degli incassi ( in allora del 30% a favore di e del 70% a favore della _2
). CP_1
Sul punto non può affatto accedersi alla tesi propugnata dalla nella sua comparsa di CP_1 costituzione secondo cui per le prestazioni di biorivitalizzazione nulla spetterebbe ad _2 posto che ella era stata autorizzata a fatturare ed incassare i corrispettivi delle prestazioni stanti le problematiche relative alla autorizzazione sanitaria e posto che queste erano state rese “in autonomia” sicchè nessuna valenza conserverebbe il regolamento contrattuale in essere tra le parti.
Nulla in primis ha riferito di specifico il in relazione alla pretesa (dalla ) modifica Per_1 CP_1 degli accordi contrattuali anche in punto riparto degli incassi e in punto percentuale dovuta all' _2
.
[...]
Il fatto poi che il abbia rimarcato nella sua dichiarazione che la attività è stata affidata e Per_1 svolta dalla “in piena autonomia” ( in ragione degli da lui asseriti problemi di CP_1 autorizzazione sanitaria per la struttura) non ha la valenza addotta dalla difesa di quest'ultima posto che già il contratto in essere prevedeva a chiare lettere che le prestazioni venissero rese appunto dalla “ in autonomia”. A ciò si aggiunga che le prestazioni hanno continuato ad essere CP_1 svolte, come in precedenza, all'interno dell' avvalendosi dunque la
_2 CP_1 dell'apporto logistico di ( uso dei locali della struttura ed anche assistenza del personale
_2 della stessa) ed hanno continuato ad avere quali destinatari i clienti dell' .
_2 L'inadempimento contrattuale della fonte di responsabilità contrattuale invocata in via CP_1 alternativa dalla società attrice in riassunzione, stante il diritto di alla percentuale del 30%
_2 sugli incassi è di tutta evidenza.
pagina 11 di 16 Dalle deposizioni dei testi - assistente personale della presso il reparto spa , Tes_10 CP_1
ed risulta che fu posto in essere un sistema in forza del quale Tes_13 Tes_14 Tes_15 venivano occultati gli incassi della : il sistema consisteva nell'effettuare quanto al software CP_1 LOTUS in uso alla società una sistematica alterazione o comunque cancellazione od occultamento dei codici di incasso relativi al prezzo dei trattamenti generanti introiti per l'Hotel, inserendo diciture ambigue e soggette a modificazioni nel corso del tempo, sì da far risultare che la prestazione effettuata non era una prestazione a pagamento bensì gratuita in modo da evitare la
“sincronizzazione” con il gestionale “ ” e comunque in modo da “nascondere” la tipologia Pt_3 dei trattamenti svolti nella struttura di tal che non risultassero tramite Lotus neppure tracciabili gli interventi comportanti incassi diretti della . CP_1 I teste e il teste hanno dato atto che detto sistema fu portato in esecuzione dal Tes_10 Tes_13 personale su richiesta di e che di esso si avvaleva la dottoressa . Controparte_2 CP_1 E del resto sulla sussistenza “materiale” di detto meccanismo di occultamento non vi è neppure contestazione da parte della convenuta in riassunzione che si è limitata ad affermare sul CP_1 punto, nella sua comparsa di costituzione, che il meccanismo fu ideato dallo . Un tanto sul _2 piano civilistico non è idoneo ad esimere da responsabilità contrattuale la convenuta posto che di tale meccanismo ella si è ampiamente avvalsa, non rappresentando alla società nell' ambito dei meccanismi compensativi di determinazione dare avere la esistenza dei suddetti incassi ed omettendo dunque di riversare alla società la quota di spettanza quale pattuita contrattualmente , in ciò agevolata proprio dalla impossibilità per la società di verificare detti incassi sulla scorta dei dati presenti nei propri sistemi (appunto alterati). Le suddette condotte sono in nesso causale con il danno occorso alla società posto che dall'occultamento nei sistemi in uso alla società è derivato che della percentuale spettante alla società non si è tenuto conto nella periodica a determinazione del dare avere inter partes di tal che la relativa percentuale non è stata “riversata” dalla alla società. CP_1 In buona sostanza la redazione settimanale, da parte dello , del prospetto contabile “ufficiale” _2 non teneva conto degli importi percentualmente spettanti alla società sugli incassi “occultati” venendo esso redatto sulla base dei dati “ufficiali” e cioè dei dati alterati. La società è stata dunque privata della quota di incassi di sua spettanza La stessa sentenza della Suprema Corte, del 11.4.2024 ha rimarcato del resto che dette “ condotte decettive realizzate al fine di dissimulare gli incassi conseguiti si sono concretizzate in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa e possono porsi in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto. In tal senso sono condivisibili i rilievi della parte ricorrente a proposito della incidenza di tali condotte sulla operatività della compensazione tra i rispettivi debiti e crediti.” Dell'illecito civile risponde la che non ha versato alla società il dovuto;
risponde in solido CP_1 lo che ha concorso, grazie al sistema di cui si è sopra detto , da egli imposto ai dipendenti, _2 ad occultare alla società gli incassi medesimi. Non rileva che nei confronti dello sia stato _2 invocato un diverso titolo di responsabilità (art 2043 cc) posto che è principio consolidato che per la sussistenza della solidarietà, è sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso non rilevando che dette responsabilità possano anche fondarsi su titoli diversi. In relazione all'accertamento del quantum del danno patrimoniale arrecato è condivisibile la indicazione di parte attrice che lo quantifica in Euro 1.307.391,40 oltre interessi e rivalutazione.
pagina 12 di 16 Sul punto rileva la deposizione del teste in servizio presso la PG della Procura della Testimone_3 Repubblica presso il Tribunale di LZ, che ha svolto la attività di indagine e che ha ricostruito in modo puntuale ed attendibile gli importi sicuramente incassati dalla tramite i suoi Pos CP_1 Monte dei Paschi e ed occultati alla società : ciò non solo avvalendosi della Parte_1 documentazione bancaria relativa ai due conti correnti bancari intestati alla dott.ssa ma CP_1 anche incrociando i dati da essa ritraibili con gli elenchi cronologici delle prestazioni svolte dalla dott.ssa presso . CP_1 _2 Egli nella deposizione quale teste davanti alla Corte D'appello di Trento Sezione distaccata Di LZ ha dato atto che gli incassi occultati alla società sono pari ad € 4.482.608 : il calcolo è stato fatto tenendo conto solo degli incassi tramite POS (collegati ai conti correnti accesi dall'attrice presso Deutsche Bank e MPS) oscurati alla contabilità di ed attribuibili- anche in _2 ragione dell'importo del corrispettivo- alla attività svolta nei giorni di presenza della dott.ssa presso . La ricostruzione da egli offerta trova pieno riscontro nella CP_1 _2 documentazione bancaria acquisita al procedimento penale e segnatamente negli estratti conto delle due banche. Risulta pertanto , come correttamente indicato sul punto nella sentenza della Corte d'appello di Trento sezione distaccata di LZ, che gli importi sottratti (30% degli incassi) su cui parametrare il danno sono “ € 525.265,00- nel 2010, € 514.272,00- nel 2011, € 205.893,00- nel periodo 01.01.2012 - 3.08.2012, per un totale di € 1.245.430,00- A tale importo si aggiunge quello di € 61.961,40, quale percentuale del 30% sulla differenza tra l'importo incassato dalla dott.ssa tramite POS nel CP_1 periodo 04.08.2012 - 30.06.2013, di € 1.010.538,00- e l'importo di € 804.000,00- noto alla contabilità dell (differenza: € 206.538,00-)”. Il tutto per un totale di € 1307.391,40 _2 La determinazione del danno in tale misura è peraltro “prudenziale ” e “minimale ”essendo relativa al solo danno riscontrabile con i criteri di cui si è detto: risulta dalle deposizioni dei testi e che la stessa in occasione dell'incontro tenutosi nel luglio 2014 consegnò Pt_2 Tes_2 CP_1 un suo prospetto contabile a mani del Comm. (trattasi del doc 13 dalla attrice in Pt_2 riassunzione) dal quale risulterebbero addirittura “sottrazioni” complessive in misura ben maggiore.
Resta poi da dire sotto altro e diverso profilo che la nella sua comparsa di costituzione non CP_1 ha allegato né indicato se e quali siano state le spese da ella sostenute per i trattamenti erogati e non ne ha richiesto rimborso L'importo dovuto a titolo risarcitorio è pari dunque per i mancati riversamenti della percentuale del 30% sugli incassi del 2010 ad € 525.265,00, per i mancati riversamenti del 2011 ad € 514.272,00 , per il 2012 periodo 01.01.2012 - 3.08.2012 ad € 205.893,00 a cui si debbono aggiungere € 61.961,40, per il periodo 4.8.2012 -30.6.2013 . Devesi tener conto che parte convenuta ha comunque già corrisposto l'importo di € 140.000,00 in forza di ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione del 20.3.2021 (nel mentre la residua somma di € 15.548,39 è relativa alle spese del giudizio); onde determinare la somma capitale dovuta a titolo risarcitorio nella presente sede tenendo conto anche dell'importo già corrisposto, devesi devalutare quest'ultimo ai fini di rendere omogeneo il credito risarcitorio e la somma già corrisposta;
la devalutazione (non essendo desumibile dal doc 5 di parte convenuta con certezza la data di ogni singola corresponsione) viene operata globalmente e con approssimazione dal marzo 2021 (data dell'ordinanza di assegnazione) al dicembre 2010.
Relativamente al danno per i mancati riversamenti delle dovute percentuali sugli incassi del 2010 è dovuto dunque l'importo capitale di € 397.760,45 (€ 525.265,00 – € 127.504,55) da rivalutarsi di anno in anno dal 1.1.2011 sino alla data della sentenza. Sono poi dovuti gli interessi al tasso di legge da calcolarsi fino al marzo 2021 sulla somma di € 525.265,00 rivalutata di anno in anno e per il restante periodo sulla somma di € 397.760,45 rivalutata di anno in anno .
pagina 13 di 16 Relativamente al danno per i mancati riversamenti delle dovute percentuali sugli incassi del 2011 è dovuto l'importo capitale di € 514.272,00 da rivalutarsi di anno in anno dal 1.1.2012 sino alla data della sentenza e da maggiorarsi, sino al saldo con gli interessi al tasso di legge sulle somme di anno in anno rivalutate. Relativamente al danno per i mancati riversamenti delle dovute percentuali sugli incassi del 2012 (periodo 1.1.2012 -3.8.2012) è dovuto l'importo capitale di € 205.893,00 da rivalutarsi di anno in anno dal 4.8.2012 fino alla data della sentenza e da maggiorarsi, sino al saldo con gli interessi al tasso di legge sulle somme di anno in anno rivalutate. Infine è dovuto l'importo di € 61.961,40 da rivalutarsi di anno in anno dal 1.7.2013 alla data della sentenza e da maggiorarsi, sino al saldo con gli interessi al tasso di legge sulle somme di anno in anno rivalutate. Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per i motivi che seguono.
“ In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (v Cassazione civile ord n. 19551/2023; v anche le precedenti pronunce richiamate in detta ordinanza: Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26972; Cass., sez. 3, 08/10/2007, n. 20987; Cass., sez. 3, 13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., sez. 1, 14/05/2012, Il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé posto che il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno-conseguenza, “non coincide con la lesione dell'interesse in sé ed esige che il pregiudizio sia dimostrato da chi chiede il relativo risarcimento, anche mediante il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire” (v. la citata Cass civ. n. 19551/2023; v anche cass civ sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434) Nel caso in esame l' attrice in riassunzione si è limitata a richiedere genericamente il risarcimento del danno non patrimoniale senza fornire una più specifica connotazione e senza indicare e fornire elementi idonei a far ritenere- eventualmente con il ricorso a presunzioni semplici - effettivamente subito un cd “danno conseguenza” Né in difetto di adeguate allegazioni e prove possono essere utilizzati i criteri di liquidazione equitativa del danno posto che la liquidazione equitativa attiene al profilo del quantum, essendo però necessario per procedere alla liquidazione in via equitativa del danno che sia dapprima fornita la prova dell'an ovvero la prova della concreta sussistenza del danno stesso. Va dunque rigettata la domanda di danno non patrimoniale Restano da liquidare le spese di lite. Sul punto va richiamato il principio ormai consolidato (v sentenza Corte di Cass.n. 1570 2023) secondo cui “ se l'azione civile, inizialmente esercitata davanti al giudice penale, prosegue davanti al giudice civile e se è costui a definirla, rigettandola o accogliendola, è costui che deve liquidare le spese di ogni fase in cui quell'azione civile si è svolta. Posto, in altri termini, che la decisione sulle spese è necessariamente condizionata da quella sul merito, essa non può che essere basata sull'esito globale del giudizio (Cass.15506/ 2018), ed è per tale motivo che, nel caso di giudizio di rinvio, all'interno di un procedimento civile, il giudice del rinvio deve liquidare anche le spese dell'intero processo a favore della parte, che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio (Cass. 1407/ 2020).
pagina 14 di 16 Questa regola non cambia sol perché l'azione civile è dapprima esercitata nel processo penale e poi "trasferita" in quello civile: è la medesima azione civile, che viene definita dal giudice del rinvio in sede civile, il quale dunque nel regolare le spese, a seguito della definitiva decisione nel merito, deve tener conto di ogni fase e grado in cui quell'azione civile si è svolta”. Nello stesso senso anche ordinanza Cass civ n. 15290 del 31.5.2024 secondo cui non si tratta di provvedere sulle spese sostenute nel processo penale per l'accertamento dei reati, bensì di provvedere sulle spese concernenti il rapporto processuale tra le parti del giudizio civile (ivi compreso il rapporto processuale tra le parti private del processo penale: art. 541 cod. proc. pen.) tenendosi conto dell'esito complessivo della controversia tra loro intercorsa (Cass. 18/03/2014, 6259; Cass. 12/04/2018, n. 9064; Cass. 6/10/2021, n. 27056). Dette spese vanno liquidate avuto riguardo alle “tariffe” aggiornate con il DM 147 del 13.8.2022 posto che i compensi del difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento della stessa ( o con la cessazione dell'incarico professionale) distinguendosi solo il giudizio di legittimità per il quale essi vanno invece liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento del medesimo;
(v. Cass. Civ sez. VI – 1, ordinanza 20 giugno n. 18680, Cass. civ., sez. II, ord., 3 settembre 2021, n. 23873): nel caso di specie va dunque fatto riferimento per i gradi di merito alle tabelle vigenti al momento del presente giudizio di rinvio e così pure per il secondo giudizio di legittimità , mentre le spese del primo giudizio di legittimità vanno liquidate sulla base delle precedenti tariffe essendosi esso concluso prima della entrata in vigore delle nuove tariffe. Le spese di lite delle fasi di giudizio penale vengono liquidate in valori medi con aumento del 30% tenuto conto della complessità del giudizio con pluralità di condotte da esaminare riferite a due soggetti ed altresì della quantità di prove da esaminare e della complessità delle questioni giuridiche esaminate. Vengono dunque liquidati :
- € 4916,60 per la fase delle indagini preliminari
- € 4669,60 per il giudizio di primo grado
- € 3932,50 per la fase cautelare reale
- € 5530,20 per il giudizio davanti alla Corte d'Appello idi Trento sezione distaccata di LZ
- € 7839,00 per in primo giudizio davanti alla Corte di Cassazione
- € 5530,20 per il giudizio davanti alla Corte d'Appello idi Trento
- € 8231,60 per il secondo giudizio davanti alla Corte di Cassazione Per un totale di € 40.649,70 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, € 221,31 per spese imponibili ed € 3.145,70 per spese non imponibili, ed oltre CPA ed IVA nella misura di legge sugli importi assoggettabili I convenuti in solido vanno altresì condannati a rifondere all'attrice in riassunzione le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in valori medi secondo scaglione di valore da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00 salvo che per la fase trattazione/istruttoria che viene liquidata nel minimo non essendo stata svolta attività istruttoria
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Trento, seconda sezione civile definitivamente pronunciando 1) Condanna e , in solido tra loro a versare Controparte_1 Controparte_2
a , detratta la somma di € 140.000,00 devalutata al 2010, i seguenti Controparte_2 importi
- € 397.760,45 da rivalutarsi di anno in anno dal 1.1.2011 sino alla data della sentenza oltre agli interessi al tasso di legge, sino al saldo, da calcolarsi fino al marzo 2021 sulla somma di € 525.265,00 rivalutata di anno in anno e dal 1 aprile 2021 sino al saldo sulla somma di € 397.760,45 rivalutata di anno in anno pagina 15 di 16 - € 514.272,00 da rivalutarsi di anno in anno dal 1.1.2012 sino alla data della sentenza oltre interessi al tasso di legge sino al saldo da calcolarsi sulla somma di anno in anno rivalutata
- € 205.893,00 da rivalutarsi di anno in anno dal 4.8.2012 fino alla data della sentenza oltre interessi al tasso di legge sino al saldo da calcolarsi sulla somma di anno in anno rivalutata
- € 61.961,40 da rivalutarsi di anno in anno dal 1.7.2013 alla data della sentenza oltre interessi al tasso di legge sino al saldo da calcolarsi sulla somma di anno in anno rivalutata
2) Rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale
3) Condanna e , in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_2 rifondere ad , le spese della difesa prestata nei procedimenti penali Controparte_2 che liquida complessivamente in € 40.649,70 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, € 221,31 per spese imponibili ed € 3.145,70 per spese non imponibili, oltre CPA ed IVA nella misura di legge sugli importi assoggettabili;
4) Condanna e , in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_2 rifondere ad le spese del presente procedimento che liquida in € Controparte_2 29.033,00 per compenso professionale ed € 2556,00 per anticipazioni , oltre spese generali 15% ed oltre CPA ed IVA nella misura di legge sugli importi assoggettabili;
deciso in Trento il 22.7.2025 La presidente rel ed est Dott Guzzo Liliana
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRENTO SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello Consigliere dott. Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa riassunta con atto di citazione in riassunzione notificato in data 7 maggio 2024 nei confronti di e in data 20 maggio 2024 nei confronti di Controparte_1 [...]
[...] (P. IVA ), con sede in Merano (BZ), via C. Controparte_2 P.IVA_1 Cavour 2/4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Mayr (C.F. , Simone Padovan (C.F. e Mirko C.F._1 C.F._2 Guarienti (C.F. del Foro di LZ;
C.F._3
- attore in riassunzione - CONTRO (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Controparte_1 C.F._4 Silvestrini (C.F. ) del Foro di Massa Carrara;
C.F._5
- convenuta in riassunzione – E CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._6 n. 3;
- Convenuto in riassunzione non costituito- Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 22.7.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI Di parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversaria domanda od eccezione disattesa e reietta, così giudicare. In via principale:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità della dott.ssa e di Controparte_1 Controparte_2 per i motivi indicati in atti e per l'effetto condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di (in relazione al capo d'imputazione sub a) quantificato Controparte_2 in Euro 1.307.391,40 per il pregiudizio patrimoniale ed in Euro 100.000,00 per quello non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, comunque non inferiore nel minimo ad Euro 155.548,39.
2. Condannare gli imputati a rifondere alla parte civile costituita le spese e gli onorari di costituzione e assistenza in relazione alla difesa prestata nei procedimenti penali di cui si è detto, quantificate in euro 58.574,00, oltre spese generali pari al 15%, spese anticipate imponibili per € 229,31, non imponibili per € 3.145,70, C.P.A. e I.V.A. in misura di legge, come da nota spese che si allega. In ogni caso: pagina 1 di 16
3. Con vittoria di compensi e spese di lite del presente processo, accessori di legge inclusi. In via istruttoria: B. Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: Contr
1. Vero che, in forza di quanto disposto dal contratto d'opera a suo tempo astretto tra e la Contr dott.ssa era previsto che incassasse direttamente i corrispettivi per le Controparte_1 prestazioni mediche rese dall'attrice in favore degli ospiti dell'hotel? Contr
2. Vero che, in ragione di quanto disposto dal contratto d'opera a suo tempo astretto tra e la Contr dott.ssa era previsto che corrispondesse all'attrice determinate percentuali, Controparte_1 mutate nel corso degli anni, per le prestazioni mediche da essa rese in favore degli ospiti dell'hotel?
3. Vero che, sempre in ragione degli accordi a suo tempo esistenti tra le parti, l'allora amministratore delegato provvedeva a rendicontare i corrispettivi dell'attività professionale Controparte_2 prestata dalla dott.ssa in favore degli ospiti dell'hotel, disponendo poi il versamento delle CP_1 quote di corrispettivi di spettanza dell'attrice?
4. Vero che la dott.ssa , nel periodo 2008 – 2014, provvedeva ad incassare direttamente i CP_1 corrispettivi derivanti dai trattamenti medici da ella prestati in favore degli ospiti dell'hotel?
5. Vero che le somme direttamente incassate dalla dott.ssa in base al meccanismo descritto CP_1 al capitolo che precede venivano accreditati presso due conti correnti, l'uno presso Parte_1 l'altro presso Monte dei Paschi di Siena, entrambi intestati all'attrice?
6. Vero che in occasione di incontri tenutisi presso la sede di in LZ nelle date CP_4
16.04.2014, 24.04.2014, 05.05.2014 e 23.05.2014, la dott.ssa comunicava al comm. CP_1 [...] di aver, in più occasioni, percepito direttamente i compensi per le prestazioni professionali Pt_2 rese in favore degli ospiti dell'hotel? 7. Vero che in occasione di incontri tenutisi presso la sede di in LZ nelle date CP_4 16.04.2014, 24.04.2014, 05.05.2014 e 23.05.2014, la dott.ssa comunicava al comm. CP_1 [...] che i compensi per le prestazioni professionali rese in favore degli ospiti dell'hotel, da ella Pt_2 incassati direttamente, erano stati accreditati su due suoi conti correnti personali, l'uno acceso presso
l'altro presso Monte dei Paschi di Siena? Parte_1 8. Vero che in occasione di incontri tenutisi presso la sede di in LZ nelle date CP_4 16.04.2014, 24.04.2014, 05.05.2014 e 23.05.2014, la dott.ssa comunicava al comm. CP_1 [...] di aver riscosso le somme pagate dagli ospiti dell'hotel direttamente da costoro, incassando i Pt_2 relativi corrispettivi in contanti, ovvero mediante apparecchio POS associato ai suoi due conti correnti personali?
9. Vero che in data 24.04.2014 il comm. comunicava alla dott.ssa la sua Parte_2 CP_1 Contr intenzione di risolvere il rapporto di collaborazione intercorrente tra la stessa ed , in ragione del venir meno del rapporto fiduciario?
10. Vero che in occasione degli incontri del 05.05.2014 e 23.05.2014 la dott.ssa contestava CP_1 Contr l'intervenuta risoluzione del suo rapporto professionale con ?
11. Vero che in occasione di una riunione tenutasi in data 15.07.2014 la dott.ssa consegnava CP_1 a mani del comm. un prospetto contabile nel quale risultavano indicate le somme Parte_2 Contr distratte in danno di mediante il meccanismo descritto ai capitoli 6 – 8?.
12. Vero che in occasione di una riunione tenutasi in data 21.07.2014 la dott.ssa consegnava CP_1 a mani del comm. un foglio dattiloscritto contenente l'indicazione analitica degli Parte_2 importi gestiti tramite gli apparecchi POS collegati ai propri conti correnti personali in Parte_1 e Monte dei Paschi di Siena?
[...] 13. Vero che nell'occasione descritta al capitolo che precede la dott.ssa riferiva che il CP_1 prospetto di cui all'art. 18 era stato da ella formato in base alle risultanze della verifica effettuata nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza?
pagina 2 di 16 14. Vero che nell'occasione descritta nel capitolo 12 la dott.ssa comunicava al comm. CP_1 [...] che le somme da ella percepite in base al meccanismo descritto ai capitoli 6 – 8 ammontavano Pt_2 ad oltre sette milioni di Euro?
15. Vero che nel corso delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza venivano analizzati, tra l'altro, i conti correnti della dott.ssa collegati agli incassi per le operazioni POS Controparte_1 effettuate negli anni dal 2010 al 2014?
16. Vero che dall'analisi degli estratti conto relativi alle operazioni POS della dott.ssa
[...]
risulta che la professionista ha incassato somme di denaro per le prestazioni di medicina CP_1 estetica eseguite presso la struttura di Controparte_2 17. Vero che dall'analisi degli estratti conto relativi alle operazioni POS della dott.ssa
[...]
risulta che l'importo di spettanza di dal 2010 sino al 30 giugno CP_1 Controparte_2 2013 ammonta a complessivi € 1.307.391,40? Si indicano quali testi:
da LZ;
Testimone_1 Dott. , da LZ;
Testimone_2
nato a [...], limitatamente ai capitoli 15, 16 e 17. Testimone_3 La scrivente difesa chiede in ogni caso di essere ammessa alla prova contraria rispetto ad eventuali capitoli di prova testimoniale formulati dalla controparte ed ammessi da questo Giudice.” Di parte convenuta in riassunzione Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa:
- Rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e diritto.
- Con vittoria di spese e competenze professionali in questa fase di giudizio e anche per il grado di legittimità. In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione delle prove orali richieste da controparte, in quanto valutative, generiche
o da provare documentalmente e formulate negativamente. Nel caso di ammissione da questo Giudice delle prove orali richieste dalla difesa di controparte, si chiede in ogni caso di essere ammessi alla prova contraria con i seguenti testi: , , , Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7
, , , , .
[...] Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 Testimone_12 Sempre in via istruttoria si chiede a questo Giudice l'acquisizione come prova del verbale testimoniale reso dal sig. (deceduto nel 2020), , , Persona_1 Testimone_8 Testimone_9 [...]
, , nel Procedimento penale Tribunale di LZ R.G. Tes_11 Testimone_10 Persona_2
Dib. 1651/2016 – RGNR 7352/2014 e del documento a firma del 08/07/2014. Persona_1 All'uopo si chiede che la Cancelleria di questa Corte voglia, ex art. 126 disp. att. c.p.c., disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento RG. Dib. 1651/16 deciso con sentenza n. 313/19 del 01/03/19 Tribunale di LZ, depositata in data 17/04/2019.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e venivano citati a giudizio dinnanzi al Tribunale di LZ, Controparte_2 Controparte_1 Sezione Penale con decreto dd. 8.6.2016, a seguito di denuncia-querela proposta in data 31.10.2014 da in proprio e in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Hotel Palace Parte_2 Gestione Sr;
ciò con l'imputazione: sub 1) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 nn. 7 e 11 e 640 c.p. per essersi, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di Controparte_2 amministratore delegato della società e quale medico del Controparte_2 Controparte_1 dipartimento di medicina estetica del' inducendo in errore la stessa società _2 [...] e i soci della stessa, procurati un ingiusto profitto per almeno euro 1.307.391,40 Controparte_2
pagina 3 di 16 - in particolare in violazione degli accordi contrattuali, una parte consistente dei corrispettivi dei trattamenti di medicina estetica eseguite nello dalla in favore dei _2 Controparte_1 clienti dell' venivano dalla stessa direttamente incassati in contanti o con carte elettroniche su _2 apparecchi POS collegati a suoi conti correnti privati e al fine di occultare gli incassi alla contabilità della società e quindi di Controparte_2 trattenere l'intero provento, i trattamenti resi venivano fatti non inserire correttamente o cancellare dall'archivio informatico con disposizioni preventivamente impartite da al Controparte_1 personale addetto all' oppure, sulla base di disposizioni preventivamente impartite da _2
, fatti falsamente registrare con codice riservato alle prestazioni che non Controparte_2 comportavano addebiti sui con ti dei clienti.
- In tal modo privavano la società della parte del corrispettivo di sua Controparte_2 spettanza per un importo di almeno € 1307.391,40 …”
- sub 2) nei confronti del solo , del delitto di cui agli artt. 61 nn. 7 e 11 , 81 cpv e 640 cpc per _2 essersi procurato un ingiusto profitto pari a euro 330.000 ( Euro 10.000 per 33 mensilità) con artifici e raggiri consistiti nell'impartire disposizioni al personale addetto alla cassa della società di sottrarre una somma a cadenza mensile facendo risultare a titolo gratuito prestazioni che venivano in realtà pagate in contanti dai clienti. Ciò da gennaio 2010 ad aprile 2014. sicostituiva parte civile nel processo penale chiedendo in relazione al reato di Controparte_2 cui al capo sub 1) dell'imputazione la condanna degli imputati al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, oltre alla rifusione delle spese di lite Con sentenza n. 313/2019 depositata il 17.4.2019, il Tribunale di LZ dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati loro contestati al primo capo di imputazione fino al 18.3.2011 e nei confronti di per i reati a lui contestati al secondo capo di imputazione fino al _2
21.4.2011 in quanto estinti per intervenuta prescrizione;
assolveva gli imputati dai reati loro contestati al primo capo di imputazione a decorrere dal 19.3.2011 perché il fatto non sussiste;
dichiarava _2 colpevole del reato contestato al secondo capo di imputazione limitatamente ai fatti commessi dopo il 21.4.2011 riqualificati come reati ex artt. 646 , 61 n 7 e n 11 cp e unificati i fatti ex art. 81 cp, irrogando le pene di giustizia e ponendo le spese processuali a suo carico. Alla luce delle risultanze probatorie il Tribunale riteneva non sussistere il reato contestato al capo 1) per i fatti decorrenti dal 19.3.2011. In estrema sintesi e per quanto ancora di interesse, premetteva che tra la dottoressa e l' era stato stipulato contratto d'opera in forza CP_1 _2 Controparte_2 del quale la prima aveva assunto le funzioni di direttore sanitario del dipartimento di medicina estetica dell' sottoponendo i clienti alle cure medico estetiche previste dal contratto, dietro _2 corrispettivo determinato in misura percentuale ( via via incrementata nel corso degli anni: dall'originario 50%, al 60% per il 2011 e 70% per il 2012) su quanto incassato dalla società; osservava come in corso di rapporto, ed in particolare a partire da novembre 2010 fino ad almeno luglio 2013, la dottoressa fosse stata autorizzata dall' nella persona dell'allora presidente del Controparte_2 Consiglio di amministrazione a incassare direttamente i pagamenti relativi alla Persona_1
“biorivitalizzazione” o “piastrine” essendo l'albergo privo della necessaria autorizzazione sanitaria per effettuare tali trattamenti.
pagina 4 di 16 Evidenziava poi che, successivamente, lo amministratore con deleghe della società - con il _2 concorso della e avvalendosi del personale della società aveva posto in essere un sistema di CP_1 occultamento dei corrispettivi incassati dalla consistito nella cancellazione delle prestazioni CP_1 dal programma LOTUS o nell'iscrizione di tali prestazioni nel programma gestionale con codici volutamente ambigui e continuamente cambiati nel corso del tempo, che avevano comunque in comune il fatto di non comportare un addebito sul programma gestionale nascondendo tali Pt_3 incassi sia alla contabilità che alla cassa, così permettendo che all'interno dell' vi fossero _2 incassi diretti e “in nero” dei corrispettivi dei suddetti trattamenti da parte della con i propri CP_1 POS per svariati milioni di Euro. Escludeva però che i comportamenti così accertati integrassero il reato di truffa pluriaggravata: affermava che gli incassi con i propri POS da parte della non erano avvenuti “in violazione, CP_1 ma in deroga degli accordi contrattuali “ originari quantomeno fino al luglio 2013; evidenziava che l'occultamento degli incassi mediante la manipolazione del programma gestionale non era stato attuato col fine di appropriarsi del denaro, bensì ai soli fini di occultare l'avvenuto pagamento dei trattamenti alla contabilità dell' _2 Alla luce di ciò il Tribunale escludeva altresì che la condotta contestata al capo 1) potesse essere eventualmente riqualificata come appropriazione indebita: richiamati i principi della giurisprudenza di legittimità sul tema (Cass n 49463 del 29.10.2018) osservava come il denaro incassato dalla , CP_1 quale provento dell'attività di medico estetico, non avesse vincolo di destinazione originario, con conseguente difetto del presupposto dell'altruità della cosa. Ne derivava che anche in presenza di obbligo di corrispondere una percentuale degli incassi alla società il mancato riversamento della quota di spettanza della società in violazione degli accordi contrattuali assunti poteva, al più, integrare un illecito civilistico ma non gli estremi dei reati di cui sopra. Avverso la sentenza n. 313/2019 emessa dal Tribunale di LZ proponevano appello il P.M. e la parte civile in relazione al capo 1) e con riguardo al Controparte_2 Controparte_2 capo 2). si affidava a cinque motivi di appello. Controparte_2 Con il primo motivo deduceva come il Giudice avesse omesso di considerare che vi erano altre prestazioni di medicina estetica incassate dalla e non coperte dalla dichiarazione di CP_1 Per_1 autorizzante l'incasso diretto dei corrispettivi delle prestazioni medesime. Con il secondo motivo si doleva del fatto che il Giudice avesse ritenuto che l'autorizzazione della all'incasso diretto fosse stata estesa anche da agosto 2012 a luglio 2013. CP_1 Con il terzo motivo censurava il mancato riconoscimento dell'altruità del denaro incassato dalla
. CP_1 Con il quarto motivo lamentava che l'esclusione del reato di truffa fosse avvenuta sull'erroneo presupposto che la condotta decettiva fosse stata posta in essere in epoca successiva all'appropriazione. Con il quinto motivo censurava la sentenza nella parte in cui affermava che era necessaria per l'esecuzione dei trattamenti di biorivitalizzazione, l'autorizzazione sanitaria ex L. 219/2015 che era stata comunque richiesta da anni dopo, ma che avrebbe potuto essere agevolmente ottenuta _2 anche in precedenza. Concludeva chiedendo la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di LZ con condanna degli imputati a giusta pena e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, oltre alle spese di costituzione e assistenza alla parte civile nei due gradi di giudizio.
pagina 5 di 16 Con sentenza n. 130/2020 la Corte d'Appello di Trento, Sezione di LZ, in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarava, in relazione ai reati di cui al capo 1), l'estinzione di quelli commessi sino al 2.7.2012 per intervenuta prescrizione, riconoscendo la penale responsabilità degli imputati per quelli commessi dal 3.7.2012 al 30.6.2013, qualificandoli quali truffa aggravata;
dichiarava il solo colpevole dei reati di cui al capo 2 ) per il periodo dal 3.7.2012 a novembre _2 2012 riqualificati i fatti come reati ex artt. 646 , 61 , n.7 e 61 n. 11 c.p.; condannava gli imputati in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile pari a euro 140.000 e al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio. Contrariamente al Tribunale, la Corte riteneva in relazione ai fatti di cui al capo 1), che i singoli incassi posti in essere dalla integrassero il reato di truffa aggravata in quanto gli artifici e i raggiri CP_1 rilevanti ai fini della commissione del reato consistiti nell'alterazione dei codici erano da considerarsi coevi all'incasso del denaro ovvero al conseguimento del profitto del reato. Considerava irrilevante il titolo in forza al quale la disponeva del denaro, posto che la società CP_1 era stata tratta in inganno sul reale ammontare degli incassi e quindi sulla quota del 30% di propria spettanza in base agli accordi contrattuali assunti. Parimenti priva di rilevanza era la circostanza che fino ad agosto 2012 l' fosse o meno legittimato _2 iure proprio a eseguire il trattamento di biorivitalizzazione - in quanto privo di apposita autorizzazione sanitaria - dal momento che le medesime prestazioni venivano rese dalla , considerabile alla CP_1 stregua di un ausiliario in base a un rapporto assimilabile a un contratto di spedalità. Il danno patrimoniale da risarcire alla parte civile veniva calcolato detraendo gli incassi dal 1.012012 al 2.07. 2012 riguardanti reati prescritti e calcolando sul residuo degli incassi il 30% spettante ad a cui veniva aggiunto anche il danno non patrimoniale. _2 Avverso detta sentenza ricorrevano per cassazione e . Controparte_1 Controparte_2 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8327 dd. 24.11.2021 depositata il 10.3.2022 annullava senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di limitatamente ai reati di cui al capo 2) per essersi _2 il reato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili;
annullava la sentenza impugnata nei confronti di e limitatamente al reato di cui al capo 1) con rinvio alla Corte di Appello CP_1 _2 di Trento per un nuovo giudizio. La Corte di Cassazione rilevava come la riforma operata dalla Corte d'Appello di Trento Sezione distaccata di LZ della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale in ordine all'addebito del reato di cui al capo 1) fosse fondata su una rivalutazione solo parziale, e per tale ragione illegittima, delle prove acquisite. Riteneva la Corte di Cassazione che la Corte d'Appello non avesse né esaminato, né confutato le conclusioni che il Tribunale aveva tratto dai vari elementi di prova limitandosi a valorizzare l'illegittimità della percezione da parte degli imputati delle somme di denaro (che peraltro il Tribunale non aveva negato ma qualificato come illecito di natura meramente civilistica). Evidenziava, infine, che, pur computando i periodi di sospensione del termine di prescrizione quantificati dal Giudice di secondo grado, questo risultava interamente decorso per i reati di cui al primo capo di imputazione. Tuttavia, rilevava che la presenza di parte civile nel processo non consentiva, in presenza dei rilevati vizi motivazionali, la dichiarazione immediata di causa di non punibilità ex art 129 cpp dovendosi procedere alla valutazione a cognizione piena senza i limiti di cui all'art 129 cpp del compendio probatorio ai fini della statuizioni civili con conseguente rinvio alla Corte di appello penale di Trento per un nuovo giudizio quanto ai reati di cui al capo 1). La Corte di Appello di Trento, con sentenza n. 74 dd. 8.3.2023, nei limiti del disposto annullamento confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di LZ n. 313 dd.
1.3.2019 e condannava la parte civile al pagamento delle spese del grado di appello, di quello di cassazione e del rinvio.
pagina 6 di 16 La Corte premettendo che doveva essere valutata la penale rilevanza dei fatti di cui al capo 1) ai soli fini risarcitori - essendo interamente decorso il termine di prescrizione - ribadiva come gli accordi contrattuali intercorrenti tra le parti da novembre 2010 fossero stati modificati, per cui la struttura aveva autorizzato, mediante il presidente del Consiglio di amministrazione la dottoressa Per_1
ad incassare direttamente i pagamenti riferibili a trattamenti di biorivitalizzazione per ovviare CP_1 alla mancanza in capo alla società dell'autorizzazione sanitaria necessaria per svolgere attività legate al prelievo di sangue.
La Corte attribuiva a detto accordo valenza novativa ed affermava che gli ulteriori apporti probatori dichiarativi e documentali non consentivano di pervenire a soluzione diversa da quella motivatamente fatta propria dal Tribunale di LZ che aveva attribuito alle condotte oggetto di addebito natura di illecito civilistico estraneo all'ambito di rilevanza penale. Avverso detta sentenza ricorreva per cassazione la sola parte civile Controparte_2 Con il primo motivo di ricorso la società censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la condotta contestata sub capo 1) non integrasse gli estremi della truffa contrattuale in fase esecutiva nonostante i principi espressi sul tema dalla giurisprudenza di legittimità. Con il secondo motivo evidenziava la mancanza di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa nella parte in cui aveva ritenuto che la condotta contestata sub capo 1) fosse finalizzata all' ottenimento dell'indebito vantaggio di non rendere palesi alla struttura le somme direttamente incassate dalla e non a quello di appropriarsi delle somme incassate. CP_1
Con il terzo motivo evidenziava come la Corte d'Appello di Trento avesse erroneamente ritenuto provata l'esistenza di un accordo, con efficacia novativa, intervenuto tra l' e la dottoressa _2
circa le modalità di incasso delle prestazioni eseguite dalla professionista presso la struttura. CP_1 Con il quarto motivo censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il meccanismo di alterazione dei programmi di gestione contabile avesse avuto riguardo esclusivamente all' occultamento di quanto derivante dai trattamenti di biorivitalizzazione e non invece, come accertato nel corso del giudizio, anche incassi da altri trattamenti. La difesa di insisteva per il rigetto del ricorso. Controparte_1 Con sentenza n. 9154/2024 depositata il 1.3.2024 la Corte di Cassazione annullava la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Trento n. 74 dd.
8.3.2023 rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello. La Corte di Cassazione rilevava che la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva escluso la truffa contrattuale, non era coerente con l'indirizzo interpretativo espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'induzione in errore mediante raggiro o artifizio può sussistere non solo originariamente ma anche in fase esecutiva del rapporto, ben potendo la condotta illecita dispiegarsi per tutto il lasso temporale di efficacia negoziale, soprattutto nei contratti di lungo termine connotati da una sfasatura tra la conclusione dell'accordo e l'esaurimento dei suoi effetti. Riconoscendo che anche il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggiro se integrante un comportamento concludente idoneo a ingannare, osservava come, nel caso di specie, fosse rilevabile anche una condotta commissiva consistente nella manomissione dei programmi gestionali finalizzata all'occultamento della percentuale di spettanza della società. Rilevava inoltre come la regolamentazione adottata in deroga agli iniziali accordi contrattuali, secondo la quale la era da quel momento autorizzata a incassare il corrispettivo delle prestazioni di CP_1 biorivitalizzazione, non comportava l'irrilevanza delle condotte assunte ai fini della configurabilità della fattispecie di truffa, ponendosi l'occultamento delle operazioni in rapporto di causalità con il danno e l'ingiusto profitto. Ne derivava che la valutazione svolta dal Giudice d'appello del fatto e delle prove acquisite risultava affetta da un “serio deficit”.
pagina 7 di 16 Con atto di citazione in riassunzione ai sensi degli articoli 622 c.p.p. e 392 c.p.c., dd. 7.5.2024,
[...]
riassume la causa dinnanzi alla Corte d'Appello di Trento, chiedendo, attesa la Controparte_2 sussistenza della truffa contrattuale, la condanna in solido di e Controparte_1 Controparte_2 al risarcimento del danno in relazione al capo d'imputazione sub 1) ai sensi del combinato disposto degli articoli 185 c.p., 2043 cc e 2059 cc ricorrendo tutti i presupposti del fatto, dell'elemento soggettivo, del nesso di causalità e del danno ingiusto;
invoca anche l' art 2041 cc In via alternativa quanto alla Salvatore, allega la sussistenza di inadempimento contrattuale. Indica in euro 1.307.391,40 il danno subito per il pregiudizio di natura patrimoniale ed in euro 100.000,00 il danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella diversa maggiore o minore somma risultante di giustizia, non inferiore nel minimo ad € 155.548,39. Osserva che la minor somma liquidata dalla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di LZ (con la annullata sentenza n. 130 del 23.7.2020) nella misura di € 140.000,00 oltre interessi di mora e rivalutazione sino al 23.7.2020 ed oltre agli interessi di mora nella misura legale dal giorno della pronuncia al saldo era stata così quantificata in ragione dell'intervenuta prescrizione del reato sino alla data del 2.7.2012; rileva però che l'accertamento del quantum nel giudizio ex art 622 cpp è autonomo ed insensibile ai motivi di estinzione del reato per prescrizione. Dà atto di aver posto in esecuzione un provvedimento di sequestro concesso il 15.12.2017 sui beni della , convertito in pignoramento sino a concorrenza di € 155.548,39 in considerazione della CP_1 sentenza della Corte di Appello sez, distaccata di LZ. Richiede infine la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite di parte civile nei procedimenti penali di cui sopra quantificate come da nota spese dimessa ed inoltre la condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado. Formula anche capitoli di prova orale.
non si si è costituito in giudizio e ne va dichiarata la contumacia essendo stata Controparte_2 depositata la prova della notifica ritualmente effettuata dall'ufficiale giudiziario ex art 140 cpc.
, costituitasi nel giudizio riassunto chiede il rigetto delle domande di Controparte_1 _2
[...] Afferma che sia il documento del 2014 sottoscritto dal dott. sia quanto da quest'ultimo Per_1 dichiarato nel dibattimento, sta ad indicare che dal novembre 2010, la struttura – attraverso il Presidente del consiglio di amministrazione dell'epoca appunto lo – ha demandato alla Per_1 resistente non il solo incasso, ma, con accordo novativo, “ le ha attribuito, in via esclusiva, la titolarità del ruolo di soggetto prestatore d'opera nei confronti dei clienti dell'albergo”, dirimente essendo l'affermazione, contenuta nel documento secondo cui l'albergo non poteva eseguire quelle determinate prestazioni: in base al nuovo accordo, in nessun modo le prestazioni erano riferibili all'albergo essendo state affidate in proprio e in totale autonomia alla che da quella data non CP_1 aveva più agito in nome e per conto della società, ma bensì in nome proprio e nel proprio diretto interesse. Ribadisce che le condotte manipolative dei dati del gestionale erano come tali dirette non già all'appropriazione delle somme ricevute in esecuzione del contratto secondo la nuova regolamentazione concordata tra le parti, quanto ad ottenere il risultato di non renderle palesi alla struttura, ed afferma che trattasi di condotte successive che si collocano in un momento in cui il singolo rapporto contrattuale aveva ormai esaurito i suoi effetti. Esclude sia la truffa contrattuale che la appropriazione indebita che la sussistenza di danno risarcibile.
pagina 8 di 16 Afferma che nelle more del procedimento penale ha dato esecuzione al Controparte_2 provvedimento di sequestro come risultante dalle ordinanza rese nel proc. civ. n. 220/2018 RG Tribunale di LZ e nel proc. civ. n. 1368/2018 R.G. del Tribunale di LZ ed asserisce che non solo non sussiste neanche sotto il profilo civilistico alcun obbligo risarcitorio da parte sua nei confronti di ma, diversamente, sarà quest'ultima società a doverle Controparte_2 rimborsare l' importo di € 155.548,39 somma nelle more versata in favore di Controparte_2
in forza di ordinanza di assegnazione (domanda restitutoria comunque paventata ma non svolta
[...] in questa sede).
Formula le conclusioni trascritte in premessa. Con provvedimento in data 25.6.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione ( v Cassazione Civile n. 15290/2024 pubblicata il 31/05/2024) “nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di proscioglimento dell'imputato su ricorso della parte civile, il giudizio di “rinvio” ex art. 622 cod. proc. pen. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale” . La stessa ordinanza su richiamata precisa, da un lato, sul piano sostanziale, che il giudice civile è tenuto a verificare la sussistenza dell' illecito civile “senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza (Corte cost. nn. 182 del 2021 e 173 del 2022; Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. San Marino, 20 ottobre 2020; Corte EDU;
Prima Sezione, Marinoni c. Italia, 18 novembre 2021; Cass. 15/10/2019, n. 25918; Cass. 13/01/2021, n. 457; Cass. 21/03/2022, n. 8997 Cass. 18/10/2022, n. 30496; Cass. 3/02/2023, n. 3368; Cass. 31/01/2024, n. 2879; Cass. 15/03/2024, n. 7094)” Precisa altresì dall'altro lato, sul piano processuale, che “ trovano applicazione, nell'ambito di una definitiva e integrale translatio iudicii, oltre ai criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile (in primis, le regole di funzione dell'accertamento della causalità civilistica: Cass. 12/06/2019, n. 15859; Cass. 18/10/2022, n.30496, cit.), tutte le regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, nonché quelle probatorie, sia con riguardo ai mezzi di prova in senso stretto che con riguardo all'attività di valutazione dei risultati probatori (Cass. 25/06/2019, n. 16916; Cass. 20/01/2022, n. 1754; Cass. 08/03/2022, n. 7474; Cass. 21/03/2022, n. 8997, cit.; Cass. 19/05/2022, n. 16169). Ciò, sul presupposto – evidenziato dalle stesse Sezioni Unite Penali di questa Corte (Cass., Sez. Un. Pen., 28/01/2021-04/06/2021, n. 22065) – che il giudizio rescissorio di “rinvio” dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, previsto dalla citata disposizione processualpenalistica, ha, in realtà, natura di giudizio autonomo rispetto al precedente giudizio rescindente, rispetto al quale non si pone un problema di vincolatività del principio di diritto enunciato in sede penale”. Ciò premesso devesi dunque procedere in questa sede indipendentemente dal proscioglimento in sede penale, all'accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito civile, in applicazione delle regole processuali e probatorie proprie del giudizio civile..
pagina 9 di 16 Con la precisazione che nel presente grado sono utilizzabili anche le prove assunte nelle fasi del procedimento penale: non vi invero nel giudizio civile divieto delle cd prove atipiche “ potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio” (v. Cass.civ., sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459; v anche ordinanza n. 30298 del 31/10/2023); ciò vale anche per le prove raccolte nelle fasi del giudizio penale antecedenti la traslatio iudicii senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (v. la già citata Cass. civ. n. 15290/2024 che richiama anche Cass. 20/01/2015, n. 840; Cass. 10/10/2018, n. 25067). Sono, altresì “ liberamente apprezzabili dal giudice civile, quali prove atipiche…… anche le sentenze pronunciate nell'ambito di quel processo, le quali…… possono essere dedotte dal danneggiato-attore come mezzi di prova documentale atipici liberamente apprezzabili dal giudice, in funzione della dimostrazione (non già del reato, bensì) dell'illecito civile attribuito all'ex imputato, ora convenuto (v la citata cass civ. n 15290/2024 ) Devesi altresì dar atto del fatto che vige in sede di riassunzione il principio di “non dispersione” della prova, dovendo il giudice della riassunzione esaminare anche gli atti e documenti delle precedenti fasi del giudizio per non riprodotti dalla parte, essendovi obbligo qualora il fascicolo d'ufficio si trovi in altro ufficio giudiziario, ex art 126 disp attuazione cpc di acquisirlo d'ufficio: nel caso di specie i il fascicolo d'ufficio del giudizio penale risulta va già presente presso questa Corte in formato cartaceo (essendosi qui svolta la fase ultima del giudizio penale sfociato nella sentenza da ultimo cassata nel 2024 dalla Corte di Cassazione ) a disposizione quindi per il suo esame senza necessità di acquisizione ex 126 disp att. Cpc da altro ufficio. Ciò posto ha qualificato in base ai fatti già oggetto del procedimento penale, Controparte_2 l'illecito civilistico produttivo di danni sia quale illecito extracontrattuale ex art 2043 ed ex 2059 cc che quale illecito ex art 2041 cc nonché , alternativamente in relazione alla posizione della , CP_1 quale illecito contrattuale. Va rilevato che la ha stipulato con l' un contratto d'opera, prodotto CP_1 Controparte_2 in giudizio, datato 4.1.2010, di durata annuale con tacito rinnovo di anno in anno in assenza di disdetta (v. contratto doc 11 della attrice in riassunzione ) Con detto contratto la oltre ad assumere la funzione di Direttore Sanitario del dipartimento CP_1 di medicina estetica delll' si è impegnata a sottoporre i clienti dell' a cure medico estetiche _2 _2 da esplicarsi all'interno dell'Hotel nel reparto “Espace Henri (art 2) . Per_1 All'art 3 comma 1 è stato previsto l'impegno della “Prestatrice d'opera” (id est la ) ad CP_1 adempiere al contratto “in autonomia gestionale con l'impiego di capitali ed organizzazione dei mezzi necessari, assumendosi il relativo rischio professionale…” ed è stato ribadito al comma 3 che la Prestatrice d'Opera “gestisce la Sua attività con piena autonomia gestionale” . All'art.6 rubricato “determinazione del corrispettivo” le parti hanno poi regolato la determinazione del corrispettivo prevedendo: al punto a) che “ la committente provvederà ad incassare dai pazienti il corrispettivo per le cure mediche prestate e per le materie prime ed i prodotti farmaceutici utilizzati, secondo le tariffe vigenti dell' ; al punto b) che settimanalmente la Committente fornirà _2 alla Prestatrice d'Opera un riepilogo delle cure erogate e dei prodotti impiegati”; al punto c) “che i prodotti e le materie prime, se acquistate dalla prestatrice saranno integralmente rimborsati”; al punto d) che il corrispettivo della Prestatrice al netto dei prodotti utilizzati sarà pari al 50% del prezzo pagato dai clienti all' Controparte_2 E' poi pacifico che negli anni successivi le parti hanno concordato una modifica del riparto percentuale previsto originariamente alla lettera d) del contratto fino a giungere al 70% in favore della Prestatrice d'opera e al 30% in favore dell' . _2
pagina 10 di 16 Nel corso di detto rapporto contrattuale, che è cessato solo dopo i fatti di causa, in Persona_1 allora Presidente del cda di - ha autorizzato per il periodo dicembre 2010- Controparte_2 luglio 2012 la , che ha indubbiamente accettato, ad incassare direttamente il corrispettivo per CP_1 le prestazioni di biorivitalizzazione. Ciò si desume sia dalla dichiarazione da egli sottoscritta ex post in data 8.7.2014 dimessa in giudizio che dalla deposizione resa dallo stesso nell'ambito del procedimento penale di primo grado. Per_1 La richiamata dichiarazione del 8.7.2014 unitamente alla suddetta deposizione, consente di ritenere che vi sia stata modifica “orale”, con riferimento alle sole prestazioni di biorivitalizzazione e per l'indicato periodo, del contratto d'opera in corso relativamente alla clausola di cui all'art 6 punto a) del contratto (che prevedeva che all'incasso dovesse provvedere la Committente, obbligata di conseguenza anche alla relativa rendicontazione settimanale punto 6 b ) posto che la è stata CP_1 appunto autorizzata dallo - che ha addotto a giustificazione di ciò motivi relativi all' Per_1 autorizzazione sanitaria – alla fatturazione e all'incasso diretto dai pazienti dei corrispettivi relativi agli indicati trattamenti. Trattasi di modifica intercorsa successivamente alla stipula del contratto d'opera di tal che è inconferente il richiamo svolto, sia pure solo in sede di memoria conclusionale, dall'attrice in riassunzione all'art 2722 cc (che riguarda i patti aggiunti o contrari per i quali si alleghi che la stipula è stata anteriore o contemporanea); inconferente è altresì il richiamo dell'art 2704 cc (svolto sempre in conclusionale) posto che esso che disciplina altro aspetto, ovvero quello della “data certa” nei confronti dei terzi mentre viene qui in rilievo una modifica inter partes. Non risulta invece che oltre alla modifica relativa alla fatturazione e all'incasso siano state modificate anche le condizioni economiche del rapporto in essere che prevedevano il riparto percentuale degli incassi ( in allora del 30% a favore di e del 70% a favore della _2
). CP_1
Sul punto non può affatto accedersi alla tesi propugnata dalla nella sua comparsa di CP_1 costituzione secondo cui per le prestazioni di biorivitalizzazione nulla spetterebbe ad _2 posto che ella era stata autorizzata a fatturare ed incassare i corrispettivi delle prestazioni stanti le problematiche relative alla autorizzazione sanitaria e posto che queste erano state rese “in autonomia” sicchè nessuna valenza conserverebbe il regolamento contrattuale in essere tra le parti.
Nulla in primis ha riferito di specifico il in relazione alla pretesa (dalla ) modifica Per_1 CP_1 degli accordi contrattuali anche in punto riparto degli incassi e in punto percentuale dovuta all' _2
.
[...]
Il fatto poi che il abbia rimarcato nella sua dichiarazione che la attività è stata affidata e Per_1 svolta dalla “in piena autonomia” ( in ragione degli da lui asseriti problemi di CP_1 autorizzazione sanitaria per la struttura) non ha la valenza addotta dalla difesa di quest'ultima posto che già il contratto in essere prevedeva a chiare lettere che le prestazioni venissero rese appunto dalla “ in autonomia”. A ciò si aggiunga che le prestazioni hanno continuato ad essere CP_1 svolte, come in precedenza, all'interno dell' avvalendosi dunque la
_2 CP_1 dell'apporto logistico di ( uso dei locali della struttura ed anche assistenza del personale
_2 della stessa) ed hanno continuato ad avere quali destinatari i clienti dell' .
_2 L'inadempimento contrattuale della fonte di responsabilità contrattuale invocata in via CP_1 alternativa dalla società attrice in riassunzione, stante il diritto di alla percentuale del 30%
_2 sugli incassi è di tutta evidenza.
pagina 11 di 16 Dalle deposizioni dei testi - assistente personale della presso il reparto spa , Tes_10 CP_1
ed risulta che fu posto in essere un sistema in forza del quale Tes_13 Tes_14 Tes_15 venivano occultati gli incassi della : il sistema consisteva nell'effettuare quanto al software CP_1 LOTUS in uso alla società una sistematica alterazione o comunque cancellazione od occultamento dei codici di incasso relativi al prezzo dei trattamenti generanti introiti per l'Hotel, inserendo diciture ambigue e soggette a modificazioni nel corso del tempo, sì da far risultare che la prestazione effettuata non era una prestazione a pagamento bensì gratuita in modo da evitare la
“sincronizzazione” con il gestionale “ ” e comunque in modo da “nascondere” la tipologia Pt_3 dei trattamenti svolti nella struttura di tal che non risultassero tramite Lotus neppure tracciabili gli interventi comportanti incassi diretti della . CP_1 I teste e il teste hanno dato atto che detto sistema fu portato in esecuzione dal Tes_10 Tes_13 personale su richiesta di e che di esso si avvaleva la dottoressa . Controparte_2 CP_1 E del resto sulla sussistenza “materiale” di detto meccanismo di occultamento non vi è neppure contestazione da parte della convenuta in riassunzione che si è limitata ad affermare sul CP_1 punto, nella sua comparsa di costituzione, che il meccanismo fu ideato dallo . Un tanto sul _2 piano civilistico non è idoneo ad esimere da responsabilità contrattuale la convenuta posto che di tale meccanismo ella si è ampiamente avvalsa, non rappresentando alla società nell' ambito dei meccanismi compensativi di determinazione dare avere la esistenza dei suddetti incassi ed omettendo dunque di riversare alla società la quota di spettanza quale pattuita contrattualmente , in ciò agevolata proprio dalla impossibilità per la società di verificare detti incassi sulla scorta dei dati presenti nei propri sistemi (appunto alterati). Le suddette condotte sono in nesso causale con il danno occorso alla società posto che dall'occultamento nei sistemi in uso alla società è derivato che della percentuale spettante alla società non si è tenuto conto nella periodica a determinazione del dare avere inter partes di tal che la relativa percentuale non è stata “riversata” dalla alla società. CP_1 In buona sostanza la redazione settimanale, da parte dello , del prospetto contabile “ufficiale” _2 non teneva conto degli importi percentualmente spettanti alla società sugli incassi “occultati” venendo esso redatto sulla base dei dati “ufficiali” e cioè dei dati alterati. La società è stata dunque privata della quota di incassi di sua spettanza La stessa sentenza della Suprema Corte, del 11.4.2024 ha rimarcato del resto che dette “ condotte decettive realizzate al fine di dissimulare gli incassi conseguiti si sono concretizzate in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa e possono porsi in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto. In tal senso sono condivisibili i rilievi della parte ricorrente a proposito della incidenza di tali condotte sulla operatività della compensazione tra i rispettivi debiti e crediti.” Dell'illecito civile risponde la che non ha versato alla società il dovuto;
risponde in solido CP_1 lo che ha concorso, grazie al sistema di cui si è sopra detto , da egli imposto ai dipendenti, _2 ad occultare alla società gli incassi medesimi. Non rileva che nei confronti dello sia stato _2 invocato un diverso titolo di responsabilità (art 2043 cc) posto che è principio consolidato che per la sussistenza della solidarietà, è sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso non rilevando che dette responsabilità possano anche fondarsi su titoli diversi. In relazione all'accertamento del quantum del danno patrimoniale arrecato è condivisibile la indicazione di parte attrice che lo quantifica in Euro 1.307.391,40 oltre interessi e rivalutazione.
pagina 12 di 16 Sul punto rileva la deposizione del teste in servizio presso la PG della Procura della Testimone_3 Repubblica presso il Tribunale di LZ, che ha svolto la attività di indagine e che ha ricostruito in modo puntuale ed attendibile gli importi sicuramente incassati dalla tramite i suoi Pos CP_1 Monte dei Paschi e ed occultati alla società : ciò non solo avvalendosi della Parte_1 documentazione bancaria relativa ai due conti correnti bancari intestati alla dott.ssa ma CP_1 anche incrociando i dati da essa ritraibili con gli elenchi cronologici delle prestazioni svolte dalla dott.ssa presso . CP_1 _2 Egli nella deposizione quale teste davanti alla Corte D'appello di Trento Sezione distaccata Di LZ ha dato atto che gli incassi occultati alla società sono pari ad € 4.482.608 : il calcolo è stato fatto tenendo conto solo degli incassi tramite POS (collegati ai conti correnti accesi dall'attrice presso Deutsche Bank e MPS) oscurati alla contabilità di ed attribuibili- anche in _2 ragione dell'importo del corrispettivo- alla attività svolta nei giorni di presenza della dott.ssa presso . La ricostruzione da egli offerta trova pieno riscontro nella CP_1 _2 documentazione bancaria acquisita al procedimento penale e segnatamente negli estratti conto delle due banche. Risulta pertanto , come correttamente indicato sul punto nella sentenza della Corte d'appello di Trento sezione distaccata di LZ, che gli importi sottratti (30% degli incassi) su cui parametrare il danno sono “ € 525.265,00- nel 2010, € 514.272,00- nel 2011, € 205.893,00- nel periodo 01.01.2012 - 3.08.2012, per un totale di € 1.245.430,00- A tale importo si aggiunge quello di € 61.961,40, quale percentuale del 30% sulla differenza tra l'importo incassato dalla dott.ssa tramite POS nel CP_1 periodo 04.08.2012 - 30.06.2013, di € 1.010.538,00- e l'importo di € 804.000,00- noto alla contabilità dell (differenza: € 206.538,00-)”. Il tutto per un totale di € 1307.391,40 _2 La determinazione del danno in tale misura è peraltro “prudenziale ” e “minimale ”essendo relativa al solo danno riscontrabile con i criteri di cui si è detto: risulta dalle deposizioni dei testi e che la stessa in occasione dell'incontro tenutosi nel luglio 2014 consegnò Pt_2 Tes_2 CP_1 un suo prospetto contabile a mani del Comm. (trattasi del doc 13 dalla attrice in Pt_2 riassunzione) dal quale risulterebbero addirittura “sottrazioni” complessive in misura ben maggiore.
Resta poi da dire sotto altro e diverso profilo che la nella sua comparsa di costituzione non CP_1 ha allegato né indicato se e quali siano state le spese da ella sostenute per i trattamenti erogati e non ne ha richiesto rimborso L'importo dovuto a titolo risarcitorio è pari dunque per i mancati riversamenti della percentuale del 30% sugli incassi del 2010 ad € 525.265,00, per i mancati riversamenti del 2011 ad € 514.272,00 , per il 2012 periodo 01.01.2012 - 3.08.2012 ad € 205.893,00 a cui si debbono aggiungere € 61.961,40, per il periodo 4.8.2012 -30.6.2013 . Devesi tener conto che parte convenuta ha comunque già corrisposto l'importo di € 140.000,00 in forza di ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione del 20.3.2021 (nel mentre la residua somma di € 15.548,39 è relativa alle spese del giudizio); onde determinare la somma capitale dovuta a titolo risarcitorio nella presente sede tenendo conto anche dell'importo già corrisposto, devesi devalutare quest'ultimo ai fini di rendere omogeneo il credito risarcitorio e la somma già corrisposta;
la devalutazione (non essendo desumibile dal doc 5 di parte convenuta con certezza la data di ogni singola corresponsione) viene operata globalmente e con approssimazione dal marzo 2021 (data dell'ordinanza di assegnazione) al dicembre 2010.
Relativamente al danno per i mancati riversamenti delle dovute percentuali sugli incassi del 2010 è dovuto dunque l'importo capitale di € 397.760,45 (€ 525.265,00 – € 127.504,55) da rivalutarsi di anno in anno dal 1.1.2011 sino alla data della sentenza. Sono poi dovuti gli interessi al tasso di legge da calcolarsi fino al marzo 2021 sulla somma di € 525.265,00 rivalutata di anno in anno e per il restante periodo sulla somma di € 397.760,45 rivalutata di anno in anno .
pagina 13 di 16 Relativamente al danno per i mancati riversamenti delle dovute percentuali sugli incassi del 2011 è dovuto l'importo capitale di € 514.272,00 da rivalutarsi di anno in anno dal 1.1.2012 sino alla data della sentenza e da maggiorarsi, sino al saldo con gli interessi al tasso di legge sulle somme di anno in anno rivalutate. Relativamente al danno per i mancati riversamenti delle dovute percentuali sugli incassi del 2012 (periodo 1.1.2012 -3.8.2012) è dovuto l'importo capitale di € 205.893,00 da rivalutarsi di anno in anno dal 4.8.2012 fino alla data della sentenza e da maggiorarsi, sino al saldo con gli interessi al tasso di legge sulle somme di anno in anno rivalutate. Infine è dovuto l'importo di € 61.961,40 da rivalutarsi di anno in anno dal 1.7.2013 alla data della sentenza e da maggiorarsi, sino al saldo con gli interessi al tasso di legge sulle somme di anno in anno rivalutate. Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per i motivi che seguono.
“ In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (v Cassazione civile ord n. 19551/2023; v anche le precedenti pronunce richiamate in detta ordinanza: Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26972; Cass., sez. 3, 08/10/2007, n. 20987; Cass., sez. 3, 13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., sez. 1, 14/05/2012, Il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé posto che il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno-conseguenza, “non coincide con la lesione dell'interesse in sé ed esige che il pregiudizio sia dimostrato da chi chiede il relativo risarcimento, anche mediante il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire” (v. la citata Cass civ. n. 19551/2023; v anche cass civ sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434) Nel caso in esame l' attrice in riassunzione si è limitata a richiedere genericamente il risarcimento del danno non patrimoniale senza fornire una più specifica connotazione e senza indicare e fornire elementi idonei a far ritenere- eventualmente con il ricorso a presunzioni semplici - effettivamente subito un cd “danno conseguenza” Né in difetto di adeguate allegazioni e prove possono essere utilizzati i criteri di liquidazione equitativa del danno posto che la liquidazione equitativa attiene al profilo del quantum, essendo però necessario per procedere alla liquidazione in via equitativa del danno che sia dapprima fornita la prova dell'an ovvero la prova della concreta sussistenza del danno stesso. Va dunque rigettata la domanda di danno non patrimoniale Restano da liquidare le spese di lite. Sul punto va richiamato il principio ormai consolidato (v sentenza Corte di Cass.n. 1570 2023) secondo cui “ se l'azione civile, inizialmente esercitata davanti al giudice penale, prosegue davanti al giudice civile e se è costui a definirla, rigettandola o accogliendola, è costui che deve liquidare le spese di ogni fase in cui quell'azione civile si è svolta. Posto, in altri termini, che la decisione sulle spese è necessariamente condizionata da quella sul merito, essa non può che essere basata sull'esito globale del giudizio (Cass.15506/ 2018), ed è per tale motivo che, nel caso di giudizio di rinvio, all'interno di un procedimento civile, il giudice del rinvio deve liquidare anche le spese dell'intero processo a favore della parte, che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio (Cass. 1407/ 2020).
pagina 14 di 16 Questa regola non cambia sol perché l'azione civile è dapprima esercitata nel processo penale e poi "trasferita" in quello civile: è la medesima azione civile, che viene definita dal giudice del rinvio in sede civile, il quale dunque nel regolare le spese, a seguito della definitiva decisione nel merito, deve tener conto di ogni fase e grado in cui quell'azione civile si è svolta”. Nello stesso senso anche ordinanza Cass civ n. 15290 del 31.5.2024 secondo cui non si tratta di provvedere sulle spese sostenute nel processo penale per l'accertamento dei reati, bensì di provvedere sulle spese concernenti il rapporto processuale tra le parti del giudizio civile (ivi compreso il rapporto processuale tra le parti private del processo penale: art. 541 cod. proc. pen.) tenendosi conto dell'esito complessivo della controversia tra loro intercorsa (Cass. 18/03/2014, 6259; Cass. 12/04/2018, n. 9064; Cass. 6/10/2021, n. 27056). Dette spese vanno liquidate avuto riguardo alle “tariffe” aggiornate con il DM 147 del 13.8.2022 posto che i compensi del difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento della stessa ( o con la cessazione dell'incarico professionale) distinguendosi solo il giudizio di legittimità per il quale essi vanno invece liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento del medesimo;
(v. Cass. Civ sez. VI – 1, ordinanza 20 giugno n. 18680, Cass. civ., sez. II, ord., 3 settembre 2021, n. 23873): nel caso di specie va dunque fatto riferimento per i gradi di merito alle tabelle vigenti al momento del presente giudizio di rinvio e così pure per il secondo giudizio di legittimità , mentre le spese del primo giudizio di legittimità vanno liquidate sulla base delle precedenti tariffe essendosi esso concluso prima della entrata in vigore delle nuove tariffe. Le spese di lite delle fasi di giudizio penale vengono liquidate in valori medi con aumento del 30% tenuto conto della complessità del giudizio con pluralità di condotte da esaminare riferite a due soggetti ed altresì della quantità di prove da esaminare e della complessità delle questioni giuridiche esaminate. Vengono dunque liquidati :
- € 4916,60 per la fase delle indagini preliminari
- € 4669,60 per il giudizio di primo grado
- € 3932,50 per la fase cautelare reale
- € 5530,20 per il giudizio davanti alla Corte d'Appello idi Trento sezione distaccata di LZ
- € 7839,00 per in primo giudizio davanti alla Corte di Cassazione
- € 5530,20 per il giudizio davanti alla Corte d'Appello idi Trento
- € 8231,60 per il secondo giudizio davanti alla Corte di Cassazione Per un totale di € 40.649,70 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, € 221,31 per spese imponibili ed € 3.145,70 per spese non imponibili, ed oltre CPA ed IVA nella misura di legge sugli importi assoggettabili I convenuti in solido vanno altresì condannati a rifondere all'attrice in riassunzione le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in valori medi secondo scaglione di valore da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00 salvo che per la fase trattazione/istruttoria che viene liquidata nel minimo non essendo stata svolta attività istruttoria
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Trento, seconda sezione civile definitivamente pronunciando 1) Condanna e , in solido tra loro a versare Controparte_1 Controparte_2
a , detratta la somma di € 140.000,00 devalutata al 2010, i seguenti Controparte_2 importi
- € 397.760,45 da rivalutarsi di anno in anno dal 1.1.2011 sino alla data della sentenza oltre agli interessi al tasso di legge, sino al saldo, da calcolarsi fino al marzo 2021 sulla somma di € 525.265,00 rivalutata di anno in anno e dal 1 aprile 2021 sino al saldo sulla somma di € 397.760,45 rivalutata di anno in anno pagina 15 di 16 - € 514.272,00 da rivalutarsi di anno in anno dal 1.1.2012 sino alla data della sentenza oltre interessi al tasso di legge sino al saldo da calcolarsi sulla somma di anno in anno rivalutata
- € 205.893,00 da rivalutarsi di anno in anno dal 4.8.2012 fino alla data della sentenza oltre interessi al tasso di legge sino al saldo da calcolarsi sulla somma di anno in anno rivalutata
- € 61.961,40 da rivalutarsi di anno in anno dal 1.7.2013 alla data della sentenza oltre interessi al tasso di legge sino al saldo da calcolarsi sulla somma di anno in anno rivalutata
2) Rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale
3) Condanna e , in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_2 rifondere ad , le spese della difesa prestata nei procedimenti penali Controparte_2 che liquida complessivamente in € 40.649,70 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, € 221,31 per spese imponibili ed € 3.145,70 per spese non imponibili, oltre CPA ed IVA nella misura di legge sugli importi assoggettabili;
4) Condanna e , in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_2 rifondere ad le spese del presente procedimento che liquida in € Controparte_2 29.033,00 per compenso professionale ed € 2556,00 per anticipazioni , oltre spese generali 15% ed oltre CPA ed IVA nella misura di legge sugli importi assoggettabili;
deciso in Trento il 22.7.2025 La presidente rel ed est Dott Guzzo Liliana
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